Archivi giornalieri: 2 aprile 2021

Pensione anticipata 2021: scorciatoie valide per tutti, ordinaria, contributiva, cumulo e totalizzazione

 

AUTORE: GIACOMO MAZZARELLA

 

 PENSIONE

Pensione anticipata 2021: scorciatoie valide per tutti, ordinaria, contributiva, cumulo e totalizzazione

Pensioni anticipate non solo ordinarie, ci sono modi per anticipare l’uscita dal lavoro anche nel 2021

Se le aspettative di molti lavoratori sono sulla riforma delle pensioni e sulle nuove misure che dovranno sostituire la quota 100, non sono poche le soluzioni per sfruttare i pensionamenti anticipati oggi vigenti. E non parliamo delle misure temporanee o in scadenza come appunto la quota 100, l’Ape o opzione donna.

Parliamo di misure strutturali, cioè quelle che sono presenti nel nostro ordinamento e che non scadono. Di pensione anticipata il sistema non ha solo quella ordinaria. C’è per esempio la pensione anticipata contributiva, quella in regime di totalizzazione o quella in cumulo. Misure che molti trascurano e che non sanno di poter sfruttare.

La pensione anticipata ordinaria

Per pensione anticipata in linea di massima si intende la misura che con l’avvento della legge Fornero ha sostituito le pensioni di anzianità. Proprio come la misura ante Fornero che ha preceduto la pensione anticipata, questa misura è quella scollegata da limiti anagrafici e che permette di uscire dal mondo del lavoro solo una volta raggiunti un determinato numero di anni di contribuzione.

Probabilmente questa è l’unica misura in cui c’è ancora una differenza in termini di requisiti tra uomini e donne. Oggi la misura viene centrata da chi può far valere almeno 42 anni e 10 mesi di contributi versati a qualsiasi titolo. Resta il fatto che 35 di questi devono essere senza considerare quelli di malattia e disoccupazione. Per le donne la misura è leggermente più favorevole dal momento che per centrarla bisogna far valere almeno 41 anni e 10 mesi di contribuzione.

Per le pensioni anticipate i requisiti sono stati bloccati fino al 2026 ed è stata inserita una finestra di tre mesi come decorrenza. Disoccupati, lavori gravosi, invalidi e caregivers, se maturano 41 anni di contributi con almeno uno versato prima dei 19 anni di età, anche discontinuamente, possono accedere alla Quota 41.

Pensioni: cumulo, totalizzazione e contributiva

Quando si parla di pensione anticipata con cumulo non si tratta di una misura a se stante, ma di una possibilità collegata sempre alla pensione anticipata ordinaria. La pensione anticipata ordinaria infatti può essere centrata sommando i contributi presenti in gestioni diverse, ed in questo caso si parla di regime di cumulo.

Con il cumulo i contributi versati in diverse casse previdenziali vengono raggruppati nella cassa a cui si chiede la pensione, per raggiungere il requisito dei 42,10 o 41,10 necessari. L’importo della pensione però è liquidato sommando la pensione maturata in ciascun fondo pensione con le loro singole regole, cioè pro quota. Come il cumulo anche la totalizzazione che è uno strumento che permette di sommare gratuitamente contributi versati in gestioni diverse.

Attraverso la totalizzazione si può avere diritto ancora alla pensione di anzianità con 41 anni di contributi e con finestra di 21 mesi. Anche in questo caso ogni gestione calcola la sua quota di pensione che finirà nel totale erogato al lavoratore. A differenza del cumulo con la totalizzazione si parla di pensione contributiva. E se parliamo di pensione calcolata con il sistema contributivo, c’è la anticipata contributiva.

La misura si centra a 64 anni di età con solo 20 anni di contributi senza considerare i contributi figurativi. L’assegno però per essere liquidato deve essere pari ad almeno 1.288,78 euro al mese per il 2021, cioè pari ad almeno 2,8 volte l’assegno sociale. Hanno diritto a questa misura i lavoratori la cui carriera ed i cui versamenti sono iniziati dopo il 1995.

Come cambiano le pensioni con il nuovo Governo Draghi?

Come cambiano le pensioni con il nuovo Governo Draghi?

 

Tra le tante incertezze sulla prossima riforma pensioni, c’è la corsa all’uscita anticipata con Quota 100. Questa misura è entrata in vigore nel 2019 solo per un triennio sperimentale che termina il 31 dicembre 2021. La pensione anticipata Quota 100 sicuramente non sarà rinnovata, ma come cambiano le pensioni con il nuovo Governo Draghi? Questa è la domanda che pongono i Lettori agli Esperti di ProiezionidiBorsa, preoccupati delle sorti del sistema previdenziale italiano.

Come cambiano le pensioni con il nuovo Governo Draghi?

Le preoccupazioni non sono infondate, in quanto la crisi italiana dovuta anche alla pandemia Covid-19, ha accentuato le criticità esistenti. Si profila l’idea di un restyling completo del sistema previdenziale con l’eliminazione di molte forme pensionistiche attualmente in vigore.

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Un sistema previdenziale più semplice e con eguaglianza tra uomini e donne. Ricordiamo che le lavoratrici sono tutelate con la possibilità di accedere 8/9 anni prima al pensionamento. Ma non è gratis, infatti, l’Opzione donna è calcolata con il sistema contributivo puro. Questa misura può comportare una diminuzione dell’assegno pensionistico del 25-30% in base all’ultimo assegno percepito.

Ma dalle proposte presentate l’orientamento della nuova riforma pensione sembra coinvolgere tutte le misure verso il sistema contributivo. Questo sistema è nato con la riforma Monti – Fornero, denominata riforma di lacrime e sangue.

Al momento il Governo è impegnato con altre priorità, ma a breve dovrebbero iniziare le consultazioni tra sindacati e Governo per trovare la giusta strada.

