Archivi giornalieri: 17 novembre 2021

Sant’ Elisabetta d’Ungheria

 

Sant’ Elisabetta d’Ungheria


Nome: Sant’ Elisabetta d’Ungheria
Titolo: Religiosa
Nascita: 1207, Presburgo (Bratislava), Slovacchia
Morte: 17 novembre 1231, Marburgo, Germania
Ricorrenza: 17 novembre
Tipologia: Commemorazione
Patrona di:PeroCrecchio
S. Elisabetta, figlia di Andrea re d’Ungheria e di Gertrude, nacque in Presburgo l’anno 1207. A quattro anni, secondo l’uso dei tempi, era già promessa in sposa al principino Ludovico, col quale fu educata e crebbe tra il fasto ed i cattivi esempi della corte. Ma il Signore la prevenne con le sue benedizioni e non permise che fosse guastata dall’aria contagiosa delle ricchezze e dei piaceri.

Appena quindicenne adunque per volontà dei parenti impalmò il promesso sposo Ludovico IV, langravio di Turingia, il quale per primo dono di nozze le presentò uno specchio riflettente l’immagine del Salvatore. D’allora un triplice amore: verso la famiglia, Dio ed il prossimo divenne l’occupazione di tutta la sua vita. A questo fine Elisabetta divise le ore del giorno tra la preghiera, il lavoro, le visite agli infermi e il soccorso agli indigenti.

Biasimata spesso dai cortigiani quasi che il suo modo di vivere convenisse più ad una monaca che ad una principessa, essa appoggiata dal suo pio marito seppe imporre silenzio ed indurre molti a seguire i suoi esempi. Entrando in chiesa, deponeva la regale corona, stimandosi indegna di comparire col capo ornato di gemme dinanzi a Colui che fu incoronato di spine. Similmente aborriva ogni sfarzo, ma pregava, lavorava e colla sua carità illuminata prìavvedeva ogni giorno a più di 900 poveri. Ella stessa si portava nei tuguri dei villaggi e li consolava materialmente e spiritualmente i miseri. L’incontrò un giorno il duca in questo pio esercizio con un involto pieno di pani, e volle ad ogni costo veder cosa contenesse: apertolo, non vi trovò che un fascio di rose fragranti. Altra volta raccolse un fanciullo lebbroso e, curatolo, lo depose nel suo letto coniugale; salito il principe in camera e tirate le coperte, invece del lebbroso trovò l’immagine del Crocifisso.

In quel tempo si diffuse in tutta la Germania una spaventosa carestia a cui la madre dei poveri (così era comunemente chiamata la nostra Santa) andò incontro dando fondo al ricco erario e privandosi di tutti gli oggetti di lusso.

Ma il Signore volle dalla sua serva fedele prove d’amore e fedeltà ben maggiori. Ludovico, partito coi crociati per la Terra Santa, quando fu giunto ad Otranto, cadde infermo e morì. A tanta sciagura si aggiunse la più spietata persecuzione. Il cognato Enrico, usurpato il langraviato, spogliò Elisabetta di tutte le sue possessioni e barbaramente la scacciò di corte con i suoi bambini. Un bando vietava ai sudditi di accoglierla, e la regina dei poveri non trovò rifugio che in una stalla. È straziante quella pagina della sua vita; ella però tutto sopportò con animo profondamente rassegnato, e Dio volle che le fosse resa giustizia. Per opera del padre suo fu reintegrata nei suoi diritti e in quelli dei figli: restituiti i beni, le fu restituita la corona e proposta anche la mano di un principe; ma essa, vestendo l’abito e la fune del poverello d’Assisi, preferì la povertà ad ogni gloria umana, riconoscente a Dio dei dolori e di tutte le ingratitudini sofferte.

Le celesti consolazioni del suo Divino Sposo allietarono i suoi ultimi giorni ed ella morì il 17 novembre 1231 a soli 25 anni di età.

PRATICA. Facciamo sempre la carità ai poveri.

PREGHIERA. Illumina, Dio misericordioso, i cuori dei tuoi fedeli, e per le preghiere gloriose della beata Elisabetta fa’ che noi disprezziamo le prosperità del mondo e godiamo sempre delle consolazioni celesti.

