Archivi giornalieri: 23 novembre 2021

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Mappe del potere – Ogni martedì.

Nomine, conflitti di interessi, porte girevoli e le relazioni fra politica, economia e burocrazia.

Sempre meno le donne al governo delle grandi città italiane
Cambiano i dirigenti ma rimane la disparità di genere nei ministeri

I ministri sono le figure a cui la legge attribuisce il potere d’indirizzo dei rispettivi dicasteri. Sono loro, infatti, i responsabili politici dell’azione di queste strutture. Ma a conoscere realmente i ministeri e i loro meccanismi sono i dirigenti amministrativi. Proprio per questo, nonostante la loro attività sia meno esposta all’attenzione pubblica, è importante monitorare le varie dinamiche che li riguardano e tra queste anche quella di genere.

 

Nei ministeri e presso la presidenza del consiglio sono poco meno di un terzo le donne che ricoprono incarichi di vertice. Con una considerevole variabilità tra le diverse strutture.

32,5%

la quota di donne che ricoprono incarichi di vertice nei ministeri e presso la presidenza del consiglio.

Sono 3 i ministeri ai cui vertici amministrativi siedono più dirigenti donne che uomini. Il ministero della transizione ecologica (in cui sono donne tutti e 3 i capi dipartimento), quello delle infrastrutture e quello del lavoro. In 2 ministeri invece  le donne ai vertici sono esattamente la metà (economia e giustizia) mentre negli altri 10, oltre che presso la presidenza del consiglio, sono gli uomini a ricoprire la maggior parte delle posizioni apicali. Tra questi ultimi in 5 non è presente alcuna donna nei principali incarichi amministrativi.

La disparità di genere nei vertici dei ministeri e della presidenza del consiglio

La presenza di donne e uomini tra i dirigenti di vertice dei ministeri e della presidenza del consiglio a novembre 2021

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Superbonus 80% alberghi e ristoranti

Superbonus 80% alberghi, ristoranti e altre strutture ricettive: cos’è e a chi spetta

Il superbonus 80% alberghi e strutture ricettive si somma ad altri importanti iniziative per il rilancio del turismo: ecco i dettagli.

Il Ministro del Turismo, ha dato interessanti indicazioni in merito al nuovo superbonus 80% alberghi e strutture ricettive e al relativo contributo a fondo perduto per la riqualificazione delle strutture ricettive. Ciò nell’ambito dell’audizione in Commissione Bilancio sul DL n. 152 del 2021, ossia un provvedimento chiave per tutto ciò che attiene all’attuazione del PNRR. Il Ministro ha infatti affermato che detto credito d’imposta sarà utilizzabile anche da parte dei ristoranti, dai b&b imprenditoriali e dalle imprese che si occupano di eventi. Non vi è all’orizzonte un click day, ma ogni progetto sarà considerato e valutato in ogni dettaglio.

E’ chiara l’intenzione di supportare, anche e soprattutto, la filiera turistica nel suo complesso, anzi quest’ultima compare nell’agenda del Governo tra la aree su cui puntare nei prossimi tempi con misure e strategie ad hoc, e con interventi corposi di natura finanziaria. Vediamo allora qualche dettaglio in proposito.

Superbonus 80% alberghi, ristoranti e altre strutture ricettive: cos’è

A sostegno della filiera turistica – che come ben si sa è di importanza strategica per l’economia del paese – c’è anzitutto il citato superbonus 80% strutture ricettive, ma non solo. Detta previsione compare nella parte iniziale del citato DL, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose“.

Vero è però che il superbonus 80% è la principale misura, consistendo – come accennato – in un interessante credito d’imposta dell’80% per la riqualificazione delle strutture ricettive. Diversi gli interventi coperti dall’agevolazione, come ad es. quelli legati all’efficienza energetica; oppure quelli finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche;  o ancora quelli legati alla ristrutturazione edilizia e alla digitalizzazione. Da notare altresì che il citato credito d’imposta è stato strutturato in modo che sia cedibile e non concorre in alcun caso alla formazione del reddito.

Ma come appena detto non c’è solo il superbonus 80% alberghi e ristoranti: oltre ad esso, è in gioco altresì un contributo a fondo perduto di massimo 40 mila euro, che può salire alle seguenti condizioni:

  • +30 mila euro in circostanze di interventi di digitalizzazione;
  • +20 mila euro se le aziende sono gestite da giovani o da donne;
  • +10 mila euro per gli interventi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Superbonus 80% turismo: a chi spetta e come fare domanda

In base a quanto riportato nel testo del decreto chiave per l’attuazione del PNRR, i destinatari delle misure di sostegno al turismo sono di fatto i seguenti:

  • alberghi;
  • agriturismi;
  • strutture ricettive all’aria aperta;
  • ristoranti;
  • bed & breakfast imprenditoriali;
  • aziende del settore eventi;
  • aziende del settore turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, inclusi gli stabilimenti balneari, i centri termali, i porti turistici e i parchi tematici.

