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Verbale invalidità civile CIC: nuova procedura con timbro digitale

È stato rilasciato il nuovo aggiornamento nella procedura “CIC” per quanto riguarda l’istituzione dei verbali con Timbro Digitale

Semaforo verde per il nuovo tipo di verbale, denominato “con Timbro Digitale”, infatti, all’interno della procedura “CIC” per la gestione delle revisioni di invalidità civile, è stata rilasciata una funzionalità che consente la creazione di un nuovo tipo di verbale su menzionato. Ma in cosa consiste questo verbale? Si tratta, in particolare, di un verbale di revisione che replica il precedente scaduto. Tale verbale, dunque, aggiunge in appendice una nuova scadenza di revisione.

Si afferma, al riguardo, che il contenuto del verbale con Timbro Digitale è identico al precedente scaduto. Difatti il nuovo verbale ricalca quello precedente anche in merito all’indicazione della Commissione medica che ha effettuato l’accertamento sanitario e la data in cui il verbale medesimo è stato reso definitivo. In aggiunta, sono descritti in calce:

  • i componenti della Commissione che hanno redatto il verbale con Timbro Digitale;
  • la nuova data di definizione del verbale.

Ne dà notizia l’INPS con il Messaggio n. 1650 del 22 aprile 2021.

Verbale invalidità civile CIC: campo di applicazione

Con riferimento al campo di applicazione del nuovo verbale, la nuova funzionalità opera solamente sulle posizioni di revisione presenti nella procedura “CIC”. Infatti, consente di intervenire unicamente sulla data di revisione nei soli casi in cui questa sia già scaduta.

La Commissione medica, dal proprio canto, può redigere il nuovo tipo di verbale con Timbro Digitale riportando le stesse informazioni di tipo sanitario del precedente verbale scaduto per quanto riguarda:

  • l’anamnesi;
  • la diagnosi;
  • il giudizio medico legale.

Chiaramente bisogna indicare una nuova data di revisione.

Dunque, la Commissione medica ha a disposizione le seguenti tre opzioni:

  • proroga della data di revisione già scaduta;
  • annullamento della revisione (il verbale diventa dunque permanente e definitivo);
  • inserimento dell’esonero D.M.2007 in modo da bloccare eventuali future nuove revisioni, verifiche straordinarie, accertamenti su quella posizione.

A conclusione della compilazione, il nuovo verbale con Timbro Digitale verrà spedito con procedura automatizzata all’indirizzo del cittadino e sostituirà in toto il precedente verbale di revisione già scaduto.

Invalidità civile: il certificato medico

Si ricorda, al riguardo, che per dare avvio al processo di accertamento dello stato di invalidità civile l’interessato deve:

  • recarsi da un medico certificatore (anche il medico di base);
  • chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo.

Il certificato deve indicare:

  • i dati anagrafici;
  • il codice fiscale;
  • la tessera sanitaria;
  • l’esatta natura delle patologie invalidanti;
  • la relativa diagnosi.

Il certificato viene redatto in forma digitale dal medico, che provvede poi ad inoltrarlo telematicamente all’INPS utilizzando l’apposita funzione presente sul sito internet.

Dopo la trasmissione del certificato, la procedura consente la stampa di una ricevuta contenente il codice identificativo della procedura attivata. Dopodiché il medico consegna la ricevuta all’interessato insieme a una copia del certificato medico originale che il cittadino dovrà esibire all’atto della visita medica.

Domanda di invalidità civile

Dopo l’ottenimento del certificato medico, l’interessato può presentare la domanda d’invalidità civile. Nell’istanza bisogna indicare obbligatoriamente il codice identificativo del certificato medico. La domanda si presenta esclusivamente per via telematica.

A questo punto, l’INPS provvede a trasmettere la domanda, sempre per via telematica, alla ASL di competenza.

Invalidità civile, verbale di visita

A seguito della presentazione dell’istanza, il cittadino riceverà comunicazione della data della visita medica di accertamento. Il Presidente della Commissione medica si pronuncia entro i 5 giorni successivi alla ricezione della richiesta. In caso di accoglimento, il cittadino sarà informato della data e dell’ora stabilita per la visita domiciliare, altrimenti sarà indicata una nuova data di invito a visita ambulatoriale.

