Archivi giornalieri: 10 aprile 2021

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Aiuti per disoccupati 2021: dalla NASpI al Reddito di Cittadinanza. Guida

Aiuti per disoccupati: quali sono sussidi, bonus e agevolazioni? Come fare domanda? Quanto spetta? Dalla NASPI al Reddito di Cittadinanza.

Gli aiuti per disoccupati consistono in misure economiche, indennità e sussidi in favore delle persone che si trovano in momentanei periodi di disoccupazione per la perdita del lavoro, oppure perchè in cerca di occupazione. L’ordinamento italiano prevede infatti numerose forme di sostegno al reddito per coloro che si trovano in stato di disoccupazione.

Gran parte di queste misure sono erogate dall’INPS direttamente al beneficiario, come avviene per l’indennità di disoccupazione NASPI riservata ai lavoratori dipendenti. In altri casi, ci riferiamo al Reddito di cittadinanza, il sussidio di disoccupazione è accreditato su un’apposita carta di pagamento elettronica, la cosiddetta “Carta RdC”.

Diversi invece sono i cosiddetti bonus Isee basso fra cui ad esempio la social card per disoccupati per pagare le utenze e piccole spese che spetta ad altre condizioni. Vi sono infine numerosi bonus e sussidi, anche temporanei per far fronte ai periodi di crisi, come quello che stiamo attraversando a causa della pandemia da covid-19.

Aiuti per disoccupati 2021

A prescindere dalle differenze citate, ciò che accomuna gli interventi anti-disoccupazione è la finalità di garantire un sostegno temporaneo a chi è senza lavoro, favorendone il reinserimento professionale.

Analizziamo la disciplina con i singoli aiuti, agevolazioni e sussidi di disoccupazione nel dettaglio.

Indennità di disoccupazione NASPI

Il principale sussidio di disoccupazione per i lavoratori dipendenti, eccezion fatta per gli operai agricoli, è il sussidio mensile NASPI.

Come anticipato, la perdita del lavoro dev’essere involontaria. Questo significa che l’indennità spetta per le ipotesi di interruzione del rapporto a fronte di:

  • Licenziamento, compreso quello per giusta causa o giustificato motivo oggettivo (cosiddetto “licenziamento disciplinare”);
  • Cessazione del rapporto a tempo determinato per scadenza del termine.

Sono altresì compresi gli eventi di:

  • Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta in sede protetta (Ispettorato territoriale del lavoro) ovvero in ragione del rifiuto di trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, a condizione che quest’ultima sia distante oltre 50 km dalla residenza o raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi di trasporto pubblici;
  • Dimissioni per giusta causa;
  • Dimissioni presentate nel periodo tutelato di maternità.

Da ultimo, nell’ambito delle misure straordinarie introdotte a seguito dell’emergenza COVID-19, il Decreto “Sostegni” (D.l. n. 41/2021) ha escluso dal divieto di ricorrere a licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo, le ipotesi di risoluzione del rapporto a seguito di adesione del lavoratore ad un accordo collettivo aziendale, stipulato con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentate a livello nazionale. Per i dipendenti interessati, in presenza degli altri requisiti, è possibile accedere all’indennità NASPI.

La misura appena citata ha effetti:

  • Sino al 30 giugno 2021 per la generalità delle aziende;
  • Sino al 31 ottobre 2021 per le aziende che accedono agli ammortizzatori sociali INPS previsti dal Decreto “Sostegni”, nello specifico Cassa integrazione guadagni in deroga ed assegno ordinario erogato dal FIS.

NASPI 2021: requisiti, importo e durata

La prestazione NASPI spetta in presenza dei seguenti requisiti:

  • Stato di disoccupazione (richiesto per l’intero periodo di fruizione della NASPI);
  • Almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la perdita del lavoro;
  • Almeno 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Il decreto Sostegni ha di fatto eliminato questo requisito fino al 31 dicembre 2021.

Leggi anche: Naspi 2021, nuovi requisiti: il dl Sostegni amplia la platea dei beneficiari

Previa domanda da inoltrare all’INPS, a pena di decadenza, entro 68 giorni dalla perdita del lavoro; la NASPI è calcolata in base alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni. Ad ogni modo, l’importo mensile non potrà eccedere i 1.335,40 euro.

Il sussidio spetta per un numero di settimane pari alla metà di quelle per cui sono stati accreditati contributi negli ultimi 4 anni, comunque entro un massimo di 24 mesi.

Leggi anche: NASpI 2021: guida completa e aggiornata

DIS-COLL: la disoccupazione per i collaboratori

I soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (non pensionati e privi di partita IVA) hanno diritto, per gli eventi di disoccupazione, all’indennità DIS-COLL. Sono ricompresi tra i beneficiari gli assegnisti e i dottorandi di ricerca destinatari di borsa di studio purché, appunto, iscritti esclusivamente alla Gestione citata.