Come accennato all’inizio, il Ministro del Turismo – durante l’audizione nella Commissione Bilancio – ha specificato che non si tratterà di un vero e proprio click day. In verità vi sarà infatti una fase di valutazione dei progetti, a seguito della presentazione delle domande in ordine cronologico.

Ciò appare doveroso perché in gioco ci sono misure di sostegno dal valore strategico nient’affatto irrisorio.

Non solo superbonus 80%: fondo perduto per il turismo

Con il citato decreto per l’attuazione del PNRR, gli artefici del provvedimento hanno inteso introdurre una sezione per il turismo, all’interno del fondo di garanzia per le PMI. Per questa via, sarà possibile concedere garanzie per i rifinanziamenti. Si tratta di una garanzia gratuita – ha evidenziato il Ministro del Turismo – il cui importo è aumentato di 5 mln di euro. Tale garanzia è cumulabile con diverse garanzie e si può far valere su operazioni finanziarie già perfezionate.

Il Ministro del Turismo ha rimarcato che questa misura determina un effetto potenziale di aggiunta di risorse e di garanzie da parte degli enti locali, aumentando di fatto la portata dell’operazione. In gioco ben 358 milioni per questa iniziativa.

Finanziamenti per il turismo sostenibile

Previsti altresì fondi per il turismo sostenibile e per le imprese più grandi. I primi sono stati inclusi nel più grande “Fondo Ripresa Resilienza Italia”, con una dotazione di 500 mln di euro. La metà di essi saranno rivolti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica nell’ambito turistico.

Come appena accennato, vi è anche spazio per un fondo a favore di strutture di dimensioni maggiori, per gli interventi di:

  • riqualificazione energetica;
  • sostenibilità ambientale
  • e innovazione digitale.

La dotazione è pari a 180 milioni di euro.

Detto fondo avrà la peculiarità di finanziare investimenti di importo tra un minimo di 500mila e un massimo di 10 milioni, compiuti entro fine 2025. Esso coprirà fino al 35% dei costi ammissibili. Attenzione però: il finanziamento del fondo sarà alternativo rispetto al superbonus 80% e fondo perduto, sopra citati. Non stupisce dunque che i destinatari saranno identici a quelli del bonus 80% e del fondo perduto.

Partita Iva

Partita Iva: cos’è, a cosa serve, come aprire. Guida aggiornata

La partita IVA è uno strumento a disposizione di lavoratori autonomi, aziende e liberi professionisti. Cos’è, a che cosa serve e come si apre.

La partita IVA è uno strumento a disposizione di lavoratori autonomi, aziende e liberi professionisti, attraverso la quale possono operare nel loro ambito lavorativo nel pieno rispetto del regime fiscale italiano.

Ma quindi in sostanza cos’è la Partita IVA? Questa si identifica con una serie di 11 cifre che sono necessarie per individuare in maniera univoca il contribuente, sia questo una persona fisica o giuridica. In ambito internazionale al codice P. IVA (o VAT number) viene anteposta la sigla dello Stato di appartenenza: ad esempio le partite IVA italiane inizieranno con la sigla IT seguita dalle 11 cifre. Le 11 cifre che compongono il codice numerico IVA sono così determinate: le prime 7 individuano l’azienda/persona in maniera univoca, quindi permettono di effettuare il collegamento diretto tra il contribuente e la sua attività lavorativa; infine le 3 cifre successive, invece, sono utili all’Ufficio delle Entrate per l’identificazione territoriale. L’ultimo numero svolge una mera funzione di controllo.

A cosa serve la partita IVA?

La partita IVA è lo strumento attraverso il quale l’azienda, il professionista o lavoratore autonomo (commerciante, artigiano ecc.) possono effettuare operazioni di compravendita di beni e servizi. Il lavoratore autonomo non è subordinato a un’azienda che lo ha assunto, ma svolge attività in proprio; è cioè il datore di lavoro di se stesso.

Nel caso in cui un soggetto svolga abitualmente e professionalmente un lavoro autonomo sarà obbligato a operare in regime di partita IVA. Il limite massimo oltre il quale di prassi si considera l’apertura della Partita IVA è di 5000 euro di ricavi lordi annui. Entro questo limite normalmente la partita IVA può essere derogata in favore della ritenuta d’acconto, a meno che non si dimostri l’abitualità del lavoro.

Rappresenta quindi il mezzo migliore per operare in autonomia e nel rispetto della legislazione fiscale italiana per emettere le fatture, pagare i contributi e la previdenza sociale. Il lavoratore, l’azienda e chiunque altro operi senza partita IVA, a meno che non abbia particolari deroghe, è considerato non a norma ed è quindi perseguibile a norma di legge.