La commissione invia il verbale definitivo in duplice copia all’interessato: una con tutti i dati sanitari, anche sensibili, e l’altra con il solo giudizio finale.

Tutela lavoratori fragili: istruzioni INPS su certificato medico e quarantena

Con il recente messaggio numero 1667 del 2021, l’INPS prende parola di nuovo sul tema dei lavoratori fragili e dei lavoratori subordinati del settore privato, che hanno diritto alla tutela previdenziale della malattia per quarantena a seguito delle novità, di cui al decreto-legge n. 41 del 2021, ossia il noto decreto Sostegni.

L’intervento dell’Inps è degno di nota, giacchè per i lavoratori fragili è ora un po’ più agevole ottenere la tutela economica, legata al periodo di quarantena, in considerazione del contagio da coronavirus. In buona sostanza, l’assenza dal lavoro è equiparata alla malattia, nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 30 giugno 2021.

Ciò anche laddove sia stato il medico curante ad aver deciso per la quarantena; o per l’isolamento fiduciario, il soggetto occupato e dipendente ha comunque diritto all’indennità economica di malattia.

Vediamo più nel dettaglio.

Tutela lavoratori fragili: l’Inps specifica che sono tutelati fino a fine giugno 2021

Come noto, il decreto Sostegni è stato il primo maxi provvedimento economico del Governo Draghi. Tanti i settori di intervento e, tra essi, anche le tutele in favore dei lavoratori fragili; prevedendo fino al 30 giugno 2021 l’estensione dell’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a degenza all’ospedale. Il provvedimento chiarisce inoltre che la misura di garanzia è riconosciuta nell’ipotesi nella quale la prestazione di lavoro non possa essere compiuta in smart-working.

Inoltre, è stato altresì precisato che il suddetto periodo non deve essere computato ai fini del termine massimo previsto per il comporto. Ovviamente ciò sulla base dei contratti di riferimento. Sappiamo infatti che di periodo di comporto consiste in quel lasso di tempo massimo concesso al lavoratore subordinato, in malattia, per non essere licenziato. E’ in pratica il numero massimo dei giorni di assenza dal luogo di lavoro, consentiti prima che possa aversi il licenziamento.

Anzi, proprio la circolare Inps sopra citata, intende sottolineare che i lavoratori ‘fragili’ compiono, ove possibile,  la prestazione lavorativa in modalità telematica. Ciò anche con l’assegnazione di differenti mansioni incluse nella medesima categoria o area di inquadramento, così come delineate dai contratti collettivi vigenti. Non solo: previsto anche il possibile svolgimento di particolari attività di formazione professionale anche da remoto, via pc o smartphone.

Nuova Circolare Inps tutela dei lavoratori fragili

In particolare, i cd. lavoratori fragili sono coloro che, per le proprie specifiche condizioni di salute, si trovano nella condizione individuale di maggiore facilità di essere contagiati dal coronavirus e, perciò, di risentire di una più alta probabilità di complicanze gravi all’insorgenza della malattia. Ecco come si spiegano le tutele ad hoc, previste per essi e confermate dalla circolare Inps. 

Proprio al primo articolo della circolare Inps, è delineata la tutela dei lavoratori fragili e si può trovare scritto che: “Sulla base del nuovo quadro normativo, l’Istituto procederà quindi al riconoscimento della tutela ai lavoratori “fragili” del settore privato assicurati per la malattia, dal 17 marzo 2020 al 31 dicembre 2020; e dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021; compatibilmente con la disponibilità e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, secondo la specifica disciplina di riferimento per la categoria lavorativa e il settore di appartenenza”.

Non solo. Sul tema dei lavoratori fragili appare opportuno ricordare che il Decreto Sostegni è intervenuto proprio sul testo dell’articolo 26 del Decreto Cura Italia, apponendo la seguente modifica:

“Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione; o da esiti da patologie oncologiche; o dallo svolgimento di relative terapie salvavita; ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero”.

