Archivi giornalieri: 22 aprile 2021

Oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita: pronte le attestazioni fiscali

Oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita: pronte le attestazioni fiscali

Sono online sul sito dell’INPS le attestazioni fiscali 2020 per il pagamento degli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita

Disponibili sul sito dell’INPS (www.inps.it) le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2020 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita sono visualizzabili. Come di consueto, l’Istituto Previdenziale mette a disposizione dell’utenza i documenti fiscali che attestano i versamenti effettuati nell’anno precedenti per quanto riguarda gli oneri da:

  • riscatto;
  • ricongiunzione;

A tal fine, basta andare nel Portale dei Pagamenti del sito INPS e seguire il percorso descritto: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Portale dei pagamenti” > “Riscatti Ricongiunzioni e Rendite” > “Entra nel servizio” > “Accedi” > sezione “Pagamenti effettuati” > “Stampa attestazione”.

A renderlo noto è l’INPS con il Messaggio n. 1559 del 15 aprile 2021.

Nuova tipologia di riscatto: disponibili le attestazioni fiscali

Sono altresì disponibili le attestazioni fiscali dei versamenti per la nuova tipologia di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.

Si tratta, in particolare, dei versamenti effettuati – ai sensi dell’art. 20, co. da 1 a 5, del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni in L. n. 26/2019 – dal diretto interessato o dal suo superstite o dal suo parente e affine entro il secondo grado.

Per tale fattispecie, l’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.

Oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita: come accedere

L’accesso con codice fiscale e numero pratica (di 8 cifre) consente di visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una singola pratica di riscatto, ricongiunzione o rendita.

Mentre l’autenticazione mediante:

  • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2;
  • CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  • CIE (Carta di identità elettronica 3.0);
  • PIN (si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN),

consente di visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una o più pratiche di riscatto, ricongiunzione e rendita.

Oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita: attestazioni fiscali non disponibili

In ogni caso, potrebbe accadere che attestazioni fiscali relative ai pagamenti effettuati non siano disponibili al percorso indicato. In talo caso, le attestazioni fiscali relative ai pagamenti effettuati dagli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti (ex ENPALS), potranno essere richieste utilizzando la casella di posta elettronica “polospecialisticopals.roma@inps.it”.

Le attestazioni fiscali relative ai versamenti effettuati in forma rateale dagli Enti datori di lavoro pubblici per conto dei dipendenti iscritti alle Gestioni ex INPDAP non sono presenti sul Portale dei Pagamenti, in quanto gli Enti predetti, quali sostituti d’imposta, operano la deduzione fiscale alla fonte.

Viceversa, è possibile la visualizzazione dei versamenti effettuati direttamente dagli interessati, accedendo al sito dell’Istituto, mediante il seguente percorso:

  • “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati” > “Accedi” > “Servizi GDP” > per “Area Tematica” > “Contributi e Versamenti” > “Consultazione” > “Versamenti Consultazione”.

Laddove si riscontrino discordanze tra importi attestati e importi versati, è sempre possibile richiedere la rettifica del documento.

Piattaforma cessione crediti d’imposta da bonus fiscali: pronta la guida

Piattaforma cessione crediti d’imposta da bonus fiscali: pronta la guida

L’agenzia delle entrate ha pubblicato la guida sulla Piattaforma Cessione Crediti, utile anche per capire come gestire il superbonus 110%

L’agenzia delle entrate ha pubblicato la guida alla Piattaforma cessione crediti da bonus fiscali quali ad esempio il superbonus 110%, bonus vacanze, credito d’imposta per le spese di sanificazione e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuali ecc. E’ stata messa in chiaro la procedura che coloro che ricevono il credito devono seguire per gestirlo al meglio e nel rispetto della normativa in essere.

Grazie alla piattaforma disponibile nella propria area riservata del portale Agenzia delle entrate, colui che riceve il credito d’imposta, ad esempio il fornitore dei lavori può: monitorare i crediti, cederli, confermare di accettare la cessione tramite la funzione “Accettazione crediti” e consultare la lista delle comunicazioni di cessione dei crediti in cui risulta essere cedente o cessionario.

Infatti, l’Agenzia delle entrate è a conoscenza della cessione e di conseguenza può caricarla sulla piattaforma perchè a monte ha ricevuto una comunicazione con la quale viene messa a conoscenza della cessione del credito. Per le spese 2020, l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura andava comunicata entro il 15 aprile.

