Archivi giornalieri: 26 aprile 2021

CIGD agricoli Covid19

CIGD agricoli Covid19: periodi utili per indennità di disoccupazione

L’articolo 22 del decreto Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), in merito al trattamento di integrazione salariale in deroga per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, dispone che, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, i periodi di cassa integrazione in deroga fruiti sono utili ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola in quanto equiparati a lavoro.

Con la circolare INPS 23 aprile 2021, n. 69 l’Istituto illustra le modalità di calcolo e liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola riferita al 2020 con l’applicazione delle disposizioni in questione.

In particolare si precisano la platea dei beneficiari, comprendente gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e quelli dipendenti da cooperative agricole e loro consorzi, l’impatto della norma sul perfezionamento del requisito contributivo richiesto per l’accesso alla prestazione, e sulla retribuzione di riferimento, relativamente ai periodi di cassa integrazione equiparati a lavoro, da utilizzare per l’individuazione dell’importo indennitario da erogare.

Inoltre nella circolare viene puntualizzato che, ai fini della determinazione delle giornate non indennizzabili per la liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola in competenza nel 2020 con riferimento ai periodi di soggiorno in Paesi extracomunitari non convenzionati, si terrà conto di un periodo di franchigia ampliato.

Tutela previdenziale della malattia: istruzioni operative

Tutela previdenziale della malattia: istruzioni operative

L’INPS, con il messaggio 15 gennaio 2021, n. 171, ha illustrato le novità introdotte dalla legge di bilancio 2021 in merito alle tutele nei confronti dei lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria e dei cosiddetti lavoratori “fragili”.

Il decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) è nuovamente intervenuto sulle tutele in favore dei lavoratori fragili, estendendo fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a degenza ospedaliera.

La tutela è riconosciuta al lavoratore laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità di lavoro agile. Inoltre, il periodo di assenza dal lavoro non deve essere computato ai fini del termine massimo previsto per il comporto.

L’Istituto, alla luce delle modifiche normative e delle indicazioni ricevute dai Ministeri vigilanti, fornisce, con il messaggio 23 aprile 2021, n. 1667, le istruzioni operative per il riconoscimento delle tutele nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia riconosciuta dall’INPS. Le indicazioni riguardano, in particolare, la tutela per i lavoratori fragili, la tutela della quarantena, gli stanziamenti e la gestione delle autorizzazioni per il 2020.

Cure termali Fondo Mutualità: online i bandi 2021

Cure termali Fondo Mutualità: online i bandi 2021

Sono stati pubblicati i bandi di concorso Cure termali 2021 – Nuovo Fondo Mutualità e Cure termali 2021 – Vecchio Fondo Mutualità ex IPOST.

I destinatari del concorso sono gli iscritti al Nuovo e al Vecchio Fondo di Mutualità della Gestione Mutualità ex IPOST.

Gli interessati concorrono per l’assegnazione di 60 contributi economici, per ogni bando, per usufruire di cure termali presso strutture liberamente scelte e situate sul territorio nazionale. I soggiorni potranno svolgersi dal 1° giugno al 30 novembre 2021.

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro il 21 maggio 2021 all’indirizzo:
Direzione centrale Credito, Welfare e Strutture sociali – Area Politiche di assistenza e di inclusione sociale per gli iscritti ai fondi mutualistici – Concorso Cure termali NF 2021 – via A. Ballarin 42 – 00142 Roma.

Nel bando sono indicati tutti i requisiti e le modalità di partecipazione.

Elias

Ictus cerebrale. Scoperta al Santa Lucia Irccs una metodica per studiare le lesioni e predire il potenziale di recupero

La Stimolazione Magnetica Transcranica e l’Elettroencefalografia, due tecniche non invasive, sono state utilizzate per studiare le lesioni dovute ad ictus cerebrale e individuare il potenziale di recupero delle persone colpite. I risultati pubblicati su Human Brain Mapping

07 APR – Ogni anno in Italia circa 150mila persone vengono colpite da un ictus cerebrale, una patologia che rappresenta la prima causa di disabilità. Per le persone colpite è importante stabilire il prima possibile il potenziale di recupero a seguito della lesione per individuare il percorso corretto di neuroriabilitazione.

In questo ambito, una tecnica non invasiva, la stimolazione magnetica transcranica utilizzata in combinazione simultanea con l’elettroencefalografia (TMS-EEG), sta emergendo come un potente strumento per sondare i circuiti cerebrali, consentendo la valutazione di diverse proprietà corticali e, grazie ad un nuovo studio realizzato presso l’ospedale di neuroriabilitazione della Fondazione Santa Lucia Irccs, per predire il potenziale di recupero di pazienti colpiti da ictus cerebrale.