Certificati di quarantena: semplificazioni

In relazione alla questione della tutela della quarantena, anch’essa è equiparata alla malattia, come già previsto dallo stesso art. 26. La Legge di Bilancio 2021, da inizio gennaio ha cancellato l’obbligo per il medico curante di inserire gli estremi del provvedimento che ha dato luogo “alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”.

Il punto è tuttavia il seguente: per tutto il 2020 la regola aveva prodotto non pochi problemi pratici per l’altro numero di eventi gestiti dalle ASL del territorio, in particolar modo nelle fasi più critiche di gestione dell’emergenza sanitaria. Diverse Regioni hanno optato per ordinanze e deliberazioni di Giunta regionale. Questo allo scopo di assegnare ai medici di famiglia la predisposizione dell’isolamento per ragioni di quarantena dei lavoratori; di fatto considerando sullo stesso piano la certificazione da loro stilata e il provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.

Intervento del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in tema di quarantena

Proprio a seguito di detti problemi pratici, di rilievo soprattutto per il riconoscimento della tutela, l’Istituto di previdenza ha deciso di fare riferimento al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per chiarire le questioni. Proprio quest’ultimo ha di seguito precisato da un lato, che le misure organizzative scelte dalle Regioni sono di fatto valide; dall’altro lato, che è comunque ammesso sanare le certificazioni carenti di dettaglio, sulla scorta della presunzione che siano state compilate dai medici curanti. Ciò in virtù delle indicazioni delle ASL o a seguito di un esito positivo del tampone molecolare o del test rapido antigenico.

Concludendo, in rapporto proprio ai chiarimenti resi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’INPS nella sua recente circolare n. 1667 del 2021 ha dato l’ok sui certificati del 2020, con queste testuali parole: “Tenuto conto, quindi, del quadro normativo vigente e degli indirizzi forniti dal Ministero vigilante, per la gestione dei certificati giacenti pervenuti nel corso del 2020, le Strutture territorialmente competenti procederanno al riconoscimento della tutela della quarantena con sorveglianza attiva; o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva in tutti i casi in cui sia stato prodotto un certificato di malattia attestante la quarantena. Anche laddove non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento dell’operatore di sanità pubblica; con l’eccezione evidentemente di quei certificati nei quali la diagnosi riportata è espressamente riferita a “ordinanza dell’autorità amministrativa locale (come già precisato nel messaggio n. 3653/2020)”.


Incentivi a fondo perduto Imprenditorialità giovani e donne: novità requisiti

Dal 19 maggio 2021 sarà possibile inviare la propria richiesta per l’erogazione degli incentivi a fondo perduto Imprenditorialità giovani e donne con i nuovi requisiti fissati nella Circolare MISE n. 117378 dell’8 aprile 2021. Si tratta di contributi erogati dal MISE per l’autoimprenditorialità dedicata a giovani under 35 e alle donne che desiderano avviare una propria Impresa. L’erogazione di tali incentivi e tutta la fase preliminare per il controllo dei requisiti è affidata alla società Invitalia.

Le agevolazioni sono valide in tutta Italia e prevedono un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto per progetti d’impresa con spese fino a 3 milioni di euro, che può coprire fino al 90% delle spese totali ammissibili.

Ma vediamo più nel dettaglio quali sono i nuovi requisiti richiesti e quale attività imprenditoriali è possibile avviare con i nuovi contributi a fondo perduto e con prestiti a tasso zero.

Incentivi a fondo perduto Imprenditorialità giovani e donne: requisiti di accesso

Il nuovo Incentivo Autoimprenditorialità promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico ha come obiettivo principale quello di incentivare tutti i giovani e le donne che vogliono avviare una propria impresa in Italia oppure migliorare quella già esistente ma non hanno fondi sufficienti.

I soggetti che possono richiedere il prestito a fondo perduto sono:

  • Giovani con età inferiore a 35 anni;
  • Donne di qualsiasi età.