Come aprire la Partita IVA: modello AA9/12

La domanda per ottenere la partita IVA viene solitamente inoltrata da quello che ne diverrà titolare o dal legale rappresentante, nel caso di persona giuridica.

La domanda di apertura di Partita IVA può essere altresì inoltrata da un intermediario abilitato:

  • commercialista,
  • CAF,
  • Consulente del Lavoro,
  • tributarista ecc.)

purché sia munito di apposita delega.

L’apertura e il rilascio del codice IVA si richiede contestualmente all’apertura dell’attività tramite modello AA9/12 (dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini iva ) da inviare all’Agenzia delle Entrate.

Partita iva come funziona

Come funziona la Partita IVA? Si deve partire dal presupposto che la partita IVA in Italia è uguale per tutti. Non esistono differenze tra i titolari di partite IVA, ma esistono esclusivamente delle differenze nell’applicazione del regime IVA. In particolare, infatti, l’imposta sul valore aggiunto viene applicata con aliquote differenti a seconda del tipo di servizi e/o beni che vengono proposti.

Nel nostro Paese l’aliquota minima è al 4% ed è quella che viene applicata ai generi di prima necessità quali pane e latte ecc. L’aliquota agevolata da pagare in edilizia, invece, è del 10% per spese ristrutturazione casa di abitazione. L’aliquota ordinaria del nostro Paese, invece, è fissata al 22% ed è quella standard per tutti gli altri beni e servizi. Al di là della diversa aliquota da applicare, quindi, tutti gli operatori sono tenuti a versare allo Stato sotto forma di tasse la percentuale dovuta.

Fatta questa premessa, però, ci sono alcune eccezioni. Nel momento dell’apertura della partita IVA, o nel corso degli esercizi successivi infatti, il lavoratore può chiedere di essere sottoposto al regime agevolato, semplificato, forfettario (o dei minimi) o alla contabilità ordinaria.

I primi due sono destinati ai lavoratori autonomi che nell’arco di un anno prevedono di sottostare a una certa quota di reddito e questo permette di avere alcuni privilegi fiscali non indifferenti. Il regime ordinario è quello standard ed è, ovviamente, quello più impegnativo da gestire.

Fattura con e senza IVA

La necessità di operare sotto l’egida della partita IVA si rivela fondamentale per l’emissione delle fatture. IVA, infatti, è l’acronimo di imposta sul valore aggiunto, una tassa che tutti devono pagare sull’acquisto di beni e di servizi, in percentuali variabili.

Anche se sempre necessaria e obbligatoria, ricordiamo che la fattura può essere emessa senza IVA in taluni casi di esenzione o fuori campo IVA (es. forfettari).

Leggi anche: NASpI e Partita IVA

Indicazione della Partita IVA

La partita IVA deve essere necessariamente indicata nella fattura emessa sia che si invii telematicamente (fattura elettronica) sia in formato cartaceo.

La stessa va indicata inoltre nei siti aziendali. Sarà poi rinvenibile, se disponibili, nelle visure camerali oppure sui siti di categoria.

Verifica Partita IVA

Per verificare la correttezza e l’esistenza di una PArtita IVA nell’anagrafe tributaria è possibile usare il servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate raggiungibile a questo indirizzo:

Le novità sulla partita IVA

Anno dopo anno, la partita IVA subisce importanti modifiche e cambiamenti che sono volti a migliorare la burocrazia e la gestione delle pratiche.

Una delle novità più rilevanti introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 riguarda la fattura elettronica B2B dal 1° gennaio 2019.

Mancato pagamento dello stipendio: cosa fare e come difendersi

Mancato pagamento dello stipendio: cosa fare e come difendersi

Come deve comportarsi il dipendente se l’azienda non paga la retribuzione e quali strumenti ha disposizione? Analisi completa

Cosa può e deve fare il dipendente in caso di mancato pagamento dello stipendio? A fronte della prestazione lavorativa garantita dal dipendente l’obbligo in capo al datore di lavoro è quello di riconoscere il compenso al termine del periodo di paga e comunque nel rispetto delle scadenze eventualmente previste dal contratto collettivo o dagli usi aziendali.

Il ritardo o l’omesso pagamento della retribuzione rappresenta un grave inadempimento da parte del datore di lavoro, tale da motivare le dimissioni per giusta causa con effetto immediato, senza concedere il periodo di preavviso all’azienda.

Il lavoratore coinvolto in queste situazioni, ha numerosi mezzi per difendersi e far valere le proprie pretese retributive e non perdere i propri crediti di lavoro. I primi passi da compiere sono dei tentativi di risoluzione bonaria della problematica.

Soltanto se il problema persiste, nonostante i tentativi “pacifici” del lavoratore, questi potrà ricorrere in tribunale o all’Ispettorato del lavoro per accedere alla diffida accertativa per crediti patrimoniali. Senza dimenticare poi che nei casi di insolvenza dell’azienda può intervenire il Fondo di garanzia INPS, il quale procederà, previa domanda del lavoratore, a liquidare TFR ed altri crediti retributivi.

