Archivi giornalieri: 13 aprile 2021

Santa Lucia

Ictus cerebrale. Scoperta al Santa Lucia Irccs una metodica per studiare le lesioni e predire il potenziale di recupero

La Stimolazione Magnetica Transcranica e l’Elettroencefalografia, due tecniche non invasive, sono state utilizzate per studiare le lesioni dovute ad ictus cerebrale e individuare il potenziale di recupero delle persone colpite. I risultati pubblicati su Human Brain Mapping

07 APR – Ogni anno in Italia circa 150mila persone vengono colpite da un ictus cerebrale, una patologia che rappresenta la prima causa di disabilità. Per le persone colpite è importante stabilire il prima possibile il potenziale di recupero a seguito della lesione per individuare il percorso corretto di neuroriabilitazione.

In questo ambito, una tecnica non invasiva, la stimolazione magnetica transcranica utilizzata in combinazione simultanea con l’elettroencefalografia (TMS-EEG), sta emergendo come un potente strumento per sondare i circuiti cerebrali, consentendo la valutazione di diverse proprietà corticali e, grazie ad un nuovo studio realizzato presso l’ospedale di neuroriabilitazione della Fondazione Santa Lucia Irccs, per predire il potenziale di recupero di pazienti colpiti da ictus cerebrale.

Lo studio dell’equipe di ricerca del Prof. Giacomo Koch, Direttore del Laboratorio di Neuropsicofisiologia Sperimentale della Fondazione Santa Lucia Irccs, è stato pubblicato dalla rivista scientifica Human Brain Mapping con il titolo “Evidence for interhemispheric imbalance in stroke patient as revealed by combining transcranial magnetic stimulation and electroencephalography”

Durante la pianificazione e l’esecuzione del movimento di un arto, spiega una nota, i due emisferi cerebrali interagiscono tra loro per far sì che il movimento venga eseguito correttamente. Queste interazioni, note come dinamiche interemisferiche, sono di fondamentale importanza per molte funzioni motorie e cognitive. Nei pazienti con ictus, l’attività dell’emisfero cerebrale lesionato è spesso ridotta, con un conseguente sbilanciamento tra i due emisferi. Studiare le dinamiche interemisferiche e il loro bilanciamento è perciò di fondamentale importanza per capire il grado di recupero motorio di questi pazienti.

“Nel nostro studio abbiamo utilizzato l’approccio TMS-EEG per stimolare i due emisferi cerebrali e registrare le loro interazioni in un gruppo di pazienti con ictus allo stadio cronico e in un gruppo di persone sane – spiega Elias Casula, psicobiologo e primo autore dello studio – tramite l’analisi delle dinamiche interemisferiche, abbiamo calcolato un indice che misura il bilanciamento fra l’attività dei due emisferi. Questo indice, che abbiamo chiamato IHB (interhemispheric balance), ha mostrato per la prima volta un’evidenza diretta dello squilibrio dell’attività dei due emisferi nei pazienti con ictus”.

Nello specifico i ricercatori hanno osservato che l’indice IHB era fortemente sbilanciato a favore dell’emisfero lesionato mentre il gruppo di controllo presentava un IHB bilanciato tra i due emisferi. “Per valutare se l’indice potesse offrire delle informazioni sul recupero motorio dei pazienti – continua Casula – abbiamo indagato la relazione tra l’IHB e la performance in un test che misura la forza tra i due arti superiori. Sorprendentemente, abbiamo trovati che i pazienti con un IHB più bilanciato tra l’attività dei due emisferi avevano anche minor differenza nella forza dei due arti superiori”.

La tecnica sviluppata rappresenta, quindi, una misura non invasiva e affidabile del bilanciamento nell’attività cerebrale dei due emisferi: un fenomeno fisiologico importante nel corretto funzionamento motorio e cognitivo. Dal punto di vista clinico, potrebbe quindi essere un indice importante nel predire il recupero motorio dei pazienti con ictus.

