Archivi giornalieri: 17 aprile 2021

Pensioni

Pensioni 2021 nati nel 1957: bastano 20 anni di versamenti e 4 specifici requisiti

 

Pensioni 2021 nati nel 1957: bastano 20 anni di versamenti e 4 specifici requisiti

Andare in pensione di vecchiaia a 64 anni, la possibilità esiste già e servono quattro requisiti specifici

Andare in pensione nel 2021 con 20 anni di contributi versati senza avere i 67 anni previsti come età pensionabile per la quiescenza di vecchiaia appare esercizio di pura fantasia. Sotto i 67 anni c’è la quota 100 con 62 anni di età, oppure c’è l’Ape sociale con i suoi 63 anni di età minima.

Ma servono carriere ben più lunghe dei 20 anni di contribuzione previsti dalla quiescenza di vecchiaia (quota 100 per esempio richiede 38 anni di versamenti). Poi ci sono le misure scollegate da tutti i vincoli anagrafici, ma per queste misure, come le pensioni anticipate ordinarie o la quota 41 precoci, servono periodi di contribuzione superiori ai 40 anni.

Ma prima abbiamo usato la parola appare per sottolineare che la pensione prima dei 67 anni con soli 20 anni di contribuzione per qualcuno può diventare realtà. Infatti ci sono soggetti nati tra il 1955 ed il 1957 che possono accedere alla quiescenza senza dover necessariamente aspettare i 64 anni di età e senza carriere di contributi versati lunghe come quelle prima citate. Ma occorre rispettare determinati requisiti.

Pensione anticipata contributiva la soluzione per anticipare già a 64 anni l’uscita

Andare in pensione a 64 anni è ciò che consente la pensione anticipata contributiva. Ed è una misura che consente l’anticipo anche di 3 anni rispetto ai 67 anni della ordinaria pensione di vecchiaia Inps, con lo stesso requisito contributivo di quest’ultima misura, cioè con 20 anni di contributi. Per il 2021 quindi, potrebbero beneficiare di questa misura anche i nati nel 1957, che proprio nel 2021 compiranno o hanno già compiuto 64 anni.

Naturalmente la misura può riguardare anche chi è nato nel 1956 o nel 1955, cioè chi ha compiuto o sta per compiere 65 o 66 anni, anche se in questo caso l’anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia è meno evidente di chi essendo nato nel 1957 può sfruttare l’anticipo maggiore.

 

Pensione anticipata contributiva, i requisiti

Come abbiamo visto quindi, occorre centrare sia una determinata età anagrafica che una determinata carriera assicurativa per poter rientrare nella pensione anticipata contributiva. Ma non basta soltanto avere almeno 64 anni di età ed almeno 62 anni di contributi versati. Infatti i requisiti da detenere sono in tutto quattro.

Oltre al requisito anagrafico ed al requisito contributivo, serve una determinata anzianità di assicurazione ed un pensione di un determinato importo alla data della sua liquidazione.

Infatti la misura riguarda i lavoratori il cui primo versamento di contributi è pervenuto successivamente al 31 dicembre 1995, cioè in epoca totalmente contributiva. Inoltre la pensione per essere liquidata già a 64 anni dovrà essere di importo pari ad almeno 2,8 volte l’assegno sociale.

Calcolando che per il 2021 l’importo dell’assegno sociale è pari a 460,28 euro, per poter andare in pensione con 64 anni di età, 20 di contributi e primo contributo versato successivo al 31 dicembre 1995 occorre che la pensione mensile da percepire sia superiore a 1.288 euro al mese.


 

Pensioni 2021 nati nel 1957: bastano 20 anni di versamenti e 4 specifici requisiti

Pensioni 2021 nati nel 1957: bastano 20 anni di versamenti e 4 specifici requisiti

 

Andare in pensione di vecchiaia a 64 anni, la possibilità esiste già e servono quattro requisiti specifici

Andare in pensione nel 2021 con 20 anni di contributi versati senza avere i 67 anni previsti come età pensionabile per la quiescenza di vecchiaia appare esercizio di pura fantasia. Sotto i 67 anni c’è la quota 100 con 62 anni di età, oppure c’è l’Ape sociale con i suoi 63 anni di età minima.