Piattaforma cessione crediti: come funziona

La Piattaforma Cessione crediti è stata attivata per la gestione dei credito d’imposta per i quali il legislatore ha previsto la possibilità di cessione. Nello specifico il D.L. 34/2020, decreto Rilancio, ammette la cessione, in favore di terzi, di crediti d’imposta legati al sostenimento di specifiche spese.

Oltre che per il superbonus 110% e alle altre detrazioni per interventi di risparmio energetico, ristrutturazione, rifacimento facciate ecc., la possibilità di cessione riguarda anche altre spese:

  • le spese di sanificazione,
  • per acquisto di dispositivi di protezione,
  • di adeguamento dei luoghi di lavoro;
  • per i canoni locazione di immobili non abitativi ecc.

Nello specifico, per le suddette spese, colui che le ha sostenute, può decidere di trasferire il credito d’imposta ad esse collegato. E’ ammessa anche una cessione parziale. Chi riceve il credito ha, a sua volta, facoltà di cederlo ulteriormente, oppure può utilizzarlo in compensazione nel modello F24.

Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto che l’ha ceduto.

La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

Per i bonus lavori, compreso il superbonus 110%, oltre alla cessione, è possibile optare per lo sconto in fattura. Se il fornitore accetta,  lo sconto potrà essere pari alla detrazione spettante.

I soggetti che accedono alla Piattaforma possono essere sia coloro che a monte hanno sostenuto la spesa e dunque hanno diritto al credito d’imposta sia coloro che ricevono il credito d’imposta. Tramite la piattaforma, tali ultimi soggetti devono esprimere la loro accettazione alla cessione del credito.

Leggi anche: Superbonus 110% forfettari: cessione del credito d’imposta senza limiti

Crediti d’imposta presenti in automatico nella Piattaforma

Nella guida pubblicata dall’Agenzia delle entrate, è specificato che alcuni crediti sono inseriti in automatico in piattaforma altri invece non sono presenti nella stessa, Quest’ultimi devono essere  comunicati all’Agenzia delle entrate.

Ad esempio sono già presenti in automatico i credito d’imposta riconducibili:

  1. al bonus vacanze, di cui sono titolari le strutture ricettive, a seguito dell’applicazione dello sconto concesso al cliente (articolo 176 del decreto legge n. 34/2020);
  2. alle spese di sanificazione e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, DPI (articolo 125 del decreto legge n. 34/2020), di cui sono titolari i soggetti che le hanno sostenute;
  3. alle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120 del decreto legge n. 34/2020), di cui sono titolari i soggetti che le hanno sostenute.

Tali soggetti accedono alla piattaforma per comunicare l’eventuale cessione del credito ad altri soggetti.

Ad esempio, per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, le imprese devono presentare apposita comunicazione al Fisco con la quale evidenziano: l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione; l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

In tal modo, l’Agenzia delle entrate è a conoscenza dell’esistenza del credito e lo pre-carica nella Piattaforma cessione crediti.

Leggi anche: Superbonus 110% cessione e sconto: opzione con tempi più lunghi

Crediti da caricare sulla piattaforma

Vi sono altri crediti che non sono presenti in automatico nella Piattaforma ma sono caricati solo in seguito ad una comunicazione sulla cessione del credito stesso.

L’esempio è rappresentato dai crediti relativi:

  1. ai canoni dei contratti di locazione di botteghe e negozi (articolo 65 del decreto legge n. 18/2020) o degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (articolo 28 del decreto legge n. 34/2020), di cui sono titolari i locatari e gli affittuari
  2. Superbonus e altri bonus lavori.

Dunque, in tale caso, i titolari del credito, comunicano (non attraverso la Piattaforma) i dati del credito stesso e la relativa cessioneComunicata la cessione tramite la procedure ad hoc, il credito viene caricato sulla piattaforma a nome del cessionario.

Ad esempio, ipotizziamo che il contribuente X h fatto dei lavori presso la sua abitazione beneficiando del superbonus 110%. Lo stesso ha optato per la cessione del credito al fornitore dei lavori. Con l’apposita  procedura, comunica all’Agenzia delle entrate la cessione. Tale credito  viene caricato sulla Piattaforma Cessione Crediti e il fornitore dei lavori deve accettarlo. Ciò avverrà tramite la stessa Piattaforma. Accettato il credito, in alternativa all’utilizzo in compensazione,  può cederlo ulteriormente. Anche a banche e altri intermediari finanziari.

