Archivi giornalieri: 27 novembre 2021

Assegno unico, da marzo 2022 addio a bonus e detrazioni: cosa cambia

Assegno unico, da marzo 2022 addio a bonus e detrazioni: cosa cambia

L’assegno unico 2022 razionalizza e accorpa le misure vigenti per il sostegno alle famiglie con figli, di fatto cancellandole. Quali sono?

In queste settimane l’argomento assegno unico e universale figli a carico è stato prioritario nell’agenda di Governo. Proprio l’Esecutivo guidato da Mario Draghi ha dato recentemente l’ok all’impianto normativo sull’assegno unico che arriverà dal 2022. Il decreto attuativo approvato dal Consiglio dei Ministri ha stabilito che la nuova misura sarà operativa a decorrere da marzo 2022, ma le domande si potranno presentare dal primo gennaio.

Dal 2022 lo Stato avrà insomma anche il compito di supportare tutte le famiglie con figli, dagli incapienti a chi conduce una vita agiata, attraverso una nuova misura che accompagnerà i figli dal settimo mese di gravidanza oltre la maggiore età, fino a 21 anni. Ciò a condizione che i ragazzi maggiorenni studino; svolgano tirocini con redditi minimi o anche il servizio civile universale. L’assegno unico interesserà sia i lavoratori dipendenti sia gli autonomi e sarà sempre versato dall’Inps, su domanda dei nuclei interessati. Altra novità riguarda il fatto che gli assegni non si troveranno più in busta paga, ma sarà direttamente l’INPS a pagarli ai beneficiari tramite accredito in conto corrente.

Soprattutto, l’assegno unico farà chiarezza sull’intero contesto dei bonus, sussidi ed agevolazioni fiscali concesse ai nuclei familiari con figli. Questi ultimi infatti scompariranno, per lasciare spazio all’assegno unico per i figli, un contributo che razionalizza la materia, e di fatto accorpa bonus figliassegni per il nucleo familiare e detrazioni figli a carico al momento vigenti. Quali sono dunque i bonus e sussidi che scompariranno? E da quando? Scopriamolo di seguito.

Assegno unico, da marzo 2022 addio a bonus e detrazioni: premio alla nascita o Bonus mamma domani

Il provvedimento del Governo, che prevede l’introduzione dell’assegno unico, è stato emesso in attuazione della legge delega n. 46 del primo aprile 2021. Ora dovrà ora essere esaminato dalle commissioni parlamentari, prima della pubblicazione in Gazzetta ufficiale per l’entrata in vigore. Già però si possono svolgere delle utili considerazioni in merito ai bonus e sussidi che – come appena accennato – saranno cancellati per far posto al nuovo assegno unico e universale.

L’assegno unico è istituito, stando alla legge delega n. 46, con la finalità di “riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva” le misure economiche a sostegno delle famiglie con figli a carico.

Ecco perché l’art. 10 della bozza di Decreto approvata in Consiglio dei ministri include, al comma 1, l’abrogazione dal primo gennaio del prossimo anno del premio alla nascita o bonus mamma domani – di cui ad una legge del 2016 –  assegnato dall’INPS in misura pari ad 800 euro per gli eventi nascita, adozione o affidamento preadottivo di un minore.

Assegno unico, da marzo 2022 addio a bonus e detrazioni: addio ANF dei Comuni e fondo natalità

La bozza di decreto, al comma 2 del citato art. 10, prosegue determinando la cancellazione dal primo marzo 2022 dell’assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori o assegni familiari dei comuni (di cui si trova traccia nella legge n. 448 del 1998). Detta misura di sostegno è stata finora concessa dai singoli comuni, ma versata dall’INPS in un importo non al di sopra dei 1.886,82 euro totali (valore valevole per l’anno 2021). In quanto abrogato dal prossimo marzo, la bozza di decreto precisa coerentemente che l’assegno in oggetto sarà assegnato “esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio“.

Ovviamente, la carrellata dei bonus, sussidi e altre misure di sostegno, eliminate con l’introduzione dell’assegno unico, non termina qui. Sempre in base all’art. 10 della citata bozza, a partire dal primo gennaio del prossimo anno viene meno il cd. fondo di sostegno alla natalità, previsto dalla legge n. 232 del 2016 ed avente la finalità di facilitare l’accesso al credito da parte delle famiglie con uno o più figli, con l’emissione di garanzie dirette a istituti di credito e intermediari finanziari. Peraltro, il prestito agevolato è stato finora sottoposto a precisi vincoli, tra cui la rimborsabilità in un arco di tempo massimo pari a 7 anni.