Mancato pagamento dello stipendio: cosa fare? La check-list per il lavoratore

Vediamo nel dettaglio la check-list per il lavoratore in caso di mancato pagamento delle retribuzioni.

Richiesta di chiarimenti al datore di lavoro

A fronte del mancato (o ritardato) pagamento di una o più buste paga, il primo passo è quello di chiedere spiegazioni al datore di lavoro / responsabile del personale.

Se il confronto risulta infruttuoso, il lavoratore può inviare una richiesta scritta all’azienda inviata a mezzo raccomandata A/R o consegnata a mano e firmata dal destinatario per ricevuta e presa visione. In alternativa è possibile trasmettere il documento via mail / pec.

La missiva dovrà sostanzialmente chiedere spiegazioni sull’omessa corresponsione dello stipendio.

Rivolgersi al sindacato o ad un legale

Rivelatesi insoddisfacenti le domande orali e scritte, il lavoratore potrà rivolgersi:

  • Ad un sindacalista esterno o interno all’azienda (in caso di RSA / RSU);
  • Ad un legale.

Il soggetto scelto si occuperà di prendere contatto a livello informale con l’azienda, al fine di risolvere la questione.

Leggi anche: vertenza sindacale

Passaggi successivi

Una volta tentate, senza successo, le vie bonarie, al dipendente non resta che far ricorso:

  • All’Ispettorato del lavoro con l’obiettivo di ottenere una conciliazione monocratica;
  • Al tribunale in funzione di giudice del lavoro affinché questi adotti un decreto ingiuntivo.

La seconda opzione è senza dubbio quella che comporta per il lavoratore un maggior dispendio di energie e soldi, soprattutto in spese legali.

In qualsiasi momento, peraltro, il lavoratore può risolvere il rapporto rassegnando le dimissioni per giusta causa.

Conciliazione monocratica presso l’ispettorato del lavoro: la diffida accertativa

Il dipendente può segnalare, in autonomia o per il tramite del sindacato, all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente il mancato pagamento delle retribuzioni.

Di norma l’ITL, se ritiene ci siano i presupposti per una definizione bonaria della controversia, attiva la cosiddetta “conciliazione monocratica preventiva”, il cui obiettivo è evitare, a tutela delle parti coinvolte, l’ispezione diretta in azienda.

La procedura, riservata alle sole questioni riguardanti diritti patrimoniali dei lavoratori, prevede innanzitutto la convocazione dei soggetti interessati: dipendente e datore di lavoro.

Leggi anche: Diffida accertativa per crediti patrimoniali: procedure di conciliazione

Questi possono presentarsi al funzionario incaricato:

  • Di persona, eventualmente assistiti da un sindacalista / professionista;
  • Delegando formalmente un altro soggetto.

Il compito dell’ispettorato / conciliatore è innanzitutto quello di evidenziare alle parti (in particolare all’azienda) le possibili conseguenze in caso di ispezione sul luogo di lavoro.

Al termine della conciliazione, in caso di:

  • Accordo tra le parti, il procedimento ispettivo si estingue ed il datore di lavoro provvede a riconoscere i compensi non pagati;
  • Mancato accordo, si procederà all’accertamento ispettivo.

Ispezione sul lavoro

Qualora, a seguito dell’ispezione, vengano accertati crediti retributivi derivanti da omesso pagamento delle buste paga, i funzionari competenti possono diffidare l’azienda a corrispondere le somme in questione direttamente al lavoratore.

Leggi anche: cos’è e come si svolge un’ispezione sul lavoro

L’azienda può reagire promuovendo, entro 30 giorni dalla notifica della diffida, un tentativo di conciliazione in ITL, con le stesse modalità di svolgimento già viste per la conciliazione monocratica. L’effetto è quello di sospendere sino al termine della procedura l’esecutività della diffida.

In alternativa, il datore può inoltrare ricorso al direttore dell’ufficio che ha emanato il provvedimento. Anche in questo caso l’effetto è quello di sospendere l’efficacia della diffida. La decisione sul ricorso è adottata entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso.

Decorsi i termini per inoltrare ricorso o per esperire il tentativo di conciliazione, ovvero nel caso in cui le parti non pervengano ad un accordo o a fronte del rigetto del ricorso, la diffida acquista efficacia di titolo esecutivo, dando al dipendente la possibilità di agire per soddisfare i propri crediti.

Decreto ingiuntivo o ingiunzione di pagamento

In alternativa all’Ispettorato del lavoro il dipendente può tentare la via del ricorso al Tribunale competente, in funzione di giudice del lavoro, al fine di ottenere un decreto ingiuntivo.

In tal senso assumerà valore di prova scritta la busta paga rilasciata dal datore di lavoro.