Le proposte per il 2022

Nel frattempo, la Lega ha presentato la sua proposta che ha scatenato il malcontento dei lavoratori.

In particolare, la proposta prevede di abbandonare la pensione anticipata Quota 100 e sostituirla con una Quota 102 (64 anni di età e 38 anni di contributi). Questa nuova forma pensionistica è destinata solo ai lavoratori che svolgono mansioni faticose e pesanti. Inoltre, è calcolata con il sistema contributivo.

Poi, la proposta, abolisce tutte le misure in proroga annualmente e trasforma la Quota 41 per tutti, e sono sufficienti solo 41 anni di contributi. Ma il calcolo dell’assegno è effettuato con il sistema contributivo.

 

Questa è solo una proposta come tante, niente di definitivo. Quindi, bisogna attendere che il Governo riapra i tavoli tecnici e capire cosa si prospetta.

Blocco dei licenziamenti e cassa integrazione

Blocco dei licenziamenti e cassa integrazione covid-19: le novità del decreto Sostegni

Quali sono le novità del Decreto Sostegni su blocco dei licenziamenti e cassa integrazione covid-19? Ecco una analisi completa

Nell’ottica di contrastare gli effetti economici dell’emergenza COVID-19 il Governo Draghi ha licenziato il Decreto legge numero 41 del 22 marzo 2021 cosiddetto Decreto Sostegni contenente importanti disposizioni in materia di lavoro, contenute nel Titolo II.

Tra queste spiccano la proroga del blocco dei licenziamenti e le ulteriori settimane di cassa integrazione con causale “COVID-19”. Analizziamo le novità in dettaglio.

Blocco dei licenziamenti: le novità del decreto Sostegni

Il Decreto legge numero 41 ha prorogato al 30 giugno prossimo lo stop ai licenziamenti previsto dalla Legge di bilancio (L. n. 178/2020) sino al 31 marzo.

La misura (articolo 8 comma 9) inibisce alle aziende la possibilità di ricorrere a:

  • Licenziamenti individuali o plurimi per giustificato motivo oggettivo;
  • Procedure di licenziamento collettivo.

Sono altresì sospesi:

  • I licenziamenti collettivi pendenti avviati in data successiva al 23 febbraio 2020;
  • Le procedure di conciliazione obbligatoria in corso, previste per i dipendenti cui si applica la tutela ante Jobs Act.

Lo stop tuttavia non opera per le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso sia stato riassunto in conseguenza di cambio di appalto da parte del nuovo appaltatore, in conseguenza di un obbligo di legge, contratto collettivo ovvero clausola del contratto di appalto.

Sono inoltre esclusi, anche se rientranti nel novero dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, i recessi intimati in conseguenza di:

  • Cessazione definitiva dell’attività d’impresa;
  • Cessazione definitiva dell’impresa conseguente alla messa in liquidazione senza prosecuzione, sia pur parziale, dell’attività, nei casi in cui durante la liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività, tali da integrare un’ipotesi di trasferimento d’azienda o di un ramo di essa;
  • Accordo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, sottoscritto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (in questa ipotesi, al ricorrere degli altri requisiti ordinari, l’interessato ha diritto all’indennità di disoccupazione NASPI);
  • Fallimento dell’impresa in assenza di esercizio provvisorio.

Con riguardo all’ultima ipotesi, a fronte della cessazione parziale dell’azienda, il divieto di licenziamento si applica esclusivamente ai settori in esercizio provvisorio.

Proroga del divieto di licenziamento con CIG COVID-19

Lo stop ai licenziamenti sarà inoltre prorogato dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 (articolo 8 comma 10) per le sole aziende che faranno ricorso agli ammortizzatori sociali con causale COVID-19 previsti dallo stesso Decreto “Sostegni”, per gli eventi di:

  • Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD);
  • Assegno ordinario erogato dal FIS;
  • Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA).

Lo stop ai licenziamenti per chi usufruirà della CIG avrà le stesse caratteristiche di quello operante sino al 30 giugno 2021, ivi compresi i casi di esclusione sopra citati.

Cassa integrazione ordinaria COVID-19: le novità del decreto Sostegni

Il Decreto legge “Sostegni” riconosce ulteriori settimane di Cassa integrazione per le aziende che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19.

In particolare (articolo 8 comma 1) le aziende private, con riferimento ai lavoratori in forza al 23 marzo 2021, possono presentare domanda di Cassa integrazione ordinaria per un periodo di 13 settimane dal 1° aprile al 30 giugno 2021.

L’accesso alla Cassa non comporta il pagamento di alcun contributo addizionale.

Si ricorda che la Legge di bilancio (L. n. 178/2020) ha introdotto dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021 la possibilità di accedere alla CIGO “COVID-19” per un massimo di 12 settimane.

Cassa integrazione in deroga e assegno ordinario

L’articolo 8 comma 2 riconosce ulteriori periodi di Cassa integrazione in deroga (CIGD) ed assegno ordinario erogato dal FIS a beneficio dei datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività per cause riconducibili all’emergenza COVID-19, limitatamente ai soggetti in forza al 23 marzo 2021.

A differenza della CIGO, la Cassa in deroga e l’assegno ordinario hanno a disposizione un plafond di 28 settimane dal 1° aprile al 31 dicembre 2021.

Nonostante l’accesso ai citati ammortizzatori sia privo di costi (non è dovuto il contributo addizionale all’INPS), le aziende che accedono alla CIGD o all’assegno ordinario saranno bloccate nei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo sino al 31 ottobre 2021, come sopra evidenziato.

E’ opportuno precisare che la Manovra 2021 (L. n. 178/2020) ha riconosciuto 12 settimane di CIGD ed assegno ordinario dal 1° gennaio al 30 giugno 2021.

Di conseguenza, un’azienda che ricorre ininterrottamente alla CIGD prevista dalla Legge di bilancio esaurirà le 12 settimane il 25 marzo 2021, salvo poi accedere ai periodi ex Decreto “Sostegni” dal 1° aprile 2021.

