Archivi giornalieri: 19 novembre 2021

Osservatorio Reddito/Pensione Cittadinanza e REM: i dati di novembre

Osservatorio Reddito/Pensione Cittadinanza e REM: i dati di novembre

È stato pubblicato l’Osservatorio su Reddito e Pensione di Cittadinanza con i dati aggiornati all’8 novembre 2021, relativi ai nuclei percettori del RdC/PdC e del Reddito di Emergenza (REM) negli anni 2019-2021.

DATI REDDITO E PENSIONE DI CITTADINANZA

Nei primi dieci mesi del 2021, i nuclei beneficiari di almeno una mensilità di RdC/PdC sono stati 1.713.101, per un totale di 3.843.354 di persone coinvolte. Il beneficio è stato revocato a 95.793 nuclei, mentre sono decaduti dal diritto 262.457 nuclei.

La composizione varia in virtù della zona geografica, con 408.298 beneficiari al Nord, 275.635 al Centro e 1.029.168 nell’area Sud e Isole. L’importo medio erogato a livello nazionale a ottobre 2021 è di 546,75 euro.

I nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza sono 1.549.515, mentre i nuclei beneficiari di Pensione di Cittadinanza sono 163.586.

DATI REDDITO DI EMERGENZA

L’articolo 12, comma 1, decreto-legge 41/2021 ha previsto il riconoscimento, a domanda, di ulteriori tre mensilità di Reddito di Emergenza per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021.

I nuclei a cui è stata pagata almeno una mensilità nel 2021, delle tre previste, sono 594.297, con un importo medio mensile di 544,82 euro e un numero di persone coinvolte di 1.351.793.

Per quanto riguarda la nazionalità dei beneficiari, 828.215 sono cittadini italiani, 441.608 sono cittadini extracomunitari e 81.970 cittadini comunitari.

Covid-19, decreto Fiscale: nuove settimane di Cassa Integrazione

Covid-19, decreto Fiscale: nuove settimane di Cassa Integrazione

Il decreto Fiscale (decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146) introduce un ulteriore periodo di trattamenti di assegno ordinario (ASO) e Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD), che può essere richiesto dai datori di lavoro costretti a interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza Covid-19.

Possono accedere all’estensione del periodo i datori di lavoro destinatari delle tutele del Fondo di Integrazione Salariale (FIS), dei Fondi di solidarietà bilaterali, nonché quelli che ricorrono alla CIGD e che siano stati interamente autorizzati alle precedenti 28 settimane di trattamenti introdotte dal decreto Sostegni.

I trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto Fiscale possono essere richiesti per una durata massima di 13 settimane, nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, e si rivolgono ai lavoratori già assunti al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge 146/2021.

Queste le prime indicazioni sul nuovo periodo di trattamenti emergenziali illustrati dall’Istituto con il messaggio 18 novembre 2021, n. 4034, in attesa della circolare con cui verranno dettagliate le innovazioni apportate dal decreto Fiscale in materia di ammortizzatori sociali.

Il messaggio si occupa anche dei trattamenti di integrazione salariale:

  • ordinari, in favore dei datori di lavoro delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili;
  • ordinari, per le aziende che si trovano in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ai sensi dell’articolo 20, decreto-legge 18/2020;
  • straordinario, in favore di Alitalia in amministrazione straordinaria.

Covid-19, tutele per lavoratori fragili e in quarantena: aggiornamenti

Covid-19, tutele per lavoratori fragili e in quarantena: aggiornamenti

Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 ha modificato la disciplina delle tutele previste, durante l’emergenza Covid-19, per i lavoratori in quarantena e per i cosiddetti lavoratori “fragili”.

La nuova norma stabilisce che l’equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato è riconosciuta fino al 31 dicembre 2021, a fronte di apposito stanziamento.

L’INPS, con il messaggio 18 novembre 2021, n. 4027, comunica che si procederà, quindi, al riconoscimento della prestazione ai lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, secondo le consuete modalità, anche per gli eventi verificatisi nel corso del 2021, seguendo un ordine cronologico, come previsto per legge.