Leggi anche: Decreto ingiuntivo: cos’è e come funziona nel diritto del lavoro

Il ricorso dovrà essere preceduto da:

  • Una costituzione in mora del debitore a mezzo richiesta scritta redatta dal dipendente o dal suo legale, contenente un termine per corrispondere la retribuzione;
  • In alternativa, una diffida ad adempiere, rivolta sempre per iscritto al datore di lavoro in cui lo si informa che, in caso di inadempimento, si procederà alla risoluzione del contratto, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

Una volta depositata l’istanza per decreto ingiuntivo presso la cancelleria del tribunale, il giudice ha 30 giorni di tempo per pronunciarsi.

L’accoglimento del ricorso comporta l’adozione del decreto vero e proprio, con l’invito al datore di lavoro di adempiere al pagamento entro 40 giorni dalla notifica.

Nel caso in cui questi:

  • Non si opponga al decreto;
  • Non adempia all’obbligazione;

entro il termine sopracitato, il lavoratore potrà chiedere l’apposizione della formula esecutiva e, spirati 10 giorni dalla notifica, avviare l’esecuzione forzata nei confronti dell’azienda, al fine di soddisfare il proprio credito.

Sempre nell’ambito del ricorso in tribunale, il dipendente può chiedere l’esecuzione provvisoria, caratterizzata dal termine “breve” concesso all’azienda, 10 giorni anziché 40 decorrenti sempre dalla notifica del titolo esecutivo adottato dal giudice, per soddisfare le pretese economiche dell’interessato.

Peraltro, in caso di accertato grave pregiudizio per il lavoratore derivante dal ritardo nel pagamento del compenso, il giudice può imporre il pagamento di una cauzione.

Dimissioni per giusta causa

Il mancato o ritardato pagamento della retribuzione è considerato dalla giurisprudenza di merito e di Cassazione, come un esempio di grave inadempimento del datore di lavoro, tale da:

  • Non permettere la prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto di lavoro;
  • Giustificare le dimissioni del dipendente, senza obbligo di rispettare il periodo di preavviso imposto dal contratto collettivo applicato.

E’ importante precisare che, a fronte dell’omessa corresponsione dello stipendio, il dipendente che decide di procedere con le dimissioni è tenuto a rassegnarle nel più breve tempo possibile. Un eventuale differimento correrebbe il rischio di essere interpretato, in sede di controversia giudiziale con il datore di lavoro, come un’accettazione tacita, da parte del dipendente, della condotta aziendale, tale da compromettere la validità stessa delle dimissioni per giusta causa.

Dal punto di vista della procedura da rispettare, nulla cambia rispetto ai casi di dimissioni ordinarie. A pena di inefficacia, la volontà di interrompere il rapporto dev’essere formalizzata esclusivamente con modalità telematica, utilizzando i moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e trasmessi, in autonomia o avvalendosi di intermediari abilitati, al datore di lavoro ed all’ITL competente.

Nel compilare le dimissioni online il dipendente dovrà indicare:

  • La ragione sociale del datore di lavoro ed il codice fiscale;
  • I propri dati identificativi;
  • La data di inizio del rapporto di lavoro e la tipologia contrattuale;
  • “Dimissioni per giusta causa” attraverso l’apposito menù a tendina;
  • La pec del datore di lavoro;
  • La data di decorrenza delle dimissioni, da intendersi come il giorno successivo l’ultimo di vigenza del contratto.

NASpI, indennità di preavviso, TFR ecc.

A seguito delle dimissioni per giusta causa il dipendente avrà diritto a:

  • Indennità sostitutiva del preavviso a carico dell’azienda;
  • Trattamento di fine rapporto;
  • Liquidazione di ferie e permessi non goduti e mensilità aggiuntive maturate (tredicesima ed eventuale quattordicesima);
  • Indennità di disoccupazione NASPI in presenza degli altri requisiti richiesti dalla legge e previa domanda inviata all’INPS.

Intervento del Fondo di garanzia

Nei casi di impossibilità del datore di lavoro ad erogare la retribuzione, a causa di procedure concorsuali:

  • Fallimento;
  • Liquidazione coatta amministrativa;
  • Amministrazione straordinaria;
  • Liquidazione;

il pagamento del TFR e di altri crediti maturati negli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro, avviene da parte del Fondo di garanzia istituito presso l’INPS.

L’intervento del Fondo, attivabile previa domanda del lavoratore, è garantito (per le aziende che non rientrano nel campo di applicazione delle procedure concorsuali) a seguito di ricorso in tribunale per la tutela dei crediti di lavoro e del tentativo (infruttuoso) di esecuzione forzata da parte del dipendente.