Il sussidio, erogato dall’INPS previa domanda entro 68 dalla cessazione del contratto di collaborazione o dell’assegno di ricerca / dottorato, spetta in presenza di almeno un mese di contribuzione alla Gestione separata, nel periodo dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la cessazione, sino alla data stessa di interruzione del rapporto.

La DIS-COLL è riconosciuta mensilmente, per una durata pari alla metà dei mesi in cui sono stati versati contributi nel periodo dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’interruzione del rapporto e l’evento stesso. In ogni caso, la prestazione non potrà avere durata superiore ai 6 mesi.

L’importo dell’indennità è calcolato in funzione del reddito imponibile ai fini previdenziali, derivante dal rapporto di collaborazione, relativo all’anno in cui si è interrotto il contratto ed all’anno solare precedente. Il valore dev’essere successivamente diviso per i mesi di contribuzione o frazione di essi.

L’ammontare mensile non potrà comunque essere superiore a 1.335,40 euro mensili.

Disoccupazione agricola

Gli operai iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, nonché piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti, possono accedere all’indennità di disoccupazione agricola, erogata dall’INPS in misura e con requisiti differenti a seconda che si tratti di operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) o a termine (OTD).

La disoccupazione spetta agli operai agricoli a tempo indeterminato a fronte di:

  • Almeno due anni di assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
  • Accredito di 102 contributi giornalieri nel biennio rappresentato dall’anno di competenza della disoccupazione e da quello precedente.

Per i lavoratori a termine, al contrario, sono previste due misure alternative:

  • Disoccupazione ordinaria riconosciuta in presenza di almeno 102 contributi giornalieri nell’anno di presentazione della domanda ed in quello precedente;
  • Disoccupazione speciale spettante in presenza degli stessi requisiti della prestazione ordinaria con, in aggiunta, il requisito di aver lavorato a tempo determinato nell’anno di riferimento del sussidio.

La durata e l’importo della misura variano tra operai a tempo indeterminato e a termine:

  • Gli OTI hanno diritto all’indennità (calcolata sul 30% della retribuzione effettiva) per un numero di giornate pari a quelle lavorate, entro il limite annuo di 365;
  • Per gli operai a tempo determinato l’indennità è calcolata sul 40% della retribuzione soggetta a contributi, erogata per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, nel limite di 365 giorni.

Per accedere alla prestazione è necessario inviare domanda telematica all’INPS entro il 31 marzo dell’anno successivo quello di riferimento.

Assegno di ricollocazione

L’assegno di ricollocazione è rappresentato da un voucher, spendibile presso Centri per l’impiego e Agenzie per il lavoro, al fine di ottenere un servizio di ricollocazione professionale.

La misura, inizialmente prevista per i percettori di NASPI da almeno 4 mesi, è stata sospesa a seguito dell’introduzione del Reddito di cittadinanza, con decorrenza 29 gennaio 2019.

Attualmente, l’assegno di ricollocazione (la cui gestione è affidata a Regioni e Province autonome), è riconosciuto ai percettori del Reddito di cittadinanza ed ai lavoratori coinvolti in accordi di ricollocazione nelle ipotesi di Cassa integrazione guadagni straordinaria (per le ipotesi di riorganizzazione aziendale o crisi).

Reddito di cittadinanza 2021 (RdC)

Il Reddito di cittadinanza (RdC) è una misura economica di contrasto alla povertà, introdotta dal Decreto legge numero 4/2019, finalizzata al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale.

La misura, peraltro compatibile con le indennità NASPI e DIS-COLL ed ogni altro strumento di sostegno al reddito nei casi di disoccupazione involontaria, spetta per un periodo massimo di 18 mesi, rinnovabili dopo un mese di sospensione.

Il sussidio è riconosciuto in presenza di determinati requisiti anagrafico – residenziali e patrimoniali, in particolare:

  • Valore ISEE inferiore a 9.360,00 euro;
  • Patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione) non superiore a 30 mila euro;
  • Patrimonio mobiliare non superiore a 6 mila euro (single), limite aumentato in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare;
  • Reddito familiare inferiore a 6 mila euro annui, valore anch’esso soggetto a riproporzionamento in virtù della composizione del nucleo familiare.

L’ammontare del RdC, accreditato mensilmente su una carta di pagamento elettronica (Carta RdC) rilasciata da Poste Italiane, è composto da:

  • Quota A, il cui importo annuo è ottenuto moltiplicando il valore di 6 mila euro per il corrispondente parametro di una scala di equivalenza;
  • Quota B, pari al canone annuo di locazione, sino ad un massimo di 3.360,00 euro.

L’importo complessivo non potrà comunque eccedere i 9.360,00 euro annui (780 euro mensili), limite da riparametrare in funzione della scala di equivalenza già citata.