Chi può usare la piattaforma

La piattaforma deve essere utilizzata dai:

  • titolari dei crediti inseriti automaticamente, in qualità di cedenti, per comunicare l’eventuale cessione del credito a terzi ,
  • dai cessionari dei crediti e dai fornitori che hanno realizzato gli interventi, non noti all’Agenzia per confermare l’esercizio dell’opzione e accettare il credito.

Dopo l’accettazione il credito ricevuto è disponibile nel proprio cassetto fiscale.

Attenzione, nella guida dell’Agenzia delle entrate è specificato che:

in caso di cessione comunicata per errore, anche se il cessionario non accetta il credito ricevuto, il cedente non può utilizzarlo in compensazione o cederlo ulteriormente. È necessario, infatti, che il cessionario rifiuti la cessione, attraverso l’apposita funzione della piattaforma, perché chi cede erroneamente il credito possa tornare a disporne (anche eventualmente per riproporre la cessione con i dati corretti).

Con la procedura implementata sulla piattaforma, i cessionari comunicano anche l’eventuale opzione per l’ulteriore cessione. Sono ammesse anche cessioni parziali e in più soluzioni.

L’accettazione e il rifiuto non possono essere parziali e sono irreversibili.

Ad ogni modo, chi riceve il credito, tramite la Piattaforma può: monitorare i crediti; cedere crediti; confermare di accettare la cessione tramite la funzione “Accettazione crediti”; consultare l’elenco delle comunicazioni di cessione dei crediti in cui risulta come cedente o cessionario.

Come accedere alla piattaforma cessione del credito

Si accede alla piattaforma tramite la propria area riservata dell’Agenzia delle entrate. Anche utilizzano le credenziali SPID. Le credenziali Fisconline possono essere utilizzate fino al 30 settembre.

Attenzione, per accedere alla piattaforma, al momento non si può delegare nessuno. Infatti, alla piattaforma devono accedere direttamente i soggetti interessati (cedenti e cessionari): non è possibile avvalersi di intermediari, né di procedure automatiche.

Effettuato l’accesso all’area riservata si può raggiungere la piattaforma seguendo il percorso “La mia scrivania / Servizi per / Comunicare “e poi scegliendo il servizio “Piattaforma Cessione Crediti”.

Piattaforma cessione crediti – Guida all’uso

Qui di seguito alleghiamo la guida completa in formato pdf.

Certificato di vaccinazione Covid: cos’è, come funziona e finalità. I dettagli

Certificato di vaccinazione Covid: cos’è, come funziona e finalità. I dettagli

Il certificato di vaccinazione Covid, o certificazione verde, è una delle novità in arrivo con nuovo decreto del Governo. Facciamo il punto.

Nella bozza del decreto legge sulle riaperture a partire dal 26 aprile, trova spazio anche il cosiddetto certificato verde di avvenuta vaccinazione. Detto certificato sarà utile per quanto attiene alle nuove regole sugli spostamenti tra regioni, di cui al prossimo provvedimento del Governo.

Il funzionamento della novità inclusa nella bozza del nuovo decreto si trova all’articolo 10 del documento, che a breve sarà oggetto di discussione in Consiglio dei Ministri.

Molto se ne sta parlando in questi giorni e così sarà presumibilmente anche nell’immediato futuro. D’altronde il certificato di vaccinazione Covid o, più in generale, certificazione verde costituisce un vero e proprio ‘pass‘, che consentirà di muoversi liberamente tra regioni di colore differente. Attenzione però a non confonderlo con il passaporto vaccinale, ossia il green pass europeo, su cui le Istituzioni UE stanno lavorando in queste settimane e del quale è stata annunciata la piena operatività a partire dal primo luglio.

Qui di seguito, però, vogliamo focalizzarci sul certificato di vaccinazione Covid, e sul rilievo che ha a livello interno. Cerchiamo di individuarne i tratti essenziali, come funziona e come si ottiene. Facciamo chiarezza.

Certificato di vaccinazione Covid: di che si tratta?