MARTIROLOGIO ROMANO. Memoria di santa Elisabetta di Ungheria, che, ancora fanciulla, fu data in sposa a Ludovico, conte di Turingia, al quale diede tre figli; rimasta vedova, dopo aver sostenuto con fortezza d’animo gravi tribolazioni, dedita già da tempo alla meditazione delle realtà celesti, si ritirò a Marburg in Germania in un ospedale da lei fondato, abbracciando la povertà e adoperandosi nella cura degli infermi e dei poveri fino all’ultimo respiro esalato all’età di venticinque anni.

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Ad maiora.

Certificati anagrafici gratis online ANPR: quali sono e come funziona il servizio

Certificati anagrafici gratis online ANPR: quali sono e come funziona il servizio

Dal 15 novembre i certificati anagrafici sono ottenibili online gratis grazie al portale ANPR. La guida sintetica sui passi da compiere.

Il processo di digitalizzazione della PA prosegue e nella giornata di ieri, 15 novembre 2021, ha raggiunto un importante traguardo: infatti è ora possibile conseguire i certificati anagrafici in virtù di un innovativo servizio digitale, messo a disposizione nel portale web dell’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente. L’iter si compie in pochi passaggi e in modo del tutto gratuito.

Come suggerisce il nome, il certificato anagrafico è un documento che include informazioni anagrafiche: residenza; cittadinanza; stato civile; anagrafico di nascita; stato di famiglia. E’ opportuno usarlo, laddove sia necessario certificare più informazioni inerenti la stessa persona. E’ rilasciato immediatamente dall’ufficio Anagrafe del Comune ai cittadini residenti, ed ora grazie al web, il rilascio è ancora più veloce.

Ecco i dettagli.

Certificati anagrafici gratis online: le istruzioni da seguire per ottenerli via web

La notizia del lancio della piattaforma per le richieste online dei certificati anagrafici era stata anticipata dal Ministero dell’Interno nelle scorse settimane.  Coinvolti decine di milioni di cittadini e migliaia di Comuni italiani. In verità, già da un po’ di tempo vari enti locali avevano introdotto il download di una serie di certificati anagrafici, attraverso i loro siti istituzionali. La novità di questi giorni è che ora i certificati anagrafici sono ottenibili online – con una domanda ad hoc – sfruttando un’unica piattaforma di riferimento, appunto il servizio digitale all’interno del portale ANPR.

Per capire come fare a ottenere i certificati anagrafici, tramite la richiesta online, occorre tener conto della guida operativa messa a disposizione dall’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente: essa infatti contiene tutte le indicazioni per procedere.

L’interessato deve sapere che, per dar luogo alla richiesta online dei certificati anagrafici, il primo step da effettuare è collegarsi al portale web dell’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente. Una volta entrati nel sito web, occorre cliccare su “Accedi ai servizi al Cittadino”, per proseguire così all’area riservata con una delle tre credenziali ammesse:

  • SPID, Identità Digitale, ossia il sistema di accesso che permette di utilizzare, con un’identità digitale unica, i servizi web della PA e dei privati accreditati;
  • CNS, Carta Nazionale dei Servizi, che permette di identificare con certezza il cittadino online;
  • CIE, Carta d’Identità Elettronica, rilasciata dal Comune di appartenenza.

All’interno dell’area riservata, la pagina principale con gli strumenti a disposizione degli utenti è suddivisa in 4 aree: profilo utente; visura e autocertificazioni; certificati; rettifica dati. Da rimarcare che le pagine web del portale sono organizzate in modo molto razionale e anche per chi ha poca dimestichezza con l’utilizzo delle moderne tecnologie, sfruttare i servizi del portale non è complicato.

Informativa

L’utente l’interessato al rilascio dei certificati anagrafici online, dovrà così cliccare su “Certificati“.  Al primo accesso, agli utenti compare su schermo un messaggio che riporta le seguenti parole:

In questa sezione puoi richiedere i certificati per te stesso o per un componente della tua famiglia anagrafica. Se hai bisogno di un certificato storico, dovrai rivolgerti allo sportello del tuo comune di residenza o di iscrizione AIRE (se residente all’estero). I certificati anagrafici emessi hanno validità tre mesi dalla data di rilascio ai sensi dell’articolo 33, comma 3, del DPR n. 233 del 1989”.

Per andare oltre, occorre spuntare la casella nella quale si dichiara di aver letto tutte le informazioni e indicare se la domanda certificati anagrafici è per sé stessi o per un altro membro della famiglia.