Lo studio dell’equipe di ricerca del Prof. Giacomo Koch, Direttore del Laboratorio di Neuropsicofisiologia Sperimentale della Fondazione Santa Lucia Irccs, è stato pubblicato dalla rivista scientifica Human Brain Mapping con il titolo “Evidence for interhemispheric imbalance in stroke patient as revealed by combining transcranial magnetic stimulation and electroencephalography”

Durante la pianificazione e l’esecuzione del movimento di un arto, spiega una nota, i due emisferi cerebrali interagiscono tra loro per far sì che il movimento venga eseguito correttamente. Queste interazioni, note come dinamiche interemisferiche, sono di fondamentale importanza per molte funzioni motorie e cognitive. Nei pazienti con ictus, l’attività dell’emisfero cerebrale lesionato è spesso ridotta, con un conseguente sbilanciamento tra i due emisferi. Studiare le dinamiche interemisferiche e il loro bilanciamento è perciò di fondamentale importanza per capire il grado di recupero motorio di questi pazienti.

“Nel nostro studio abbiamo utilizzato l’approccio TMS-EEG per stimolare i due emisferi cerebrali e registrare le loro interazioni in un gruppo di pazienti con ictus allo stadio cronico e in un gruppo di persone sane – spiega Elias Casula, psicobiologo e primo autore dello studio – tramite l’analisi delle dinamiche interemisferiche, abbiamo calcolato un indice che misura il bilanciamento fra l’attività dei due emisferi. Questo indice, che abbiamo chiamato IHB (interhemispheric balance), ha mostrato per la prima volta un’evidenza diretta dello squilibrio dell’attività dei due emisferi nei pazienti con ictus”.

Nello specifico i ricercatori hanno osservato che l’indice IHB era fortemente sbilanciato a favore dell’emisfero lesionato mentre il gruppo di controllo presentava un IHB bilanciato tra i due emisferi. “Per valutare se l’indice potesse offrire delle informazioni sul recupero motorio dei pazienti – continua Casula – abbiamo indagato la relazione tra l’IHB e la performance in un test che misura la forza tra i due arti superiori. Sorprendentemente, abbiamo trovati che i pazienti con un IHB più bilanciato tra l’attività dei due emisferi avevano anche minor differenza nella forza dei due arti superiori”.

La tecnica sviluppata rappresenta, quindi, una misura non invasiva e affidabile del bilanciamento nell’attività cerebrale dei due emisferi: un fenomeno fisiologico importante nel corretto funzionamento motorio e cognitivo. Dal punto di vista clinico, potrebbe quindi essere un indice importante nel predire il recupero motorio dei pazienti con ictus.

07 aprile 2021
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Rimborso spese sanitarie e mediche nel 730 precompilato: quando spetta

Lavoro e Diritti – La tua guida facile su lavoro, pensioni, fisco e welfare
Rimborso spese sanitarie e mediche nel 730 precompilato: quando spetta

Come indicare o confermare nel 730 precompilato le spese mediche e sanitarie per avere il rimborso derivante dalla detrazione o deduzione

Dal 10 maggio sarà possibile accedere al modello 730 precompilato online. Fra le tante voci da controllare, vi sono certamente le spese sanitarie, dovute a visite mediche specialistiche e all’acquisto di medicinali. Questa voce può portare infatti a rimborsi IRPEF direttamente in busta paga o nel cedolino pensione.

Nella dichiarazione precompilata, possono essere quindi indicate o confermate le spese sanitarie effettivamente sostenute dal contribuente, per poter chiedere il rimborso, ovvero per portale in detrazione oppure in deduzione fiscale. L’effettivo sostenimento si perfeziona laddove le spese sono rimaste a carico del contribuente; la ricezione di uno specifico rimborso spese per le stesse potrebbe far venire meno la spettanza della detrazione/deduzione in dichiarazione.

Ecco quando è possibile detrarre le spese sanitarie anche laddove per le stesse il contribuente ha ricevuto specifico ristoro.

Detrazione e deduzione delle spese mediche e sanitarie nel 730

Le spese mediche e sanitarie, in via generale danno diritto a una detrazione del 19% sulla spesa eccedente la franchigia di 129,11 €.

Tali spese sono detraibili anche se sono state sostenute per:

  • un familiare a carico;
  • un familiare con patologia che danno diritto all’esenzione dal ticket sanitario: in tale ultimo caso la detrazione spetta  anche se il familiare non è fiscalmente a carico.

Le spese in esame sono indicare nel quadro E del 730, ordinario o precompilato e nel quadro RP del modello Redditi.

Leggi anche: Spese detraibili 730 anno 2020, cosa si può scaricare dalle tasse

In generale, possono essere detratte le spese individuate come da tabella successiva:

  • acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici);
  • assistenza riabilitativa
  • prestazioni rese da un medico generico (comprese quelle di medicina omeopatica)
  • analisi, indagini radioscopiche, terapie
  • prestazioni chirurgiche
  • cure termali ecc.
  • acquisto di mascherine e altri D.P.I. com marchio C.E.

Se le suddette prestazioni comportano il pagamento del ticket, questo rappresenta un costo detraibile.

Ai fini della detrazione, la spesa sostenuta deve essere comprovata da apposita documentazione quale: fatture, ricevute fiscali o scontrino parlante; ricevute e scontrini sostituti da tempo dal c.d documento commerciale emesso in obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

730 precompilato spese mediche

Accanto alle spese detraibili al 19% , possono essere individuati specifici oneri interamente deducibili. Si ricorda che la detrazione opera sull’imposta già calcolata mentre la deduzione opera direttamente a riduzione del reddito sul quale è calcolata l’imposta.