Il messaggio fornisce, inoltre, le istruzioni operative per le strutture territoriali.

Coibentazione del tetto e superbonus 110: quando spetta e quali sono i limiti da rispettare

Coibentazione del tetto e superbonus 110: quando spetta e quali sono i limiti da rispettare

Il superbonus spetta anche per la coibentazione del tetto, nel rispetto di precisi limiti e requisiti. Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Arrivano importanti chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate in merito alla coibentazione del tetto e il superbonus 110. Possono essere ammessi al Superbonus 110% anche gli interventi di coibentazione del tetto a condizione, tuttavia, che gli interventi di isolamento termico complessivi incidano per oltre il 25% della superficie disperdente lorda, pareti esterne, pavimenti, coperture eccc. Il requisito dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, deve essere rispettato considerando solo gli interventi sulle superfici che delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno. Di conseguenza non andranno conteggiati gli interventi sulla superficie del tetto, rifacimento, coibentazione, qualora, il sottotetto non sia riscaldato. In tale caso, il tetto non delimita un volume riscaldato verso l’esterno.

Può essere così riassunto il chiarimento dell’Agenzia delle entrate contenuto nella risposta n° 779 del 16 novembre 2021. Oramai abbiamo perso il conto dei continui aggiornamenti del Fisco sul superbonus 110, caratterizzato da una normativa poco chiara e in continua evoluzione.

Ecco i dettagli.

Coibentazione del tetto e superbonus 110

Anche la coibentazione del tetto rientra tra gli interventi ammessi al superbonus 110. Ma questo lo si sapeva già.

Infatti, nella circolare 24/E 2020, l’Agenzia delle entrate ha avuto modo di chiarire che nel’ambito degli interventi di isolamento termico:

  • rientrano tra le spese ammissibili al Superbonus, anche quelle per la coibentazione del tetto,
  • a condizione che il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno, che anche assieme ad altri interventi di coibentazione eseguiti sull’involucro opaco incida su più del 25 per cento della superficie lorda complessiva disperdente.

Inoltre, i suddetti interventi devono consentire un miglioramento di due classi energetiche dell’edificio. Anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico e all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.

Proprio sulla coibentazione del tetto, è tornata l’Agenzia delle entrate con la risposta n°779 del 16 novembre.

La risposta n° 779: coibentazione del tetto con sottotetto non riscaldato

Con la risposta n° 779, l’Agenzia delle entrate ha fornito uno specifico chiarimento ad un contribuente in procinto di effettuare dei lavori ammessi al superbonus 110. In particolare, i lavori consistono:nel rifacimento tetto con coibentazione e relative opere di isolamento termico; pareti perimetrali con relative opere di isolamento termico, posa in opera di infissi ecc.

Il sottotetto non è riscaldato. Dunque, il tetto non delimita, nella situazione ante-lavori, un volume riscaldato rispetto all’esterno.

Da qui, il contribuente ha chiesto se per tali lavori può accedere al superbonus 110. Inoltre, un ulteriore quesito riguarda la verifica del requisito in base al quale gli interventi di coibentazione complessivi debbano incidano per oltre il 25% della superficie disperdente lorda, pareti esterne, pavimenti, coperture ecc.

Secondo l’Agenzia delle entrate, possono essere ammessi al Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto. A condizione, tuttavia, che il predetto requisito dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno.

Ai fini del computo della suddetta percentuale, quindi, non va conteggiato l’intervento superficie del tetto qualora, come nel caso prospettato dall’Istante, il sottotetto non sia riscaldato.

Difatti, rileva la situazione dell’immobile ante lavori. Senza considerare che alla conclusione degli stessi, il sottotetto sarà un ambiente riscaldato.

La posa in opera degli infissi rientra invece nel bonus ristrutturazione, ex art.16-bis del DPR 917/86, TUIR. Perchè si tratta di nuova installazione e non si sostituzione di elementi o di parti già presenti. In tale ultimo caso sarebbe stato riconosciuto  il superbonus.

