Archivi giornalieri: 4 aprile 2014

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA E TICKET

Attualmente è possibile avere l’esenzione totale o parziale del pagamento del ticket Le singole regioni stabiliscono in dettaglio la forma di esenzione e, nel caso di esenzione parziale, la quota che dovrà essere pagata in base a differenti motivi oppure in base all’appartenenza a particolari categorie di cittadini:

   – Esenzione per donne in gravidanza e in fase preconcezionale: alcune prestazioni diagnostiche e strumentali per la tutela della maternità sono esenti dalla partecipazione alla spesa. Le prestazioni sono elencate dal decreto del Ministero della Salute

   – Esenzione per invalidità: per gli invalidi di guerra, civili, del lavoro, per servizio, sono previste in forma diversa a seconda della percentuale di invalidità o della categoria, forme di esenzione totale o parziale dal pagamento dei ticket farmaceutici o per prestazioni diagnostiche o di laboratorio.

L’esenzione totale, cioè per tutte le prestazioni sanitarie spetta a:

– invalidi civili al 100%
– ciechi civili assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione
– grandi invalidi del lavoro
– invalidi di guerra dal I alla V categoria
– invalidi per servizio dalla I categoria alla V
– invalidi civili con grado di invalidità superiore ai due terzi
– invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore ai due terzi
– soggetti affetti da malattie professionali con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi
– invalidi per servizio dalla II alla V categoria
– sordomuti colpiti da sordità dalla nascita o contratta prima dell’apprendimento del linguaggio
– persone affette da neoplasie maligne
– invalidi civili minorenni titolari di indennità mensile di frequenza
– persone in attesa di trapianti di organo
– vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (L. 302/90)
– invalidi civili ultrasessantaciquenni valutati con un valore percentuale che sintetizzi le conseguenze della menomazione nel quotidiano.

La valutazione è a carico delle competenti Commissioni mediche secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute , e cioè:

– difficoltà lievi: corrispondenti a invalidità compresa tra il 33,3% e il 66,6% (utile ai fini della fruizione dell’assistenza protesica)

– difficoltà medio-lievi: corrispondenti a invalidità comprese tra il 66,6% e il 99% (utili ai fini dell’esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie)

– difficoltà gravi: corrispondenti a invalidità al 100% (ai fini dell’esenzione dal pagamento della quota fissa sulla ricetta e dal ticket sulle cure termali)

Queste categorie sono esenti dal pagamento dei medicinali di fascia A e B e non vi è per loro compartecipazione alla spesa per le prestazioni diagnostiche, specialistiche e di laboratorio. Pagano per intero i farmaci di fascia C. Gli invalidi- di qualsiasi natura- aventi grado di invalidità inferiore a quelli sopraelencati hanno diritto ad un’esenzione limitata alle prestazioni correlate alla patologia invalidante.

   – Esenzione per patologia: le persone che soffrono di malattie croniche o invalidanti, oppure di malattie rare hanno diritto all’esenzione dai ticket per le prestazioni di assistenza sanitaria (farmaceutica e specialistica) collegate alla malattia (DM Sanità 329/99 e 279/01 ) e alle sue complicanze, tenendo conto anche della loro inclusione nei LEA. Deve cioè trattarsi di assistenza sanitaria efficace ed appropriata per il trattamento ed il monitoraggio della malattia e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. Sono escluse dall’esenzione del pagamento della quota fissa le prestazioni finalizzate all’accertamento delle condizioni di malattia che danno diritto all’esenzione.

Coloro che hanno riportato danni permanenti a seguito di trasfusione e vaccinazioni obbligatorie spetta l’esenzione per le prestazioni correlate alla patologia invalidante e per i farmaci:

– non pagano nulla per le prescrizioni relative alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche ambulatoriali, compresi i trattamenti di fisioterapia correlati alla patologia
– la quota fissa per qualsiasi tipologia di farmaco non è dovuta

   – Esenzione per reddito: entro determinati limiti di reddito familiare (euro 36’151,98 lordi) è possibile ottenere esenzioni alla partecipazione alla spesa sanitaria. L’esenzione totale è riconosciuta ai bambini al di sotto dei 6 anni e agli anziani al di sopra dei 65, purché il reddito lordo del nucleo familiare non superi l’importo indicato. Inoltre, i cittadini appartenenti a categorie sociali a basso reddito

– pensionati al minimo di età compresa tra i 60 ed i 65 anni
– i disoccupati ad esclusione di coloro che sono in cerca di prima occupazione
– i pensionati sociali

hanno diritto all’esenzione dal ticket previsto per le visite specialistiche, per le attività diagnostiche e strumentali di laboratorio e per le prestazioni fisioterapiche purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all’anno precedente, inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza di coniuge ed in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico.