Ad esempio, ex art.10 del DPR 917/86, sono deducibili, le spese sanitarie e spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.

Per i soggetti appena citati, sono deducibili , le spese per:  assistenza infermieristica e riabilitativa,  ippoterapia, musicoterapia; Tali ultime due voci di spesa sono deducibili se  prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap, se  eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista ecc).

Rimborso delle spese sanitarie e mediche nel 730 precompilato

Ai fini della detrazione delle spese sanitarie, rileva l’effettivo sostenimento della spesa; è possibile detrarre la spesa laddove per la stessa il contribuente ha ricevuto specifico rimborso dall’assicurazione?

Leggi anche: Come accedere al 730 precompilato 2021: online dal 10 maggio

Qualora i premi o i contributi versati non rappresentano un onere detraibile/deducibile le spese sanitarie possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi; al contrario, laddove per i suddetti premi spetta specifico beneficio fiscale la spesa sanitaria non è detraibile.

Detraibili delle spese sanitarie con rimborso assicurativo
Con premio detraibile/deducibile Detrazione del 19%  non ammessa
Con premio non detraibile/deducibile Detrazione ammessa

Detto ciò, nella circolare 13/2019, l’Agenzia delle entrate, ha evidenziato quanto in sintesi riportato nella tabella successiva.

Spese sanitarie detraibili anche in presenza di rimborso o pagate direttamente dall’assicurazione
  • rimborsate o direttamente sostenute da assicurazioni per effetto di premi di assicurazioni sanitarie, (per i quali non spetta alcun beneficio a detrazione),versati dal contribuente.
  •  rimborsate o  sostenute da assicurazioni a fronte di premi (tassabili) per assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta o pagati dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente.
Spese mediche e sanitarie non detraibili in presenza di rimborso
  • per danni arrecati alla persona da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
  • le spese rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto d’imposta o dallo stesso contribuente ad enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o di regolamenti aziendali che, fino ad un importo di euro 3.615,20 non hanno concorso al reddito complessivo.

E utile rapportate le indicazioni in esame alla dichiarazione precompilata.

Rimborsi delle spese sanitarie nella dichiarazione precompilata

Nella dichiarazione precompilata,  sono indicate le spesa sanitarie comunicate da soggetti terzi quali farmacie, parafarmacie, dentisti, psicologi ecc. Il contribuente troverà già indicate tali spese nel dichiarativo.

Allo stesso tempo, sono comunicati all’Agenzia delle entrate, i dati dei rimborsi erogati dagli enti o casse con finalità assistenziali. Le spese sanitarie sono indicate nel quadro E della precompilata già al netto dei rimborsi.

Leggi anche: Rimborsi IRPEF modello 730/2020: novità dal decreto rilancio

Attenzione però ai rimborsi delle spese sanitarie sostenute in anni d’imposta precedenti rispetto a quello di ricezione dello stesso rimborso.  L’Agenzia delle entrate, parte dall’assunto che per tali spese il contribuente abbia usufruito della relativa detrazione nelle precedenti dichiarazioni.

Ciò comporta che  i rimborsi saranno inseriti nel quadro D del modello 730, come redditi da assoggettare a tassazione separata.

In tale situazione, se il contribuente,  nelle dichiarazioni precedenti, non ha portato in detrazione le spese rimborsate oppure ha detratto le spese sostenute già al netto dei relativi rimborsi, può modificare la dichiarazione precompilata. Dunque, potrà ridurre o eliminare i rimborsi indicati tra i redditi da assoggettare a tassazione separata.

L’esonero contributi 2021

Esonero contributi 2021 per partite Iva: in arrivo il decreto attuativo

L’esonero contributi 2021 o anno bianco contributivo per le partite Iva è stato messo nero su bianco in un decreto ormai al varo. I dettagli.

Per aiutare il mondo delle partite Iva, che come ben noto è stato gravemente penalizzato dall’accoppiata pandemia e restrizioni/divieti da lockdown, ecco profilarsi all’orizzonte l’esonero contributi 2021. Infatti, è ormai in fase di definizione il provvedimento attuativo che si occuperà di mettere nero su bianco tutte le regole per l’accesso al cosiddetto ‘anno bianco contributivo‘, di cui all’ultima Legge di Bilancio.

Si tratta, in altre parole, di un decreto attuativo ad hoc, che disporrà l’esonero dei contributi – totale o parziale – cui sono obbligati i professionisti iscritti alle Casse professionali e all’INPS. Anzi si può dire con certezza che ormai l’iter è prossimo alla conclusione. E’ stato il Ministro del Lavoro Andrea Orlando a spiegare i dettagli della novità in cantiere e in arrivo entro breve tempo. L’occasione per illustrare i tratti essenziali del decreto attuativo è scattata, in quanto proprio Orlando – interpellato sul punto – ha offerto spiegazioni in relazione al ritardo dell’avvio dell’anno bianco contributivo.

