Disoccupazione agricola 2021

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Disoccupazione agricola 2021: utili anche i periodi cassa integrazione in deroga

Per la disoccupazione agricola 2021 riferita all’anno 2020 i periodi di cassa integrazione in deroga fruiti sono utili ai fini del calcolo.

Rilevano ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, i periodi di cassa integrazione in deroga fruiti. A specificarlo è l’INPS, con la Circolare n. 69 del 23 aprile 2021, illustrando gli effetti della disciplina di cui all’art. 22 del D.L. n. 18/2020 sul calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2020, con particolare riferimento:

  • alla platea dei beneficiari e agli impatti della norma sul perfezionamento del requisito contributivo richiesto per l’accesso alla prestazione di disoccupazione agricola;
  • sul calcolo della stessa e sulla retribuzione di riferimento da utilizzare per l’individuazione dell’importo da erogare in relazione ai periodi di cassa integrazione equiparati a lavoro.

Inoltre, precisato che, ai fini della determinazione delle giornate non indennizzabili per la liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola in competenza 2020 con riferimento ai periodi di soggiorno in Paesi extracomunitari non convenzionati, si terrà conto di un periodo di franchigia ampliato.

Disoccupazione agricola 2021: a chi spetta

I beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola sono gli operai a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi:

  • dei lavoratori agricoli per l’anno di competenza della prestazione;
  • degli operai agricoli a tempo indeterminato che sono stati assunti o licenziati nel corso dell’anno cui l’indennità si riferisce.

Per il calcolo della disoccupazione agricola

  1. gli operai agricoli a tempo determinato devono risultare effettivamente iscritti per almeno un giorno negli appositi elenchi riferiti al 2020.
  2. gli operai a tempo indeterminato assunti o licenziati nel 2020, invece, devono aver prestato almeno un giorno di lavoro effettivo.

Disoccupazione agricola, operai a tempo determinato

Destinatari della previsione di cui all’art. 22 del D.L. n. 18/2020 sono in primo luogo gli operai agricoli a tempo determinato, iscritti per almeno un giorno negli appositi elenchi riferiti al 2020. È necessario che questi ultimi nel medesimo anno hanno fruito di trattamenti di integrazione salariale in deroga in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Dunque, ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola riferite all’anno 2020, i trattamenti di integrazione salariale in deroga fruiti dagli operai agricoli a tempo determinato in conseguenza dell’emergenza epidemiologica saranno utili ai predetti fini limitatamente ai periodi fruiti entro il 31 dicembre 2020.

Disoccupazione agricola, operai a tempo indeterminato

Con riferimento agli operai agricoli a tempo indeterminato è stato precisato che gli stessi accedono al predetto trattamento con la causale “COVID-19 CISOA” appositamente istituita.

Qualora l’azienda abbia già fatto ricorso per altre causali al numero massimo annuale di giornate fruibili, agli operai agricoli a tempo indeterminato è consentito l’accesso alla tutela della CIGD.

I trattamenti di integrazione salariale in argomento saranno valorizzati ai fini del calcolo della disoccupazione agricola di competenza del 2020 limitatamente ai periodi fruiti entro il 31 dicembre 2020.

Disoccupazione agricola, operai a tempo indeterminato cooperative agricole

I lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dipendenti dalle richiamate cooperative e loro consorzi, non accedono alla CISOA. Infatti, possono accedere alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria sulla base del requisito dimensionale.

Con particolare riferimento all’anno 2020, i lavoratori agricoli in argomento hanno avuto accesso alla CIGO con causale “COVID 19” e ai trattamenti di CIGO, sempre con la predetta causale, per sospensione di CIGS.

Ciò premesso, la disciplina in materia di calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola per il 2020 trova applicazione anche nei confronti degli operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti dalle cooperative e loro consorzi, che nell’anno 2020 hanno fruito della cassa integrazione ordinaria concessa con le causali COVID-19.

Disoccupazione agricola, requisito contributivo

I periodi di cassa integrazione in deroga fruiti nel 2020 dagli operai agricoli a tempo determinato saranno equiparati a lavoro anche ai fini della sussistenza del requisito contributivo richiesto per l’accesso all’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2020.

Con riferimento agli operai agricoli a tempo indeterminato, allo stesso fine saranno equiparate a lavoro:

  • le giornate di cassa integrazione in deroga riferite al 2020;
  • i periodi di CISOA fruiti nel medesimo anno in conseguenza dell’emergenza in argomento;
  • i periodi di CIGO con riferimento agli operai agricoli a tempo indeterminato.

Disoccupazione agricola, quanto spetta

Ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola riferite all’anno 2020, alle giornate di lavoro effettivo saranno aggiunti i periodi di:

  • trattamento di integrazione salariale in deroga fruiti nel medesimo anno dagli operai a tempo indeterminato (OTI) e dagli operai a tempo determinato (OTD) in conseguenza dell’emergenza epidemiologica;
  • CISOA fruiti dagli OTI con le specifiche causali appositamente istituite;
  • CIGO fruiti dagli OTI di cui ai paragrafi precedenti.

Atteso che l’indennità in parola può essere erogata solo in relazione alle giornate dell’anno non coperte da alcun tipo di contribuzione, l’incremento delle giornate di lavoro ottenuto sommando i periodi di integrazione salariale a quelli di lavoro effettivo determina un beneficio in termini di giornate indennizzabili per disoccupazione agricola solo per i lavoratori in relazione ai quali la predetta somma non superi per il 2020 il limite delle 183 giornate.

Qual è la retribuzione di riferimento

Per gli operai agricoli a tempo determinato e figure equiparate l’importo erogato a titolo di disoccupazione agricola è pari al 40% della retribuzione.

A titolo di contributo di solidarietà dall’importo così calcolato viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera per ogni giornata di disoccupazione erogata, fino a un massimo di 150 giorni.

Disoccupazione agricola 2021ultima modifica: 2021-04-29T09:54:13+02:00da vitegabry
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