A partire dal 26 aprile, in virtù delle attese novità normative, ritornano le zone gialle nella penisola. Ciò si lega alla previsione della proroga dello stato d’emergenza, fino al 31 luglio 2021.

In queste aree la circolazione delle persone sarà libera, per un progressivo ritorno alla normalità della routine quotidiana. Sempre a partire dal 26 aprile sarà data precedenza alle attività all’aperto, in primis la ristorazione con tavoli fuori, sia per le ore di pranzo che per quelle di cena.

Chi invece, sempre dal 26 aprile, intende spostarsi in regioni di diverso colore, ossia zone arancioni e rosse, o vorrà assistere ad uno spettacolo (ad es. al teatro) dovrà essere munito di  green pass, vale a dire il certificato vaccinazione Covid o certificazione verde. Detto documento rappresenta una sorta di permesso per poter oltrepassare la soglia delle regioni con i livelli di pericolo di contagio più alti.

Il certificato di vaccinazione Covid è rilasciato già alla somministrazione della prima dose di vaccino. Come risulta dalla bozza di decreto, l’interessato potrà ottenerlo o in formato cartaceo o in quello digitale. Inoltre, saranno i medici della struttura presso la quale è stato compiuto il vaccino, ad occuparsi della fase di redazione. Ma tutti gli opportuni dettagli saranno resi noti con l’ufficializzazione del decreto riaperture. 

Leggi anche: Chi non si vaccina può essere licenziato?

A cosa serve il certificato di vaccinazione?

Non solo: nel documento, che sarà in seguito incluso nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato –  oltre ai necessari dati anagrafici – troverà spazio anche il numero di dosi somministrate, rispetto al numero di dosi previste. Per i soggetti guariti dal coronavirus, il certificato sarà rilasciato dalla struttura in cui vi è stato il ricovero del paziente; mentre per i non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. Attenzione però a questo dettaglio: il pass in oggetto perde validità se l’interessato risulti in seguito di nuovo positivo al coronavirus.

La funzione della certificazione verde Covid è quella di fare chiarezza sulla situazione sanitaria del possessore, per consentirgli di svolgere un viaggio o di partecipare ad un evento musicale, ad esempio. Pertanto, tramite questo pass sarà possibile attestare una delle seguenti condizioni:

  • il cittadino è stato vaccinato;
  • ha già avuto il coronavirus;
  • o ha effettuato un tampone risultato negativo nelle ultime 48 ore, prima di intraprendere un nuovo viaggio.

Leggi anche: Vaccinazione covid in azienda: siglato il protocollo. Al via da maggio

Le finalità del ‘green pass’ italiano sono più d’una

Il nuovo decreto legge è ormai prossimo al varo: siamo infatti ai dettagli, da discutere nell’imminente Consiglio dei Ministri. Da lunedì 26 aprile, più spazi saranno concessi agli italiani, giacchè vi sarà un allentamento progressivo delle restrizioni delle ultime settimane. Come accennato, torneranno altresì le zone gialle e la scelta del nuovo green pass italiano, ossia del certificato di vaccinazione Covid va appunto nella direzione di consentire una boccata di ossigeno agli italiani, permettendo a chi vorrà, di potersi spostare con il pass apposito, nelle zone arancioni e gialle della penisola.

Non solo: come accennato, questa sorta di ‘passaporto’ servirà, ad esempio, per poter assistere ad uno spettacolo teatrale o ad un concerto dal vivo, ma anche per seguire come spettatore una partita di calcio allo stadio. Per questa via, da un lato sarebbe così salvaguardata l’esigenza di tutela della salute; mentre dall’altro sarebbero nuovamente concesse libertà fondamentali ai cittadini e occasioni di svago.

Ma è chiaro che una ulteriore finalità del certificato vaccinazione Covid – o più in generale ‘certificazione verde’ –  che si lega al più generale piano di ripresa socio-economica del Paese, è dare una risposta concreta ai tanti lavoratori del mondo dello spettacolo, i quali negli ultimi giorni sono andati in piazza per protestare contro la situazione di stallo e di blocco di tutte le attività di intrattenimento, persistenti ormai da molti mesi.