Bonus cultura 500 euro, ultime notizie: conferma per il 2022 per i nati nel 2004

Bonus cultura 500 euro, ultime notizie: conferma per il 2022 per i nati nel 2004

Il bonus cultura 500 euro sarà attivo anche nel 2022 (per i nati nel 2004) come emerge dal testo della legge di Bilancio. Ecco i dettagli.

L’iter relativo all’approvazione della Legge di Bilancio 2022 è alle prime battute in Parlamento, ma il testo della Manovra è già adesso utile per una serie di motivi. Per esempio, ci fa capire che il governo guidato dal Premier Mario Draghi ha intenzione di prorogare al 2022 il bonus cultura pari a 500 euro. Ciò allo scopo di rendere l’agevolazione strutturale. Nelle scorse settimane l’ipotesi dell’introduzione di un limite Isee è stata in gioco, ma al momento pare archiviata.

Secondo quanto emerge nel testo attuale della legge di Bilancio, che entro fine anno dovrà essere approvata definitivamente, il bonus cultura sarà finanziato con 230 milioni di euro. Vediamo allora qualche utile dettaglio in merito a questo beneficio rivolto alle giovani generazioni.

Bonus cultura 500 euro: cos’è e chi sono i destinatari

Spiegare in che cosa consiste il bonus cultura 500 euro non è complesso. Abbiamo innanzi un’iniziativa, attiva dal 2016, e specificamente mirata a promuovere la cultura e la formazione dei giovani. Si tratta di un buono pari appunto a 500 euro, erogati dallo Stato, da utilizzare per cinema, musica e concerti, eventi culturali, corsi di musica, teatro e lingua straniera, libri, musei, visite a monumenti e parchi archeologici, teatro e danza, prodotti dell’editoria audiovisiva.  Il bonus cultura 500 euro vale anche per la spesa relativa agli abbonamenti a quotidiani cartacei e digitali.

Onde sgomberare il campo da ogni possibile dubbio in merito ai destinatari dell’agevolazione, ricordiamo che il prossimo anno potranno sfruttare il bonus cultura 500 euro, o bonus cultura 18app, tutti i giovanissimi che abbiano compiuto 18 anni nel corso dell’anno 2021, a patto che:

  • siano residenti in Italia;
  • o in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità.

I beneficiari del bonus ottengono altresì una carta elettronica per facilitare la gestione della spesa. Quasi sicura la conferma dell’ammontare del bonus, corrispondente a 500 euro.

Il Governo vuole rendere l’agevolazione strutturale, anche se – come accennato all’inizio – nell’ultimo periodo è circolata l’ipotesi di introdurre un limite di reddito, per aver accesso alla misura. Se finora il bonus cultura è stato destinato a tutti i maggiorenni senza distinzione di reddito, recentemente si è parlato infatti di una possibile ipotesi relativa all’introduzione di un limite Isee.

Bonus cultura 500 euro nel 2022: no al limite di reddito Isee. Le ragioni

Vero è che nel testo iniziale era stato previsto un tetto Isee, legato a reddito e patrimonio della famiglia, pari a 25mila euro. Al momento però detto vincolo non sembra essere all’orizzonte. Infatti, il ministro della Cultura Dario Franceschini ha ottenuto in Cdm la cancellazione del limite Isee. Ciò si è verificato per le due seguenti ragioni: da un lato, la volontà di non distinguere tra giovani, evitando così differenziazioni fondate sul reddito; dall’altro, considerazioni di natura economica rendono inopportuna l’introduzione del limite Isee.

La bozza della legge di Bilancio 2022 conferma infatti il tetto massimo di spesa, a decorrere dal prossimo anno, in 230 milioni. Considerando quanto accaduto finora nel percorso del bonus cultura, mai lo Stato è arrivato a toccare tale tetto. In buona sostanza, non c’era e non c’è motivo di razionare le risorse; esse, anno dopo anno, si sono rivelate più che sufficienti a garantire l’attuazione del bonus cultura 500 euro.