Assegno unico, da marzo 2022 addio a bonus e detrazioni: superate le detrazioni figli a carico

Un’altra novità molto significativa e legata al varo dell’assegno unico, riguarda le cd. detrazioni figli a carico, che i nuclei familiari conoscono bene. Finalità di dette agevolazioni – di cui si trova traccia nell’art. 12. DPR n. 917 del 1986 – è rendere meno gravosa l’imposta lorda IRPEF da versare allo Stato, in quanto i genitori già sopportano i costi relativi al mantenimento e crescita dei figli.

Gli assegni unici di fatto sostituiranno l’art. 12 appena citato. Infatti, nel testo approvato dal Governo, e relativo al meccanismo dell’assegno unico, è disposta l’assegnazione delle detrazioni soltanto a “ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati” ma di “età pari o superiore a 21 anni che non beneficiano dell’assegno unico e universale“.

Attenzione: la bozza conferma quanto già indicato nella legge delega n. 46. Dopo l’avvio dell’assegno unico, permarranno attive le detrazioni fiscali per coniuge ed altri familiari a carico.

L’assegno unico sostituisce l’ANF: da quando?

Il provvedimento del Governo che ha approvato il meccanismo dell’assegno unico, include altresì un’altra importante novità, sempre all’art. 10. Infatti, per quanto attiene ai “nuclei familiari con figli e orfanili“, il Consiglio dei Ministri ha deciso che, a partire dal primo marzo 2022, non saranno più riconosciuti gli assegni per il nucleo familiare (i cosiddetti ANF). La prestazione è peraltro assegnata non a tutti i lavoratori e la somma di detto assegno, versato dall’Inps, è calcolata tenendo conto vari parametri, reddito totale e numero membri del nucleo in particolare.

La bozza di decreto ha però disposto la proroga fino al 28 febbraio del prossimo anno di due misure temporanee, introdotte dal primo luglio 2021 al 31 dicembre 2021, in attesa dell’avvio dell’assegno unico. Ci riferiamo alla cd. maggiorazione ANF e all’assegno temporaneo figli minori, previsto per i soggetti non beneficiari degli ANF, come lavoratori autonomi e disoccupati.

Concludendo, vero è che non tutti i contributi e bonus a sostegno delle famiglie, saranno abrogati con l’introduzione dell’assegno unico. Infatti nei provvedimenti adottati non vi è traccia dell’abrogazione di misure quali il congedo parentale, i permessi giornalieri per allattamento e il bonus asilo nido, stante evidentemente il loro ruolo di preminenza all’interno della famiglia.

Per quanto riguarda invece il cd. bonus bebè o assegno di natalità, previsto dalla legge n. 190 del 2014, occorre rimarcare che fa parte delle prestazioni destinate ad essere soppresse o gradualmente superate, proprio per l’introduzione dell’assegno unico. Ma di tale previsione non si fa cenno nella bozza di decreto legislativo, insieme alle altre misure abrogate dal primo gennaio o dal primo marzo del prossimo anno. Ecco perché nelle prossime settimane sono attesi dettagli sul punto, onde capire quando l’esperienza del citato bonus potrà dirsi definitivamente conclusa.

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Lauree abilitanti: Legge di riforma in Gazzetta Ufficiale. I titoli con cui lavorare subito

Lauree abilitanti: Legge di riforma in Gazzetta Ufficiale. I titoli con cui lavorare subito

Camera e Senato hanno detto sì alla legge sulle lauree abilitanti che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Ecco cos’è e come funziona.

La Legge di Riforma delle cosiddette Lauree abilitanti è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 novembre scorso. Importantissima novità in arrivo per molti di coloro che hanno svolto un percorso accademico e hanno dunque scelto di continuare gli studi dopo il diploma di maturità. Detto provvedimento consiste di fatto in una delle prime riforme, che attuano il PNRR italiano.

La data di entrata in vigore – il 4 dicembre 2021 – e l’esigenza di un tale provvedimento si spiegano con la necessità di velocizzare l’ingresso nel mondo del lavoro per quelle figure che, già debitamente formate, hanno le conoscenze teoriche e le capacità pratiche per poter firmare un contratto di lavoro, subito dopo la laurea.

Vediamo allora qualche dettaglio in merito alle cd. lauree abilitanti, così come inquadrate nella nuova legge.

Lauree abilitanti: la nuova legge favorisce l’ingresso nel mondo del lavoro

Il percorso che ha condotto alla pubblicazione della legge in GU è durato alcuni mesi e si è concluso positivamente, con l’introduzione delle lauree abilitanti senza esame di Stato.

