Assegno unico per i figli a carico: in Gazzetta Ufficiale la legge delega

Assegno unico per i figli a carico: in Gazzetta Ufficiale la legge delega

In Gazzetta Ufficiale la legge delega per l’istituzione dell’assegno unico per i figli a carico. Ora si dovranno varare i decreti legislativi.

Passi in avanti per l’introduzione dell’assegno unico per i figli a carico. Infatti, il 6 aprile 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 82 la L. n. 46/2021, contenente appunto la “Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”. I decreti legislativi dovranno essere predisposti entro il 21 aprile 2022, ossia 12 mesi dalla data di vigenza della Legge n. 46/2021. L’assegno universale per i figli rientra fra le misure a sostegno della genitorialità, ed è pensato quindi al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l’occupazione, in particolare femminile.

Tale assegno, basato sul principio universalistico, costituisce un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico. Inoltre, i decreti legislativi dovranno osservare determinati principi e criteri direttivi generali. A fondo pagina alleghiamo il testo completo della Legge Delega così come pubblicata in Gazzetta Ufficiale; di seguito, in breve, riepiloghiamo i punti salienti della norma.

Assegno unico per i figli a carico: i criteri direttivi generali

Come appena affermato, i decreti legislativi da adottare per l’istituzione dell’assegno unico per i figli a carico dovranno seguire i principi e criteri direttivi generali di seguito elencati:

  • l’accesso all’assegno è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività, nei limiti stabiliti dalla presente legge;
  • l’assegno è pienamente compatibile con la fruizione del Reddito di Cittadinanza;
  • l’ammontare dell’assegno è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l’ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell’età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;
  • l’assegno è concesso nella forma di credito d’imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro;
  • ai fini dell’accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse dall’assegno, il computo di quest’ultimo può essere differenziato nell’ambito dell’ISEE fino al suo eventuale azzeramento;
  • l’assegno non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità;
  • l’assegno è ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale;
  • è istituito un organismo aperto alla partecipazione delle associazioni familiari maggiormente rappresentative, al fine di monitorare l’attuazione e verificare l’impatto dell’assegno;
  • l’assegno è pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

Assegno unico e universale per figli a carico fino a 21 anni: come funziona?

L’assegno unico per i figli a carico prevede il riconoscimento di un assegno mensile per ciascun figlio a carico fino a 21 anni. Il beneficio, in particolare, decorre dal settimo mese di gravidanza. Per i figli successivi al secondo, l’importo dell’assegno è maggiorato.

L’assegno mensile, seppur di importo inferiore, è previsto anche per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del 21esimo anno di età, con possibilità di corresponsione dell’importo direttamente al figlio, su sua richiesta.

L’agevolazione, però, è concessa solo nel caso in cui il figlio maggiorenne frequenti:

  • un percorso di formazione scolastica o professionale;
  • corso di laurea;
  • tirocinio ovvero un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale.

Per i figli con disabilità è riconosciuto un assegno mensile di importo maggiorato in misura non inferiore al 30% e non superiore al 50%. La maggiorazione è graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilità. Da notare che l’assegno, senza la predetta maggiorazione, spetta anche dopo il compimento del 21esimo anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico;

Assegno universale figli a carico: i requisiti d’accesso

Con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l’assegno deve cumulativamente essere:

  • cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
  • soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
  • stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.

LEGGE 1 aprile 2021, n. 46: testo Gazzetta Ufficiale

Alleghiamo infine il testo della Legge 46/2021 con cui si Delega il Governo a legiferare in materia di Assegno unico per i figli a carico.

Assegno unico per i figli a carico: in Gazzetta Ufficiale la legge delegaultima modifica: 2021-04-09T12:18:01+02:00da vitegabry
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