Archivi giornalieri: 21 aprile 2021

Cause di esclusione dal regime forfettario: redditi da lavoro dipendente all’estero

Cause di esclusione dal regime forfettario: redditi da lavoro dipendente all’estero

Il lavoratore dipendente, residente all’estero nel 2021, con redditi superiori a 35.000 €, non può accedere al regime forfettario.

Il lavoratore dipendente, residente all’estero nel 2021, con redditi  superiori a 35.000 euro, non può accedere al regime forfettario nello stesso anno. Se il rapporto di lavori dipendente cesserà nel 2021 e il contribuente rientra in Italia e sia qui residente ai fini fiscali, potrà applicare il regime forfettario dal 2022. In sostanza, è precluso l’accesso già dal 2021 sia perchè il rapporto di lavoro è ancora in essere sia perché nello stesso anno non è fiscalmente residente in Italia.

Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 257 del 16 aprile 2021.

Nello specifico, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, hanno riguardato la possibilità di accedere al regime forfettario per un residente all’estero, lavoratore dipendente, che intende ritornare in Italia per svolgere un’attività professionale.

I quesiti posti dall’istante mirano ad accertare la possibilità di applicare fin dal 2021, anno di ritorno in Italia, il regime forfetario; pur se per lo stesso anno non risulta ancora fiscalmente residente in Italia.

Le cause di esclusione dal regime forfettario

Non possono accedere al regime forfetario, ex legge 190/2015, comma 57:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito (lettera a);
  • i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente(b);
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi (c);
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente (d);
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni(d-bis);
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (d-ter).

Leggi anche: Regime forfettario 2021: requisiti, adempimenti e percentuali di tassazione

La risposta n° 257 del 16 aprile 2021

La risposta n° 257 del 16 aprile 2021  è incentrata proprio sulle cause di esclusione. In particolare, l’istanze, iscritto all’AIRE, svolge l’attività di lavoro dipendente all’estero. Il reddito di lavoro dipendente percepito annualmente è superiore a 30.000,00 Euro. Tale rapporto di lavoro dipendente cesserà nel 2021.

Essendo intenzionato a rientrare in Italia e intraprendere una propria attività professionale, ha chiesto chiarimenti al Fisco sulla possibilità di applicare il regime forfettario già dal 2021.

Il dubbio riguarda i seguenti aspetti ossia cause di esclusione.

I quesiti posti all’Agenzia delle entrate

Nello specifico è stato chiesto all’Agenzia se:

  1. la causa di esclusione del “non residente” ( lettera b) – sia riferita solo a quei soggetti che intendano intraprendere un’attività d’impresa o di lavoro autonomo professionale in Italia, pur continuando a risiedere e dimorare all’estero (sempre iscritti all’AIRE) per più di 183 giorni, o anche a coloro che, facendo rientro in Italia negli ultimi mesi dell’anno (come nel caso in esame), vi trasferiscano stabilmente la residenza e la dimora, risultando però presenti, nel primo anno d’imposta, per un periodo inferiore ai 183 giorni;
  2. se il limite dei 30.000 euro di cui alla lettera d-ter) si applichi anche al contribuente che, in corso d’anno, cessi il rapporto di lavoro all’estero da cui percepisce redditi superiori a tale soglia e trasferisca la residenza in Italia.

Ulteriore dubbio è rappresentato dal fatto che i principia committenti dell’attività professionale che andrà a svolgere saranno committenti esteri.

Il contribuente forfettario può avere rapporto con altri paesi UE o extra UE?

L’istante ritiene di poter applicare il regime forfettario già dal 2021. Questo perchè, a suo dire, lo status di non residente per l’anno d’imposta 2021, non dovrebbe essere una causa di esclusione. Il legislatore incentiva il rientro degli italiani all’estero. L’istante si riferisce alle agevolazioni previste per i lavoratori impatriati che rientrano in Italia per svolgere attività di lavoro dipendente, di impresa o professionale, ex art.16 del D.Lgs 147/2015 e ss.mm.ii.

