Riduzione dei permessi sindacali, circolare del ministro Madia

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Riduzione dei permessi sindacali, circolare del ministro Madia

Presentazione

Dal 1° settembre 2014 i contingenti complessivi dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali già attribuiti al personale delle pubbliche amministrazioni sono ridotti del cinquanta per centoper ciascuna associazione sindacale.

La riduzione, finalizzata alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, è stabilita dall’art. 7 del decreto-legge del 24 giugno 2014 n. 90, convertito dalla legge n. 114 dell’11 agosto 2014.

La circolare n. 5 del 20 agosto 2014 del ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione fornisce le modalità applicative della norma e le fonti di riferimento, normative e negoziali.

Le riduzioni  si applicano alle prerogative sindacali riconosciute al personale di tutte le pubbliche amministrazioni, sia contrattualizzato sia in regime di diritto pubblico. Per le Forze di polizia ad ordinamento civile e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in sostituzione della riduzione del 50 per cento, il comma 1-bis del decreto 90/2014 prevede che alle riunioni sindacali indette dall’amministrazione possa partecipare un solo rappresentante per associazione sindacale.

Il contingente complessivo dei distacchi, rideterminato in virtù della riduzione del cinquanta per cento, potrà essere nuovamente ripartito tra le associazioni sindacali con le relative procedure contrattuali e negoziali. In tale ambito, sarà possibile definire, con invarianza di spesa, forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali.

Entro la data del 31 agosto 2014 tutte le associazioni sindacali rappresentative dovranno comunicare alle amministrazioni la revoca dei distacchi sindacali non più spettanti. Le amministrazioni dovranno poi comunicare al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri la revoca dei distacchi, per consentire nell’anno corrente la verifica a consuntivo del rispetto dei contingenti complessivi derivanti dalla riduzione ed attribuiti a ciascuna associazione sindacale. Di conseguenza, la revoca non è necessaria se, al momento dell’attivazione del distacco sindacale, è stato già previsto il termine del 31 agosto 2014.

Il rientro nelle amministrazioni dei dirigenti sindacali oggetto dell’atto di revoca avverrà nel rispetto dell’art. 18 del Contratto collettivo nazionale 7 agosto 1998, nonché delle altre disposizioni di tutela dei dirigenti sindacali previste dagli ordinamenti di settore per il personale in regime di diritto pubblico.
La circolare ricorda, tra l’altro, quanto previsto dall’articolo 5 del predetto contratto collettivo:  “I periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato nell’amministrazione”, pertanto vanno considerati anche con riguardo alla conservazione del posto nella dotazione organica della singola amministrazione. Ai dirigenti sindacali che rientrano in servizio al termine del distacco si applicano le previsioni di cui all’articolo 18 del CCNQ 7 agosto 1998 e, in particolare, i commi 1, 2 e 3:
“1. Il dipendente o dirigente che riprende servizio al termine del distacco o dell’aspettativa sindacale può, a domanda, essere trasferito – con precedenza rispetto agli altri richiedenti – in altra sede della propria amministrazione quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio nell’ultimo anno nella sede richiesta ovvero in altra amministrazione anche di diverso comparto della stessa sede.
2. Il dipendente o dirigente che rientra in servizio ai sensi del comma 1 è ricollocato nel sistema classificatorio del personale vigente presso l’amministrazione ovvero nella qualifica dirigenziale di provenienza, fatte salve le anzianità maturate, e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento mediante attribuzione “ad personam” della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica del nuovo ruolo di appartenenza, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici.
3. Il dipendente o dirigente di cui al comma 1 non può essere discriminato per l’attività in precedenza svolta quale dirigente sindacale né può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa”.
Per il personale in regime di diritto pubblico (carriera diplomatica e carriera prefettizia) la circolare rinvia alle analoghe disposizioni previste dagli ordinamenti di settore.

Fonte: Circolare Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n.5/2014

Riduzione dei permessi sindacali, circolare del ministro Madiaultima modifica: 2014-11-30T10:12:58+01:00da vitegabry
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