La circolare del MISE precisa che all’interno della società possono esserci anche soci che non rispettano tale requisito principale, ma quest’ultima dovrà essere composta per più della metà da soggetti under 35 oppure da donne con qualsiasi età.

Oltre tale requisito, la circolare stabilisce che per poter accedere al finanziamento a tasso agevolato le imprese dovranno rispettare i seguenti requisiti:

  • l’impresa deve essere costituita da non più di 60 mesi dalla data di presentazione della richiesta di agevolazione presso Invitalia;
  • deve essere una micro e/o piccola impresa;
  • essere costituita in forma societaria;
  • essere regolarmente costituita ed essere iscritta nel registro delle imprese;
  • avere almeno una sede sul territorio italiano.

Cosa è possibile finanziare con i contributi a fondo perduto

Le agevolazione Autoimprenditorialità meglio conosciute come Nuove imprese a tasso zero, prevedono diverse tipologie di finanziamenti a tasso zero e contributi a fondo perduto per finanziare nuovi progetti d’impresa oppure ampliare quelli già esistenti. Sarà possibile richiedere fino a 3 milioni di euro ed è possibile coprire fino al 90% delle spese totali ammissibili.

Le imprese costituite da non più di 3 anni possono richiedere fino a 1,5 milioni di euro per avviare una nuova attività nei settori manifatturiero, servizi, commercio o turismo, oppure migliorare e/o sviluppare le attività già esistenti in questo settore. Le spese ammissibili coperte possono arrivare fino ad un massimo del 90% da rimborsare in massimo 10 anni.

E’ possibile finanziare ad esempio:

  • macchinari necessari per lo svolgimento dell’attività;
  • brevetti;
  • consulenza specialistica
  • spese per la costituzione della società.

Nel caso in cui l’impresa è costituita da almeno 3 anni e da non più di 5 anni è possibile richiedere un finanziamento a fondo perduto fino a 3 milioni di euro. Va precisato però che le agevolazione non possono superare il limite del 15% delle spese ammissibili. E’ possibile finanziare:

  • acquisto di un immobile ad uso turistico;
  • licenze, marchi e/o brevetti;
  • software informatici.

Quale tipologie di società è possibile finanziare con i contributi a fondo perduto?

A differenza delle agevolazione Resto al Sud, i contributi previsti dal programma Imprese a Tasso Zero è possibile finanziare le seguenti tipologie di attività d’impresa:

  • commercio di beni e servizi;
  • fornitura di servizi alle imprese e/o alle persone;
  • turismo;
  • produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli.

Come inviare la domanda di richiesta del finanziamento a fondo perduto Imprenditorialità

Dal 19 maggio 2021 sarà possibile inviare la propria domanda di richiesta dei contributi a fondo perduto e finanziamento a tasso agevolato solo ed esclusivamente online, utilizzando la procedura informatica presente sul portale web Invitalia.

Effettuata la registrazione sul portale web, bisognerà compilare la propria domanda e caricare il business plan e la documentazione. Tutte le domanda devono essere obbligatoriamente firmate digitalmente ed inviate con una casella di posta elettronica certificata (PEC) del legale rappresentate della società e/o della persona fisica. Tutte le domande presentate saranno esaminate in base all’ordine di prenotazione.

I business Plan più innovativi saranno convocati per lo svolgimento di due colloqui con i responsabili di Invitalia. In caso di esito positivo verranno erogati i fondi richiesti sul conto corrente delle società/persona fisica.


Pagamento pensioni maggio 2021: il calendario con le date dei pagamenti

Quando si può riscuotere la pensione di maggio 2021? Quando si paga il cedolino pensione? L’emergenza da coronavirus ha fatto sì  che l’INPS di concerto con Poste Italiane e la Protezione Civile, mettesse in atto una serie di interventi e misure per cercare in tutti i modi di contenere se non escludere il rischio di contagio. E’ proprio in tal senso si è deciso di anticipare il pagamento delle pensioni mensili, in particolare quelle da riscuotere presso le Poste. Lo scopo evidentemente è quello di evitare assembramenti e code presso gli uffici postali che si creavano normalmente prima della pandemia nei primi giorni del mese.