Il parere dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate ritiene che nel 2021 l’istante non può accedere al regime forfettario. Questo perché nello stesso anno manterrà l’iscrizione all’AIRE e continuerà a risiedere all’estero per la maggior parte del 2021 ossia per un periodo di almeno 183 giorni.

A tal proposito, è fiscalmente residente in Italia chi per la maggior parte dell’anno (almeno 183 giorni l’anno, 184 in quelli bisestili):

  • è iscritto nell’Anagrafe delle persone residenti in Italia, oppure
  • ha il proprio domicilio o la propria dimora abituale in Italia.

Attenzione, come specificato dall’Agenzia delle entrate sul proprio portale istituzionale: sono, inoltre, considerati residenti in Italia i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con il decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di trasferimenti in corso d’anno, se il soggetto risiede in Italia per meno di 183 giorni (184 per anni bisestili), la suddivisione in due parti del periodo d’imposta è riconosciuta solo nelle Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione:

  • con la Svizzera (articolo 4, Convenzione tra Italia e Confederazione svizzera, firmata a Roma il 9 marzo 1976, e ratificata con la Legge n. 943/1978) e
  • con la Germania (punto 3 del Protocollo alla Convenzione tra Italia e Repubblica federale di Germania, firmata a Bonn il 18 ottobre 1989, e ratificata con la Legge n. 459/1992),come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 471/E del 03/12/2008 – pdf.

Conclusioni

Ulteriore condizioni che determina l’esclusione dal regime forfetario è rappresentata dal fatto che il contribuente percepisce un reddito lordo da lavoro dipendente superiore a 30.000 euro. Non incide il fatto se il datore di lavoro sia straniero o nostrano. Tuttavia, il monte reddituale percepito, non rileva se nel corso dell’anno ossia nell’anno precedente l’acceso al forfettario l’attività di lavoro dipendente è cessata.

Sulla base della ricostruzione fatta finora, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che se il rapporto di lavoro dipendente cesserà nel 2021 e il contribuente rientra in Italia e sia qui residente ai fini fiscali, potrà applicare il regime forfettario dal 2022. In sostanza, è precluso l’accesso già dal 2021 sia perchè il rapporto di lavoro è ancora in esser sia perché nello stesso anno l’istante non è fiscalmente residente in Italia.

Inoltre, la presenza di committenti stranieri non è da ostacolo al regime forfettario. Infatti non vi è alcuna disposizione legislativa che ai forfetari la possibilità di intraprendere rapporti commerciali con altri paesi UE o extra UE.

Come accedere al 730 precompilato 2021: online dal 10 maggio. I dettagli

Come accedere al 730 precompilato 2021: online dal 10 maggio. I dettagli

La dichiarazione dei redditi precompilata sarà on line dal 10 maggio: ecco come accedere al 730 precompilato e altre informazioni utili.

Dal 10 maggio i contribuenti hanno la possibilità di accedere al modello 730 precompilato 2021 per i redditi 2020: possono quindi accettarlo così com’è oppure modificarlo e/o integrarlo prima dell’invio all’Agenzia delle Entrate, ma solo in data successiva (la data ufficiale non è ancora nota, l’anno scorso era il 14 maggio). La scadenza dell’invio slitta invece ufficialmente al 30 settembre. Da ricordare però che prima si invia e prima arrivano eventuali rimborsi IRPEF spettanti.

Ma come si accede alla dichiarazione dei redditi precompilata? Le modalità sono diverse e ognuna con le proprie istruzioni, con la breve guida che segue cercheremo di fare chiarezza e dare tutte le informazioni a riguardo.

Modello 730 precompilato 2021 online dal 10 maggio

Dal 10 maggio come detto (il termine per legge è il 16 aprile, ma quest’anno è slittato a maggio per via del coronavirus) l’Agenzia delle Entrate rilascia ai diretti interessati il modello precompilato.