Nelle passate edizioni del bonus cultura, non sono mancati i cd. ‘furbetti’, che hanno tentato di monetizzare il credito legato all’agevolazione. Oggi il Ministero della Cultura è tenuto a vigilare sul corretto funzionamento della carta elettronica associata al bonus cultura e, in ipotesi di possibili usi difformi o di violazioni delle disposizioni di riferimento, può decidere anche la disattivazione della carta. Da notare che i 500 euro che di fatto costituiscono il bonus cultura non sono da intendersi reddito imponibile dei beneficiari e non formano l’Isee.

Bonus cultura nati 2004

Non vi sono allora dubbi: “Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale” – si legge nella bozza arrivata al Consiglio dei ministri – il bonus cultura permarrà anche il prossimo anno.

In conclusione, ribadiamo che per fare domanda per il bonus cultura 500 euro, è tuttavia obbligatorio compiere la registrazione nel sito web www.18app.italia.it. Per il 2021, la registrazione poteva essere compiuta entro il 31 agosto 2021, e il bonus è utilizzabile fino al 28 febbraio 2022.

Cedolare secca affitti: cos’è e come funziona

Cedolare secca affitti: cos’è e come funziona

Cos’è e come funziona la cedolare secca sugli affitti? Per quali immobili può essere scelta e a quanto ammonta la tassazione? Ecco la guida.

Cedolare secca affitti cos’è? Come funziona il calcolo della tassazione separata sugli affitti? Un contribuente che vuole affittare a terzi un appartamento di sua proprietà o comunque a sua disposizione, potrebbe non conoscere a quanto ammontano le tasse da pagare sui canoni di locazione percepiti. Potrebbe essere indeciso tra la tassazione ordinaria Irpef o quella sostitutiva della cosiddetta cedolare secca.

L’imposta sostitutiva sui canoni di locazione, attiva dal 2011, può essere molto conveniente, in quanto permette di pagare sui redditi da locazione una aliquota inferiore di tasse. Questo perchè il reddito derivante da canoni di locazione non va a sommarsi agli altri eventuali redditi, ma viene tassato separatamente.

Tuttavia, optando per la cedolare secca, sui redditi da locazione, non è possibile far valere le varie detrazioni e deduzioni in dichiarazione dei redditi.

Se sei indeciso se optare o meno per la cedolare secca ti suggeriamo di leggere il nostro articolo.

Cedolare secca affitti, cos’è

La “cedolare secca” è un regime facoltativo, che consiste nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti da locazioni (o affitti). In alternativa alla tassazione ordinaria Irpef, quella per scaglioni dal 23% al 27% per intenderci, i redditi da locazione possono essere tassati con la cedolare secca affitti, che è pertanto una tassazione sostituiva di quella ordinaria.

Difatti, il contribuente può scegliere se tassare gli affitti percepiti:

  1. con il regime ordinario o
  2. con la cedolare secca.

Tassazione cedolare secca

Come detto sopra quindi i redditi da affitti non vengono conteggiati con l’IRPEF e sottoposti a tassazione orinaria, ma a questi si applica una tassazione separata pari al 21% del canone.

A tal proposito, come da indicazioni presenti sul portale dell’Agenzia delle entrate, per i contratti sotto cedolare secca non si paga neanche l’imposta di registro e l’imposta di bollo.  Infatti, tali imposte, sono di regola dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione.

Tuttavia, la cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.

Leggi anche: cedolare secca locazioni brevi

Per quei immobili si può optare per la cedolare secca?

L’opzione può essere esercitata per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 – uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze.

In caso di contitolarità dell’immobile l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore.

Cedolare secca per contratti a canone concordato

Per i contratti a canone concordato, la cedolare secca si applica con un’aliquota del 10% anziché del 21%.

Infatti, tale previsione riguarda:

  • le sole locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo e relative pertinenze,
  • per i contratti di locazione a canone concordato (o concertato) sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998).

Tali locazioni devono essere riferite ad abitazioni  situate nei comuni con carenze di disponibilità abitative (individuati dall’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del D.L. 551/1998 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, ecc) nonché ai comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia. Sono interessati anche i comuni ad alta tensione abitativa individuati  dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, CIPE, con apposite delibere (codice 8 o 12 nella colonna “Utilizzo” della sezione I del quadro B).