CISOA

Dopo che la Legge di bilancio ha riconosciuto, dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, un massimo di 90 giorni di Cassa integrazione salariale operai agricoli con causale “COVID-19”, l’articolo 8 comma 8 ha previsto ulteriori 120 giorni dal 1° aprile al 31 dicembre 2021.

Ammortizzatori sociali Decreto Sostegni: modalità di pagamento

A differenza di quanto accaduto per i precedenti periodi di Cassa “COVID-19”, il D.l. “Sostegni” ha uniformato le modalità di pagamento delle ore non lavorate a carico dell’INPS.

E’ infatti possibile, con riferimento a tutti i trattamenti, scegliere tra l’anticipo in busta paga degli importi in capo all’INPS (con successivo recupero in sede di versamento dei contributi all’Istituto con modello F24) ed il pagamento diretto ai beneficiari.

La novità in parola investe le domande di Cassa integrazione in deroga, per le quali, sino al 31 marzo 2021, era possibile optare per il solo pagamento diretto da parte dell’INPS ai beneficiari; eccezion fatta per quelle riguardanti le aziende “plurilocalizzate”.

Domande di accesso

Le aziende che intendono ricorrere agli ammortizzatori previsti in Decreto Sostegni devono inviare la richiesta direttamente all’INPS; l’Istituto ha individuato le modalità di invio con il messaggio numero 1297 del 26 marzo 2021.

Il termine, a pena di decadenza, entro cui trasmettere le istanze è fissato alla fine del mese successivo quello di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. In via eccezionale, in sede di prima applicazione della normativa, la scadenza coincide con il 30 aprile 2021.

Nei casi di pagamento diretto, l’invio all’INPS dei modelli “SR41” per l’erogazione delle spettanze ai beneficiari è previsto:

  • entro la fine del mese successivo quello interessato dal periodo di integrazione salariale
  • ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dal provvedimento di concessione (ricevimento della PEC).

In sede di prima applicazione, la scadenza è stabilita al trentesimo giorno successivo quello di entrata in vigore del “Sostegni”; nel caso in cui quest’ultimo risulti più favorevole dei termini ordinari.

Venerdì Santo

 

Venerdì Santo


Venerdì Santo

autore Pieter Paul Rubens anno 1620 titolo Gesù in croce tra i due ladroni
Nome: Venerdì Santo
Titolo: La passione del Signore
Ricorrenza: 2 aprile
Tipologia: Commemorazione

La Chiesa con la meditazione della passione dei Cristo e con l’adorazione della Croce commemora la sua origine dal fianco del Signore, che sulla croce intercede per la salvezza di tutto il mondo. In questo giorno non si celebra l’Eucaristia. Il sacerdote e i ministri si recano all’altare in silenzio, senza canto né musica, fatta la riverenza all’altare, si prostrano in terra; questa prostrazione, come rito proprio di questo giorno, assume il significato di umiliazione dell’uomo terreno e partecipazione alla sofferenza di Cristo.

La Croce è al centro di questo giorno e della celebrazione: la Croce, infatti, è narrata nella liturgia della Parola, mostrata e celebrata nell’adorazione del Legno e ricevuta, quale mistero di salvezza, nella Comunione eucaristica.

La celebrazione della passione di Cristo fa emergere proprio questa ricchezza del simbolo della Croce: morte e vita, infamia e gloria.

Tre aspetti, tra gli altri, possono essere oggetto di particolare cura:
la Liturgia della Parola di questo giorno ci fa capire come il Venerdì santo non è un giorno di lutto, ma di amorosa contemplazione dell’amore del Dio Padre, per purificare e rinnovare nel suo sangue l’alleanza sponsale. Nella prima lettura ascoltiamo il IV canto del servo del Signore, disprezzato e reietto dagli uomini. Ma è più di tutto nel racconto della Passione del Signore secondo il Vangelo di Giovanni che emerge la glorificazione di Cristo, la sua esaltazione sulla croce, il compimento dell’Ora in cui la nuova alleanza viene sancita in modo definitivo da Dio nel sangue del vero Agnello pasquale.

la Preghiera Universale in forma tradizionale «per il significato che essa ha di espressione della potenza universale della passione del Cristo, appeso sulla croce per la salvezza di tutto il mondo». La salvezza per l’uomo credente, tribolato ed oppresso, è proprio il frutto che pende dall’albero della croce.

l’Adorazione della Croce da svolgersi «con lo splendore di dignità che conviene a tale mistero della nostra salvezza». In questa articolata sequenza rituale la Croce è al centro dell’attenzione: non è semplicemente un’immagine da guardare, ma in quanto portata, velata e velata, contemplata e baciata, entra in contatto con i corpi e i vissuti dei fedeli. Un’esecuzione veloce e maldestra di questo momento impedirebbe quel coinvolgimento totale della persona che si qualifica come autentica professione di fede, espressa nella pluralità dei linguaggi

La Via Crucis

GESÙ NEL GETSEMANI

Prima Stazione Gesù nel campo degli ulivi

* dal vangelo secondo Luca. 22, 39-46

Gesù se ne andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: «Pregate, per non entrare in tentazione». Poi si allontanò da loro quasi un tiro di sasso e, inginocchiatosi, pregava: «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà». Gli apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo. In preda all’angoscia, pregava più intensamente; e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. E disse loro: «Perché dormite? Alzatevi e pregate, per non entrare in tentazione».