Anche quest’anno l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione online in una sezione ad hoc del proprio sito il modello 730 precompilato, la dichiarazione dei redditi compilata in alcune sue parti direttamente dal Fisco.

I dati precompilati dal Fisco sono normalmente: Certificazione Unica, compensi di lavoro autonomo occasionale, dati relativi alle locazioni brevi, interessi passivi sui mutui, spese sanitarie, spese veterinarie, spese universitarie, spese per la frequenza degli asili nido, bonifici riguardanti le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria.

Lavoratori dipendenti e pensionati possono accettare il modello così come proposto oppure possono modificarlo o integrarlo e poi inviarlo all’Agenzia direttamente on line in data successiva; tale data deve ancora essere ufficializzata dall’Agenzia delle Entrate. Prima si invia e prima arriveranno gli eventuali rimborsi IRPEF del conguaglio fiscale.

Come accedere al 730 precompilato 2021

I contribuenti che accedono al 730 precompilato non sono poi obbligati ad utilizzarlo o inviarlo ma possono continuare ad avvalersi del modello 730 ordinario.

Chi invece vuole usare la dichiarazione dei redditi precompilata la prima cosa che deve fare è accedervi, poi potrà modificarla, integrarla oppure accettarla e inviarla così come la trova, ma solo in data successiva e comunque entro il 30 settembre. Le date sono cambiate a causa dell’emergenza Covid-19.

Ma come si accede al modello 730 precompilato? Per prima cosa bisogna recarsi all’indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it e poi accedere con una delle modalità previste.

Accesso al 730 precompilato con SPID e altre credenziali

La prima modalità di accesso al 730 precompilato è tramite le credenziali Spid, il nuovo “Sistema Pubblico dell’Identità Digitale” per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione. Dal sito apposito (www.spid.gov.it/richiedi-spid) per ottenere Spid basta essere in possesso di un indirizzo e-mail, numero di telefono del cellulare, documento di identità in corso di validità e la tessera sanitaria con il codice fiscale e seguire una serie di passaggi.

Altra modalità di accesso è tramite le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate a Fisconline. In tal caso per registrarsi a Fisconline, il contribuente può scegliere la registrazione:

  • online dal sito dell’Agenzia delle Entrate
  • tramite app (basta scaricare l’applicazione mobile “AgenziaEntrate” e accedere a una serie di servizi per smartphone o tablet)
  • in ufficio (occorre recarsi presso un qualsiasi ufficio territoriali e compilare l’apposito modulo)
  • tramite la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Accesso al 730 precompilato con PIN INPS

Altra modalità di accesso al modello 730 precompilato è tramite il codice PIN che rilascia l’Inps. A chi già possiede le credenziali INPS ricordiamo che l’istituto di previdenza rilascia due tipologie di codice Pin:

  • uno ordinario che permette esclusivamente di effettuare operazioni di consultazioni;
  • uno “dispositivo”, col quale effettivamente eseguire le operazioni.

Per accedere al 730 precompilato occorre il PIN dispositivo. Per chi invece non avesse tale codice basta andare sul sito dell’Inps richiedere quello ordinario e poi trasformarlo in PIN “dispositivo” con la funzione “Converti PIN”.

Leggi anche: Pin Inps online: richiesta e conversione in PIN dispositivo

Accesso alla precompilata con NOiPA

Si può accedere al modello 730 precompilato anche con l’utenza riservata a NOiPA, i servizi online del Portale della Pubblica Amministrazione.

Per la registrazione a NOiPA basta seguire le istruzioni riportate sul sito (https://noipa.mef.gov.it/documents/10179/a40f1323-11f2-4d5c-b643-5c1a744d0134), ma si precisa che la registrazione al Portale è riservata solo ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Accesso al 730 precompilato da parte del tutore

Per chi ha un tutore nominato dal Giudice tutelare, la dichiarazione precompilata deve essere presentata proprio dal tutore. Stessa cosa per i minori tenuti a presentare la denuncia dei redditi: in tal caso sono i genitori ad assolvere al loro obbligo dichiarativo. Come vi accedono?