Certificati anagrafici online: quali sono

Ci si potrebbe domandare quali sono, nel dettaglio, i documenti disponibili attraverso la richiesta online nel portale ANPR. Ebbene la risposta è molto semplice in quanto – nell’ambito dell’intuitivo iter di domanda – l’interessato può liberamente scegliere tra i seguenti certificati disponibili a costo zero:

  • Anagrafico di nascita;
  • Anagrafico di matrimonio;
  • Cittadinanza;
  • Esistenza in vita;
  • Residenza;
  • Stato civile;
  • Stato di famiglia;
  • Di stato civile;
  • Residenza in convivenza;
  • Stato di famiglia con rapporti di parentela;
  • Stato libero;
  • Anagrafico di Unione Civile;
  • di Contratto di Convivenza.

Ovviamente il software non dà sempre le stesse voci. Queste ultime infatti variano in rapporto a chi è, di volta in volta, il cittadino che fa domanda online dei certificati anagrafici. Facendo un rapido esempio, chi è sposato non troverà nell’elenco proposto la voce ‘certificato di Stato libero‘.

Attenzione al seguente dettaglio di ordine pratico: nelle istruzioni pubblicate dagli stessi uffici dell’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente, è indicato che i Comuni hanno la possibilità, per alcune specifiche particolari, di restringere la ‘certificabilità’ dei dati anagrafici dei cittadini, consentendo esclusivamente la richiesta del certificato di residenza e di quello di stato di famiglia o di negarla del tutto.

LEGGI ANCHE: Concorso allievi agenti polizia penitenziaria, i dettagli

Certificati anagrafici ANPR: la scelta della tipologia del documento

Una volta scelto il certificato desiderato da quelli in elenco, occorre selezionare la tipologia di documento:

  • in bollo, con l’esenzione del pagamento che al momento vale fino al 31 dicembre 2021, ma che in base alle novità di cui nel testo del Disegno di Legge di Bilancio dovrebbe essere allargata fino a tutto il prossimo anno;
  • in carta libera con esenzione specifica da bollo, scegliendo la ragione per cui si vuole il documento dal menù a tendina.

Per avere il documento con la procedura online, occorre poi indicare i seguenti dettagli:

  • la lingua del certificato anagrafico;
  • la modalità di ricezione: via mail o download in pdf, o ambo le soluzioni.

Prima di conseguire di fatto i certificati anagrafici desiderati, è doveroso visualizzare l’anteprima facendo clic sul pulsante blu. Ma attenzione: il file non ha validità legale e serve solo per controllare i dati inseriti. Al termine dell’iter, l’interessato non dovrà far altro che cliccare su “Ottieni certificato” per completare la richiesta online ed ottenere uno dei certificati anagrafici citati.

Legge 104 articolo 3 comma 3: i diritti dei portatori di handicap grave e loro familiari

Legge 104 articolo 3 comma 3: i diritti dei portatori di handicap grave e loro familiari

Cos’è e come si ottiene il riconoscimento dell’handicap grave ex Legge 104 articolo 3 comma 3? Benefici, permessi e agevolazioni fiscali

La Legge 104 92 dal titolo “Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” fornisce all’articolo 3 comma 3 la definizione di “portatore di handicap grave”. Tale si considera il soggetto colpito da una: “minorazione, singola o plurima” che abbia “ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.

Di conseguenza, il portatore di handicap grave presenta una condizione di salute meritevole di una tutela rafforzata rispetto a coloro che, definiti dalla Legge 104/92 articolo 3 comma 1 come persone affette da handicap, presentano una: “minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.

Analizziamo nel dettaglio come attestare la disabilità grave ai sensi della Legge 104 articolo 3 comma 3 e quali diritti ed agevolazioni comporta, tanto in ambito del lavoro quanto dal punto di vista fiscale e dei vari aiuti economici.

Legge 104 articolo 3 comma 3: riconoscimento dell’handicap grave

Competenti a stabilire se il soggetto interessato è o meno portatore di handicap sono le Commissioni medico – legali istituite presso le Aziende Sanitarie Locali, integrate da un medico dell’INPS.