Sono ben note, infatti, le oggettive difficoltà economiche che gravano sul settore degli spettacoli teatrali, cinema e concerti. Ecco perchè il certificato vaccinazione Covid – che attesta una delle 3 condizioni sopra indicate – è mirato altresì ad assicurare di nuovo la presenza del pubblico agli spettacoli dal vivo, specialmente ora con l’avvicinarsi della stagione estiva.

Quanto dura il certificato vaccinazione?

Il certificato di vaccinazione Covid, o comunque comprovante la guarigione dal virus o l’effettuazione del tampone negativo, ha una durata differente a seconda di come lo si è ottenuto. Infatti, detto documento cartaceo o digitale – rilasciato anche tramite app, arriveranno presto indicazioni in proposito – avrà una durata di 6 mesi per i vaccinati e i guariti; ma di 48 ore per chi si effettuerà un test antigenico o molecolare con esito negativo.

In attesa, tutti coloro che necessitano di un certificato vaccinale o sulla guarigione dal Covid, possono fare riferimento o all’Asl locale; o al medico di famiglia. Nel particolare caso in cui  il cittadino abbia soltanto fatto il tampone, potrà mostrare l’attestato con il risultato negativo del test effettuato 48 ore prima, per poter esercitare i propri diritti.

Rimarchiamolo: per coloro che effettueranno il test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, la certificazione verde durerà soltanto 48 ore, e sarà emessa dalla struttura stessa che ha svolto il tampone, ossia farmacie; medici di medicina generale; pediatri; strutture sanitarie pubbliche; private e accreditate.

Attenzione però: il certificato vaccinazione Covid o certificazione verde permarrà in vigore fino all’attivazione della piattaforma europea, in cui saranno inclusi anche i certificati nazionali. In altre parole, scatterà a breve il meccanismo del cosiddetto DGC-Digital Green Certificate, interoperabile a livello europeo, e sostituirà l’attuale assetto. Data di avvio dovrebbe essere il prossimo primo luglio.

Concludendo, ricordiamo che nella bozza di decreto sono incluse anche le conseguenze nel caso di aggiramento delle norme sul certificato vaccinazione Covid: sono previste sanzioni penali, ed altresì la pena della reclusione.

Riforma pensioni con quota 102 e maggiorazione del 25%: a chi spetta?

Riforma pensioni con quota 102 e maggiorazione del 25%: a chi spetta?

Se la riforma pensioni sarà fatta con la quota 102, sarà prevista anche una maggiorazione contributiva del 25%. Vediamo chi ne potrà beneficiare.
Pensione

Entro fine anno si dovrà procedere ad inserire una nuova misura che permetta flessibilità in uscita dopo la scadenza della quota 100, fissata al 31 dicembre 2021. Il governo per ora non da certezze al riguardo, dopo aver  affermato che ci sono altre priorità in questo momento come, ad esempio la riforma degli ammortizzatori sociali e il rilancio del mercato del lavoro in vista dello stop al blocco dei licenziamenti a partire dal 1 luglio 2021. La riforma pensioni, quindi, è rimandata ma non si sa di quanto.

Riforma pensioni con quota 102

Rimandata, sicuramente, ma c’è chi riflette su quelle che possono essere le misure che andranno a prendere il posto della quota 100. Al momento quella che riscuote un maggior numero di consensi è senza alcuna ombra di dubbio la quota 102, una misura che in meccanismi e requisiti la quota 100 la ricorda moltissimo.

Sarebbero richiesti sempre 38 anni di contributi ma con 64 anni di età. Inoltre si vocifera che con la quota 102 sarebbe permesso l’utilizzo di soli due anni di contribuzione figurativa derivante da disoccupazione indennizzata e malattia (la quota 100 ne permetteva di utilizzare 3).

Ma la quota 102 non è solo questo: sono previste delle agevolazioni per determinati categorie di lavoratori e anche una maggiorazione del 25%: vediamo a chi spettano.

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Maggiorazione contributiva del 25%

Nonostante la quota 102 inasprirebbe le condizioni di accesso alla pensione anticipata, richiedendo 2 anni di età in più, si sta pensando di tutelare alcune categorie di lavoratori.

I lavoratori precoci, ovvero quei lavoratori che possono vantare almeno 12 mesi di contributi derivanti da lavoro effettivo prima del compimento dei 19 anni, potranno godere di un’agevolazione che permetterebbe la pensione prima: una maggiorazione contributiva del 25% per gli anni di contributi versati tra i 17 ed i 19 anni.

