Archivi giornalieri: 3 novembre 2021

Reddito di cittadinanza, stop senza Green pass: i chiarimenti del Ministero del Lavoro

Reddito di cittadinanza, stop senza Green pass: i chiarimenti del Ministero del Lavoro

I percettori del reddito di cittadinanza rischiano di perdere il sussidio se non entrano in possesso del Green pass. La spiegazione

Reddito di cittadinanza e Green pass sono due temi che in comune hanno il fatto di aver generato diverse critiche; opinioni molto diverse tra loro e la divisione nel partito dei favorevoli e in quello dei contrari.

Se il RdC è presente in Italia ormai da alcuni anni, ed è il frutto di una precisa scelta politica per controbattere alla crisi occupazionale, invece il Green pass – come è ben noto – consiste in un documento  la cui ideazione è piuttosto recente. Esso si ricollega ai nefasti effetti della pandemia ed è mirato a garantire un progressivo ritorno alla normalità delle attività lavorative e del tempo libero, nel rispetto delle condizioni di sicurezza sanitaria.

Ebbene, tutti coloro che sono destinatari del suddetto sussidio debbono fare attenzione; se non vogliono perdere l’assegno mensile, è auspicabile che ottengano quanto prima il certificato verde. Per quale motivo? Lo spieghiamo di seguito.

Reddito di cittadinanza, stop senza Green Pass: è un caso di ‘assenza ingiustificata’

Occorre sgomberare il campo da ogni possibile dubbio. Il Green pass oggi è necessario per una pluralità di attività, e serve per poter varcare l’ingresso dell’ufficio. Ma soprattutto – ed è ciò che qui interessa rimarcare – aver con sé il certificato verde consente di partecipare ai cd. PUC (progetti utili alla collettività, previsti per i beneficiari del RdC).

In altre parole, colui che fosse sprovvisto del Green Pass è da ritenersi “assente ingiustificato”. Attenzione a questo dettaglio nient’affatto secondario: l’assenza ingiustificata di un solo giorno fa scattare la decadenza immediata dal reddito di cittadinanza. Insomma, in questo specifico contesto non vi è alcuna regola di garanzia, come invece è per i lavoratori subordinati, che comunque mantengono il diritto alla conservazione del posto, nel caso non abbiano il Green pass.

Leggi anche: Assenza ingiustificata del lavoratore senza Green Pass: conseguenze economiche e disciplinari

Ricordiamo che oggi questo documento rappresenta un documento fondamentale per lavorare. Anzi, il nostro paese è il primo in Europa nel quale non è ammesso lavorare senza il Green pass valido in mano.

Il documento è ufficialmente operativo dal 15 ottobre con l’entrata in vigore dell’art. 3 del dl n. 127 del 2021, che ha allargato l’obbligo di avere la certificazione verde a tutto il mondo del lavoro, pubblico e privato. Almeno fino alla fine dell’anno, il possesso del Green pass è requisito obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro. Ma il certificato serve anche a svolgere prestazioni nell’ambito della formazione e del volontariato.

Stop al Reddito di cittadinanza senza Green Pass: la nota del Ministero del Lavoro

Vi è una nota del Ministero del Lavoro, ossia la n. 8526 dello scorso 29 ottobre, che di fatto precisa quali sono i concreti rischi per il beneficiario del RdC che non intende conseguire il Green Pass –  e dunque presumibilmente, non intende vaccinarsi contro il coronavirus. Di fatto senza Green pass, spiega la nota, non si potrà richiedere il sussidio di contrasto alla povertà; alla disuguaglianza e all’esclusione sociale.

Ecco che cosa è indicato nella nota ministeriale:

nei confronti dei beneficiari del Reddito di cittadinanza si applicano le tutele in materia di salute e sicurezza e i medesimi sono tenuti ai relativi obblighi. L’articolo 4 del DM 22 ottobre 2019 dispone infatti che “Ai beneficiari del Rdc impegnati nei PUC si applicano gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti in relazione ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 12-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonché le previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124”.

download   Min. Lavoro Nota 8526 del 29-10-2021 – PUC – Green pass
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Reddito di cittadinanza: l’escamotage suggerito dal Ministero del Lavoro

Dal punto di vista pratico, nelle circostanze in cui il beneficiario del reddito di cittadinanza compia la propria prestazione presso un datore di lavoro, egli ha diritto a ottenere informazioni sui rischi specifici, sussistenti nell’ambiente nel quale va a lavorare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate.