Come appena anticipato, è stata la legge di Bilancio 2021 ad ammettere di fatto la misura, che ora necessita però di regole di dettaglio. I pilastri dell’esonero in questione sono contenuti nei commi 20-22, art. 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, che non a caso rinvia ad un decreto attuativo per specificare tutte le regole di accesso.

Non solo: coerentemente, il decreto Sostegni, ossia il primo maxi provvedimento economico del Governo Draghi, ha aumentato le risorse mirate a poter introdurre l’anno bianco delle partite Iva; stanziando 2,5 miliardi di euro come fondo proprio per questo fine. Vediamo dunque un po’ più nel dettaglio meccanismo e beneficiari della novità.

Esonero contributi 2021 partite Iva: di che si tratta?

Il Governo intende aiutare concretamente le categorie professionali più colpite dalla crisi socio-economica legata alla pandemia e, per farlo, ha dunque previsto l’anno bianco fiscale delle partite IVA. Esso, di fatto, si traduce in un esonero parziale o totale dal pagamento dei contributi previdenziali relativi al 2021. A trarne vantaggio saranno dunque i professionisti che hanno patito una oggettiva ed acclarata diminuzione delle entrate, a seguito dell’emergenza sanitaria.

In particolare, i destinatari delle misure relative all’esonero contributi 2021 sono le partite IVA fino a 50.000 euro di reddito totale, riferito al 2019, e che l’anno scorso hanno patito una diminuzione di fatturato o corrispettivi corrispondente almeno al 33%.

Sembra tuttavia, che nonostante i rallentamenti circa l’avvio dell’anno bianco delle partite Iva, ormai i lavori siano finalmente a buon punto. Infatti, in merito alle tempistiche per l’emanazione del decreto attuativo sull’esonero contributi 2021, il Ministro del Lavoro Andrea Orlando – nell’ambito della seduta alla Camera di mercoledì 21 aprile 2021 – ha inteso precisare che i dettagli del provvedimento sono in fase di definizione. D’altronde, di mezzo ci sono gli interessi di migliaia e migliaia di professionisti; e lavoratori autonomi, titolari di partita Iva, danneggiati dalla crisi da pandemia, con una drastica riduzione del volume di affari e fatturato.

Il ritardo del decreto attuativo: ecco le ragioni

Come appena anticipato, l’articolazione del provvedimento è ormai in fase di ultimazione e conclusione, a seguito delle osservazioni rilevate dalla Ragioneria generale dello Stato. In base a quanto disposto dall’ultima manovra, il decreto attuativo in oggetto era in verità atteso entro sessanta giorni dal primo gennaio 2021. In altre paroleentro inizio marzo avrebbe dovuto essere varato.

Ma, appunto, il ritardo appare oggi del tutto limpido ed è collegato a due ragioni in particolare. Da un lato, è stato necessario individuare e stanziare risorse supplementari per garantire l’assegnazione del beneficio. E di questi tempi, è chiaro che tale operazione non poteva svolgersi celermente. Dall’altro lato, sul ritardo del decreto attuativo sull’esonero contributi 2021 partite Iva, ha pesato non poco la crisi di Governo di qualche mese fa, che ha portato al cambio al vertice della Presidenza del Consiglio.

Tuttavia, l’emanazione del decreto Sostegni è risultata decisiva al fine della previsione del beneficio citato. Infatti, la dotazione complessiva di risorse finanziarie, per ‘coprire’ l’esonero contributivo 2021 è stata più che raddoppiata; passando da un miliardo a 2 miliardi e mezzo per il 2021.

Anche la complessità dell’argomento ha rallentato l’iter

In verità, vi è anche un’altra ragione che ha portato ad un forte rallentamento dell’iter di approvazione del provvedimento attuativo. Infatti, lo stesso Ministro Orlando lo ha detto senza mezzi termini: il decreto ad hoc è frutto di studi e di analisi particolarmente laboriose, sia in relazione alla tematica dei contributi e del fisco in sè – che come ben noto presenta elementi di complessità – sia in rapporto al fatto che si è reso obbligatorio predisporre procedure distinte per categorie differenti di lavoratori. Ossia:

  • lavoratori iscritti alla gestione separata INPS;
  • iscritti alle gestioni speciali INPS;
  • professionisti iscritti alle casse previdenziali;
  • soci lavoratori di società e professionisti membri di studi associati;
  • medici, infermieri e altri professionisti e operatori già in quiescenza, ai quali siano stati dati incarichi di lavoro autonomo o di co.co.co. per contrastare l’emergenza sanitaria da coronavirus.

Gli step finali del provvedimento: la parola al MEF

Attenzione però: l’esonero contributi 2021 varrà comunque per le sole imprese e professionisti, più esposti alla crisi economica degli ultimi mesi. Pertanto, non potrà avere portata generalizzata o erga omnes.