D’altronde ciò ben si spiega, se teniamo conto delle conseguenze della crisi sanitaria ed economica da coronavirus: esse hanno imposto di ripensare il mercato del lavoro, anche cancellando alcuni step che portano via tempo prezioso. Ci riferiamo in particolare all’esame di Stato, da svolgersi dopo la laurea e al tirocinio post-laurea: per tantissime persone uno ‘scoglio’ che rende molto meno immediato il contatto con il mondo del lavoro collegato al proprio percorso di studi, pur dopo molti anni passati sui libri e a dare esami.

La Camera, alla fine della discussione iniziata lo scorso 21 giugno, ha dunque approvato il disegno di legge sulle lauree abilitanti, il n. 2751-A, che include le “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti“. A fine ottobre, invece, il sì definitivo del Senato al progetto lauree abilitanti, ormai divenuto realtà.

Lauree abilitanti, ecco la nuova legge: che cosa prevede?

La legge sulle lauree abilitanti che, come accennato, entrerà in vigore il prossimo 4 dicembre, è la n. 163 del 2021 (qui il testo). Con essa, di fatto, alcuni titoli universitari, una volta ottenuti previo superamento dell’esame di laurea, conferiranno automaticamente l’abilitazione all’esercizio della professione. Però attenzione: non si tratta di una novità rivolta a tutti i neo-laureati.

In particolare, il testo recentemente approvato e tra poco in vigore, prevede (art. 1) l’abilitazione all’esercizio della professione per le seguenti lauree magistrali:

  • odontoiatria e protesi dentaria – classe LM-46;
  • farmacia e farmacia industriale – classe LM-13;
  • medicina veterinaria – classe LM-42;
  • psicologia – classe LM-51.

Inoltre nella legge si trova scritto che per quanto attiene alle attività formative professionalizzanti, incluse nelle classi di laurea magistrale di cui al comma 1, almeno 30 crediti formativi universitari sono ottenuti “con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio“. I regolamenti didattici universitari definiscono le specifiche modalità di svolgimento, di valutazione e di certificazione del tirocinio.

Non solo. L’art. 5 della citata legge n. 163 del 2021 prevede che le professioni di chimico, fisico e biologo possano essere svolte, dopo il superamento dell’esame finale per l’ottenimento delle rispettive lauree magistrali abilitanti. Anche in queste circostanze, previsto un tirocinio pratico valutativo nell’ambito dei corsi e il sostenimento di una prova pratica valutativa.

Lauree professionalizzanti abilitanti: ecco cosa dispone la legge 163 del 2021

All’art. 2 della predetta legge, abbiamo anche l’apertura all’abilitazione alla professione, in riferimento agli esami finali per il conseguimento delle lauree professionalizzanti che seguono:

  • professioni tecniche per l’edilizia e il territorio – classe LP – 01- geometra laureato;
  • le professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali – classe LP-02 – agrotecnico laureato e perito agrario laureato;
  • professioni tecniche industriali e dell’informazione – classe LP-03 – perito industriale laureato.

Leggi anche: Esame avvocato 2021, ecco le date delle prove

Lauree abilitanti: la maggior rilevanza del tirocinio e le professioni escluse dalla riforma

I corsi di studio mirati ad ottenere una delle lauree magistrali abilitanti e delle lauree professionalizzanti includono altresì una prova pratica allo scopo di valutare le competenze professionali, maturate con il tirocinio interno ai corsi di studio. Detto tirocinio assume dunque molta più importanza che nel passato.

L’appena citata prova è mirata ad acclarare il livello di preparazione tecnica conseguita dal candidato per l’abilitazione all’esercizio della professione. Ecco perché è previsto che la commissione giudicatrice venga integrata con professionisti designati dalle rappresentanze nazionali dell’Ordine o del collegio professionale di riferimento. Su questi ultimi aspetti dovranno essere emanati dei decreti da parte del Ministero dell’Università, allo scopo di meglio dettagliare il nuovo assetto delle lauree abilitanti.

Ed ovviamente, sia per quanto attiene alle lauree magistrali che per quelle professionalizzanti abilitanti, è compito dei singoli atenei modificare le regole collegate ai corsi di studio – con regolamenti ad hoc – in un’ottica di necessario coordinamento con le nuove norme di legge.

Rimarchiamo inoltre che sono escluse dalla riforma le professioni di avvocato, notaio, consulente del lavoro, commercialista e revisore legale, in quanto impongono un tirocinio post laurea, peraltro molto articolato ed indispensabile per poter svolgere adeguatamente la professione. D’altronde, in questi mesi i rispettivi Ordini non hanno mai mostrato di apprezzare particolarmente la possibile estensione della riforma alle professioni appena citate.