L’iter di riconoscimento dell’invalidità prevede:

  • Il rilascio all’interessato di un certificato medico introduttivo da parte del medico certificatore, trasmesso online all’INPS;
  • L’invio, sempre all’INPS, della richiesta di riconoscimento dell’invalidità;
  • La convocazione dell’interessato alla visita per l’accertamento dell’handicap, da parte della Commissione medica;
  • Il rilascio del verbale di visita con indicazione, in caso di handicap grave, della dicitura “disabile ai sensi dell’articolo 3 comma 3 Legge 104/1992”.

Leggi anche: legge 104 come richiederla

Legge 104 art. 3 comma 3: diritti e agevolazioni per disabili e familiari

Come detto in  premessa i portatori di handicap grave di cui alla Legge 104 art. 3 comma 3 e i loro familiari che li assistono, hanno diritto ad una serie di prestazioni e agevolazioni sia in ambito lavorativo che fiscale, quali permessi retribuiti e congedi. Ecco le principali.

Permessi mensili retribuiti

I portatori di handicap grave maggiorenni hanno diritto (L. n. 104/92) di fruire mensilmente di permessi retribuiti dall’INPS (i cui importi sono anticipati in busta paga dal datore di lavoro) in misura pari a:

  • 2 ore giornaliere;
  • In alternativa 3 giorni in successione o frazionati.

Familiari

A condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno presso strutture ospedaliere o simili (pubbliche o private), i familiari del soggetto gravemente disabile hanno diritto (L. n. 104/92) di assentarsi dal lavoro usufruendo di 3 giorni al mese di permessi economicamente coperti dall’INPS, con anticipo delle somme in busta paga da parte dell’azienda.

Il diritto ai permessi mensili spetta ad unico familiare al fine di prestare assistenza al medesimo portatore di handicap, cosiddetto “referente unico”.

In ordine di priorità, i soggetti che potenzialmente, previa domanda all’INPS, possono fruire dei permessi sono:

  • Genitori;
  • Coniuge (o parte dell’unione civile);
  • Convivente;
  • Parenti ed affini entro il 2° grado.

Il diritto ai permessi è esteso ai parenti entro il 3° grado se i genitori, il coniuge o il convivente, in alternativa:

  • Hanno compiuto 65 anni di età;
  • Sono affetti da patologie invalidanti;
  • Sono deceduti o mancanti.

Congedo straordinario

I lavoratori dipendenti familiari di persona con handicap grave possono inoltrare domanda all’INPS al fine di ottenere un congedo straordinario dal lavoro, la cui durata massima complessiva è 2 anni nell’arco dell’intera vita lavorativa del richiedente.

Nel corso del congedo la retribuzione è a carico dell’INPS, anticipata in busta paga dal datore di lavoro.

Il diritto all’assenza in questione spetta ad un solo lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile, in ordine di priorità:

  • Coniuge o parte dell’unione civile convivente;
  • Genitori;
  • Figlio convivente;
  • Fratelli o sorelle conviventi;
  • Parenti o affini entro il 3° grado.

In particolare, se l’avente diritto in via prioritaria manca, è deceduto o colpito da patologie invalidanti, la possibilità di accedere al congedo passa a chi rientra nella categoria successiva.

Sede di lavoro e trasferimento

I lavoratori aventi diritto ai permessi retribuiti (L. n. 104/92) sopra citati:

  • Possono scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere;
  • Non possono essere trasferiti, senza il loro consenso, ad altra sede aziendale, fatti salvi i casi di incompatibilità della permanenza del lavoratore in sede.

Sull’ultimo punto la giurisprudenza di Cassazione ha chiarito che il trasferimento può essere disposto allorché la presenza del dipendente generi tensioni o contrasti, con conseguenze negative sul regolare svolgimento dell’attività produttiva e lavorativa.

I diritti del lavoratore in merito a scelta della sede di lavoro e trasferimento sorgono dal momento in cui si presenta all’INPS la domanda volta ad ottenere l’autorizzazione a fruire dei permessi retribuiti.

Legge 104 art. 3 comma 3: benefici, aiuti economici e agevolazioni fiscali

La Legge 104 prevede inoltre per i portatori di handicap grave e loro familiari, agevolazioni per l’auto, per le spese mediche e di assistenza e altri aiuti economici, sussidi e agevolazioni fiscali generiche.

Figli a carico

Prevista una maggiorazione nel calcolo delle detrazioni fiscali a beneficio di coloro che hanno un figlio a carico portatore di handicap, riconosciuto come tale dall’apposita Commissione medica dell’ASL ai sensi della Legge n. 104/1992.