Come ricordato più volte, però, siamo finalmente alle battute finali e tra poco il provvedimento sull’esonero contributi 2021 partite Iva sarà pronto per essere varato. Il Ministero del Lavoro sta infatti, valutando i rilievi sullo schema di decreto, presentati dalla Ragioneria generale dello Stato. Appreso il parere dell’INPS, sarà la volta del Ministero dell’Economia e Finanze, che analizzerà il provvedimento, per l’ok definitivo.

Concludendo, a questo punto non resta che attendere la versione ufficiale del decreto attuativo sull’esonero contributi 2021 totale o parziale per le partite Iva, per avere conferma delle anticipazioni fornite dalle istituzioni e per avere finalmente piena contezza di tutti i dettagli pratici del meccanismo.

Naspi 2021, requisiti aggiornati dal dl Sostegni: la circolare INPS

Naspi 2021, requisiti aggiornati dal dl Sostegni: la circolare INPS

A seguito del decreto Sostegni cambiano i requisiti per la Naspi 2021 che è ora accessibile a più persone; esclusa invece la proroga.

Tra le tante novità introdotte dal recente decreto Sostegni, che incidono su una pluralità di settori, tra cui lavoro e fisco, troviamo anche una sorta di nuova Naspi con requisiti semplificati per il 2021. L’attesa proroga della Naspi è stata invece sostituita con l’estensione del Reddito di Emergenza anche a chi ha terminato l’indennità di disoccupazione.

La platea dei destinatari dell’assegno di disoccupazione risulta quindi ampliata, in quanto tra il 23 marzo e il 31 dicembre 2021, detto sussidio di disoccupazione è assegnato anche a chi non ha almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi anteriori. Quest’ultimo finora era stato un requisito imprescindibile per ottenere questo aiuto per disoccupati.

Con la Circolare numero 65 dello scorso 19 aprile 2021 l’INPS ha recepito le novità e illustrato i nuovi requisiti di accesso alla disoccupazione validi per l’anno 2021. Si tratta di requisiti straordinari rispetto alle regole normali di accesso dovuti alla crisi economica derivante dalla pandemia.

Cerchiamo dunque di capire più nel dettaglio quali sono le novità disposte dal dl Sostegni in tema, ma prima ricordiamo in breve cos’è la disoccupazione NASpI.

Disoccupazione Naspi: cos’è e come funziona

Prima di rivolgere l’attenzione sulle ultime novità in tema di nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI), vediamo quali sono i suoi tratti essenziali. La Naspi consiste in una prestazione economica prevista per gli eventi di disoccupazione involontaria – ossia non dipendente direttamente dal comportamento o condotta del lavoratore – verificatisi, a partire dal primo maggio 2015.

Di detto contributo possono beneficiare la generalità dei lavoratori subordinati, gli apprendisti e i dipendenti a tempo determinato della PA, ma attenzione perchè la legge – come vedremo tra poco – prevede alcune rilevanti esclusioni dal beneficio.

Leggi anche: Requisiti, importo, durata e calcolo della disoccupazione INPS

L’indennità citata ha la peculiarità di sostituire i precedenti aiuti economici contro la disoccupazione, denominati Aspi e Mini-Aspi, che, tuttavia, sono ancora erogati verso i  lavoratori che hanno perso il lavoro senza loro colpa, prima del primo maggio 2015. Detto versamento è valevole fino al completo esaurimento dei fondi ad hoc. Chiaramente, finalità della Naspi è dare una concreta tutela economica a chi non ha più un reddito da lavoro.

La Naspi è stata introdotta dal decreto legislativo n. 22 del 2015, attuativo della legge delega n. 183 del 2014 (Jobs Act), con il quale si è effettuato il riordino degli ammortizzatori sociali. Ma vero è che negli ultimi tempi si sta discutendo di un nuovo imponente intervento proprio sul tema degli ammortizzatori.

Chi non ha diritto alla NASpI

Come indicato dal sito ufficiale dell’Inps, vi sono alcune categorie di soggetti che sono escluse dal beneficio. Vediamo nell’elenco che segue quali sono:

  • dipendenti a tempo indeterminato delle PA;
  • lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per cui permane confermata la specifica normativa;
  • lavoratori che hanno ottenuto i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • operai agricoli, sia a tempo determinato che indeterminato;
  • lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, se non optano per la Naspi.

Ricordiamo altresì che la Naspi è erogata su specifica iniziativa e domanda dell’interessato. In ogni caso, per tutte le informazioni di dettaglio sulla nuova assicurazione sociale per l’impiego, rimandiamo alla nostra guida completa sull’indennità.

Nuova Naspi 2021: requisiti semplificati con il decreto Sostegni

Come anticipato in premessa il sussidio di disoccupazione, in base alle regole del Dl Sostegni spetterà ad un maggior numero di soggetti. Infatti, lart. 6 del decreto n. 41 del 2021 (Decreto Sostegni) dispone che per i trattamenti concessi a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, vale a dire il 23 marzo, e fino al 31 dicembre 2021, l’indennità in oggetto sia riconosciuta senza indugio, a tutti coloro che abbiano perso il lavoro senza loro colpa, e che in ragione di ciò, risultino disoccupati e abbiano almeno 13 settimane di contribuzione, nei 4 anni anteriori al periodo di disoccupazione.