Lauree abilitanti – Testo della Legge numero 163 del 8 novembre 2021

Di seguito il testo completo della LEGGE 8 novembre 2021, n. 163 (Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.) così come pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.276 del 19-11-2021).

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Tredicesima 2021, quando arriva: come si calcola la gratifica natalizia

Tredicesima 2021, quando arriva: come si calcola la gratifica natalizia

Tredicesima 2021: cos’è, come viene calcolata, quando la pagano ed altre info sulla mensilità aggiuntiva detta anche gratifica natalizia.

La tredicesima è una mensilità aggiuntiva di retribuzione per lavoratori e pensionati conosciuta anche con il nome di gratifica natalizia. Ma quando arriva, come si calcola e chi la paga? Iniziamo col dire che questo stipendio aggiuntivo viene erogato alla generalità dei lavoratori dipendenti privati e pubblici (anche a tempo determinato e part-time) oltre che, come accennato, ai pensionati in corrispondenza della busta paga di dicembre, ovvero prima della vigilia di Natale. Con l’avvicinarsi delle feste, il pensiero di molti lavoratori e pensionati corre a questa retribuzione aggiuntiva per far fronte alle spese per regali, cenoni e magari qualche giorno di ferie invernali, anche se quest’anno sappiamo bene che le cose andranno diversamente per via del covid-19.

In questa guida vedremo insieme cos’è e come funziona la tredicesima mensilità: in particolare faremo un approfondimento sul calcolo per vedere quanto spetta, a chi spetta, quando si paga e ad altre informazioni utili.

Ma prima però facciamo un passo indietro e vediamo da dove nasce e quando stata introdotta nel nostro ordinamento.

Tredicesima: un po’ di storia

Gratifica NataliziaIn origine la tredicesima mensilità nasce come gratifica natalizia, ossia come retribuzione aggiuntiva in occasione del Natale; concessa ai lavoratori dal proprio datore di lavoro senza alcun vincolo né obbligo. E’ solo in seguito, nel 1937, che venne introdotto l’obbligo all’interno del contratto collettivo metalmeccanica industria, di corrispondere agli impiegati una mensilità in più rispetto alle 12 annuali.

Solamente nel 1946 questo obbligo venne esteso anche agli operai. Bisogna attendere parecchi anni, precisamente il 1960, prima che l’estensione gratifichi i lavoratori di tutti i settori.

Oggi, quindi, questa mensilità aggiuntiva è di fatto obbligatoria per tutti i lavoratori sia che abbiano un contratto a tempo determinato, sia indeterminato, tanto a tempo parziale quanto pieno. Viene corrisposta una volta all’anno, in occasione appunto delle festività natalizie.

Vediamo in questa guida come calcolare la mensilità differita, anche in caso di assunzione in corso d’anno oppure di un contratto part-time e quali assenze possono incidere sulla sua maturazione, senza dimenticarci dei pensionati: infatti anche l’INPS eroga loro la tredicesima mensilità.

Calcolo tredicesima 2021

Dato che abbiamo preso confidenza con la retribuzione e con gli elementi che compongono la busta paga vediamo quali voci incidono nel calcolo della tredicesima.

Innanzitutto la tredicesima mensilità si calcola sulla retribuzione globale di fatto e nello specifico:

  • minimo contrattuale o paga base;
  • indennità di contingenza;
  • superminimi individuali o assorbibili;
  • scatti di anzianità;
  • eventuale EDR o terzo elemento.

tredicesima calcoloNon dimentichiamoci che anche tutte le indennità corrisposte a carattere continuativo (come ad esempio l’indennità di cassa) e gli elementi presenti in maniera fissa nella parte iniziale del cedolino compongono la mensilità aggiuntiva.

I compensi legati, invece, a straordinari, festivi, maggiorazioni non devono essere considerate in quanto prive del carattere di continuità, questo il principio in linea generale, in quanto possono esserci situazioni in cui alcuni elementi rientrano nel computo della retribuzione utile al calcolo in quanto corrisposti in maniera assidua, come può essere il caso dell’indennità di turno notturno.

Per sapere se a dicembre l’importo spettante della tredicesima sarà completo o meno bisogna innanzitutto individuare il periodo di maturazione che coincide con l’anno solare: la tredicesima matura durante il rapporto di lavoro in tanti ratei quanti sono i mesi dell’anno, ossia 12.

Tredicesima contratti a tempo determinato

A questo punto non ci resta che analizzare due fattori: l’eventuale assunzione, o cessazione, intervenuta durante l’anno e le assenze che incidono negativamente sulla maturazione.