In entrambi i casi tramite le credenziali Fisconline o Entratel, insieme ad una specifica delega che sarà rilasciata presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

In mancanza delle credenziali Fisconline o Entratel, si dovrà procedere alla propria registrazione ai servizi telematici.

Accesso alla precompilata per gli eredi

Dalla precompilata 2021 è possibile accedere anche da parte di eventuali eredi del contribuente de cuius; si può accedere come erede se si presenta la dichiarazione di una persona deceduta.

In questo caso per entrare bisogna essere in possesso del proprio SPID o le proprie credenziali di Fisconline.

Mancata predisposizione del 730 precompilato

Una volta ottenute le credenziali di accesso e averle inserite si visualizzerà la homepage dell’applicazione della dichiarazione precompilata.

Può accadere che una volta entrati, l’Agenzia delle Entrate non ha predisposto la dichiarazione precompilata perché ad esempio il Fisco non disponeva di nessun dato per poterlo inserire nella denuncia dei redditi precompilata.

In tal caso l’Agenzia delle Entrate offre sempre la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi attraverso l’applicazione web. Dopo aver inserito le credenziali, si visualizzerà un messaggio con l’avviso che la dichiarazione precompilata non è stata predisposta e che si può compilare comunque la dichiarazione senza alcun dato precompilato, a eccezione dei dati anagrafici.

Area dedicata Dichiarazione Precompilata

Per accedere all’area dedicata al modello 730 precompilato 2021 sul sito dell’Agenzia delle Entrate seguire i seguenti link:

  • Accesso al 730 precompilato: link
  • Accesso alle istruzioni e a tutte le altre informazioni disponibili: link

Calendario riaperture dal 26 aprile: bar, ristoranti, palestre ecc. Ecco i dettagli

Calendario riaperture dal 26 aprile: bar, ristoranti, palestre ecc. Ecco i dettagli

Il calendario delle riaperture è stato di recente comunicato dal Governo. Si ispira a criteri di gradualità e sicurezza sanitaria.

Con il rafforzamento della campagna di vaccinazione e l’approssimarsi della stagione estiva, l’Esecutivo può finalmente pensare di allentare le restrizioni e porre fine ad una serie di divieti, che hanno caratterizzato l’ultimo periodo. Tra i numerosi impegni nell’agenda di Governo non trova spazio soltanto il nuovo piano di aiuti economici nell’imminente decreto Sostegni bis; e il completamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): ecco profilarsi all’orizzonte un vero e proprio calendario riaperture delle attività economiche, come da molti auspicato.

Ci riferiamo, ovviamente, ai ristoranti; ai bar; alle palestre; ai cinema e a tante altre attività che, in misura più o meno consistente, hanno patito – in questi ultimi mesi – gli effetti delle limitazioni legate al lockdown e alla divisione della penisola in zone gialle, arancioni e rosse. Vediamo, dunque, più da vicino che cosa cambierà a breve.

Calendario riaperture: è uno dei 3 pilastri del rilancio del Paese

Come appena accennato, sono state stabilite le linee-guida del calendario riaperture delle attività economiche, che – come ovvio – potrebbero subire modifiche e correzioni, in considerazione dell’evoluzione del quadro epidemiologico.

In particolare, il 16 aprile è stato un giorno cruciale sul fronte della ripresa delle attività, giacchè il Presidente Draghi e il Ministro della Salute Speranza hanno partecipato ad una conferenza stampa, in cui hanno illustrato quelli che sono i tre pilastri della strategia di rilancio di tutta le penisola. Vediamoli di seguito:

  • rilancio della crescita economica, in virtù di nuovi investimenti;
  • predisposizione di nuovi strumenti di  sostegno all’economia e alle imprese grandi e piccole;
  • una dettagliato e nitido calendario riaperture.