Ecco come si spiega l’obbligo del certificato verde anche per i suddetti PUC:  il destinatario del reddito di cittadinanza è tenuto ad esibire il Green pass – o eventuali certificazioni che lo esonerano, perché persona esente dalla campagna di vaccinazione – e ovviamente ad osservare tutte le regole sanitarie valevoli nel contesto in cui è attivato il PUC stesso.

Leggi anche: Green pass obbligatorio al lavoro dal 15 ottobre: guida pratica per aziende e lavoratori

Concludendo, il Ministero del Lavoro ha però altresì suggerito un escamotage, da utilizzare nel caso in cui il beneficiario del RdC non voglia dotarsi del certificato verde. Ebbene, si può scegliere per la rinuncia al reddito di cittadinanza, per impedire che si verifichi la decadenza. Per questa via, la nuova richiesta del sussidio può essere fatta però solo dopo 18 mesi, così come previsto dalle norme in materia.

Trasporto pubblico locale: rimborso oneri per indennità di malattia

Trasporto pubblico locale: rimborso oneri per indennità di malattia

L’Istituto, con la circolare INPS 3 novembre 2021, n. 164, fornisce le informazioni utili riguardo al rimborso dei maggiori oneri contrattuali sostenuti dalle aziende del settore del trasporto pubblico locale a titolo di integrazione delle indennità di malattia per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

L’ammontare del maggiore onere derivante dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria è stato quantificato dal decreto interministeriale 30 luglio 2021, adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

Nella circolare sono illustrate, inoltre, le istruzioni operative per gli adempimenti a carico delle strutture territoriali dell’Istituto e le relative istruzioni contabili.

Sciopero generale fino al 15 novembre: possibili disagi

Sciopero generale fino al 15 novembre: possibili disagi

Domanda Unificata UNI–CIG: nuova procedura per causali Covid-19

Domanda Unificata UNI–CIG: nuova procedura per causali Covid-19

Con il messaggio 29 ottobre 2021, n. 3727 l’INPS comunica il rilascio della nuova procedura per la presentazione della “Domanda Unificata di Cassa Integrazione Guadagni UNI-CIG” e precisa che la messa in produzione di UNI-CIG riguarda attualmente solo le prestazioni di assegno ordinarioCassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) e Cassa Integrazione Guadagni in Deroga “plurilocalizzata” con causali “COVID-19”.

Non rientrano in questo primo rilascio la prestazione CIGO e quella dell’assegno ordinario con causali ordinarie, per le quali la procedura sarà rilasciata in una fase successiva, rendendo così UNI-CIG la modalità unica di presentazione delle domande di integrazione salariale da inviare all’Istituto.

Il messaggio illustra gli aspetti più innovativi della procedura UNI-CIG, chiarendone le modalità di funzionamento, le opportunità offerte dal Cruscotto di UNI -CIG su tutte le fasi di lavorazione delle domande inviate, sul sistema dei controlli in fase di compilazione della domanda e sulla possibilità di richiesta di anticipo del 40% della prestazione.

Inoltre, per consentire una fase di graduale transizione che accompagni i datori di lavoro e gli intermediari verso le nuove modalità di trasmissione, si prevede che in un primo periodo, di durata semestrale, l’invio delle domande potrà continuare ad essere effettuato anche con la procedura attualmente in uso.

Per le istruzioni di dettaglio, è consultabile il manuale operativo allegato al messaggio.

Fondo Lavoratori dello spettacolo: criteri per pensione e contribuzione

Fondo Lavoratori dello spettacolo: criteri per pensione e contribuzione

Il decreto-legge n. 73/2021, introduce disposizioni in materia di regime pensionistico per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo modificando le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.

Con la circolare INPS 29 ottobre 2021, n. 163 l’Istituto fornisce indicazioni in materia pensionistica per la tutela previdenziale dei lavoratori assicurati presso il Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo e illustra le modifiche e le principali misure stabilite dalla norma.