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Partita Iva: cos’è, a cosa serve, come aprire. Guida aggiornata

Decreto Sostegni bis: proroga NASpI, DIS-COLL per lavoro agricolo

Decreto Sostegni bis: proroga NASpI, DIS-COLL per lavoro agricolo

Il decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), in relazione all’emergenza Covid-19, ha previsto che i percettori di ammortizzatori sociali – per il periodo di sospensione della prestazione lavorativa a zero ore – e i percettori di NASpI , DIS-COLL Reddito di Cittadinanza possono stipulare, con datori di lavoro del settore agricolo, contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni. Tali contratti non comportano la perdita o la riduzione dei benefici previsti, purché rimangano nel limite di reddito di 2.000 euro per il 2020.

Il decreto Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) ha esteso queste disposizioni fino al 31 dicembre 2021 e, ove lo stato di emergenza fosse successivo a tale data, fino al termine dello stesso.

Pertanto, i percettori delle prestazioni NASpI e DIS-COLL possono, durante la fruizione delle stesse, stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite di 2.000 euro per il 2021, senza subire la sospensione/decadenza dal diritto alla prestazione o l’abbattimento della stessa.

È quanto comunica l’INPS con messaggio 22 novembre 2021, n. 4079 precisando, tra l’altro, che i 30 giorni si computano considerando le giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro. L’interessato, pertanto, attraverso la trasmissione del modello “ NASpI -Com”, comunicherà le giornate in cui presta l’attività lavorativa nell’ambito del contratto di lavoro.

Sportello Unico Digitale: il ruolo dell’Istituto

Sportello Unico Digitale: il ruolo dell’Istituto

 L’INPS, nell’ambito delle iniziative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), partecipa al progetto dell‘Unione europea “Single Digital Gateway” (SDG).

Il progetto SDG si propone di supportare i lavoratori che si trovano in un Paese diverso da quello di origine nei rapporti con la pubblica amministrazione, per superare le difficoltà derivanti dalle singole procedure di ogni Paese membro dell’UE.

Il messaggio 22 novembre 2021, n. 4080 fornisce informazioni in merito alla partecipazione al progetto, che prevede, entro il 2023, la possibilità che gli utenti possano utilizzare un unico punto di accesso (lo Sportello Unico Digitale – SDG), collocato nel portale dell’UE Your Europe. In questo modo si potrà accedere a un insieme significativo di servizi online erogati dalle pubbliche amministrazioni europee.

Già dal 2020, in linea con le tempistiche indicate dalla Commissione europea a tutte le amministrazioni, l’INPS ha pubblicato sul proprio sito web diverse pagine informative (bilingue, in italiano e in inglese) che forniscono ai cittadini UE indicazioni e chiarimenti sulle modalità necessarie per richiedere prestazioni all’Istituto. Tutte le informazioni sono disponibili nella sezione Diritti e obblighi in materia di sicurezza sociale nell’Unione Europea.

Restituzione somme indebitamente percepite: indicazioni sulle modalità

Restituzione somme indebitamente percepite: indicazioni sulle modalità

L’Istituto, con la circolare INPS 22 novembre 2021, n. 174, fornisce le indicazioni operative sulla nuova modalità di restituzione delle somme indebitamente percepite, disciplinata dall’articolo 150, decreto-legge19 maggio 2020, n. 34.

In particolare, la norma ha disciplinato le modalità di ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto e, per semplificare il quadro, ha stabilito che le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili. La disposizione ha inoltre previsto, a favore del sostituto d’imposta quale soggetto erogatore, la possibilità di usufruire, al posto del rimborso, di un credito di imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile senza limiti in compensazione.

La norma non trova applicazione nei casi di restituzione di somme indebite esenti per legge (ad esempio, pensioni e assegni sociali, le pensioni di invalidità civile, le maggiorazioni sociali e gli assegni familiari) che comunque non hanno subito complessivamente ritenute ancorché imponibili. Non si applica, inoltre, nel caso di restituzione delle somme assoggettate a ritenuta e restituite nello stesso anno del pagamento.

La circolare illustra, infine, le indicazioni e i criteri per la determinazione delle somme nette oggetto di ripetizione. Con un successivo messaggio saranno fornite le ulteriori istruzioni operative necessarie agli adeguamenti dei sistemi informativi.

INPS per tutti: accordo con ANCI, Caritas e Comunità di Sant’Egidio

INPS per tutti: accordo con ANCI, Caritas e Comunità di Sant’Egidio

INPS, Anci, Caritas e Comunità di Sant’Egidio si incontrano per siglare un accordo quadro, nell’ambito del progetto INPS per tutti, al fine di rafforzare la rete di inclusione sociale e di contrasto alla povertà.

L’appuntamento è per martedì 23 novembre alle 10 nella Sala Mancini della Direzione Generale INPS.

La Direzione regionale INPS del Lazio presenterà l’accordo sottoscritto con le Associazioni e i Comuni sul territorio per concretizzare azioni di inclusione verso soggetti che vivono in stato di emarginazione e particolare fragilità.