Ma servono carriere ben più lunghe dei 20 anni di contribuzione previsti dalla quiescenza di vecchiaia (quota 100 per esempio richiede 38 anni di versamenti). Poi ci sono le misure scollegate da tutti i vincoli anagrafici, ma per queste misure, come le pensioni anticipate ordinarie o la quota 41 precoci, servono periodi di contribuzione superiori ai 40 anni.

Ma prima abbiamo usato la parola appare per sottolineare che la pensione prima dei 67 anni con soli 20 anni di contribuzione per qualcuno può diventare realtà. Infatti ci sono soggetti nati tra il 1955 ed il 1957 che possono accedere alla quiescenza senza dover necessariamente aspettare i 64 anni di età e senza carriere di contributi versati lunghe come quelle prima citate. Ma occorre rispettare determinati requisiti.

Pensione anticipata contributiva la soluzione per anticipare già a 64 anni l’uscita

Andare in pensione a 64 anni è ciò che consente la pensione anticipata contributiva. Ed è una misura che consente l’anticipo anche di 3 anni rispetto ai 67 anni della ordinaria pensione di vecchiaia Inps, con lo stesso requisito contributivo di quest’ultima misura, cioè con 20 anni di contributi. Per il 2021 quindi, potrebbero beneficiare di questa misura anche i nati nel 1957, che proprio nel 2021 compiranno o hanno già compiuto 64 anni.

Naturalmente la misura può riguardare anche chi è nato nel 1956 o nel 1955, cioè chi ha compiuto o sta per compiere 65 o 66 anni, anche se in questo caso l’anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia è meno evidente di chi essendo nato nel 1957 può sfruttare l’anticipo maggiore.

 

Pensione anticipata contributiva, i requisiti

Come abbiamo visto quindi, occorre centrare sia una determinata età anagrafica che una determinata carriera assicurativa per poter rientrare nella pensione anticipata contributiva. Ma non basta soltanto avere almeno 64 anni di età ed almeno 62 anni di contributi versati. Infatti i requisiti da detenere sono in tutto quattro.

Oltre al requisito anagrafico ed al requisito contributivo, serve una determinata anzianità di assicurazione ed un pensione di un determinato importo alla data della sua liquidazione.

Infatti la misura riguarda i lavoratori il cui primo versamento di contributi è pervenuto successivamente al 31 dicembre 1995, cioè in epoca totalmente contributiva. Inoltre la pensione per essere liquidata già a 64 anni dovrà essere di importo pari ad almeno 2,8 volte l’assegno sociale.

Calcolando che per il 2021 l’importo dell’assegno sociale è pari a 460,28 euro, per poter andare in pensione con 64 anni di età, 20 di contributi e primo contributo versato successivo al 31 dicembre 1995 occorre che la pensione mensile da percepire sia superiore a 1.288 euro al mese.

Differenza tra TFR e TFS

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Il TFR (Trattamento di fine rapporto) e il TFS (Trattamento di fine servizio) anche se simili per nome e funzione sono differenti. Entrambi spettano alla fine del rapporto di lavoro. Ecco tutte le differenze e gli importi.

Qual è la differenza tra TFR e TFS? TFS e TFS sono rispettivamente il Trattamento di fine rapporto e di fine servizio, che viene erogato al dipendente alla fine del rapporto lavorativo, a prescindere dalla causa.

Si tratta di una somma che viene calcolata in base a diversi fattori che tengono conto degli anni di servizio svolto e della retribuzione annua; tuttavia ad essi si applicano dei correttivi e delle percentuali che li differenziano tra loro.

Il Trattamento di fine servizio è destinato ai dipendenti pubblici, quello di fine rapporto, invece, può essere corrisposto sia in favore del settore pubblico che privato. Vediamo dunque in cosa si differenziano.

Cos’è il TFR?

 

Per TFR si intende il Trattamento di fine rapporto che spetta a tutti i lavoratori dipendenti assunti sia a tempo indeterminato (a partire dal 2001) sia a tempo determinato (a partire dal 2000).

Il Trattamento di fine rapporto riguarda indistintamente i lavoratori del settore pubblico, ma solo se rientranti nel pubblico impiego contrattualizzato, e quelli del settore privato.