Ma non solo. Agevolazioni sono previste anche per le donne madri, che hanno dovuto, in alcuni casi, sacrificare la propria carriera per crescere i figli, e per i caregiver, ovvero coloro che si prendono cura di un familiare con grave invalidità.

Per le mamme lavoratrici è previsto uno sconto contributivo di 8 mesi per ogni figlio avuto fino ad un massimo di 24 mesi. Di fatto quindi le mamme potrebbero accedere alla pensione:

  • a 64 anni con 37 anni e 4 mesi di contributi se hanno avuto un figlio
  • a 64 anni con 36 anni e 8 mesi di contributi se hanno avuto due figli
  • a 64 anni con 36 anni di contributi se hanno avuto 3 o più figli.

Per i caregiver, invece, spetterà un anno di sconto contributivo ogni 5 anni che hanno trascorso a prendersi cura di un familiare con grave handicap.

San Leonida di Alessandria

 

San Leonida di Alessandria


Nome: San Leonida di Alessandria
Titolo: Martire, padre di Origene
Nascita: II secolo , Alessandria, Egitto
Morte: III secolo, Alessandria, Egitto
Ricorrenza: 22 aprile
Tipologia: Commemorazione

Questo nome venne già portato e illustrato dal valoroso re di Sparta, caduto alle Termopili, alla testa dei suoi eroici soldati.

Anche il Leonida cristiano fu un valorosissimo combattente che suggellò con il martirio la propria vita e la propria fede. Per di più ebbe la ventura di essere padre di uno degli scrittori cristiani più fervorosi e più arditi. Perciò San Leonida è comunemente designato come « padre di Origene ».

Oriundo anch’egli della Grecia. Leonida era maestro di retorica ad Alessandria e padre di sette figli. Al maggiore, Origene ebbe cura di dare un’educazione filosofica e letteraria vastissima, insieme con la conoscenza profonda della Sacra Scrittura. che il giovane imparò addirittura a memoria.

Presto, il padre-maestro dovette però frenare l’accesa curiosità del giovane, che voleva sapere tutto di tutto, con una precocità impressionante. Si disse poi che il padre, ammirato da quel fervore spirituale, baciasse, quando dormiva, il petto del figlio, dove s’era acceso il fuoco della sapienza divina.

Ma venne il tempo della prova. Sotto l’Impero di Settimio Severo, nel 204, ripresero in Egitto le persecuzioni contro i cristiani. lì Governatore Leto rastrellò il deserto della Tebaide, dove vivevano gli anacoreti rinsecchiti dal digiuno e riarsi dal sole.

Il giovane Origene desiderò di morire Martire. Soltanto la madre, nascondendogli i vestiti, poté impedirgli di presentarsi al Governatore per proclamarsi arditamente cristiano. Non c’era bisogno di simili ostentazioni. Bisognava attendere docilmente e fermamente la persecuzione, senza provocarla, come faceva il padre Leonida, il quale, infine, chiamato dinanzi al Governatore, confessò senza arroganza e senza titubanza di essere cristiano. Fu incarcerato, e durante la prigionia gli pervenne una lettera del figlio, che lo incitava a mantenersi fedele a Dio. « State attento, caro padre – diceva la lettera – di non mutare risoluzione a causa di noi, vostri figli ».

Leonida, non potendo ormai baciare il petto del figlio, baciò la lettera di esortazione. Non ne aveva bisogno, ma lo riempì ugualmente di letizia. Il pensiero della famiglia non turbò così le ultime ore del Martire. Porse sorridendo la testa alla spada, acquistandosi la corona di gloria.

Dopo la sua morte, vennero confiscati i beni della vedova. I sette orfani furono gettati in mezzo a una strada, e si sarebbero ridotti randagi e mendici se una signora di Alessandria non li avesse raccolti e mantenuti.

Il giovane Origene, orgoglioso di essere figlio di un Martire, divenne poi scrittore talmente importante, fecondo e celebre, da legare il nome del padre al proprio. Infatti, il Santo viene distinto comunemente con il nome di Leonida e con l’attributo di « padre di Origene ».

MARTIROLOGIO ROMANO. Ad Alessandria il natale di san Leonida Martire, che patì sotto Sevèro.