GESÙ TRADITO DA GIUDA

Seconda Stazione Gesù tradito da Giuda

* dal Vangelo secondo Luca. 22, 47-53

Mentre Gesù ancora parlava, ecco una turba di gente; li precedeva colui che si chiamava Giuda, uno dei Dodici, e si accostò a lui per baciarlo. Gesù gli disse: «Giuda, con un bacio tradisci il Figlio dell’uomo?». Allora quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per accadere, dissero: «Signore, dobbiamo colpire con la spada?». E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò l’orecchio destro. Ma Gesù intervenne dicendo: «Lasciate, basta così!». E toccandogli l’orecchio, lo guarì . Poi Gesù disse a coloro che gli eran venuti contro, sommi sacerdoti, capi delle guardie del tempio e anziani: «Siete usciti con spade e bastoni come contro un brigante? Ogni giorno ero con voi nel tempio e non avete steso le mani contro di me; ma questa è la vostra ora, è l’impero delle tenebre».

GESÙ È CONDANNATO DAL SINEDRIO

Terza Stazione Gesù è condannato dal sinedrio

Dal Vangelo secondo Luca. 22, 66-71

Appena fu giorno, si riunì il consiglio degli anziani del popolo, con i sommi sacerdoti e gli scribi; lo condussero davanti al sinedrio e gli dissero: «Se tu sei il Cristo, diccelo». Gesù rispose: «Anche se ve lo dico, non mi crederete; se vi interrogo, non mi risponderete. Ma da questo momento starà il Figlio dell’uomo seduto alla destra della potenza di Dio». Allora tutti esclamarono: «Tu dunque sei il Figlio di Dio?». Ed egli disse loro: «Lo dite voi stessi: io lo sono». Risposero: «Che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? L’abbiamo udito noi stessi dalla sua bocca».

GESÙ RINNEGATO DA PIETRO

Quarta Stazione Gesù rinnegato da Pietro

Dal Vangelo secondo Luca. 22, 54-62

Dopo averlo preso, condussero via Gesù e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Siccome avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno, anche Pietro si sedette in mezzo a loro. Vedutolo seduto presso la fiamma, una serva fissandolo disse: «Anche questi era con lui». Ma egli negò dicendo: «Donna, non lo conosco!». Poco dopo un altro lo vide e disse: «Anche tu sei di loro!». Ma Pietro rispose: «No, non lo sono!». Passata circa un’ora, un altro insisteva: «In verità, anche questo era con lui; è anche lui un Galileo». Ma Pietro disse: «O uomo, non so quello che dici». E in quell’istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore, voltatosi, guardò Pietro, e Pietro si ricordò delle parole che il Signore gli aveva detto: «Prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte». E, uscito, pianse amaramente.

GESÙ È GIUDICATO DA PILATO

Quinta Stazione Gesù è giudicato da Ponzio Pilato

Dal Vangelo secondo Luca. 23, 13-25

Pilato, riuniti i sommi sacerdoti, le autorità e il popolo, disse: «Mi avete portato quest’uomo come sobillatore del popolo; ecco, l’ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in lui nessuna colpa di quelle di cui lo accusate; e neanche Erode, infatti ce l’ha rimandato. Ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte. Perciò, dopo averlo severamente castigato, lo rilascerò». Ma essi si misero a gridare tutti insieme: «A morte costui! Dacci libero Barabba!». Questi era stato messo in carcere per una sommossa scoppiata in città e per omicidio. Pilato parlò loro di nuovo, volendo rilasciare Gesù. Ma essi urlavano: «Crocifiggilo, crocifiggilo!». Ed egli, per la terza volta, disse loro: «Ma che male ha fatto costui? Non ho trovato nulla in lui che meriti la morte. Lo castigherò severamente e poi lo rilascerò». Essi però insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso; e le loro grida crescevano. Pilato allora decise che la loro richiesta fosse eseguita. Rilasciò colui che era stato messo in carcere per sommossa e omicidio e che essi richiedevano, e abbandonò Gesù alla loro volontà.

GESÙ È FLAGELLATO E CORONATO DI SPINE

Sesta Stazione Gesù flagellato e coronato di spine

Dal Vangelo secondo Luca. 22, 63-65

Frattanto gli uomini che avevano in custodia Gesù lo schernivano e lo percuotevano, lo bendavano e gli dicevano: «Indovina: chi ti ha colpito?». E molti altri insulti dicevano contro di lui.

Dal Vangelo secondo Giovanni. 19, 2-3

I soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora; quindi gli venivano davanti e gli dicevano: «Salve, re dei Giudei!». E gli davano schiaffi.

GESÙ È CARICATO DELLA CROCE

Settima Stazione Gesù è incaricato della croce

Dal Vangelo secondo Marco. 15, 20

Dopo averlo schernito, spogliarono Gesù della porpora e gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo.

GESÙ È AIUTATO DAL CIRENEO A PORTARE LA CROCE

Ottava Stazione è aiutato dal cireneo a portare la croce

Dal Vangelo secondo Luca. 23, 26

Mentre conducevano via Gesù, presero un certo Simone di Cirène che veniva dalla campagna e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù.

GESÙ INCONTRA LE DONNE DI GERUSALEMME

Nona Stazione Gesù incontra le donne di Gerusalemme

Dal Vangelo secondo Luca. 23, 27-31

Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: Beate le sterili e i grembi che non hanno generato e le mammelle che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: Cadete su di noi! e ai colli: Copriteci! Perché se trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco?».

GESÙ È CROCIFISSO

Decima Stazione Gesù è crocifisso

Dal Vangelo secondo Luca. 23, 33-38

Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra e l’altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno». Dopo essersi poi divise le sue vesti, le tirarono a sorte.

Il popolo stava a vedere, i capi invece lo schernivano dicendo: «Ha salvato gli altri, salvi se stesso, se è il Cristo di Dio, il suo eletto». Anche i soldati lo schernivano, e gli si accostavano per porgergli dell’aceto, e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». C’era anche una scritta, sopra il suo capo: Questi è il re dei Giudei.