Si tratta di una somma di denaro che viene erogata alla fine del rapporto lavorativo, a prescindere dalla causa, quindi sia dimissioni che licenziamento da parte dell’azienda. In altre parole si tratta di un’indennità di liquidazione con natura contributiva.

Cos’è il TFS?

Concetto simile ma non uguale è il TFS, cioè il Trattamento di fine servizio. Anche questa è un’indennità in denaro corrisposta alla cessazione del lavoro, ma si riferisce unicamente ai dipendenti pubblici. In pratica, coloro che non hanno diritto al TFR sono assoggettati al Trattamento di fine servizio.

A differenza del TFR, il TFS oltre ad avere natura retributiva ha anche natura previdenziale e si calcola sull’ultima retribuzione percepita.

Il TFS comprende diverse tipologie di erogazione:

  • buonauscita per i lavoratori civili e militari dello Stato.
  • indennità premio di servizio, corrisposta nei confronti dei lavoratori degli enti locali e del settore sanitario;
  • indennità di anzianità in misura pari ad un mezzo per ogni anno di servizio.

TFR e TFS, le differenze di calcolo

I lavoratori a cui sono destinati non sono l’unica differenza tra le due tipologie di Trattamento, anche il calcolo avviene in maniera differente. Il Trattamento di fine servizio infatti ha anche carattere previdenziale oltre che retributivo; il Trattamento di fine rapporto invece è una quota di salario rivalutato alla fine del contratto di lavoro.

Scendiamo nei dettagli. Per ottenere il TFS bisogna calcolare un dodicesimo dell’80% della retribuzione lorda annua (comprensiva della tredicesima) e moltiplicarlo per il numero degli anni utili. Facciamo un esempio pratico su uno stipendio lordo annuo di 25.000 euro:

L’80% di 25.000 è 20.000

Ora calcoliamo 1/12 di 20.000 che é 2.083

Adesso moltiplichiamo 2.083 x 20 anni =41660

Questa è la somma che verrà liquidata.

Il Trattamento di fine servizio può essere consegnato in un’unica soluzione se non supera i 90.000 euro, in due rate se non supera i 150.000 euro e in tre rate da 150.000 euro in su.

Procediamo adesso al calcolo del TFR. Questo va calcolato sommando le retribuzioni lorde dell’anno, comprensive anche di tredicesima o quattordicesima dove previsto, e poi dividere il tutto per 13,5. Dal risultato che si ottiene deve essere sottratta il contributo Inps dello 0.5% e poi rivalutare il risultato con la variazione Istat che cambia di anno in anno.

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Pensione ai superstiti indiretta e di reversibilità

Pensione ai superstiti indiretta e di reversibilità

Cos’è

La pensione ai superstiti è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato (pensione di reversibilità) o dell’assicurato (pensione indiretta) in favore dei familiari superstiti.

La pensione di reversibilità è pari ad una quota percentuale della pensione del dante causa.

La pensione indiretta è riconosciuta nel caso in cui l’assicurato abbia perfezionato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva ovvero 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso.

A chi è rivolto

Hanno diritto al trattamento pensionistico in quanto superstiti:

  • il coniuge o l’unito civilmente;
  • il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell’assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;

Nel caso in cui il dante causa abbia contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza dal Tribunale.

  • I figli minorenni alla data del decesso del dante causa;
  • I figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall’età;
  • I figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età;
  • I figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano l’università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26 anno di età.

Il superstite viene considerato a carico dell’assicurato o del pensionato deceduto al sussistere delle condizioni di non autosufficienza economica e di mantenimento abituale. Per l’accertamento della vivenza a carico assume particolare rilievo la convivenza del superstite con il defunto.

I figli studenti hanno diritto alla pensione ai superstiti anche se svolgono una attività lavorativa dalla quale deriva un piccolo reddito. Si considera tale un reddito annuo non superiore ad un importo pari al trattamento minimo annuo di pensione previsto dal Fondo Pensioni lavoratori dipendenti maggiorato del 30%, riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa.

  • In assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i genitori dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto;
  • In assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i fratelli celibi e sorelle nubili dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione, siano a carico del lavoratore deceduto.

Come funziona

QUANTO SPETTA

La pensione ai superstiti è pari ad una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato deceduto.