Ciò che balza all’occhio, leggendo con un po’ di attenzione il testo del decreto legge, è che non è previsto il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo, indipendentemente dal minimale contributivo. Insomma, per la disoccupazione Naspi 2021, le nuove regole escludono il requisito lavorativo delle trenta giornate di lavoro nei dodici mesi anteriori all’inizio del periodo di disoccupazione. Per completezza, ricordiamo comunque che per il calcolo di questo requisito, si faceva riferimento finora alle giornate di effettiva presenza al lavoro, senza contare la loro durata oraria. E si parlava finora di giornate di calendario, quindi valeva il periodo dal – al (non dovevano essere giornate lavorate).

Insomma, detto requisito lavorativo temporaneamente viene meno, seppur ordinariamente previsto per il diritto alla Naspi. E ciò in base all’articolo 3, comma 1, lettera c, del d. lgs. n. 22 del 2015 citato. In altre parole, non viene richiesto nel periodo suddetto, ossia dal 23 marzo al 31 dicembre 2021, in ragione dell’emergenza coronavirus e delle conseguenze derivate sul piano economico e lavorativo.

Reddito di Emergenza come proroga Naspi

I più attenti osservatori hanno già notato che nel testo del DL Sostegni, la Naspi è stata dunque – da un lato – resa più accessibile; ma dall’altro non è stata prevista una proroga dell’ammortizzatore sociale, sostituita invece da ulteriori 3 mesi di reddito di emergenza; ossia quella misura di sostegno specificamente rivolta a chi non accede già ad altri aiuti, tra cui il reddito di cittadinanza.

Ciò in qualche modo si contrappone a quanto deciso nel 2020: infatti l’anno scorso i decreti economici anti Covid avevano invece predisposto ulteriori mensilità per coloro i quali terminavano di percepire il sussidio durante la fase di emergenza Covid. Nel dettaglio, si è trattato di una proroga di 2 mensilità con il decreto Rilancio e di ulteriori 2 con il decreto Agosto; per coloro i quali terminavano di incassare il contributo entro il mese di giugno 2020. Con il decreto Sostegni, come detto, la proroga non è più stata prevista. Ecco perchè, per controbilanciare, nel 2021 si è avuta l’estensione e il potenziamento del reddito di emergenza, in specifici casi, verso coloro che non hanno terminato di usufruire della Naspi.

Infatti, l‘art. 12 del decreto legge Sostegni dispone tre quote di reddito di emergenza pari a 400 euro l’una, per un totale dunque di 1.200 euro, per coloro i quali hanno terminato di usufruire, tra il primo luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, della Naspi. Attenzione però ad un requisito imprescindibile per ottenere il REM: è obbligatorio avere un ISEE massimo entro i 30mila euro, altrimenti non sarà maturato il diritto alle quote.

NASpI requisiti 2021

Ricapitolando, per le prossime domande di Naspi da qui a fine anno, per poter conseguire il diritto alla prestazione in oggetto, occorre semplicemente avere i requisiti relativi:

  • allo status di disoccupato involontario;
  • alle 13 settimane di contribuzione pagate nel quadriennio anteriore all’inizio del periodo di disoccupazione.

In questo nuovo contesto normativo, dovrebbero così essere ammessi tra gli aventi diritto al sussidio di disoccupazione dei dipendenti e assimilati, una platea di potenziali ulteriori beneficiari corrispondente a circa 130mila persone; rimasti esclusi fino ad adesso in ragione del requisito ordinario delle 30 giornate, di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015.

Concludendo, rimarchiamo altresì che l’indennità in oggetto è parametrata alle settimane di lavoro svolto. E’ infatti versata per un numero di settimane corrispondente alla metà di quelle degli ultimi 4 anni con relativo pagamento dei contributi. Ne consegue che il massimo che si può incassare è un sussidio pari ad un biennio di durata. E, circa l’importo della prestazione, si può ottenere il 75% dell’ultima retribuzione mensile media percepita.

Tutela lavoratori fragili: istruzioni INPS su certificato medico e quarantena

Lavoro e Diritti – La tua guida facile su lavoro, pensioni, fisco e welfare
 

Tutela lavoratori fragili: istruzioni INPS su certificato medico e quarantena

Riguardo al complesso tema della tutela dei lavoratori fragili, il messaggio Inps n. 1667 del 2021 fa chiarezza su alcuni punti. I dettagli

Con il recente messaggio numero 1667 del 2021, l’INPS prende parola di nuovo sul tema dei lavoratori fragili e dei lavoratori subordinati del settore privato, che hanno diritto alla tutela previdenziale della malattia per quarantena a seguito delle novità, di cui al decreto-legge n. 41 del 2021, ossia il noto decreto Sostegni.

L’intervento dell’Inps è degno di nota, giacchè per i lavoratori fragili è ora un po’ più agevole ottenere la tutela economica, legata al periodo di quarantena, in considerazione del contagio da coronavirus. In buona sostanza, l’assenza dal lavoro è equiparata alla malattia, nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 30 giugno 2021.