Nel primo caso, quello di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno la tredicesima va rapportata all’effettivo servizio prestato; devono quindi essere liquidati tanti dodicesimi quanti sono i mesi di lavoro prestato. Quindi se la tredicesima è composta di 12 dodicesimi di una paga mensile, questa sarà pari ad esempio a 6/12 se il rapporto di lavoro in un anno dura 6 mesi si se assunto in corso d’anno, sia se il rapporto è cessato in corso d’anno.

Facciamo un esempio.

Se il lavoratore Mario Bianchi inizia a lavorare il 01.06.2018 a dicembre avrà diritto a 7/12 di tredicesima, ovvero la maturazione a decorrere dal mese di giugno fino a dicembre.

La variabile nella circostanza di assunzione e cessazione in corso d’anno è legata ai giorni di servizio effettivamente prestati: se in un mese sono superiori a 15 allora la maturazione si considera piena, se sono invece inferiori per quel mese non vi sarà alcuna maturazione.

Pertanto se il nostro lavoratore Mario Bianchi invece di essere stato assunto il 01.06.2018 fosse stato assunto il 20.06.2018, per il mese di giugno non avrebbe avuto diritto ad alcuna maturazione e di conseguenza a dicembre gli sarebbero stati liquidati 6 ratei anziché 7, su 12.

L’altro aspetto che dobbiamo considerare è legato alle assenze che sono intervenute durante l’anno e le dividiamo in due categorie: le prime danno la possibilità di assentarsi dal lavoro ma di mantenere il diritto alla maturazione, le seconde invece incidono negativamente.

Tredicesima per il lavoratori part-time

Un altro caso particolare è il contratto part-time nel quale la maturazione segue le stesse regole di un classico contratto full time. Nel part-time però l’importo è maturato in proporzione all’orario di lavoro part time.

Consideriamo quindi un part-time di 20 ore settimanali, su 40, avendo un part-time al 50% anche i ratei relativi alla tredicesima mensilità matureranno al 50%.

Più complesso è il caso di trasformazione dell’orario durante l’anno. In questa situazione bisogna considerare per ogni periodo la percentuale corrispondente al part-time, facendo quindi un calcolo distinto per ogni rateo. Così come se in un determinato periodo il contratto fosse stato full time la maturazione dovrà essere completa.

Leggi anche: tredicesima part-time

Calcolo tredicesima netta

Ma come si calcola la tredicesima netta?

In linea generale la gratifica natalizia si corrisponde attraverso l’elaborazione di un cedolino paga a parte nel quale si indica la retribuzione lorda corrispondente all’importo della mensilità aggiuntiva.

A questo punto mettiamo in pratica i consigli della guida “come calcolare lo stipendio netto partendo dal lordo”. Innanzitutto, applichiamo la quota legata al contributo previdenziale, pari generalmente al 9,19%.

A questo punto abbiamo individuato l’imponibile fiscale da assoggettare agli scaglioni IRPEF. Ma prestiamo attenzione ad una novità: a differenza di qualsiasi altro cedolino nel quale, a questo punto saremmo andati a calcolare le detrazioni fiscali da applicare, nelle mensilità supplementari non si applicano detrazioni e conseguentemente la tassazione sarà più elevata rispetto agli altri mesi.

Maturazione Tredicesima assenze

Analizziamo prima quelle che consentono la maturazione della tredicesima.

In questa categoria appartengono:

  • ferie, permessi e riposi annui;
  • festività nazionali e infrasettimanali;
  • assenze per malattia e infortunio sul lavoro, nei limiti del periodo di computo;
  • congedi per maternità e paternità;
  • riposi giornalieri per allattamento;
  • congedo matrimoniale.

Ora il tasto dolente ossia le assenze che, invece, incidono in maniera negativa:

  • congedi parentali e per malattia del bambino;
  • periodi di aspettativa per i lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o ricoprire cariche sindacali, provinciali e nazionali;
  • permessi non retribuiti;
  • assenze ingiustificate;
  • assenze per sciopero;

Per maggior sicurezza è opportuno consultare il CCNL di riferimento che potrebbe disciplinare queste assenze in maniera differente.

Quando si prende la tredicesima? Ecco quando arriva

tredicesima quandoFino ad ora abbiamo considerato la maturazione e il calcolo della mensilità supplementare, ma non abbiamo specificato quando effettivamente compete il pagamento, cioè quando si paga la tredicesima.

A tutti gli effetti non esiste una data precisa di pagamento, sicuramente prima o in concomitanza della vigilia di Natale; questa è la data indicativa entro la quale il datore di lavoro dovrebbe corrispondere la gratifica natalizia.