GESÙ PROMETTE IL SUO REGNO AL BUON LADRONE

Undicesima Stazione Gesù promette il suo regno al buon ladrone

Dal Vangelo secondo Luca. 23, 39-43

Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi!». Ma l’altro lo rimproverava: «Neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di male». E aggiunse: « Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: « In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso».

GESÙ IN CROCE, LA MADRE E IL DISCEPOLO

Dodicesima Stazione Gesù in croce, la madre e il discepolo

Dal Vangelo secondo Giovanni. 19, 25-27

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Clèofa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre!». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa.

GESÙ MUORE SULLA CROCE

Tredicesima Stazione Gesù muore sulla croce

Dal Vangelo secondo Luca. 23, 44-47

Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. Il velo del tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo spirò. Visto ciò che era accaduto, il centurione glorificava Dio: «Veramente quest’uomo era giusto».

GESÙ È DEPOSTO NEL SEPOLCRO

Quattordicesima Stazione Gesù è deposto nel sepolcro

Dal Vangelo secondo Luca. 23, 50-54

C’era un uomo di nome Giuseppe, membro del sinedrio, persona buona e giusta. Non aveva aderito alla decisione e all’operato degli altri. Egli era di Arimatèa, una città dei Giudei, e aspettava il regno di Dio. Si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo calò dalla croce, lo avvolse in un lenzuolo e lo depose in una tomba scavata nella roccia, nella quale nessuno era stato ancora deposto. Era il giorno della Parascève e già splendevano le luci del sabato.

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Nuovo Decreto covid per aprile: ecco quali sono le novità dopo Pasqua

Nuovo Decreto covid per aprile: ecco quali sono le novità dopo Pasqua

Via libera al nuovo Decreto Covid Aprile: diverse novità dalle restrizioni, allo sblocco dei Concorsi, al rientro a scuola e altro ancora.

Altre novità in arrivo in tema di regole sugli spostamenti e limitazioni totali o parziali delle attività lavorative. Infatti, nel pomeriggio di mercoledì 31 si è riunito il CdM che ha varato il nuovo Decreto covid per aprile. Le nuove regole saranno il più aderenti possibile agli ultimi sviluppi della questione coronavirus in Italia. La necessità d’altronde è limpida, se pensiamo che le norme al momento vigenti scadono il 6 aprile, dunque dopo le festività pasquali che – come già successo per quelle natalizie – vedranno tutta Italia colorata di rosso.

Cerchiamo allora di fare il punto della situazione e di capire quali sono le novità più significative e le modifiche alle regole valide al momento, in vista del mese di aprile.

Decreto covid aprile: confermate le restrizioni, ma con alleggerimenti

Niente zone gialla e bianche prima di fine mese, tuttavia vi è spazio per qualche allentamento delle restrizioni. Infatti, proprio il premier Draghi ha già reso noto che le misure dipenderanno da una dettagliata analisi dell’andamento della curva dei contagi. Anzi nel decreto aprile, è incluso un particolare meccanismo per il quale, da una certa data di aprile in poi e nella sussistenza di dati molto confortanti, le autorità potrebbero permettere un allentamento delle misure restrittive e di parziale (o totale) lockdown.

Insomma, la norma permette degli alleggerimenti delle misure anti-contagio già dal mese in corso. Ma per averne certezza, sarà necessario tener conto anche del numero delle vaccinazioni giornaliere, che si auspica in aumento entro pochi giorni. Sono in arrivo in Italia circa 500mila dosi del vaccino Moderna; ed entro un paio di settimane è atteso anche quello di Johnson&Johnson.

Tuttavia, nell’ambito del Governo Draghi, trovare la quadra tra fronte degli ‘aperturisti’ e quello dei ‘rigoristi’ non è stato affatto facile.

Ok alla norma che sanziona i no-vax nel personale sanitario

Nel Decreto trova spazio la norma, di carattere bipartisan, atta a impedire che gli operatori sanitari (medici ed infermieri) infettino pazienti in corsia; o comunque i privati cittadini che si trovano all’interno degli ospedali, luoghi di cura e gli anziani ospitati nelle Rsa.

Detta norma, in buona sostanza, impone un implicito obbligo di vaccinazione non soltanto per i medici a contatto con i malati, ma per tutto il personale che lavora in strutture sanitarie.

La nuova regola non impone il licenziamento per coloro che diranno no al vaccino; ma prevede sanzioni quali: una multa, l’interdizione dalle mansioni o lo spostamento in altri settori o uffici per impedire il contatto diretto dei ‘no vax’ con i pazienti e tutti i privati cittadini presenti nelle strutture sanitarie. Non solo: sul tavolo anche probabili sanzioni specifiche per le strutture sanitarie che non intervengono sui sanitari no-vax.

Sblocco dei concorsi della PA nel nuovo decreto

Il nuovo provvedimento dell’Esecutivo prevede anche lo sblocco dei concorsi pubblici della PA. Una notizia attesa da molti, e accolta con soddisfazione in particolar modo dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta. “Nel decreto Covid il governo sbloccherà tutti i concorsi della pubblica amministrazione“,  aveva dichiarato l’esponente di Forza Italia, nel corso dalla presentazione della relazione 2020 del CNEL sui livelli e la qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche.

In questa decisione dello sblocco, è stato determinante il contributo del Comitato tecnico scientifico (CTS), il quale – di fatto – ha dato il via libera a tutti i concorsi della pubblica amministrazione, in precedenza congelati causa pandemia. C’è però da puntualizzare che per comprendere con chiarezza i termini della riapertura, occorrerà poter leggere i contenuti del decreto covid nella sua versione finale.

Come appena accennato, è emersa sul punto la soddisfazione di Brunetta che ora potrà spingere con ancor maggior forza su una complessiva riforma della PA, forse entro l’anno in corso. Tra gli obiettivi, un maggior ricambio generazionale e una più marcata digitalizzazione dei servizi al cittadino. A detta riforma, peraltro, non può non ricollegarsi altresì la pensione anticipata nel pubblico impiego, come recentemente abbiamo già avuto modo di notare.