Sussidi economici covid-19

Oltre agli aiuti per disoccupati di tipo strutturali, vi sono poi dei sussidi economi temporanei; questi sono decisi di anno in anno, normalmente tramite la Legge di Bilancio, oppure tramite appositi decreti-legge.

Per quest’anno e l’anno precedente pensiamo ad esempio ai vari:

  • contributi a fondo perduto per partite IVA;
  • bonus lavoratori spettacolo;
  • bonus lavoratori stagionali.

Santa Maddalena di Canossa

 

Santa Maddalena di Canossa


Nome: Santa Maddalena di Canossa
Titolo: Vergine
Nascita: 1 marzo 1774, Verona
Morte: 10 aprile 1835, Verona
Ricorrenza: 10 aprile
Tipologia: Commemorazione

Maddalena nacque a Verona il l° marzo 1774 da nobile e ricca famiglia, terzogenita di sei fratelli. La sua vita fu subito segnata da tristi episodi, come la morte del padre, le seconde nozze della madre, la malattia e l’incomprensione, ma il Signore la guida verso strade imprevedibili che Maddalena tenta con fatica di percorrere.

Attratta dall’amore di Dio, a 17 anni desidera consacrare la propria vita a Lui e per due volte tenta l’esperienza del Carmelo, ma lo Spirito la sollecita interiormente a percorrere una via nuova: lasciarsi amare da Gesù per essere disponibile totalmente ai fratelli afflitti da varie povertà. Ritorna in famiglia e, costretta nuovamente da avvenimenti dolorosi e da tragiche situazioni storiche di fine Settecento, racchiude nel segreto del cuore la sua chiamata e si inserisce nella vita di palazzo Canossa, accettando l’amministrazione del vasto patrimonio familiare.

Con impegno e dedizione, Maddalena assolve i suoi doveri quotidiani e allarga la cerchia delle sue amicizie, rimanendo aperta all’azione misteriosa dello Spirito che gradualmente plasma il suo cuore e la rende partecipe dell’amore del Padre per l’uomo sull’esempio di Maria, la Vergine Madre Addolorata.

Accesa da questa carità, Maddalena si apre al grido dei poveri affamati di pane, di istruzione, di comprensione, della Parola di Dio. Li scopre nei quartieri periferici di Verona, dove i riflessi della Rivoluzione francese, le alterne dominazioni di Imperatori stranieri, le Pasque veronesi, avevano lasciato segni di evidenti devastazioni e di umane sofferenze.

Nel 1808, superate le ultime resistenze della sua famiglia, Maddalena lascia definitivamente il palazzo Canossa per dare inizio, nel quartiere più povero di Verona, a quella che interiormente riconosce essere la volontà del Signore: servire gli uomini più bisognosi con il cuore di Cristo!

La Carità è un fuoco che si dilata! Maddalena si rende disponibile allo Spirito che la guida anche tra i poveri di altre città: Venezia, Milano, Bergamo, Trento. In pochi decenni le fondazioni della Canossa si moltiplicano.

L’amore del Crocifisso Risorto arde nel cuore di Maddalena Che con le compagne diviene testimone dello stesso amore in cinque ambiti specifici: la scuola di carità per la promozione integrale della persona; la catechesi a tutte le categorie, privilegiando i lontani; l’assistenza rivolta soprattutto alle inferme degli ospedali; seminari residenziali per formare giovani maestre di campagna e preziose collaboratrici dei parroci nelle attività pastorali; corsi di Esercizi spirituali annuali per le dame dell’alta nobiltà, allo scopo di animarle spiritualmente e coinvolgerle nelle varie opere caritative.

L’Istituzione delle Figlie della Carità tra il 1819 e il 1820 ottiene l’approvazione ecclesiastica nelle varie Diocesi dove le Comunità sono presenti. Papa Leone XII approva la Regola dell’Istituto, con il Breve Si Nobis, il 23 dicembre 1828. Verso

la fine della vita, dopo ripetuti falliti tentativi con don Antonio Rosmini e don Antonio Provolo, Maddalena riesce a dare avvio anche all’Istituto maschile da lei progettato sin dal 1799.

Il 23 maggio 1831 a Venezia apre il primo Oratorio dei Figli della Carità per la formazione cristiana dei ragazzi e degli uomini, affidandolo al sacerdote veneziano don Francesco Luzzo, coadiuvato da due laici bergamaschi: Giuseppe Carsana e Benedetto Belloni.

Maddalena torna alla Casa del Padre a soli 61 anni. Muore a Verona assistita dalle sue Figlie il 10 aprile 1835, venerdì di Passione!

MARTIROLOGIO ROMANO. A Verona, santa Maddalena di Canossa, vergine, che di sua volontà rigettò tutte le ricchezze del suo patrimonio per seguire Cristo e fondò i due Istituti dei Figli e delle Figlie della Carità per promuovere la formazione cristiana della gioventù.