In ogni caso è sempre bene controllare il proprio CCNL per sapere se il contratto collettivo nazionale di riferimento prevede qualcosa di più specifico.

Gratifica natalizia: a chi spetta

Infine, come abbiamo accennato in premessa, la “gratifica natalizia” spetta a tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati (anche in cassa integrazione), comprendendo inoltre anche colf e badanti ed infine anche i pensionati.

Vediamo come funziona in questi casi, ma senza scendere troppo nei dettagli, per i quali vi suggeriamo le lettura delle singole guide approfondite.

Tredicesima in Cassa Integrazione

Molto di attualità, purtroppo, è il calcolo della tredicesima per chi ha avuto periodi di cassa integrazione nel corso del 2020. Per fare un computo esatto dei periodi utili alla tredicesima mensilità bisogna prima distinguere fra cassa integrazione a zero ore e cassa integrazione a orario ridotto.

In questa utile guida facciamo il punto della situazione, con molti esempi pratici per il calcolo.

Leggi anche: Tredicesima in Cassa Integrazione

Tredicesima colf e badanti

Il CCNL del lavoro domestico all’art. 38 prevede l’erogazione della tredicesima mensilità. In occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre, spetta al lavoratore una mensilità aggiuntiva. Questa è pari alla retribuzione globale di fatto, in essa compresa l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio.

Anche in questo caso vige la regola del calcolo in dodicesimi, pertanto nel caso in cui non vi sia la prestazione di un anno intero di servizio l’importo della tredicesima deve essere rapportato a quanti sono i mesi di servizio.

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Tredicesima pensionati

Nel caso, invece, dei pensionati sarà l’ente previdenziale ad erogare la mensilità aggiuntiva, seguendo generalmente le regole fino ad ora esposte. Questi soggetti saranno fra i primi a riceverla, in quanto l’accredito o il pagamento diretto avverranno già dall’ultima settimana di novembre.

Purtroppo si potrebbe verificare il caso di decesso del pensionato nel corso dell’anno. In questa situazione gli eredi hanno diritto a percepire dall’ente previdenziale la quota di tredicesima maturata e non riscossa dal defunto.

Dovranno fare una richiesta, sottoscritta da tutti gli eredi ed indicando a quale titolo si è acquisita la qualità di erede, all’ente preposto all’erogazione.

Leggi anche: Tredicesima pensionati

Tredicesima NoiPA

In ultimo vediamo come avviene il pagamento della Tredicesima NoiPa ovvero per i dipendenti della Pubblica Amministrazione. L’accredito della gratifica natalizia arriva anticipatamente per i dipendenti pubblici.

Infatti il pagamento della 13° avviene in concomitanza dell’accredito sul cedolino di dicembre quindi entro le prime due settimane del mese.

Leggi anche: Tredicesima NoiPa

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NASpI anticipata, chiarimenti INPS: quando l’importo è esente fiscalmente

NASpI anticipata, chiarimenti INPS: quando l’importo è esente fiscalmente

L’importo della NASpI anticipata è esente fiscalmente in caso di sottoscrizione di quote di capitale sociale di una cooperativa.

Chiarimenti dall’INPS in caso di Naspi anticipata in unica soluzione. Per effetto di una novità contenuta all’art. 1, co. 12 della L. n. 160/2019, l’importo concesso in anticipo per autoimprenditorialità è esente fiscalmente in un determinato caso: ossia, nell’ipotesi in cui l’anticipazione in un unica soluzione è destinata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

I soggetti che intendono richiedere al predetta esenzione, sono tenuti ad allegare alla domanda di anticipazione alcuni documenti tra cui:

  • attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio
  • stralcio dall’elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attività allo stesso assegnata;
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

A darne notizia è l’INPS con la circolare n. 178 del 26 novembre 2021. Con successivo messaggio saranno fornite, agli operatori delle Strutture territoriali, le istruzioni procedurali per la gestione delle domande di anticipazione NASpI.

NASpI anticipata: come funziona

Come noto, la NASpI – solitamente erogata mese per mese – può essere richiesta anche in maniera anticipata una tantum, in caso di avvio di:

  • di un’attività lavorativa autonoma;
  • di un’impresa individuale;
  • sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione lavorativa da parte del socio.

Leggi anche: anticipo NASpI, cos’è e come funziona

NASpI anticipata non imponibile ai fini IRPEF

Sul punto, l’art. 1, co. 12, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che la liquidazione anticipata della NASpI, in un’unica soluzione, si considera non imponibile ai fini IRPEF. Ciò vale soltanto quando la NASpI è destinata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

Inoltre, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate – da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della richiamata legge – sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della citata previsione normativa. Questo al fine di definire le opportune comunicazioni atte a consentire:

  • l’esenzione della NASpI anticipata in un’unica soluzione;
  • ad attestare all’INPS l’effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata dell’intero importo anticipato.