All’evento parteciperanno Rosanna Casella, Direttrice regionale INPS Lazio, Pasquale Tridico, Presidente INPS, Benoni Ambarus, Vescovo ausiliare di Roma con delega alla Carità e alla Pastorale dei migranti, Lina Novelli, Delegata Anci al Welfare e politiche sociali, Giustino Trincia, Direttore Caritas di Roma, Nicoletta Anastasio, Referente Caritas di Frosinone, Bruno Izzi, Referente Comunità di Sant’Egidio, Sergio Saltalamacchia, Direttore del Coordinamento metropolitano INPS di Roma, Gabriella Di Michele, Direttrice generale INPS e Alessandro Casile, Responsabile Comunicazione esterna INPS.

Il progetto INPS X tutti nasce dalla volontà delle Istituzioni di supportare chi si trova in condizioni di difficoltà al fine di facilitare l’accesso ai servizi erogati dall’Istituto. L’iniziativa ha l’obiettivo di favorire l’integrazione sociale, rimuovere gli ostacoli che impediscono l’accesso alle prestazioni assistenziali e previdenziali, tutelare i bisogni sociali ed economici del singolo e delle famiglie e creare isole di accoglienza e comunicazione.

San Clemente I Romano

 

San Clemente I Romano


Nome: San Clemente I Romano
Titolo: Papa e martire
Nascita: I secolo , Roma
Morte: I secolo, Cherson
Ricorrenza: 23 novembre
Tipologia: Memoria facoltativa
Nacque circa l’anno 30 dell’era volgare in Roma da genitori oriundi della Palestina. Trascorse la giovinezza nella più fedele osservanza della religione paterna; ma quando l’apostolo Pietro venne in questa città a portare la parola del Vangelo, fu tra i suoi primi discepoli e ben presto si distinse fra tutti per fedeltà e integrità di costumi. Più tardi l’Apostolo lo consacrò sacerdote per averlo compagno nel sacro ministero.

Dopo la morte del Principe degli Apostoli, i cristiani lo volevano innalzare subito alla dignità papale, ma egli se ne stimò indegno e fece cadere l’elezione prima su Lino, quindi su Cleto. Quando la vita di questo ultimo venne troncata dalla persecuzione, Clemente fu costretto ad accettare l’onerosa carica. Fu papa zelantissimo, oratore e scrittore: a lui dobbiamo i preziosi atti di tanti gloriosi martiri, avendo egli ordinato a sette notai di raccoglierli per iscritto.

La sua attività non sfuggì ai persecutori. Traiano lo voleva indurre al silenzio minacciandogli la morte: ma l’eroe non si spaventò, anzi avendo sempre presente il sublime esempio di Pietro e di Paolo, lavorava con tutto Io slancio per guadagnare anime a Cristo, per meritarsi la corona immarcescibile e la palma della vittoria.

E la minacciata condanna venne. Tratto in arresto, fu mandato ai lavori forzati nel Chersoneso. Nelle cave di pietra trovò tanti suoi figli che per la comune causa avevano subìto la stessa condanna. Duemila e più cristiani, sotto la sferza degli aguzzini, privi di tutto, persino di un po’ di acqua con cui bagnare le arse labbra e rinfrescare gli infuocati petti, soggiacevano ai più tormentosi e duri lavori. Il cuore del Padre, straziato pel dolore di tanti figli, alzò fidente la sua preghiera a Dio e un Angelo apparendogli su di un vicino colle gli indicò che colà sarebbe scaturita l’acqua. Accorsero i minatori al luogo indicato e trovarono la bevanda refrigerante.

Alla novella del prodigio avvenuto per intercessione di Clemente, numerosi pagani abbracciarono la religione cristiana che aveva un Dio tanto potente e tanto misericordioso. Ma s’indurì invece il cuore di Traiano, il quale ordinò che il venerando capo dei cristiani fosse gettato nel mare con un’ancora appesa al collo.

Ma ecco un nuovo strepitoso prodigio.

Non appena le acque ebbero soffocato quel corpo ormai sfinito, spinte da forza arcana, si ritirarono dalla riva e sul fondo dell’abisso apparve un prezioso monumento sepolcrale di bianchissimo marmo. Gli astanti, stupefatti, mirarono il miracoloso sarcofago, ma la loro meraviglia crebbe ancor più, quando il cadavere dell’intrepido vegliardo scivolando dal seno delle acque guidato da mano angelica, andò a giacere nella tomba marmorea.

Poco dopo le acque ritornarono a ribaciare il lido e la folla abbandonò la spiaggia; ma mentre i cristiani lodavano e ringraziavano il Signore per lo strepitoso miracolo, molti pagani si decisero ad entrare nell’ovile di Cristo. Le reliquie del glorioso Pontefice, portatevi dai santi fratelli Cirillo e Metodio, riposano ora in Roma nella Basilica eretta in suo onore.