Esonero contributi imprese filiere agrituristiche:..

Esonero contributi imprese filiere agrituristiche: indicazioni

La circolare INPS 12 aprile 2021, n.57 aggiorna e integra le modalità di ingresso e i requisiti per l’esonero straordinario della quota di contribuzione dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dai datori di lavoro delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura. Il messaggio 15 settembre 2020, n. 3341 e il messaggio 19 novembre 2020, n. 4353 avevano già trattato la materia fornendo le prime istruzioni operative.

L’esonero straordinario, è destinato alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura per superare le conseguenze economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e non si applica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni individuabili assumendo a riferimento l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Possono accedere all’esonero i datori di lavoro delle imprese, anche appartenenti ai settori diversi da quello agricolo, che svolgono un’attività identificata da uno dei codici Ateco indicati nell’allegato 1 al D.M. 15 settembre 2020 e dai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20 introdotti dall’articolo 58-quater del decreto-legge n. 104/2020. I codici Ateco che consentono l’accesso all’esonero sono riportati in allegato alla circolare in esame.

Le contribuzioni non oggetto di esonero

Si ricorda, che non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

  • ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulla retribuzione del lavoratore;
  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL, in quanto non indicati espressamente dall’articolo 222 del decreto-legge n. 34/2020 e nella relazione tecnica bollinata della legge n. 77/2020, di conversione del predetto decreto;
  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;
  • il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015 e al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del D.lgs n. 148/2015;
  • il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

 

Le condizioni da rispettare per avere diritto all’esonero

Il diritto alla fruizione dell’esonero in esame è subordinato, alle seguenti condizioni:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri di cui alla normativa in argomento.

Assunzione giovani 2021: indicazioni per l’esonero contributivo

Assunzione giovani 2021: indicazioni per l’esonero contributivo

Con la circolare INPS 12 aprile 2021, n. 56 l’Istituto detta le prime istruzioni in merito all’agevolazione contributiva prevista dalla legge di bilancio 2021, finalizzata a promuovere l’occupazione giovanile stabile. La misura riguarda le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022.

L’esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui con riferimento ai lavoratori che, al momento della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

La fruizione del beneficio contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle seguenti condizioni:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per la corretta gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo, nella circolare vengono fornite le informazioni su:

  • fonti normative della misura a sostegno dell’occupazione giovanile, dalla legge di bilancio 2018 all’estensione della platea dei beneficiari eseguita dalla legge di bilancio 2021;
  • datori di lavoro che possono accedere al beneficio;
  • rapporti di lavoro incentivati;
  • assetto e misura dell’incentivo;
  • condizioni di spettanza dell’incentivo;
  • condizioni generali e specifiche;
  • condizioni per il riconoscimento del diritto all’incentivo con focus sui casi particolari;
  • compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato;
  • coordinamento con altri incentivi.

Servizi pensionistici per i Patronati: attivata una nuova funzione

Servizi pensionistici per i Patronati: attivata una nuova funzione

Nell’ambito del progetto “Co-partecipazione degli intermediari nella generazione di valore pubblico”, è stata realizzata per i Patronati la nuova funzionalità “Servizi pensionistici avanzati”, accessibile dal portale in Servizi per i Patronati/Fascicolo previdenziale. Lo comunica l’INPS con il messaggio 9 aprile 2021, n. 1476.

La nuova funzionalità rende immediatamente disponibili i servizi che consentono la visualizzazione del cedolino di pensione e del provvedimento di liquidazione/ricostituzione (modelli “TE08”) del pensionato per i quali si è ricevuto lo specifico mandato.

L’accesso al nuovo servizio potrà avvenire alternativamente secondo le seguenti modalità:

  • inserimento del codice “OTP”, pervenuto sul cellulare del cittadino che risulta titolare di una identità digitale (PIN dispositivo, SPID, CIE, CNS) a cui è associato il proprio numero di cellulare, per confermare il suo assenso;
  • inserimento dell’importo del mandato di pensione posto in pagamento nel mese precedente l’accesso fornito dal pensionato. L’importo andrà inserito anche se di valore uguale a zero.