Ciò anche laddove sia stato il medico curante ad aver deciso per la quarantena; o per l’isolamento fiduciario, il soggetto occupato e dipendente ha comunque diritto all’indennità economica di malattia.

Vediamo più nel dettaglio.

Tutela lavoratori fragili: l’Inps specifica che sono tutelati fino a fine giugno 2021

Come noto, il decreto Sostegni è stato il primo maxi provvedimento economico del Governo Draghi. Tanti i settori di intervento e, tra essi, anche le tutele in favore dei lavoratori fragili; prevedendo fino al 30 giugno 2021 l’estensione dell’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a degenza all’ospedale. Il provvedimento chiarisce inoltre che la misura di garanzia è riconosciuta nell’ipotesi nella quale la prestazione di lavoro non possa essere compiuta in smart-working.

Inoltre, è stato altresì precisato che il suddetto periodo non deve essere computato ai fini del termine massimo previsto per il comporto. Ovviamente ciò sulla base dei contratti di riferimento. Sappiamo infatti che di periodo di comporto consiste in quel lasso di tempo massimo concesso al lavoratore subordinato, in malattia, per non essere licenziato. E’ in pratica il numero massimo dei giorni di assenza dal luogo di lavoro, consentiti prima che possa aversi il licenziamento.

Anzi, proprio la circolare Inps sopra citata, intende sottolineare che i lavoratori ‘fragili’ compiono, ove possibile,  la prestazione lavorativa in modalità telematica. Ciò anche con l’assegnazione di differenti mansioni incluse nella medesima categoria o area di inquadramento, così come delineate dai contratti collettivi vigenti. Non solo: previsto anche il possibile svolgimento di particolari attività di formazione professionale anche da remoto, via pc o smartphone.

Nuova Circolare Inps tutela dei lavoratori fragili

In particolare, i cd. lavoratori fragili sono coloro che, per le proprie specifiche condizioni di salute, si trovano nella condizione individuale di maggiore facilità di essere contagiati dal coronavirus e, perciò, di risentire di una più alta probabilità di complicanze gravi all’insorgenza della malattia. Ecco come si spiegano le tutele ad hoc, previste per essi e confermate dalla circolare Inps. 

Proprio al primo articolo della circolare Inps, è delineata la tutela dei lavoratori fragili e si può trovare scritto che: “Sulla base del nuovo quadro normativo, l’Istituto procederà quindi al riconoscimento della tutela ai lavoratori “fragili” del settore privato assicurati per la malattia, dal 17 marzo 2020 al 31 dicembre 2020; e dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021; compatibilmente con la disponibilità e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, secondo la specifica disciplina di riferimento per la categoria lavorativa e il settore di appartenenza”.

Non solo. Sul tema dei lavoratori fragili appare opportuno ricordare che il Decreto Sostegni è intervenuto proprio sul testo dell’articolo 26 del Decreto Cura Italia, apponendo la seguente modifica:

“Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione; o da esiti da patologie oncologiche; o dallo svolgimento di relative terapie salvavita; ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero”.

Certificati di quarantena: semplificazioni

In relazione alla questione della tutela della quarantena, anch’essa è equiparata alla malattia, come già previsto dallo stesso art. 26. La Legge di Bilancio 2021, da inizio gennaio ha cancellato l’obbligo per il medico curante di inserire gli estremi del provvedimento che ha dato luogo “alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”.

Il punto è tuttavia il seguente: per tutto il 2020 la regola aveva prodotto non pochi problemi pratici per l’altro numero di eventi gestiti dalle ASL del territorio, in particolar modo nelle fasi più critiche di gestione dell’emergenza sanitaria. Diverse Regioni hanno optato per ordinanze e deliberazioni di Giunta regionale. Questo allo scopo di assegnare ai medici di famiglia la predisposizione dell’isolamento per ragioni di quarantena dei lavoratori; di fatto considerando sullo stesso piano la certificazione da loro stilata e il provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.

Intervento del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in tema di quarantena

Proprio a seguito di detti problemi pratici, di rilievo soprattutto per il riconoscimento della tutela, l’Istituto di previdenza ha deciso di fare riferimento al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per chiarire le questioni. Proprio quest’ultimo ha di seguito precisato da un lato, che le misure organizzative scelte dalle Regioni sono di fatto valide; dall’altro lato, che è comunque ammesso sanare le certificazioni carenti di dettaglio, sulla scorta della presunzione che siano state compilate dai medici curanti. Ciò in virtù delle indicazioni delle ASL o a seguito di un esito positivo del tampone molecolare o del test rapido antigenico.

Concludendo, in rapporto proprio ai chiarimenti resi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’INPS nella sua recente circolare n. 1667 del 2021 ha dato l’ok sui certificati del 2020, con queste testuali parole: “Tenuto conto, quindi, del quadro normativo vigente e degli indirizzi forniti dal Ministero vigilante, per la gestione dei certificati giacenti pervenuti nel corso del 2020, le Strutture territorialmente competenti procederanno al riconoscimento della tutela della quarantena con sorveglianza attiva; o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva in tutti i casi in cui sia stato prodotto un certificato di malattia attestante la quarantena. Anche laddove non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento dell’operatore di sanità pubblica; con l’eccezione evidentemente di quei certificati nei quali la diagnosi riportata è espressamente riferita a “ordinanza dell’autorità amministrativa locale (come già precisato nel messaggio n. 3653/2020)”.