Ecco perchè si può dire, con assoluta certezza, che il Governo ha finalmente stabilito le date della road map delle riaperture. Non solo: l’Italia torna a colorarsi di giallo, ma con delle significative novità rispetto a prima.

Calendario riaperture dal 26 aprile: ecco la road map nel dettaglio

Vediamo di sintetizzare, nell’elenco per punti che segue, quelli che sono i giorni da segnare sul calendario, a partire da cui le varie attività lavorative ed economiche del Paese potranno nuovamente aprire e tornare ad offrire i propri servizi a cittadini e turisti. Il calendario riaperture si ispira a criteri di progressività, gradualità e sicurezza sanitaria, come di seguito indicato:

  • dal 26 aprile nuovamente previste le zone gialle. Tuttavia vi sarà precedenza nei confronti delle attività all’aperto (soprattutto la ristorazione con tavoli all’aperto a pranzo e a cena), per favorire evidentemente il turismo estivo;
  • in particolare, nella zona gialla, riaprono in modo automatico i musei. Invece, i teatri, i cinema e gli spettacoli potranno nuovamente accogliere persone, ma con regole di limitazione di capienza. Queste ultime sono quelle prefissate dal Comitato tecnico scientifico;
  • dal giorno 15 maggio, potranno riaprire le piscine, ma esclusivamente all’aperto;
  • dal primo giugno le attività di ristorazione potranno effettuare riaperture, anche in luoghi chiusi, ma esclusivamente a pranzo;
  • sempre dal primo giugno potranno riaprire le palestre. In seconda battuta, potranno farlo anche fiere e congressi, parchi tematici e stabilimenti termali.

Scuole in presenza: le novità in arrivo

Il calendario riaperture coinvolge, ovviamente, anche tutto il settore scolastico. Anzi, il ritorno in classe è considerato molto favorevolmente dal Governo ed in primis dallo stesso Premier Mario Draghi. Ma a dire il vero non convince tutti. Infatti, alcuni Governatori, ma anche i dirigenti scolastici e i sindacati, sollevano dubbi sulla sicurezza sanitaria e sul rispetto dei requisiti organizzativi del ritorno in aula.

Proprio in questo ultimo periodo, si fa strada l’ipotesi di lezioni ‘outdoor’, ossia fuori dalle aule tradizionali. Musei, palestre, parchi attrezzati e spazi all’aria aperta potrebbero diventare dunque luoghi di lezione. In ogni caso, le fonti di Governo sono sicure sul punto: “Ogni strada verrà battuta affinché la scuola riapra in massima sicurezza, ma il 26 aprile si torna in classe”.

Tante le ipotesi in campo, ma la riapertura piena degli istituti scolastici è imminente

Nel fronte di chi critica la riapertura delle strutture scolastiche, c’è chi sottolinea che al momento permangono troppe carenze organizzative, che attengono al ritorno in aula.  In effetti, al momento le soluzioni prospettate non sono poche, a testimonianza dell’incertezza comunque gravante sulla questione scuola.

Tra le ipotesi principali sul tavolo – in tema di calendario riaperture – quella di orari scaglionati per l’ingresso negli istituti; conservando peraltro il 50% di presenza su bus e tram, rispetto alla capienza. C’è anche chi paventa l’ipotesi di un potenziamento di mezzi di trasporto e numero di personale. Ma non è affatto detto che vi sia tempo sufficiente per approntare il tutto.

Proposta anche l’idea dei test salivari per gli alunni; tuttavia, non vi è ancora certezza sul punto, giacchè le istituzioni dovranno coinvolgere il Comitato Tecnico Scientifico e attendere la eventuale validazione.

In sintesi, sul fronte scuola possiamo dunque ricapitolare le prossime novità, così come segue:

  • nelle zone gialle e arancioni riaprono le scuole di ogni ordine e grado in presenza;
  • nelle zone rosse saranno aperti in presenza gli asili nido e le scuole fino alla prima media;
  • in zona rossa, per quanto riguarda i licei, ci saranno modalità che prevedono lezioni in parte in presenza e in parte da remoto, ossia da casa via pc e internet.