Adempimenti del richiedente

I lavoratori che intendano richiedere l’esenzione della NASpI sono tenuti ad allegare alla domanda di anticipazione i documenti di seguito elencati:

  • attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, nonché nell’Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio unitamente all’indicazione degli estremi per la successiva verifica;
  • stralcio dall’elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attività allo stesso assegnata;
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in cui il richiedente dichiara di destinare l’intero importo percepito al capitale sociale della cooperativa interessata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione.

In assenza di tutta la richiamata documentazione, il richiedente non potrà beneficiare dell’esenzione ai fini fiscali delle somme percepite a titolo di anticipazione NASpI. In tal caso, la domanda di anticipazione NASpI verrà comunque istruita, tuttavia, qualora sia accolta, le somme erogate saranno regolarmente soggette alla tassazione ordinaria.

Leggi anche: domanda di disoccupazione

Rioccupazione con lavoro subordinato

E se il richiedente si impiega in un lavoro subordinato durante il periodo teorico di spettanza della prestazione NASpI, cosa accade?

In tale ipotesi è tenuto alla restituzione dell’intero importo percepito a titolo di anticipazione, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia stato instaurato con la società cooperativa della quale ha sottoscritto una quota.

Da notare che il richiedente è tenuto alla restituzione dell’intera somma percepita, laddove l’assicurato instauri un rapporto di lavoro subordinato con un datore di lavoro diverso dalla cooperativa di cui ha sottoscritto una quota.

Leggi anche: Modello NASpI Com: cos’è, come funziona e quando si usa (ex ASpI Com)

Istruzioni fiscali e adempimenti a carico dell’INPS

Infine, si rammenta che l’Istituto non applica le ritenute alla fonte sulle somme erogate a titolo di anticipazione NASpI. Inoltre, provvede a certificare, in qualità di sostituto d’imposta, l’erogazione di tali trattamenti utilizzando gli appositi campi che saranno riservati nel modello di Certificazione Unica.

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Scadenze fiscali fino al 31 dicembre 2021: rottamazione-ter, IRPEF, IMU, bollo e-fatture

Scadenze fiscali fino al 31 dicembre 2021: rottamazione-ter, IRPEF, IMU, bollo e-fatture

Un riepilogo delle principali scadenze fiscali fino al 31 dicembre 2021: si va dal secondo acconto IRPEF fino al SAL superbonus 110.

Nelle prossime settimane il calendario è ricco di scadenze fiscali piuttosto importanti. Solo per citarne alcune al 30 novembre ad esempio deve essere pagato il secondo acconto delle imposte Irpef/Ires; sempre alla stessa si dovranno pagare i bolli sulle fatture elettroniche e la cedolare secca (saldo 2020 e acconto 2021) poco dopo.

Entro il 6 dicembre devono essere pagate le rate 2020 e 2021 della rottamazione-ter e del saldo e stralcio. Poi si va al 16 dicembre, per il pagamento del saldo IMU. In ultimo, ma non per importanza, ricordiamo la scadenza del 31 dicembre legata al superbonus 110%: entro tale data infatti va regolarizzato il SAL al 30% con spese entro fine anno. Ma andiamo con ordine.

Scadenze fiscali fino al 31 dicembre 2021

Ecco un riepilogo delle principali scadenze fiscali da fine novembre al 31 dicembre 2021.

Secondo acconto Irpef

Entro il 30 novembre deve essere versato il 2° acconto Irpef/Ires 2021; infatti il meccanismo del saldo e dell’acconto tramite il quale si versano le imposte sui redditi, prevede che l’acconto per l’anno in corso deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo: unico versamento entro il 30 novembre se l’acconto è inferiore a 257,52 euro, due rate se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro.

La 2° rata va versata entro il 30 novembre. E’ ammesso effettuare il versamento anche più tardi, grazie al ravvedimento e anche frazionato.

Leggi anche: acconto Irpef al 30 novembre

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Al 30 novembre deve essere versata l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche; l’adempimento riguarda le fatture emesse nel 3° trimestre 2021. Inoltre la stessa scadenza deve essere rispettata anche per le fatture emesse nel 1° e nel 2° trimestre, se il totale dell’imposta di bollo dovuta per i due trimestri non supera le 250 euro.