Spesa farmaceutica
: è consentita alle Regioni la possibilità di trovare proprie forme equivalenti di compartecipazione sanitaria per il contenimento della spesa farmaceutica convenzionata, devono essere concordate con il governo, e finalizzate alla conferma del saldo complessivo

Farmaci in fascia C: In base alla tabella di classificazione dei farmaci, rientrano in questa categoria tutti quei farmaci che sono totalmente a carico del cittadino in quanto sono destinati a curare disturbi di lieve entità, quindi farmaci non considerati essenziali o “salvavita”. I farmaci che rientrano in questa categoria vengono poi suddivisi in due sotto categorie: quelli vendibili esclusivamente dietro prescrizione del medico e quelli che invece possono essere venduti senza obbligo di prescrizione. A fronte delle nuove norme introdotte dal cosiddetto decreto “Salva Italia” alcuni farmaci di fascia C potranno essere venduti anche fuori dalle farmacie, quindi presso centri commerciali e parafarmacie.

Quota sulla ricetta: la legge n.111/2011, ha introdotto nuovamente per gli assistiti non esenti l’obbligo di pagare una quota fissa di 10 euro su tutte le ricette di assistenza specialistica ambulatoriale, in aggiunta all’ordinario ticket già in vigore (pari alla tariffa delle singole prestazioni fino all’importo massimo di 36,15 euro per ricetta). La quota fissa è uguale per tutti e la sua introduzione non comporta alcun obbligo di certificazione da parte degli assistiti.alcune regioni (in particolare l’Emilia Romagna, la Toscana e l’Umbria) hanno deciso di modulare la quota fissa di 10 euro in più quote di diverso importo, in relazione al reddito degli assistiti ed hanno stabilito particolari modalità e termini per consentire loro di certificare tale reddito.

Pronto soccorso: le prestazioni erogate al pronto soccorso non seguite da ricovero ospedaliero perché codificate come codice bianco (cioè non urgenti) hanno un costo pari a euro 25. Tale quota non è dovuta dai cittadini esenti e dai cittadini, non esenti, di età inferiore ai 14 anni. Inoltre sono esonerate da tale quota fissa le prestazioni afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismo o avvelenamento acuto.

Visite o esami diagnostici: è stato introdotto una sorta di ticket sulla negligenza per i cittadini i quali non ritirino entro i 30 giorni successivi i risultati di visite o esami. In tal caso dovranno pagare interamente il costo della prestazione usufruita; le modalità di riscossione di questo ticket vengono definite da provvedimenti regionali.

Rivalutazione delle pensioni per l’anno 2014.

Direzione Generale 
Roma, 17/01/2014
Circolare n. 7
Ai Dirigenti centrali e periferici 
Ai Responsabili delle Agenzie 
Ai Coordinatori generali, centrali e 
   periferici dei Rami professionali 
Al Coordinatore generale Medico legale e 
   Dirigenti Medici e, per conoscenza, 

Al Presidente 
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci 
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo 
Ai Presidenti dei Comitati amministratori 
   di fondi, gestioni e casse 
Al Presidente della Commissione centrale 
   per l’accertamento e la riscossione 
   dei contributi agricoli unificati 
Ai Presidenti dei Comitati regionali 
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n.6
 
OGGETTO: Rivalutazione delle pensioni per l’anno 2014.
SOMMARIO: Si descrivono le operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per l’anno 2014 e le attività correlate.

 

Premessa

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n 302 del 27 dicembre 2013 – supplemento ordinario n. 87, è stata pubblicata la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2014).

In particolare, l’art. 1, comma 483 (allegato 1) individua i criteri di applicazione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo fissato dall’articolo 34, comma 1, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448.

L’innovazione contenuta nella disposizione citata consiste nel correlare la percentuale di rivalutazione all’importo complessivo del trattamento pensionistico complessivo, e non più alle fasce di importo all’interno del trattamento complessivo.

Tale criterio era già contenuto nell’articolo 12 del disegno di legge n. 1120/2013 (allegato 2) sulla base del quale, tenuto conto della necessità di effettuare le operazioni in tempo utile per il pagamento della mensilità di gennaio 2014, è stata applicata in via provvisoria la rivalutazione delle pensioni

 

Per i trattamenti di importo immediatamente superiore al limite dello scaglione inferiore è garantita una rivalutazione almeno pari a quella assicurata alle pensioni di importo pari al limite dello scaglione inferiore.

 

Le differenze fra le due disposizioni (il disegno di legge e la versione definitiva della Legge di stabilità) riguardano la misura percentuale dell’indice di rivalutazione da applicare ai trattamenti  di importo compreso fra tre e quattro volte il trattamento minimo, e ai trattamenti di importo superiore a sei volte il trattamento minimo.