Spostamenti tra regioni: le condizioni

Sempre in tema di calendario riaperture, il Presidente del Consiglio Draghi – proprio in questi giorni – ha altresì spiegato che sarà nuovamente possibile spostarsi fra Regioni in zona gialla, in modo assolutamente libero e quindi anche per turismoMa attenzione: per andare in Regioni di diverso colore (rosso ed arancione), deve sussistere una delle tre seguenti condizioni:

  • effettiva vaccinazione con doppia dose;
  • aver fatto il tampone (molecolare o antigenico) nelle 48 ore anteriori con esito negativo;
  • avvenuta guarigione da coronavirus negli ultimi 6 mesi.

L’ipotesi che proprio ora assume credibilità è che dal 26 aprile – in attesa che sia materialmente disponibile il nuovo pass – ci si possa già spostare in regioni rosse o arancioni, con l’autocertificazione. Per il nuovo pass si pensa ad una tessera magnetica che conterrà i dati aggiornati.

Concludendo, è da rimarcare che un prossimo provvedimento, da approvare in Consiglio dei ministri, metterà nero su bianco tutte le nuove regole in arrivo, su spostamenti e non solo. La volontà del Governo è dunque quella di dare il via libera alle attività, ma pur seguendo un calendario riaperture orientato alla gradualità.

Pertini

Frasi di Sandro Pertini

Immagine di Sandro Pertini

Identikit e dati anagrafici

Nome
Alessandro
Cognome
Pertini
Pseudonimo
Sandro Pertini
Nato
25 settembre 1896 a Stella San Giovanni, SV
Morto
24 febbraio 1990 a Roma
Sesso
maschile
Nazionalità
italiana
Professione
politico (VII° Presidente della Repubblica Italiana)
Segno zodiacale
Bilancia

Tutte le frasi di Sandro Pertini

 

 

 

 

UNIEMENS: aggiornamento dei codici contratto da maggio 2021

UNIEMENS: aggiornamento dei codici contratto da maggio 2021

A partire dal periodo di paga maggio 2021 sono stati istituiti nuovi codici contratto da utilizzare nella denuncia individuale del flusso UNIEMENS

 

Denuncia obbligatoria che il datore di lavoro, che svolge la funzione di sostituto d’imposta, invia mensilmente all’INPS.

 

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Nel messaggio 20 aprile 2021, n. 1618 sono indicati i nuovi codici istituiti, con decorrenza da maggio 2021:

  • codice 561, relativo al “ CCNL per il personale navigante su navi minori fino a 500 tsl e su navi veloci del trasporto passeggeri in acque marittime, lagunari, lacuali e fluviali – AIATP” (codice CNEL I396);
  • codice 562, relativo al “ CCNL lavoratori edilizia e affini – AIESIL” (codice CNEL F08T).

Pensionati: il cedolino di pensione di maggio 2021

Pensionati: il cedolino di pensione di maggio 2021

Il cedolino della pensione, accessibile tramite servizio online, è il documento che consente ai pensionati di verificare l’importo erogato ogni mese dall’INPS e di conoscere le ragioni per cui tale importo può variare. Si riportano di seguito le informazioni sul cedolino della pensione di maggio 2021.

La data di pagamento
Il pagamento avverrà con valuta 3 maggio. Sulla base dell’ordinanza n. 740 del 12 febbraio 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche per maggio per coloro che riscuotono presso Poste Italiane SpA è prevista l’anticipazione del pagamento che, rispetto alle normali scadenze, sarà distribuito su più giorni.

In particolare, il pagamento presso Poste verrà effettuato dal 26 aprile al 30 aprile 2021.