Infatti, se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

La procedura per effettuare il pagamento è oramai gestita interamente dall’Agenzia delle entrate. Tramite il portale Fatture e corrispettivi. Infatti, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente apposito conteggio con eventuali integrazioni effettuati sulla base di appositi controlli.

Il contribuente può avallare le modifiche proposte oppure effettuare il pagamento secondo i calcoli che ritiene corretti.

Ad ogni modo, il versamento può essere effettuato direttamente sul portale Fatture e corrispettivi. Indicando semplicemente il proprio IBAN di addebito. In alternativa, è possibile scaricare l’F24 ed effettuare il pagamento secondo i canali telematici tradizionali. Anche tramite l’Home banking se non sono indicate compensazioni. Altrimenti, il contribuente deve per forza ricorrere ai canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Invio del Modello Redditi 2021

Entro il 30 novembre deve essere presentato il modello Redditi 2021, periodo d’imposta 2020. Devono per forza ricorrere al modello Redditi i contribuenti titolari di partita iva. Infatti, tali soggetti non possono presentare il 730.  La scadenza è tassativa. Chi invece presenta la domanda per il contributo a fondo perduto per calo di utile, art.1 D.L. 73/2021, comma 16 e ss, ha dovuto presentare il modello Redditi entro il 30 settembre.

Ad ogni modo, rispetto alla scadenza del 30 novembre, il contribuente ha comunque altri 90 giorni per presentare la dichiarazione. Versando una sanzione minima di 25 euro. Superati i 90 giorni, seppur presentata, la dichiarazione sarà considerata omessa. Con tutte le conseguenze del caso.

Rottamazione-ter e saldo e stralcio

Alla data del 30 novembre, devono essere versate le rate 2020 e 2021 della rottamazione-ter e del saldo e stralcio.

Infatti, grazie al D.L. 146/2021, c.d decreto fiscale, le rate hanno nuove scadenze.

Nello specifico, entro il 30 novembre, devono essere pagate:

  • le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;
  • le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.

Rispetto alla data del 30 novembre, sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

Pertanto, il pagamento potrà essere effettuato entro lunedì 6 dicembre 2021. In realtà, secondo l’Agente della riscossione solo la Domenica non deve essere considerata quale giorno utile per effettuare il pagamento. In realtà, le norme sulla riscossione, ex art.19 del DPR 602/73, includono anche il Sabato.

Da qui, conteggiando i 5 giorni di tolleranza, la scadenza dovrebbe essere quella del 7 dicembre e non del 6. Ad ogni modo, è meglio seguire le indicazioni riportate sul sito dell’Agenzia delle entrate-riscossione.

Non è ancora noto se il Governo adotterà un’ulteriore proroga per la rottamazione-ter e per il saldo e stralcio.

Saldo IMU 2021

Entro il 16 dicembre 2021, deve essere versato il saldo IMU 2021. Il primo acconto (50%), era da versare al 16 giugno. Utilizzando le aliquote IMU 2020.

Il saldo andrà versato con le aliquote IMU 2021. A condizione che aliquote e  regolamenti siano pubblicati sul
sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre
dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote (comma 757 Legge 160/2019) e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. Nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.  In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente.

In tale ultimo caso, il saldo da versare al  al 16 dicembre 2021 sarà pari al restante 50% di quanto pagato  in sede di acconto del 16 giugno 2021.

Contributi a fondo perduto

Dicembre è anche mese di scadenza per la presentazione delle istanze di alcuni contributi a fondo perduto.

Nello specifico, entro il 9 dicembre può essere richiesto il contributo a fondo perduto in favore delle c.d. startup, art.1-ter del D.L. 41/2021. Possono richiedere il contributo fino a 1.000 euro, i soggetti che hanno attivato la partita Iva tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 e la cui attività d’impresa – come da risultanze del Registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura – è iniziata tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019. Si tratta dei soggetti che non rispettavano i requisiti di perdita di fatturato richiesti dal fondo perduto previsto per la generalità degli operatori economici (art.1 D.L. 41/2021).

Infine, per le ASD e SSD, è utile segnalare le seguenti scadenze:

  • 30 novembre, domanda per i contributi a fondo perduto sui canoni di locazione/concessione;
  • 10 dicembre, domanda per i contributi a fondo perduto forfettari non titolari di canoni di locazione.

La norma di riferimento è l’art.14-bis del D.L. 41/2021, decreto Sostegni. Si veda il DPCM 15 novembre 2021.

Superbonus 110%: SAL al 30% con spese entro fine anno

Entro il 31 dicembre devono essere pagati gli acconti connessi agli stati di avanzamento lavori superbonus 110% pari ad almeno il 30% dell’intervento complessivo. Ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura e cessione del credito 2021.