Anche a maggio 2021 pertanto l’Istituto previdenziale ha anticipato di qualche giorno l’erogazione della pensione fornendo il calendario dei pagamenti in ordine alfabetico. Non cambiano invece le date di pagamento degli assegni in favore dei pensionati che riscuotono la pensione con accredito in conto corrente, sia alle Poste (sia su C/C che su Libretto Postale o PostePay Evolution) che presso le Banche. In questo caso l’accredito dell’assegno avverrà secondo le consuete tempistiche, cioè il primo giorno bancabile del mese, che per maggio sarà Lunedì 3 maggio.

Chi preferisce il pagamento presso lo sportello postale invece dovrà recarsi alle Poste alle date prestabilite dall’INPS, che riportiamo qui di seguito. Il pensionato potrà presentarsi a riscuotere personalmente oppure delegando un altro soggetto. Infine si potrà delegare i carabinieri, come andremo a vedere in seguito.

Ecco il nuovo calendario dei pagamenti delle pensioni di maggio 2021 e le relative istruzioni di riscossione.

Pagamento pensioni maggio 2021

Come anticipato sopra, per evitare inutili code agli sportelli postali ai pensionati e i loro delegati e quindi per far sì che si possa riscuotere la pensione in sicurezza, anche a maggio l’INPS ha disposto l’anticipo del pagamento della pensione. Questo per evitare assembramenti presso gli sportelli delle Poste nei giorni di riscossione degli assegni mensili.

Con ordinanza numero 740 del 12 febbraio 2021 la Protezione Civile ha stabilito che le pensioni di maggio possono essere riscosse presso le Poste da lunedì 26 aprile a venerdì 30 aprile 2021.

Il calendario in ordine alfabetico, che vedremo nel prossimo paragrafo, riguarda quindi solo i pensionati che prendono la pensione direttamente alle Poste, sia di persona che tramite persona delegata).

L’anticipo della pensione non riguarda pertanto coloro che ricevono l’accredito della pensione direttamente sul conto corrente bancario o postale, su Libretto Postale o su PostePay. Detti pensionati riceveranno l’accredito della pensione il primo giorno bancabile del mese di maggio.

Calendario pensioni maggio 2021

Le date di erogazione delle pensioni sono suddivise in base alle iniziali del cognome del titolare della prestazione. Per il mese di Maggio 2021, il pagamento inizia, come detto, dal 26 aprile e finisce il 30 aprile.

Il calendario in ordine alfabetico è il seguente:

  • cognomi dalla A alla C lunedì 26 aprile,
  • dalla D alla G martedì 27 aprile,
  • da H a M mercoledì 28 aprile,
  • da N a R giovedì 29 aprile,
  • e infine dalla S alla Z venerdì 30 aprile.

E’ importante verificare il calendario corretto presso l’ufficio postale di competenza; questo infatti potrebbe subire variazioni rispetto ai singoli uffici postali.

Accredito Pensione in conto corrente

L’accredito della Pensione in conto corrente postale (direttamente su Libretto Postale o PostePay Evolution) o conto corrente bancario arriverà il primo giorno bancabile:

  • per il mese di maggio corrisponde al 3 maggio 2021.

Come riscuotere la pensione alle Poste

Il pensionato può riscuotere la pensione all’ufficio postale sia direttamente che tramite persona delegata.

La data di riscossione corrisponde comunque al cognome del titolare della pensione.

Pensionati Over 75: pagamento pensione tramite i carabinieri

Infine ricordiamo che i pensionati ultra 75enni, che non sono in possesso di un conto corrente, libretto postale o Postepay Evolution possono delegare alla riscossione della Pensione i Carabinieri.

Questo vuol dire che chi non può andare alle Poste e non ha altri metodi per riscuotere l’assegno, può delegare i Carabinieri gratuitamente contattando direttamente la Caserma locale, e chiedendo di poter ricevere questo servizio gratuito.

LEGGI, NORMATIVA E PRASSIultima modifica: 2021-04-28T10:07:24+02:00da vitegabry
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