Nel caso di riscossione allo sportello, Poste Italiane ha scaglionato le presenze dei pensionati in base alle iniziali del cognome del titolare della prestazione, secondo il seguente calendario:

  • A-C: 26 aprile, lunedì;
  • D-G: 27 aprile, martedì;
  • H-M: 28 aprile, mercoledì;
  • N-R: 29 aprile, giovedì;
  • S-Z: 30 aprile, venerdì.

Trattandosi esclusivamente di un’anticipazione del pagamento, il diritto al rateo di pensione si matura comunque il primo giorno bancabile del mese.
Di conseguenza, nel caso in cui, dopo l’incasso, la somma dovesse risultare non dovuta, l’INPS ne richiederà la restituzione.

Riduzione delle pensioni di importo elevato
A febbraio 2021 sono state effettuate le operazioni di verifica della congruità degli importi trattenuti nel corso del 2020 a titolo di riduzione delle pensioni di importo elevato, di cui all’articolo 1, commi 261 e seguenti, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (pensioni d’oro) e, nel caso di un conguaglio negativo, è stato avviato il recupero suddiviso in quattro rate.
Sul rateo di pensione di maggio viene pertanto effettuato il recupero della quarta rata del conguaglio.

Trattenute fiscali: addizionali regionali e comunali, conguaglio 2020 e tassazione 2021
Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, sul rateo di pensione di maggio, oltre all’ IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2020.
Si ricorda che queste trattenute sono infatti effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono.
Continua a essere applicata anche la trattenuta per addizionale comunale in acconto per il 2021, avviata a marzo, che proseguirà fino a novembre 2021.
Prosegue, inoltre, sul rateo di pensione del mese di maggio il recupero delle ritenute IRPEF relative al 2020, laddove le stesse siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua.
Infatti, nel caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per il quali il ricalcolo dell’ IRPEF ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010).
Per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18.000 euro e per quelli di importo inferiore a 18.000 euro con debito inferiore a 100 euro, il debito d’imposta è stato applicato sulle prestazioni in pagamento alla data del 1° marzo, con azzeramento delle cedole laddove le imposte corrispondenti siano risultate pari o superiori alle relative capienze.
Le somme conguagliate sono state certificate nella Certificazione Unica 2021.

Decreto Sostegni: semplificazioni e requisiti per indennità a lavoratori

Decreto Sostegni: semplificazioni e requisiti per indennità a lavoratori

Il decreto Sostegni ha previsto “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”.

La circolare INPS 19 aprile 2021, n. 65 chiarisce che l’erogazione una tantum di un’ulteriore indennità di importo pari a 2.400 euro, in attuazione del decreto Sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021), riguarda:

  • i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori intermittenti;
  • i lavoratori autonomi occasionali;
  • i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dello spettacolo.

Tutti coloro che hanno già fruito delle indennità del decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137), non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum del decreto Sostegni ma essa sarà erogata dall’INPS con le modalità di quelle precedenti.

La circolare inoltre, riporta al suo interno, le tabelle con i codici ATECO per i quali può essere concessa l’indennità ai settori Turismo e Stabilimenti termali, fornisce indicazioni ai lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori, sulla modalità di presentazione della domanda e sul regime di compatibilità.

La circolare ricorda (come già precisato nella circolare n. 94 del 2015 in materia di indennità NASpI), che per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e in applicazione di ciò, per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è ammesso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, con esclusione quindi del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo di cui al richiamato articolo 3, del D.lgs n. 22 del 2015.

I lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori, potranno trovare nella circolare, un paragrafo con le indicazioni e i requisiti per la presentazione della domanda.

Lavoratori italiani all’estero: retribuzioni convenzionali 2021

Lavoratori italiani all’estero: retribuzioni convenzionali 2021

Con la circolare INPS 19 aprile 2021, n. 64 l’Istituto comunica quali sono le retribuzioni convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per il 2021, a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale.

Le retribuzioni convenzionali si applicano non soltanto ai lavoratori italiani, ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.

Le retribuzioni convenzionali, inoltre, trovano applicazione, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati, limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.