L’accesso al singolo servizio è consentito una sola volta in un mese. Il Patronato potrà accedere a un numero massimo di sei cedolini per ciascun pensionato da cui riceva specifico mandato, nell’ambito dei cedolini disponibili nell’anno corrente e nei due anni precedenti.

Per quanto riguarda i provvedimenti di liquidazione/ricostituzione (modelli “TE08”), relativi esclusivamente alla Gestione privata, invece, non sono stati posti limiti numerici alla consultazione dei modelli riferiti a ciascun pensionato per cui si è ricevuto specifico mandato.

Decreto Sostegni: erogate tutte le indennità ai precedenti beneficiari

Decreto Sostegni: erogate tutte le indennità ai precedenti beneficiari

L’INPS comunica che il 6 aprile, a 15 giorni dal decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) che ha previsto la cosiddetta “indennità onnicomprensiva 2.400 euro”, ha già liquidato questa una tantum di 2.400 euro a tutti i lavoratori che ne avevano diritto in quanto già beneficiari delle indennità previste dal decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), per un totale di 235.509 bonus e un importo complessivo di oltre 565 milioni di euro.

I beneficiari sono appartenenti alle seguenti categorie:

  • lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo.

Per coloro che hanno il bonifico domiciliato in Posta, in conseguenza del limite che la legge impone agli importi in contanti, la somma sarà corrisposta in tre tranches da 800 euro.

Nei prossimi giorni, inoltre, sarà resa operativa sul portale dell’Istituto la procedura per la domanda da parte dei lavoratori delle stesse categorie che devono presentarla per la prima volta e ai quali si aggiungono i lavoratori somministrati dei settori diversi dal turismo che possiedano i requisiti indicati dal decreto Sostegni (articolo 10, comma 2, decreto-legge 41/2021).

Avvocatura INPS: svolgimento della pratica forense

Avvocatura INPS: svolgimento della pratica forense

Da lunedì 12 aprile 2021 è online la procedura per l’ammissione alla pratica forense presso l’Avvocatura INPS.I bandi territoriali saranno pubblicati sul sito, nella sezione Avvisi, ed esposti presso le Direzioni regionali, le Direzioni di Coordinamento metropolitano e i Consigli degli Ordini degli Avvocati territorialmente competenti.

Per poter svolgere la pratica presso l’Avvocatura dell’Istituto, il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’UE in possesso dei requisiti previsti dall’art. 17, comma 2 della legge 247/2012;
  • essere in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione nel registro dei praticanti Avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale nel territorio del cui circondario si trova l’Ufficio legale INPS indicato nella domanda di pratica;
  • se già iscritto nel registro speciale dei praticanti presso il Consiglio dell’Ordine, non avere una anzianità di iscrizione superiore a due mesi.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

La domanda per l’ammissione alla pratica forense dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica dalle 12 del 12 aprile fino alle 14 del 12 maggio 2021 tramite il form disponibile nella sezione Avvisi – Pratica forense presso l’avvocatura dell’INPS.

La domanda di ammissione relativa al bando della regione Trentino Alto Adige, invece, dovrà essere inviata tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione regionale Trentino Alto Adige dal 12 aprile al 12 maggio 2021 oppure potrà essere consegnata a mano.

L’ammissione alla pratica forense potrà essere richiesta per uno soltanto degli Uffici Legali citati nell’art. 1 dei bandi. Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae redatto nel formato europeo (in pdf).

Le Direzioni regionali e di Coordinamento metropolitano verificheranno il possesso dei requisiti prescritti dal bando e la veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.

Una commissione, presso ciascuna Direzione regionale e di Coordinamento metropolitano, valuterà l’idoneità dei candidati sulla base dei criteri riportati nel bando e formerà la graduatoria.

Le liste definitive saranno pubblicate online.