 

Le pensioni di importo compreso fra tre e quattro volte il trattamento minimo e quelle di importo superiore a sei volte il trattamento minimo saranno oggetto di un nuovo ricalcolo per adeguarne l’ammontare a quanto stabilito in via definitiva dalla Legge di stabilità. Con successiva comunicazione sarà data notizia dell’adeguamento di tali pensioni.

 

1.    Indice di rivalutazione per l’anno 2014.

 

Il decreto del 20 novembre 2013, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 280 del 29 novembre 2013 (allegato 3), ha fissato nella misura del 1,2 per cento l’aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per l’anno 2014.

Il predetto decreto ha confermato nella misura del 3,0 per cento l’aumento definitivo di perequazione automatica per l’anno 2013.

Nessun conguaglio è stato pertanto effettuato rispetto alla rivalutazione attribuita in via previsionale per il 2013.

 

 

2.   Disciplina applicata in via provvisoria alla rivalutazione delle pensioni per l’anno 2014

 

L’art. 12 del disegno di Legge di stabilità n. 1120/2013 aveva stabilito che per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fosse riconosciuta:

  1. nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
  2. nella misura del 90 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
  3. nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
  4. nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.

Infine, la norma aveva stabilito che per i trattamenti di importo complessivo superiore a 6 volte il trattamento minimo, non vengono rivalutate le fasce di importo superiori a 6 volte il trattamento minimo.

 

 

  

 

 

Dal 1° gennaio 2014:

Fino a 3 volte il TM 1,2 % fino a €  1.486,29
Fascia di garanzia *   oltre € 1.486,29 e fino a € 1.488,06sono garantiti 1.504,13
Oltre 3 e fino a 4 volte il TM 1,08  % oltre € 1.486,29 e fino a € 1.981,72
Fascia di garanzia *   oltre € 1.981,72 e fino a € 1.985,25sono garantiti 2.003,12
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM 0,90 % oltre € 1.981,72 e fino a € 2.477,15
Fascia di garanzia*   oltre € 2.477,15 e fino a € 2.484,53sono garantiti 2.499,44
Oltre 5 e fino a 6 volte il TM 0,60 % oltre € 2.477,15 e fino a € 2.972,58
Oltre€ 2. 972,58 Importo fisso Aumento di 17,84

*Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia di appartenenza, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.

 

Gli importi dei trattamenti minimi per gli anni 2013 e 2014 e i relativi limiti di reddito sono riportati nell’allegato 4, tabelle da A ad E.

 

3.   Periodicità di pagamento delle pensioni

 

La periodicità di pagamento delle pensioni segue i criteri della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 350 del 10 marzo 1998, approvata con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 1998. I valori indicati in lire nella deliberazione sono stati aggiornati con riferimento all’euro.

La citata delibera n. 350 prevede che i pagamenti di importo mensile fino al due per cento del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in vigore al 1° gennaio di ciascun anno, sono effettuati in rate annuali anticipate e che i pagamenti di importo mensile eccedente il due per cento fino al quindici per cento del trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate.

La citata delibera prevede inoltre che i limiti mensili così determinati devono essere arrotondati alle 10.000 lire per difetto; considerato che 10.000 lire corrispondono a 5,16 euro, si considera un arrotondamento a 5,00 euro, per difetto.

L’importo del trattamento minimo a gennaio 2014 (con la perequazione provvisoria dello 1,2%) è pari a euro 501,38. Il corrispondente due per cento è pari a euro 10,0276 da arrotondare a euro 10,00, mentre il corrispondente quindici per cento è pari a euro 75,2070 da arrotondare a euro 75,00.

Viene, quindi, disposto il pagamento annuale nel caso in cui l’importo mensile delle prestazioni dello stesso soggetto abbinate per il pagamento sia minore di 10,00 euro.

Deve essere disposto il pagamento semestrale nel caso in cui l’importo mensile delle prestazioni dello stesso soggetto abbinate per il pagamento sia minore di 75,00 euro.

Viene disposto il pagamento mensile in tutti gli altri casi.

 

4.        Comunicazioni

 

4.1       Titolari di pensioni e prestazioni

 

Con messaggio dedicato sarà comunicata la pubblicazione del modello ObisM integrato per l’anno 2014, e della certificazione fiscale (CUD 2014).

Com’è noto, dallo scorso anno l’Istituto rilascia tale documentazione, di norma, esclusivamente attraverso il canale telematico, con le modalità illustrate dalla circolare n. 32 del 26 febbraio 2013.

 

4.2       Obbligo di comunicazione da parte dei titolari di pensioni e prestazioni

 

Si rammenta comunque che i titolari di prestazioni sono tenuti a comunicare all’INPS ogni situazione che possa incidere sul diritto e sulla misura della prestazione quali ad esempio la variazione dello stato civile, della residenza, dei periodi di soggiorno all’estero, della situazione reddituale, dello stato di famiglia.