Le aliquote di reversibilità sono stabilite nelle seguenti misure:

Aliquote di reversibilità
Soggetti superstiti Percentuale
coniuge solo 60%
coniuge e un figlio 80%
coniuge e due o più figli 100%

Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote di reversibilità sono le seguenti:

Aliquote di reversibilità
Soggetti superstiti Percentuale
un figlio 70%
due figli 80%
tre o più figli 100%
un genitore 15%
due genitori 30%
un fratello o sorella 15%
due fratelli o sorelle 30%

Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario (coniuge, genitori fratelli e sorelle), nei limiti di cui alla tabella F, legge 8 agosto 1995, n. 335.

Si riportano di seguito i limiti reddituali applicati negli ultimi 5 anni in base alla normativa in vigore.

 

TABELLA F

CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO (Art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 355)

Importi aggiornati in base alla circolare n. 46 del 26.03.2020

ANNO Limite reddituale % di riduzione
2020 Fino € 20.107,62     Nessuna
Oltre € 20.107,62 fino € 26.810,16 25%
Oltre € 26.810,16 fino € 33.512,70 40%
Oltre € 33.512,70     50%
2019 Fino € 20.007,39     Nessuna
Oltre € 20.007,39 fino € 26.676,52 25%
Oltre € 26.676,52 fino € 33.345,65 40%
Oltre € 33.345,65     50%
2018 Fino € 19.789,38     Nessuna
Oltre € 19.789,38 fino € 26.385,84 25%
Oltre € 26.385,84 fino € 32.982,30 40%
Oltre € 32.982,30     50%
2017 Fino € 19.573,71     Nessuna
Oltre € 19.573,71 fino € 26.098,28 25%
Oltre € 26.098,28 fino € 32.622,85 40%
Oltre € 32.622,85     50%
2016 Fino € 19.573,71     Nessuna
Oltre € 19.573,71 fino € 26.098,28 25%
Oltre € 26.098,28 fino € 32.622,85 40%
Oltre € 32.622,85     50%

 

I limiti di cumulabilità non si applicano nel caso in cui il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, individuati secondo la disciplina dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

DECORRENZA

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o dell’assicurato.

Domanda

COME FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare domanda tramite:

 Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

 enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Pensione di vecchiaia.

 
 
1a pensione di vecchiaia è un trattamento pensionistico erogato al perfezionamento di determinate età anagrafiche in presenza di una contribuzione di regola non inferiore a 20 anni.

La Pensione di Vecchiaia

Il dizionario di Pensioni Oggi

La pensione di vecchiaia è quella prestazione pensionistica erogata dall’assicurazione generale obbligatoria, dai fondi ad essa sostitutivi, esclusivi o esonerativi nonchè dalla gestione separata dell’Inps al compimento di una determinata età anagrafica unitamente al possesso, di regola, di almeno 20 anni di contributi. Dal 1° gennaio 2012 la Legge Fornero, DL 201/2011 ha inasprito in generale i requisiti di accesso fissandoli a 66 anni per gli uomini (dipendenti ed autonomi) e per le lavoratrici del pubblico impiego; a 62 anni per le lavoratrici dipendenti del settore privato; a 63 anni e 6 mesi per le autonome e la parasubordinate.Riguardo a queste ultime la Riforma ha previsto un innalzamento graduale dei requisiti anagrafici con l’obiettivo di parificare l’età pensionabile tra uomini e donne che è avvenuto a partire dal 1° gennaio 2018. L’innalzamento è avvenuto con due scatti nel 2014 e nel 2016 pari ciascuno ad un anno e sei mesi per le lavoratrici dipendenti, di un anno ciascuno per le autonome e le parasubordinate. Nel 2018 l’adeguamento si è completato con un ulteriore scatto di un anno per le dipendenti del settore privato e di sei mesi le autonome e le parasubordinate. I requisiti sopra esposti sono soggetti, inoltre, agli adeguamenti alla speranza di vita che hanno prodotto un ulteriore slittamento, per tutti i lavoratori sia donne che uomini, sia dipendenti che autonomi, pari a 3 mesi nel 2013 e di altri 4 mesi dal 1° gennaio 2016. Vediamo dunque di riassumere le condizioni attualmente vigenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia rammentando che il DL 4/2019 (decreto sulla quota 100) non ha cambiato le regole per questa prestazione pensionistica.