PRATICA. — Facciamo oggi un atto di umiltà e qualche piccolo sacrificio.

PREGHIERA. O Dio, che ci allieti ogni anno con la solennità del tuo beato martire e Pontefice Clemente, concedici propizio, che mentre ne celebriamo la festa, ne imitiamo la fortezza.

MARTIROLOGIO ROMANO. San Clemente I, papa e martire, che resse la Chiesa di Roma per terzo dopo san Pietro Apostolo e scrisse ai Corinzi una celebre Lettera per rinsaldare la pace e la concordia tra loro. In questo giorno si commemora la deposizione del suo corpo a Roma.

San Clemente I Romano

 

San Clemente I Romano


Nome: San Clemente I Romano
Titolo: Papa e martire
Nascita: I secolo , Roma
Morte: I secolo, Cherson
Ricorrenza: 23 novembre
Tipologia: Memoria facoltativa
Nacque circa l’anno 30 dell’era volgare in Roma da genitori oriundi della Palestina. Trascorse la giovinezza nella più fedele osservanza della religione paterna; ma quando l’apostolo Pietro venne in questa città a portare la parola del Vangelo, fu tra i suoi primi discepoli e ben presto si distinse fra tutti per fedeltà e integrità di costumi. Più tardi l’Apostolo lo consacrò sacerdote per averlo compagno nel sacro ministero.

Dopo la morte del Principe degli Apostoli, i cristiani lo volevano innalzare subito alla dignità papale, ma egli se ne stimò indegno e fece cadere l’elezione prima su Lino, quindi su Cleto. Quando la vita di questo ultimo venne troncata dalla persecuzione, Clemente fu costretto ad accettare l’onerosa carica. Fu papa zelantissimo, oratore e scrittore: a lui dobbiamo i preziosi atti di tanti gloriosi martiri, avendo egli ordinato a sette notai di raccoglierli per iscritto.

La sua attività non sfuggì ai persecutori. Traiano lo voleva indurre al silenzio minacciandogli la morte: ma l’eroe non si spaventò, anzi avendo sempre presente il sublime esempio di Pietro e di Paolo, lavorava con tutto Io slancio per guadagnare anime a Cristo, per meritarsi la corona immarcescibile e la palma della vittoria.

E la minacciata condanna venne. Tratto in arresto, fu mandato ai lavori forzati nel Chersoneso. Nelle cave di pietra trovò tanti suoi figli che per la comune causa avevano subìto la stessa condanna. Duemila e più cristiani, sotto la sferza degli aguzzini, privi di tutto, persino di un po’ di acqua con cui bagnare le arse labbra e rinfrescare gli infuocati petti, soggiacevano ai più tormentosi e duri lavori. Il cuore del Padre, straziato pel dolore di tanti figli, alzò fidente la sua preghiera a Dio e un Angelo apparendogli su di un vicino colle gli indicò che colà sarebbe scaturita l’acqua. Accorsero i minatori al luogo indicato e trovarono la bevanda refrigerante.

Alla novella del prodigio avvenuto per intercessione di Clemente, numerosi pagani abbracciarono la religione cristiana che aveva un Dio tanto potente e tanto misericordioso. Ma s’indurì invece il cuore di Traiano, il quale ordinò che il venerando capo dei cristiani fosse gettato nel mare con un’ancora appesa al collo.

Ma ecco un nuovo strepitoso prodigio.

Non appena le acque ebbero soffocato quel corpo ormai sfinito, spinte da forza arcana, si ritirarono dalla riva e sul fondo dell’abisso apparve un prezioso monumento sepolcrale di bianchissimo marmo. Gli astanti, stupefatti, mirarono il miracoloso sarcofago, ma la loro meraviglia crebbe ancor più, quando il cadavere dell’intrepido vegliardo scivolando dal seno delle acque guidato da mano angelica, andò a giacere nella tomba marmorea.

Poco dopo le acque ritornarono a ribaciare il lido e la folla abbandonò la spiaggia; ma mentre i cristiani lodavano e ringraziavano il Signore per lo strepitoso miracolo, molti pagani si decisero ad entrare nell’ovile di Cristo. Le reliquie del glorioso Pontefice, portatevi dai santi fratelli Cirillo e Metodio, riposano ora in Roma nella Basilica eretta in suo onore.

PRATICA. — Facciamo oggi un atto di umiltà e qualche piccolo sacrificio.

PREGHIERA. O Dio, che ci allieti ogni anno con la solennità del tuo beato martire e Pontefice Clemente, concedici propizio, che mentre ne celebriamo la festa, ne imitiamo la fortezza.

MARTIROLOGIO ROMANO. San Clemente I, papa e martire, che resse la Chiesa di Roma per terzo dopo san Pietro Apostolo e scrisse ai Corinzi una celebre Lettera per rinsaldare la pace e la concordia tra loro. In questo giorno si commemora la deposizione del suo corpo a Roma.