Viaggi all’estero limitati con il nuovo decreto

Altra spinosa questione è quella relativa ai viaggi all’estero: il Ministro della Salute Speranza ha già firmato una ordinanza ad hoc che impone fino al 6 aprile un doppio tampone e quarantena obbligatoria al ritorno per chi effettua viaggi pasquali nei Paesi UE. Confermata la quarantena obbligatoria fino a 14 giorni, invece, per chi proviene da paesi non dell’area UE e comunque considerati ad alto rischio.

Il Premier Draghi si è mostrato d’accordo con la finalità dell’ordinanza di Speranza, ossia stabilire un “forte deterrente” agli spostamenti fuori dall’Italia. E detta scelta appare condivisibile, se pensiamo che i Paesi dove è possibile andare nelle vacanze pasquali, ‘senza necessità di motivazione’; ed anche quindi per motivi turistici, non sono pochi in Europa. Tra essi, Spagna, Croazia, Portogallo e Grecia.

Riapertura delle scuole

Un altro elemento significativo che trova spazio nel decreto covid è rappresentato dal ritorno a scuola dei bambini di asilo nido, scuole materne, elementari e prima media.

Fino alla prima media si tornerà in presenza anche nelle zone rosse. Nelle zone arancioni saranno in classe gli alunni fino alla terza media e quelli delle superiori, ma al 50%.

Infine i presidenti di Regione, a differenza di quanto è stato fino ad oggi, non potranno emanare ordinanze più restrittive per chiudere le scuole.

Bar e ristoranti

Restano chiuse le attività di ristorazione bar e ristoranti. Sarà possibile solo l’asporto, fino alle 18, e la consegna a domicilio, fino alle 22 e comunque solo per i ristoranti. Se vi sarà il ripristino delle zone gialle, bar e ristoranti potranno riaprire a pranzo.

Palestre, piscine, cinema, teatri e musei

Nessuna riapertura fino al 30 aprile neanche per palestre, piscine, cinema, teatri e musei. Se la verifica di metà mese darà esito positivo e torneranno le zone gialle, si valuterà la riapertura di cinema e i teatri con le regole previste nel precedente decreto: prenotazione obbligatoria, massimo 200 spettatori al chiuso e 400 all’aperto. Anche per i Musei valgono le stesse ipotesi.

Certificazione Unica 2021 e clausola di salvaguardia: chiarimenti AdE

Importante chiarimento a pochi giorni dalla scadenza dell’invio della Certificazione Unica 2021, fissata al 31 marzo 2021. Infatti, l’Agenzia delle Entrate – aggiornando le faq sul proprio portale telematico in merito alle modalità di compilazione della CU 2021 – ha chiarito che la compilazione dei punti 478, 479 e 480 della CU è opzionale e non obbligatoria per i sostituti d’imposta che non hanno applicato la clausola di salvaguardia di cui all’art. 128 del D.L. 34/2020.

Nello specifico è stata affermata la non obbligatorietà di compilazione delle caselle della CU 2021 in caso di:

  • fruizione degli ammortizzatori sociali Covid-19;
  • e la mancata attivazione della “clausola di salvaguardia” di cui all’art. 128 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”).

Ciò significa che la compilazione dei campi 478, 479 e 480 della CU 2021 sono divenuti “opzionali”: pertanto non vi è l’obbligo di modifica delle Certificazioni Uniche 2021 già trasmesse in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali.

È stata quindi accolta anche la richiesta avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. Lo ha reso noto lo stesso Consiglio Nazionale dell’Ordine dei CdL con comunicato stampa del 25 marzo.

Certificazione Unica 2021 e clausola di salvaguardia: la problematica

A seguito della pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate delle FAQ sulla CU 2021, era emersa una difformità tra le risposte pubblicate e le istruzioni ufficiali sulla compilazione diramate in precedenza in caso di trattamenti di integrazione salariale.

Sul punto, il CNO dei Consulenti del Lavoro si è immediatamente attivato per chiedere all’Amministrazione Finanziaria di rendere la compilazione delle caselle sopra citate “preferibile” e non obbligatoria.

Dopo questa interlocuzione, la risposta alla FAQ relativa alla compilazione della casella 478 è stata così modificata:

“Sì, la casella deve essere preferibilmente compilata anche in questi casi, per consentire in sede di dichiarazione dei redditi, in analogia a quanto avviene con riferimento a tutte le altre disposizioni fiscali, quali detrazioni per lavoro dipendente, carichi di famiglia, detrazione per oneri, etc., la riliquidazione di quanto già operato dal sostituto”, rendendo di fatto opzionale la compilazione dei punti 478, 479, 480”.

Novità Decreto Rilancio

Si ricorda che l’art. 128 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) prevede che il bonus 80 euro e il trattamento integrativo di 100 euro di cui all’art. 1 del D.L. n. 3/2020, sono riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell’anno 2020.

In sostanza, il datore di lavoro riconosce i predetti benefici con riferimento al periodo nel quale il lavoratore fruisce delle misure di sostegno al lavoro assumendo, in luogo degli importi delle predette misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria da COVID 19.

Il comma 2 del predetto articolo prevede che il sostituto d’imposta eroghi al lavoratore il “bonus Renzi” per i periodi di fruizione di ammortizzatori sociali. E’ obbligo quindi che le somme siano corrisposte a partire dalla prima retribuzione utile erogata al lavoratore; e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Faq Agenzia delle Entrate di chiarimento

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali, non dovrà essere modificata la compilazione della Certificazione Unica 2021. Pertanto in tal caso non si dovranno reinviare le CU già presentate.

In definitiva, quindi, la compilazione dei punti 478, 479 e 480 è opzionale per i sostituti d’imposta che non hanno applicato la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 128 su illustrato.