Ai fini dell’accesso alle prestazioni, l’anzianità assicurativa e contributiva, utile ai fini della maturazione dell’annualità di contribuzione necessaria per il conseguimento del diritto alle prestazioni, si intende maturata con 90 contributi giornalieri dei quali, almeno i 2/3 (60 contributi giornalieri), devono riferirsi a effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, ferma restando la prevalenza contributiva utile a determinare il diritto alle prestazioni nell’ambito del Gruppo A.

Concorre, a tal fine, anche la eventuale contribuzione relativa ad attività di insegnamento o di formazione o di carattere promozionale, se svolta a tempo determinato da lavoratori appartenenti alle qualifiche professionali di cui al citato Gruppo A, come individuate dal decreto ministeriale 15 marzo 2005.

Nella individuazione dei 2/3 di contribuzione riferita ad effettive prestazioni lavorative svolte nel campo dello spettacolo e del restante 1/3, rileva tutta la contribuzione versata o accreditata alla data di presentazione della domanda di pensione avente decorrenza non anteriore al 1° agosto 2021.

Ai soli fini dell’acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, ai lavoratori che possano far valere annualmente almeno 60 contributi giornalieri effettivi o figurativi versati o accreditati nel FPLS, è accreditato d’ufficio, negli anni in cui la retribuzione globale percepita dal lavoratore non superi quattro volte l’importo del trattamento minimo in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria, un numero massimo di 60 contributi giornalieri, fino a concorrenza di 120 contributi giornalieri annui complessivi. In ogni caso tale accreditamento è consentito per un massimo di dieci anni.

Santa Silvia

 

Santa Silvia


Nome: Santa Silvia
Titolo: Madre di S. Gregorio Magno
Nascita: VI Secolo, Roma
Morte: 3 novembre 592, Italia
Ricorrenza: 3 novembre
Tipologia: Commemorazione

Silvia nacque a Roma intorno al 520 in una famiglia di modeste condizioni, terza di tre figlie tra cui Emiliana e Tarsilla, anch’esse sante. Nel 538 sposò il senatore Gordiano appartenente ad una nobile famiglia romana. La coppia andò ad abitare nella villa degli Anici sul colle Celio al Clivo di Scauro, dove oggi si trova la chiesa di San Gregorio al Celio. Ebbe due figli, il primogenito fu Gregorio, poi eletto al soglio pontificio nel 590.

Rimasta vedova intorno al 573, si ritirò in una casa sull’Aventino chiamata Cella Nova, seguendo la regola benedettina e dedicando il resto della sua vita alla preghiera, alla meditazione e all’aiuto dei malati e dei più bisognosi. Il figlio Gregorio continuò invece ad abitare nella villa paterna, che trasformò in monastero e dove eresse una chiesa dedicata a sant’Andrea (l’attuale oratorio di Sant’Andrea al Celio). In questo periodo sua madre si preoccupava di fargli recapitare ogni giorno un pasto caldo, temendo che l’austerità della vita eremitica compromettesse ulteriormente la salute già cagionevole di Gregorio.

Silvia morì nel 592; papa Gregorio la fece seppellire nel monastero di Sant’Andrea, nel sepolcro dove già si trovavano le sorelle Tarsilla ed Emiliana, e vi fece dipingere la sua immagine con la croce nella destra e un libro nella sinistra recante la scritta: «Vivit anima mea et laudabit te, et iudicia tua adiuvabunt me» (“Vive la mia anima e ti loderà, e i tuoi giudizi mi aiuteranno”).

Qui, nel 1603, il cardinale Cesare Baronio fece erigere l’oratorio di Santa Silvia al Celio e in quello stesso anno ottenne da papa Clemente VIII che il nome di santa Silvia venisse inserito nel Martirologio Romano al 3 novembre.

Su sollecitazione invece di papa Giovanni XXIII, il 23 febbraio del 1959, nel quartiere Portuense, venne istituita una parrocchia dedicata alla madre di San Gregorio Magno, la cui chiesa fu aperta al culto nel 1968

MARTIROLOGIO ROMANO. A Roma, commemorazione di santa Silvia, madre del papa san Gregorio Magno, che, secondo quanto lo stesso Pontefice riferì nei suoi scritti, raggiunse il vertice della vita di preghiera e di penitenza e fu per il prossimo un eccelso esempio.