L’aliquota agevolata si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza. A seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225

Contratto cedolare secca 2021: a chi spetta

Possono optare per il contratto di locazione con cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

Per un immobile appartenente ad un’impresa e destinato a locazione non si può optare per la cedolare secca (circolare, Agenzia delle entrate, n°26/e 2011).

Inoltre, il regime della cedolare non può essere applicato ai contratti di locazione conclusi con imprenditori o professionisti che impiegano l’immobile nella propria sfera lavorativa. Anche se destinati ad abitazione dei dipendenti.

Registrazione del contratto con cedolare secca

Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili, devono essere obbligatoriamente registrati.

La registrazione può essere effettuata:

  • da colui che fitta l’immobile o
  • dall’affittuario.

La registrazione è richiesta indipendentemente dall’ammontare del canone percepito.

Tuttavia, la registrazione non riguarda le locazioni brevi, c.d locazioni turistiche. Il riferimento è a quei contratti della durata non superiore a 30 giorni.

Il contratto di locazione può essere registrato:

  • utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia, modalità obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili, facoltativa per tutti gli altri contribuenti, purché abilitati ai servizi telematici;
  • richiedendo la registrazione in ufficio; in questo caso è necessario recarsi presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate e compilare il modello RLI;
  • incaricando un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) o un delegato.

Difatti anche tramite fisconline, ovvero tramite il cassetto fiscale del contribuente, è possibile registrare il contratto di locazione.

Leggi anche: cassetto fiscale

Dunque, con il modello RLI, è possibile in primis registrare i contratti di locazione nonchè comunicare:

  • eventuali proroghe,
  • cessioni,
  • risoluzioni o subentri.

Sempre con il modello RLI,  è possibile  esercitare l’opzione e la revoca della cedolare secca e per comunicare i dati catastali dell’immobile oggetto di locazione o affitto.

Difatti, l’opzione per la cedolare secca affitti può riguardare anche tutta la durata contrattuale o solo alcuni anni.

Cedolare secca affitti: no a deduzioni e detrazioni

Il reddito assoggettato a cedolare secca:

  • è escluso dal reddito complessivo,
  • sullo stesso  non possono essere fatti valere rispettivamente oneri deducibili e detrazioni.

Tuttavia, il reddito assoggettato a cedolare concorre ai fini della spettanza di:

  •  di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo
  • collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell’Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).

Ad esempio, un figlio non potrà essere considerato a carico laddove abbia un reddito complessivo superiore a 2840,51. Comprensivo di un eventuale reddito da cedolare secca.

Si ricorda che, dal 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, il suddetto limite è elevato a 4.000 euro.

Cedolare secca locali commerciali

Per i contratti stipulati nel 2019, è possibile applicare la cedolare secca anche per i canoni derivanti dall’affitto di locali commerciali. I locali commerciali devono essere classificati nella categoria catastale C/1 e avere una superficie fino a 600 metri quadrati escluse le pertinenze. In questi casi l’aliquota applicabile è del 21%.

Ad ogni modo, tale possibilità è estesa anche per le annualità successive riferite a quei contratti stipulati nel 2019 per i quali il contribuente non ha optato, fin da subito, per la cedolare.

Ad esempio, contratto con decorrenza 1° gennaio 2019 e mancata opzione per la cedolare:

  • l’opzione poteva essere esercitata, per il 2020, entro il 31 gennaio 2020
  • per il 2021, entro il 31 gennaio 2021,
  • ecc.

Difatti, l’opzione per le annualità successive, può essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità.

Leggi anche: cedolare secca locazioni commerciali

Cedolare secca locazioni brevi

La possibilità di optare per la cedolare secca è ammessa anche per le cosiddette locazioni brevi, definite anche locazioni turistiche.

Dunque, se si fitta o subaffitta un immobile per un periodo non superiore a 30 gg, è anche possibile optare per la cedolare.