TARI, novità nel Decreto Sostegni: regolamenti e tariffe entro il 30 giugno

Il Decreto Sostegni proroga al 30 giugno 2021 il termine entro il quale i comuni devono approvare le tariffe e i regolamenti della tassa sui rifiuti, TARI e della tariffa corrispettiva. Inoltre,  le imprese possono comunicare al  comune la scelta di non avvalersi del servizio pubblico entro il 31 maggio di ciascun anno.

La scadenza del 30 giugno è collegata al termine di approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali. Anche tale termine è stato oggetto di proroga, legata all’attuale pandemia da covid-19.

Ecco i dettagli.

Più tempo per approvare le tariffe TARI nel Decreto Sostegni

Grazie al Dl Sostegni, in considerazione della pandemia in essere, gli Enti locali avranno più tempo per approvare le delibere in materia di TARI e tariffa corrispettiva.

Infatti, il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva è prorogato al 30 giugno 2021.  Dunque, gli Enti locali avranno tempo fino ai due mesi successivi all’approvazione del bilancio di previsione per le deliberazioni in materia di TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti. Le disposizioni in parola si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.

Sulla tariffa corrispettiva, si ricorda che i i comuni che hanno realizzato “sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico” hanno la facoltà di applicare:

  • in luogo della TARI, che ha natura tributaria,
  • una tariffa avente natura di corrispettivo.

In tal caso, la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013).

Per intenderci, per sistemi di misurazione puntuale si intende un sistema che permette di individuare i rifiuti effettivamente prodotti – o meglio conferiti – dalla singola utenza.

Si veda a tal proposito il documento sulle “LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO
E PER L’ELABORAZIONE DELLE TARIFFE- PROGRAMMA OPERATIVO “GOVERNANCE E AZIONI DI SISTEMA” FSE 2007 – 2013”.

Le novità per i rifiuti assimilati

Oltre a quanto detto sulla TARI, le imprese avranno tempo fino al 31 maggio di ciascun anno, per comunicare al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, la scelta di conferire i rifiuti al di fuori del servizio pubblico. Il riferimento è ai rifiuti assimilati.

A tal proposito, il codice dell’Ambiente (d.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii) dispone che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2 (quelli che nel testo previgente del Codice erano indicati come rifiuti assimilati) che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua  l’attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (riduzione tariffaria).

Per tali utenze non domestiche,  la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato ha effetti
per un periodo non inferiore a cinque anni. Salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico,  di riprendere l’erogazione del servizio, anche prima della scadenza quinquennale. Su richiesta del titolare della stessa utenza.

Cosa prevede la normativa ordinaria sui termini di approvazione delle tariffe?

Il comma 683 della Legge 147/2013, Legge di stabilità 2014, dispone che:

Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita’ al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorita’ competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformita’ con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attivita’ nonche’ della tipologia e della destinazione degli immobili.

Più in generale, in linea con quanto appena riportato, la Legge finanziaria per il 2007, prevede che  gli enti locali devono deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Attenzione:

  • le delibere approvate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione sono valide dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
  • se si supera il suddetto termine, le tariffe e le aliquote dell’anno precedente sono prorogate di un anno.

Il termine di approvazione del bilancio è richiamato anche dalla Legge 388/2000 che all’art.53 comma 16, prevede che:

“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali … e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”.

Il termine di approvazione del bilancio di previsione coincide con la data del 31 dicembre ed è riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale.

Decreto Sostegni: proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione

Il D.l. sostegni, oltre a prorogare il termine di approvazione delle tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva interviene anche sui termini di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023. Riprendendo le precedenti proroghe disposte dapprima:

  • dal D.L. 34/2020, decreto Rilancio, che ha spostato la scadenza dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 e poi
  • dal Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 che ha spostato la scadenza al 31 marzo 2021.

Il Decreto Sostegni sposta il termine al 30 aprile 2021. Fino a tale data è autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio.

In sintesi il D.L. Sostegni permette agli Enti locali, per l’anno 2021, di provvedere alle  deliberazioni in materia di TARI e tariffa corrispettiva entro i due mesi successivi al termine  per  l’approvazione del bilancio di previsione.


Concorsi pubblici in presenza: nuove regole dal 3 maggio. I punti chiave

Ascoltando le richieste provenienti da più parti, ed in particolar modo dal Ministero per la Pubblica Amministrazione,  ora guidato da Renato Brunetta, ripartono finalmente i concorsi pubblici in presenza. La notizia è assai fresca, giacchè la ripartenza è stata decisa proprio ieri, attraverso l’inclusione di una norma ad hoc nel nuovo decreto aprile, che disporrà misure di vario tipo per contrastare la recrudescenza della pandemia tramite le varianti del coronavirus.

In buona sostanza, siamo di fronte ad un vero e proprio via libera ai concorsi 2021, una sorta di deroga al generale divieto di assembramenti quali le manifestazioni e le grandi riunioni in piazza. Attenzione però: la ripartenza delle selezioni per i posti pubblici seguirà regole emergenziali per diminuire il più possibile i rischi di contagio. Data di riferimento per il via in presenza è lunedì 3 maggio.

Si stima che la PA attraverso le selezioni previste, metterà a disposizioni circa 125mila posti di lavoro, in tutti i settori del pubblico impiego. Si tratta certamente di un numero consistente. Vediamo allora, più nel dettaglio, quali sono le novità essenziali in tema di concorsi e cosa cambia rispetto alle modalità di svolgimento tradizionali.

Concorsi pubblici in presenza dal 3 maggio, ma nel rispetto delle esigenze di ordine sanitario

Da inizio maggio è dunque possibile sostenere le prove dei concorsi pubblici in presenza, ma pur sempre nel rispetto delle istruzioni fornite dal Comitato tecnico scientifico (CTS), che tra poco esporremo.