Indice

La Pensione di Vecchiaia nel sistema retributivo o misto
La deroga Amato
La Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo
La decorrenza

La Pensione di Vecchiaia nel sistema Retributivo o Misto

I lavoratori e le levoratrici dipendenti del settore privato o del settore pubblico, nonchè gli autonomi che possono vantare contribuzione al 31 Dicembre 1995 e che, quindi, rientrano nel sistema retributivo o misto possono accedere alla prestazione di vecchiaia, dal 1° gennaio 2019 al perfezionamento di 67 anni

I requisiti anagrafici utili per l’accesso alla pensione di vecchiaia sono oggetto dell’adeguamento alla stima di vita Istat a partire dal 1° gennaio 2013. Come detto il primo aumento è stato di 3 mesi, il secondo aumento, pari ad ulteriori 4 mesi, è scattato il 1° gennaio 2016; il terzo adeguamento, scattato il 1° gennaio 2019, è risultato pari a cinque mesi; il quarto adeguamento, previsto il 1° gennaio 2021, è nullo pertanto i requisiti anagrafici restano invariati sino al 31 dicembre 2022.

Con riferimento a tale ultimo adeguamento la legge di bilancio per il 2018 (art. 1, co. 147-148 della legge 205/2017) ne ha disposto la dispensa con riferimento ai lavoratori dipendenti in possesso di almeno 30 anni di contributi che abbiano svolto per almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa una delle 15 mansioni gravose come definite dalla legge 232/2016 oppure risultino addetti a mansioni usuranti o notturne ai sensi del Dlgs 67/2011 (cfr: Circolare Inps 126/2018). Il beneficio della dispensa dall’adeguamento è previsto a condizione che i beneficiari non risultino titolari dell’ape sociale al momento del pensionamento.

La tavola sottostante riepiloga, quindi, i requisiti anagrafici utili per il conseguimento della pensione di vecchiaia, comprensivi degli adeguamenti alla speranza di vita come stimati nell’ultimo scenario demografico Istat (anno 2017), sino al 2050. Si rammenta che i dati successivi al 2022 non sono ufficiali e quindi sono possibili degli scostamenti rispetto ai valori esposti. 

Il Requisito contributivo – Unitamente al requisito anagrafico sopra descritto è necessario vantare, congiuntamente, almeno 20 anni di contribuzione, ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato (da lavoro, riscatto, volontaria e figurativa).

La Deroga Amato

Resta salva la possibilità per alcuni lavoratori di accedere alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi. L’Inps, con la Circolare Inps 16/2013, ha chiarito infatti che resta in vigore, anche dopo la Riforma Fornero del 2011, la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi in deroga alla disciplina vigente che, come detto, chiede almeno 20 anni di contribuzione accreditata. Gli interessati alla deroga devono tuttavia perfezionare il requisito anagrafico previsto dalla Legge Fornero. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i lavoratori interessati possono conseguire la pensione di vecchiaia compiendo un’età pari a 67 anni. 

La Pensione di Vecchiaia nel sistema Contributivo

I lavoratori per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono ottenere la pensione al perfezionamento dei medesimi requisiti anagrafici e contributivi previsti per i lavoratori nel sistema retributivo o misto sopra descritto. Tuttavia, a differenza di costoro, per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, oltre alla presenza del requisito contributivo di 20 anni e del requisito anagrafico, devono ulteriormente soddisfare il requisito di avere un importo della pensione superiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale.

In caso contrario possono accedere al trattamento di vecchiaia al compimento di 70 anni di età con almeno 5 anni di contribuzione “effettiva” (cioè obbligatoria, volontaria e da riscatto) – con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo – a prescindere dall’importo della pensione. Anche il requisito anagrafico di 70 anni è soggetto agli adeguamenti in materia di stima di vita (dal 2019 sono quindi necessari 71 anni).

Pertanto, alla luce di quanto detto, i lavoratori in possesso di anzianità contributiva successivamente al 1° gennaio 1996 possono accedere alla prestazione pensionistica di vecchiaia al perfezionamento dei requisiti indicati nella seguente tabella. I requisiti tengono conto dei futuri adeguamenti alla speranza di vita come stimati in base allo scenario demografico Istat anno 2017. Si rammenta che i dati successivi al 2022 non sono ufficiali e quindi sono possibili degli scostamenti rispetto ai valori esposti. 

