Archivi giornalieri: 5 novembre 2021

Aran Segnalazioni

Sezione Giurisdizionale Lombardia delibera n. 235/2021 Enti Locali – Compatibilità erogazione servizi per assistenza disabili con provvedimento di blocco della spesa

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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

I magistrati contabili relativamente alla possibilità di erogare servizi di assistenza in favore di alunni disabili, come previsto dalla disciplina dettata dalla L. 104/1992, anche in costanza di un provvedimento di blocco della spesa adottato in presenza di gravi squilibri di bilancio ( ex art. 148 bis TUEL), esprimono l’avviso che: “l’erogazione di servizi a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità rientri nelle funzioni derivanti da obblighi istituzionali e giuridici indefettibili e quindi sia compatibile con il provvedimento di blocco della spesa adottato ai sensi dell’art.148 bis del TUEL. Sarà tuttavia cura dell’Ente valutare, nell’ambito della propria discrezionalità, le modalità di erogazione di servizi specifici e la congruità della spesa ad esse associata, in considerazione della perdurante situazione di gravi squilibri di bilancio” A sostegno di tale tesi i giudici ricordano le sentenze della Corte costituzione (da ultimo sentenza n. 83/2019) con le quali, i giudici delle leggi, puntualizzano la natura fondamentale del diritto all’istruzione del disabile, tutelato anche a livello internazionale dall’art. 24 della Convenzione delle Nazioni unite, e insistono sulla “certezza delle disponibilità finanziarie necessarie a garantire i servizi che danno attuazione ai diritti costituzionali che devono essere erogati senza soluzione di continuità”. Nel solco delle sentenze dei giudici costituzionali i giudici contabili rinviano, altresì, alle pronunce del Consiglio di Stato con le quali i giudici amministrativi sono pervenuti alla conclusione che “il diritto all’istruzione dei disabili, ascritto alla categoria dei diritti fondamentali, passa attraverso l’attivazione dell’Amministrazione scolastica per la sua garanzia, mediante l’adozione delle doverose misure di integrazione e sostegno, atte a rendere possibile ai disabili la frequenza delle scuole e l’insieme delle pratiche di cura e riabilitazione necessarie per il superamento ovvero il miglioramento della condizione di disabilità”.(ex multis: Consiglio di stato sez. VI n.2023/2017; sez. V n.809/2018; sez I n.1331/2020; n.403 2021).

Sezione Giurisdizionale Lombardia delibera n. 167/2021

Sezione Giurisdizionale Lombardia delibera n. 167/2021 Enti Locali – Sostituzione personale cessato – limiti assunzionali

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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

I giudici contabili intervengono sulla richiesta di indicazioni interpretative della disciplina relativa alle capacità assunzionali del personale a tempo indeterminato, in particolare sulla possibilità di sostituire le cessazioni avvenute in corso d’anno, visto che detta sostituzione non comporterebbe alcuna variazione in aumento della spesa complessiva del personale dipendente, rispetto a quella registrata nell’ultimo rendiconto approvato. I magistrati contabili, ribadiscono che: “La sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d’anno costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti di capacità assunzionale del Comune. Tale capacità deve essere improntata al principio della sostenibilità finanziaria della spesa, misurata attraverso i valori soglia e le percentuali come definiti dall’art. 33, co. 2, del D.L. 34/2019 e dalle relative disposizioni di attuazione approvate con D.M. 17 marzo 2020, salvo la possibilità per l’ente di piccole dimensioni, che rientri nelle condizioni ivi stabilite, di utilizzare la facoltà disciplinata dall’art. 5, comma 3 del D.M. sopra richiamato”.

Aran

Parere relativo all’assenza dal lavoro del personale degli enti universitari per la somministrazione del vaccino antiCovid-19

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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Il Dipartimento della funzione pubblica (DFP-0054805-P-18/08/2021) in merito al parere espresso a seguito della richiesta di chiarimenti sul regime delle assenze per la somministrazione del vaccino anti Covid -19 per il personale scolastico, nonché per il personale universitario, quest’ultimo ricompreso tra i beneficiari della disposizione in sede di conversione del d.l. 41/2021 con la legge 69/2021, ha espresso il seguente orientamento: “Con la legge 21 maggio 2021, n. 69, di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, è stata prevista, per il personale universitario, l’assenza giustificata per la somministrazione del vaccino. Pertanto, il termine di decorrenza dell’applicazione dell’istituto in questione coincide con la data di entrata in vigore della stessa legge”

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Parere relativo a congedo di paternità in caso di affido di minore

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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Il Dipartimento della funzione pubblica (DFP-0066566-P-07/10/2021) in relazione alla richiesta di parere riguardante le modalità di fruizione del congedo di paternità, a seguito di affido di un minore, nel caso in cui la madre non rinunci a godere del medesimo congedo, esprime il seguente orientamento: “L’articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, prevede le ipotesi tipiche per usufruire del congedo di paternità. Ciò avviene, infatti, nei casi di impossibilità di assistenza del figlio e, in particolare, per morte o grave infermità della madre che renda impossibile l’assistenza materna al minore nei primi mesi di vita, nonché per abbandono da parte della madre e per affidamento esclusivo del bambino al padre. Nel caso di affidamento di minori, lo stesso T.U. (art. 31) prevede che il congedo di paternità, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetti, alle medesime condizioni, al lavoratore”.

 

Parere in merito all’applicazione dell’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con legge n. 113 del 2021 Stampa PDF

Parere in merito all’applicazione dell’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con legge n. 113 del 2021

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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Il Dipartimento della funzione pubblica (DFP-0066005-P-06/10/2021) in relazione alla richiesta di parere riguardante l’applicazione dell’art. 52, comma 1-bis del d.lgs n. 165/2001, come modificato dal D.L. 80/2021 convertito con legge 113/2021, con specifico riguardo alla parte riguardante la disciplina della progressione tra le aree, ritiene che: “La nuova formulazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 consente all’amministrazione di prevedere il possesso di requisiti superiori a quelli richiesti per l’accesso dall’esterno. In tal senso, il legislatore valorizza l’excursus professionale, formativo e comportamentale del dipendente. Tra gli altri, sono previsti parametri valutativi come il numero e la tipologia degli incarichi rivestiti e il possesso di titoli o competenze professionali o di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso dall’esterno. Le amministrazioni possono quindi programmare il ricorso alla procedura comparativa per la copertura dei fabbisogni professionali sulla base delle proprie specifiche esigenze, declinando in autonomia, con propri atti, i titoli e le competenze professionali nonché gli ulteriori titoli di studio ritenuti maggiormente utili. Per le procedure comparative di accesso alla categoria “D”, l’Ente potrà richiedere il possesso di titoli ulteriori rispetto a quelli di accesso previsti dalla contrattazione collettiva purché previamente individuati. La circostanza che si abbia un unico candidato non esime l’amministrazione dall’esperire la procedura, ferma restando, in ogni caso, la puntuale pretederminazione dei criteri di valutazione”.