Lo scopo della norma introdotta con il nuovo decreto covid è chiaramente permettere di selezionare nuove risorse, per favorire il ricambio generazionale negli uffici pubblici, come anche richiesto dalle stesse Istituzioni UE. Dette prove potranno dunque nuovamente svolgersi; ma tenendo ben presente tutte le esigenze di tipo sanitario, che abbiamo imparato a conoscere nell’ultimo anno.

Ci riferiamo, in particolar modo, al contenuto dell’art. 10 del nuovo decreto approvato dal Governo Draghi ieri pomeriggio, del quale si attende ora la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Secondo il Ministro per la PA Brunetta, ormai il nodo in tema di concorsi pubblici 2021 è stato sciolto: “Abbiamo trovato la strada, il percorso per fare tutti i concorsi e farli magari anche meglio del passato, basta ai concorsi con carta e penna”. E’ stato essenziale l’incontro con il CTS, tenutosi per “ridare la speranza a decine di migliaia, se non centinaia di migliaia, di giovani che attraverso un concorso possono entrare nella PA”.

L’imperativo è velocizzare le procedure di selezione con un maggior uso delle tecnologie

Parole d’ordine, nei nuovi concorsi pubblici 2021, sono essenzialmente rapidità e snellezza delle procedure di selezione, ma anche spinta ad un maggior utilizzo degli strumenti digitali ed informatici.  Proprio quest’ultimo aspetto consentirà oggettivi vantaggi in termini di risparmio di tempo, rispetto dell’ambiente e di modalità di organizzazione.

Di seguito, possiamo così riassumere – per punti – quelle che sono le novità clou in tema di selezione per l’assegnazione dei posti di lavoro della PA, incluse nel nuovo decreto covid:

  • fase preselettiva tramite valutazione dei titoli e delle esperienze lavorative pregresse;
  • pluralità di sedi decentrate in tutta la penisola;
  • prove con modalità informatica e digitale, anche in presenza;
  • prova orale effettuata in videoconferenza;
  • una sola prova scritta e una (eventuale) prova orale per i concorsi riguardanti posti del personale della PA non dirigenziale;
  • se opportuno anche non contestualità per impedire assembramenti di candidati;
  • se opportuno, commissioni esaminatrici suddivisibili in sottocommissioni.

A quali concorsi si applicano le nuove regole e quali sono esclusi?

Dalle istruzioni appena indicate si può dunque trarre che  in ogni regione sarà allestita una sede per l’organizzazione delle prove, al fine da impedire spostamenti fra una regione e l’altra. Le prove scritte dei concorsi pubblici 2021 – che come sopra accennato seguiranno la modalità informatica, anche in presenza – si fonderanno, in ogni caso, su criteri di semplificazione e dureranno al massimo un’ora.

E’ interessante altresì notare che le novità di cui alla bozza valgono sia per i concorsi pubblici 2021 pubblicati dopo il decreto legge covid, sia per quelli anteriori. Le novità citate si applicano anche per le ipotesi di corso-concorso. Infatti a tutte le procedure che comportano tra le fasi selettive anche un corso di formazione, sono applicate le procedure semplificate citate, con tempestiva comunicazione ai partecipanti. Resta ovviamente ferma l’attività già svolta, i cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria finale di merito.

Ma attenzione ad un dettaglio significativo in tema di concorsi pubblici 2021: quanto sopra appena rimarcato, non vale invece per i concorsi per il personale in regime di diritto pubblico (ossia magistrati; forze armate; professori universitari e ricercatori; vigili del fuoco; carriera prefettizia; diplomatici; avvocati e procuratori dello Stato). Per questi ultimi il riferimento normativo è infatti l’art. 3 del d. lgs. n. 165 del 2001. Inoltre, in base all’art. 11 del nuovo decreto covid aprile, si sblocca finalmente il concorso magistrati ordinari 2020: in detto articolo, infatti, sono previste misure straordinarie per lo svolgimento delle prove scritte.

Le principali linee guida del CTS: ecco quali sono

Oltre alle novità sopra elencate, che si applicano ai concorsi pubblici 2021 fino a fine emergenza sanitaria, da rimarcare anche l’assetto di linee-guida approvate dal Comitato tecnico scientifico (CTS). Dette istruzioni saranno anch’esse operative per i concorsi pubblici 2021 al via dal 3 maggio 2021. Di seguito una sintetica panoramica di quanto espressamente indicato dal CTS:

  • svolgimento delle prove pratiche possibilmente in aree aperte;
  • suddivisione degli orari di presentazione all’esame, per evitare eventuali assembramenti di candidati in prossimità e dentro il luogo dove si terrà la selezione;
  • obbligo di individuare percorsi dedicati di entrata e di uscita dai luoghi delle prove;
  • ricambio d’aria per ciascun candidato, con frequente apertura delle finestre e degli ingressi;
  • misurazione della temperatura corporea prima di entrare nell’aula del concorso;
  • in sede d’esame obbligo di mettere la mascherina Ffp2;
  • a ciascun candidato deve essere assicurato uno spazio di almeno 4,5 metri quadri e un distanziamento pari ad almeno 2,25 metri;
  • tampone rapido o molecolare da effettuare nelle 48 ore anteriori alla data del concorso;
  • per coloro che abbiano sintomi riconducibili al coronavirus – ad es. tosse, perdita di olfatto e gusto, febbre ecc. – divieto di recarsi sul luogo d’esame.

Concludendo, vero è che sono davvero tanti i concorsi pubblici fermi da marzo 2020, a causa delle regole anti-assembramento, approvate via via dai vari decreti che si sono succeduti nel tempo. Coloro che ambiscono ad entrare in magistratura, nelle forze armate, nel personale infermieristico, o in quello delle scuole, potranno dunque ragionevolmente sperare di svolgere la selezione entro qualche mese.