La Decorrenza

Per effetto della disapplicazione delle finestre mobili operato dalla Riforma del 2011 la pensione di vecchiaia, come la pensione anticipata, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile.

Com’è noto ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è, invece, richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.

Documenti: Circolare Inps 35/2012; Circolare Inps 37/2012

San Roberto di La Chaise-Dieu

 

San Roberto di La Chaise-Dieu


San Roberto di La Chaise-Dieu

Nome: San Roberto di La Chaise-Dieu
Titolo: Abate
Nascita: 1000 circa, Francia
Morte: 17 aprile 1067, Chaise-Dieu, Francia
Ricorrenza: 17 aprile
Tipologia: Commemorazione

Nelle favole, che sono quasi tutte di origine francese o tedesca, uno dei principali protagonisti è sempre il bosco, suggestivo e pauroso. Come nelle fiabe, San Roberto, nacque in mezzo ad una foresta, poco avanti il Mille.

Non figlio di boscaioli, come si potrebbe credere, ma di una nobildonna della famiglia di Turlandia, colta dalle doglie del parto nel fitto di un bosco, mentre si recava ad un Castello vicino. Si disse subito che il neonato era destinato a diventare eremita celebre; e poiché ricusò di suggere il latte dal seno di due nutrici poco oneste, si disse anche che sarebbe stato uomo di grande virtù e di somma purezza.

Giovanissimo, fu consacrato sacerdote, canonico della chiesa di San Giuliano a Brioude. Una virtù caratteristica di San Roberto era la sua carità verso gli infermi. Non si limitò a soccorrerli secondo il bisogno, ma aprì un ospizio tutto per loro, e vi si prodigò in una assistenza costante e premurosa.

Ma la vocazione di San Roberto era un’altra, più aderente al suo tempo caratterizzato dalla vita monastica.

Perciò San Roberto tentò di ritirarsi nel famoso monastero francese di Cluny, ma ne fu impedito da una specie di sollevazione popolare. Era troppo caro agli abitanti di Brioude, e questi lo rincorsero a Cluny, convincendolo a tornar tra loro.

San Roberto era turbato. Si recò a Roma, e sulla tomba degli Apostoli pregò di poter conoscere se la volontà di Dio lo voleva sacerdote secolare, cioè destinato a vivere nel mondo, oppure monaco, anzi eremita, come la sua vocazione sembrava suggerirgli.

Al ritorno incontrò un soldato, chiamato Stefano. Questi gli chiese quale fosse la strada migliore per una vita di penitenza: « Lascia ogni cosa, – disse San Roberto -, e mettiti al servizio del Signore ». « Lo farei volentieri – rispose Stefano, – solo se questo sacrificio potessi compierlo con te ».

Forse era proprio questo il segno divino che Roberto aspettava. Confidò a Stefano la sua segreta e accorata aspirazione, e insieme decisero di ritirarsi in un luogo solitario, sotto la protezione della Santa Vergine. Si unì un altro soldato, Dalmazio, stanco di odio e di battaglie. Si stabilirono tra i ruderi di una vecchia chiesa, e attorno vi sistemarono le loro cellette di frasche.

Nasceva così l’Abbazia della Chaise-Dieu, che significa « Sedia di Dio », e quindi anche « Casa di Dio ». Dopo infinite difficoltà, guidata dal suo santo Abate, la Chaise-Dieu divenne uno dei più importanti focolari monastici francesi, dopo Chartres e Cluny. Assicurava il culto a cinquanta paesi vicini, e si era dilatata in un grandioso complesso di edifici, che ospitavano ben trecento monaci.

San Roberto, nato in una selva di alberi, terminava così la sua vita in una selva di monaci, per i quali fu come un affettuoso padre prima di addormentarsi nella morte, il 17 aprile dell’anno 1067.

MARTIROLOGIO ROMANO. Nel monastero di Chaise-Dieu presso Clermont-Ferrand in Francia, san Roberto, abate, che radunò alcuni confratelli nello luogo stesso in cui viveva in solitudine, guadagnando molte anime al Signore con la parola della predicazione e con il suo esempio di vita.