Leggi anche: cedolare secca locazioni brevi

Infatti, la tassazione al 21% si applica anche:

  • ai redditi diversi derivanti dai contratti di sublocazioni e
  • ai contratti stipulati dal comodatario per la concessione a terzi del godimento dell’immobile abitativo.

E’ possibile scegliere la cedolare anche laddove oltre all’appartamento/stanza sono messi a disposizione altri servizi. Si pensi alla fornitura della biancheria,  di utenze, wi-fi, aria condizionata.

Santa Matilde di Hackeborn

 

Santa Matilde di Hackeborn


Nome: Santa Matilde di Hackeborn
Titolo: Monaca
Nascita: 1241, Helfta, Eisleben, Germania
Morte: 19 novembre 1298, Helfta, Eisleben, Germania
Ricorrenza: 19 novembre
Tipologia: Commemorazione
Matilde di Hackeborn fu una monaca dell’abbazia di Helfta, la sua esperienza mistica venne raccolta nel Liber Gratiae specialis. Fu una confidente di una promessa della Madonna.

Matilde nacque tra il 1240 e il 1241 nel castello di Helfta, presso Eisleben, in Sassonia. Apparteneva a una delle famiglie più nobili e potenti della Turingia. A sette anni si recò, insieme alla madre, a far visita alla sorella Gertrude, allora badessa del monastero benedettino di Rodersdorf in Svizzera. Rimase così innamorata del chiostro che i genitori acconsentirono alla sua richiesta di rimanervi come educanda. La sua vocazione crebbe e la giovane decise di divenire suora.

Nel 1258 il monastero fu trasferito ad Helfta in Germania. Qui Matilde si distinse per pietà, umiltà, fervore. Passava il suo tempo tra preghiera, lettura e lavoro manuale. Fu maestra delle educande e consigliera spirituale delle monache, oltre che maestra di musica e di canto e per questa sua qualità sembra che lo stesso Dante si sia ispirato a lei per la figura di Matelda nel Purgatorio. (ebbe il titolo di domna cantrix e, per la sua splendida voce, il Signore, nelle sue rivelazioni, la avrebbe definita «Il mio usignolo»).

Nel 1261 giunse ad Helfta una bambina di cinque anni di nome Gertrude, probabilmente orfana. La giovane, affidata alle cure di Matilde, si rivelò presto di personalità carismatica e di profonda intelligenza e resterà nella storia con il nome di santa Gertrude la Grande o di Helfta. A lei Matilde confessò le proprie visioni mistiche. Da queste confidenze nascerà uno dei libri più noti della mistica medievale: il “Libro della Grazia speciale” (Liber Gratiae specialis).

Nel 1271, anche l’anziana beghina Matilde di Magdeburgo venne accolta nella comunità di Helfta, ove trascorse in serenità gli anni finali della sua vita, lontano da calunnie e persecuzioni. Negli ultimi decenni del XIII secolo, si respirava un clima particolare nel monastero di Helfta, proprio per la presenza di monache eccezionali, autrici di opere mistiche di altissimo profilo: oltre a Matilde di Hackeborn, Gertrude di Helfta – a cui sono attribuite due opere: Legatus divinae pietatis (“Il messaggero della divina misericordia”) e Exercitia Spiritualia Septem (“Esercizi spirituali”) – e infine Matilde di Magdeburgo, autrice di Das flie

Matilde muore nel monastero di Helfta nel 1298.

MARTIROLOGIO ROMANO. Nel monastero di Helfta nella Sassonia in Germania, santa Mectilde, vergine, che fu donna di squisita dottrina e umiltà, illuminata dal dono divino della contemplazione mistica.

DEVOZIONE DELLE TRE AVE MARIE

Santa Matilde

Maria, Madre di Gesù e Madre mia, difendimi dal Maligno in vita e nell’ora della morte,

– per il Potere che ti ha concesso l’Eterno Padre:

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell’ora della nostra morte. Amen

– per la Sapienza che ti ha concesso il divin Figlio:

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell’ora della nostra morte. Amen

– per l’Amore che ti ha concesso lo Spirito Santo:

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell’ora della nostra morte. Amen