Pagamento pensioni maggio 2021


Pagamento pensioni maggio 2021: il calendario con le date dei pagamenti

Anche a maggio si potranno riscuotere le pensioni in anticipo presso le Poste. Gli accrediti in c/c invece arriveranno il 3 maggio.

Quando si può riscuotere la pensione di maggio 2021? Quando si paga il cedolino pensione? L’emergenza da coronavirus ha fatto sì  che l’INPS di concerto con Poste Italiane e la Protezione Civile, mettesse in atto una serie di interventi e misure per cercare in tutti i modi di contenere se non escludere il rischio di contagio. E’ proprio in tal senso si è deciso di anticipare il pagamento delle pensioni mensili, in particolare quelle da riscuotere presso le Poste. Lo scopo evidentemente è quello di evitare assembramenti e code presso gli uffici postali che si creavano normalmente prima della pandemia nei primi giorni del mese.

Anche a maggio 2021 pertanto l’Istituto previdenziale ha anticipato di qualche giorno l’erogazione della pensione fornendo il calendario dei pagamenti in ordine alfabetico. Non cambiano invece le date di pagamento degli assegni in favore dei pensionati che riscuotono la pensione con accredito in conto corrente, sia alle Poste (sia su C/C che su Libretto Postale o PostePay Evolution) che presso le Banche. In questo caso l’accredito dell’assegno avverrà secondo le consuete tempistiche, cioè il primo giorno bancabile del mese, che per maggio sarà Lunedì 3 maggio.

Chi preferisce il pagamento presso lo sportello postale invece dovrà recarsi alle Poste alle date prestabilite dall’INPS, che riportiamo qui di seguito. Il pensionato potrà presentarsi a riscuotere personalmente oppure delegando un altro soggetto. Infine si potrà delegare i carabinieri, come andremo a vedere in seguito.

Ecco il nuovo calendario dei pagamenti delle pensioni di maggio 2021 e le relative istruzioni di riscossione.

Pagamento pensioni maggio 2021

Come anticipato sopra, per evitare inutili code agli sportelli postali ai pensionati e i loro delegati e quindi per far sì che si possa riscuotere la pensione in sicurezza, anche a maggio l’INPS ha disposto l’anticipo del pagamento della pensione. Questo per evitare assembramenti presso gli sportelli delle Poste nei giorni di riscossione degli assegni mensili.

Con ordinanza numero 740 del 12 febbraio 2021 la Protezione Civile ha stabilito che le pensioni di maggio possono essere riscosse presso le Poste da lunedì 26 aprile a venerdì 30 aprile 2021.

Il calendario in ordine alfabetico, che vedremo nel prossimo paragrafo, riguarda quindi solo i pensionati che prendono la pensione direttamente alle Poste, sia di persona che tramite persona delegata).

L’anticipo della pensione non riguarda pertanto coloro che ricevono l’accredito della pensione direttamente sul conto corrente bancario o postale, su Libretto Postale o su PostePay. Detti pensionati riceveranno l’accredito della pensione il primo giorno bancabile del mese di maggio.

Calendario pensioni maggio 2021

Le date di erogazione delle pensioni sono suddivise in base alle iniziali del cognome del titolare della prestazione. Per il mese di Maggio 2021, il pagamento inizia, come detto, dal 26 aprile e finisce il 30 aprile.

Il calendario in ordine alfabetico è il seguente:

  • cognomi dalla A alla C lunedì 26 aprile,
  • dalla D alla G martedì 27 aprile,
  • da H a M mercoledì 28 aprile,
  • da N a R giovedì 29 aprile,
  • e infine dalla S alla Z venerdì 30 aprile.

E’ importante verificare il calendario corretto presso l’ufficio postale di competenza; questo infatti potrebbe subire variazioni rispetto ai singoli uffici postali.

Accredito Pensione in conto corrente

L’accredito della Pensione in conto corrente postale (direttamente su Libretto Postale o PostePay Evolution) o conto corrente bancario arriverà il primo giorno bancabile:

  • per il mese di maggio corrisponde al 3 maggio 2021.

Come riscuotere la pensione alle Poste

Il pensionato può riscuotere la pensione all’ufficio postale sia direttamente che tramite persona delegata.

La data di riscossione corrisponde comunque al cognome del titolare della pensione.

Pensionati Over 75: pagamento pensione tramite i carabinieri

Infine ricordiamo che i pensionati ultra 75enni, che non sono in possesso di un conto corrente, libretto postale o Postepay Evolution possono delegare alla riscossione della Pensione i Carabinieri.

Questo vuol dire che chi non può andare alle Poste e non ha altri metodi per riscuotere l’assegno, può delegare i Carabinieri gratuitamente contattando direttamente la Caserma locale, e chiedendo di poter ricevere questo servizio gratuito.