Rispetto alla detrazione – base, pari rispettivamente a:

  • 220,00 euro il figlio ha un’età inferiore a 3 anni;
  • 950 euro per il figlio di età pari o superiore a 3 anni;

in relazione al figlio portatore di handicap gli importi citati sono maggiorati di 400 euro, portando il valore a 1.620 e 1.350 euro.

Il calcolo della detrazione effettivamente spettante avviene moltiplicando la detrazione – base per il risultato di (95.000 – reddito complessivo del contribuente) / 95.000.

Agevolazioni auto

In favore di talune categorie di disabili gravi sono previste agevolazioni fiscali legate al settore auto.

Le misure di favore sono infatti riservate a:

  • Sordi e non vedenti;
  • Disabili con handicap psichico o mentale destinatari dell’indennità di accompagnamento;
  • Portatori di handicap grave con limitazione della capacità di deambulazione, affetti da pluriamputazioni ovvero con ridotte o impedite capacità motorie.

Sono altresì ricompresi tra i beneficiari coloro che, in quanto familiari, hanno fiscalmente a carico il disabile.

Le agevolazioni riconosciute sono:

  • Detrazione pari al 19% del costo sostenuto (calcolato su una spesa massima di 18.075,99 euro) per l’acquisto di mezzi di locomozione, ivi comprese le spese di riparazione;
  • IVA agevolata al 4% per l’acquisto di autovetture nuove o usate, entro determinati limiti di cilindrata;
  • Esenzione totale e permanente dal pagamento del bollo (anche in tal caso sono applicati limiti di cilindrata);
  • Esenzione dal pagamento dell’imposta di trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per i passaggi di proprietà riguardanti veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili.

Spese mediche

Le spese mediche e l’acquisto di mezzi di ausilio portano in dote una detrazione IRPEF calcolata sul 19% del costo sostenuto, eccedente la franchigia di 129,11 euro (valida per tutto il periodo di imposta).

Tra gli oneri su cui si applica integralmente la detrazione al 19% (senza decurtare l’importo di 129,11 euro) si segnalano:

  • Trasporto in ambulanza del disabile;
  • Acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti;
  • Mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione e sollevamento dei disabili.

Addetti all’assistenza

I costi per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, possono essere portati in detrazione.

Quest’ultima è calcolata applicando il 19% su un importo non superiore a 2.100 euro ed a condizione che il reddito complessivo del contribuente non ecceda i 40 mila euro.

Assegno di accompagnamento

Anche se viene riconosciuto il possesso del requisito di gravità per richiedere i benefici dell’art. 3, comma 3 non dà automatico diritto all’assegno di accompagnamento.

Per richiedere l’accompagnamento è necessaria un’apposita visita e, quindi, per aver diritto ad assegni economici erogati dall’INPS è necessario richiedere il certificato di invalidità. Questo certificato viene redatto a seguito di una visita specialistica da parte di medici competenti in materia di disabilità e accompagnamento.

Leggi anche: legge 104 agevolazioni lavorative

Legge 104 articolo 3 comma 3: altre agevolazioni

Sempre in tema di misure fiscali di favore per i portatori di handicap si segnalano:

  • Deducibilità dal reddito dei contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (colf, badanti) sino ad un massimo di 1.549,37 euro;
  • IVA agevolata al 4% per l’acquisto di auto e altri mezzi necessari alla deambulazione, all’accompagnamento ed al sollevamento dei disabili;
  • Detrazioni fiscali IRPEF calcolate sul 19% del costo sostenuto per l’acquisto di sussidi tecnici ed informatici destinati a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione, cui si aggiunge anche l’IVA al 4%;
  • Detrazione IRPEF del 50% (ridotta al 36% dal 1° gennaio 2022) per gli interventi di ristrutturazione edilizia destinati all’eliminazione delle barriere architettoniche, da calcolare su un importo non superiore a 96 mila euro, limite diminuito a 48 mila euro dal 1° gennaio 2022;
  • Detrazione del 19% delle spese sostenute per polizze assicurative che coprono il rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5%, con un importo detraibile non superiore a 530 euro (750 euro per i portatori di handicap grave);
  • infine imposta sulle successioni applicata sulla parte dell’eredità (o della donazione) eccedente 1.500.000,00 euro.