 

PARTE I – PENSIONI DELLE GESTIONI PRIVATE

 

5.         Attribuzione della perequazione

 

Anche per il 2014 l’importo complessivo del trattamento da prendere a base della perequazione è stato quantificato come indicato dalle disposizioni dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che stabiliscono che il calcolo dell’aumento di rivalutazione automatica sia effettuato sul cumulo dei trattamenti erogati dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario Centrale, per ciascun pensionato.

Si ricorda che, per la determinazione dell’importo complessivo su cui calcolare la perequazione, vengono prese in considerazione le pensioni erogate dall’INPS (ad esclusione delle prestazioni di categoria VOBIS, IOBIS, VMP, IMP, AS, PS, INVCIV, VOCRED, VOCOOP, VOESO, VESO92, VOST, INDCOM, CL) e le pensioni erogate da altri Enti e memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, per le quali l’Ente erogatore ha comunicato l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata. L’informazione relativa alla cumulabilità ai fini della perequazione viene memorizzata, per le pensioni degli Enti conferenti, nel campo GP1AV35N e assume valore 2 (SI PEREQUAZIONE) ovvero 1 ( NO PEREQUAZIONE).

L’importo di perequazione spettante sul trattamento complessivo viene ripartito sulle pensioni in misura proporzionale con le modalità illustrate nella circolare n.102 del 6 luglio 2004.

La perequazione nella misura del 1,2 % è stata inoltre applicata anche alle quote dovute al beneficiario diverso dal pensionato se presente un piano di “Pagamenti ridotti o disgiunti” individuato da uno dei seguenti codici:

 

  • M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite
  • M5 Assegno alimentare per figli
  • M6 Assegno alimentare per ex coniuge

Analogamente, è stato perequato con coefficiente pari al 1,2% l’importo “Altra pensione” memorizzato dalle Sedi per i piani di recupero N1 -Trattenuta Fondo Clero. Si richiama in merito quanto ribadito con il messaggio n. 382 del 14 novembre 2003.

 

6.         Pensioni in totalizzazione (categorie TOT)

 

Agli Enti e Casse Professionali è stata comunicata dal Casellario Centrale delle Pensioni la rispettiva quota perequata delle pensioni in totalizzazione.

 

7.         Rivalutazione delle prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti (categoria INVCIV)

 

La determinazione della perequazione definitiva per l’anno 2013 e previsionale per l’anno 2014, è stata applicata anche per le pensioni e gli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

 

I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti sono stati aumentati del 2 per cento, corrispondente alla variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, senza tabacchi, riferito al periodo agosto 2012 – luglio 2013 e il periodo precedente agosto 2011 – luglio 2012(allegato 5).

 

Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali è quello stabilito per la pensione sociale ( art. 12 legge n. 412/1991).

Gli importi dei trattamenti dei minorati civili per gli anni 2013 e 2014 e i limiti di reddito sono riportati nell’allegato 4, tabella M.

 

7.1       Rivalutazione delle indennità

 

La quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti è stata aumentata del 2,09 per cento corrispondente alla variazione percentuale dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro tra il periodo agosto 2012 -luglio 2013 e il periodo precedente agosto 2011 – luglio 2012 (allegato 6).

Si rammenta che la perequazione delle indennità viene attribuita sulla sola quota individuata dall’art. 2, comma 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508 e successive modificazioni e integrazioni.

 

7.2       Indennità di frequenza

 

Le indennità di frequenza sono state rinnovate con modalità differenti in relazione alla fascia memorizzata e tenuto conto delle modifiche introdotte dalla legge n. 106/2011.

Il pagamento è stato disposto con le seguenti regole:

  • se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 49, il pagamento dell’indennità viene disposto per i mesi da gennaio a giugno, interrotta automaticamente da luglio a settembre e nuovamente disposta da ottobre in poi;
  • se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 47 ovvero 50, il pagamento dell’indennità viene disposto per l’intero anno;
  • se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 97, la prestazione viene rinnovata con importo pari a zero.

 

7.3       Prestazioni INVCIV con revisione sanitaria scaduta

 

Al fine di evitare eventuali erogazioni indebite, in occasione delle operazioni di rinnovo per l’anno 2014 gli importi delle prestazioni corrisposte ai minorati civili sono stati sospesi dal mese successivo a quello di scadenza della revisione sanitaria memorizzato nel campo GP1AF06N.

Sono state, comunque, mantenute in pagamento le prestazioni a favore di invalidi civili che, alla data della scadenza della revisione, abbiano già compiuto i 65 anni e tre mesi di età e che, quindi, siano divenuti titolari del solo assegno sociale sostitutivo di invalidità civile.

Per le prestazioni che, a seguito della revisione sanitaria, devono essere poste nuovamente in pagamento, le Sedi provvederanno a confermare l’avvenuta revisione sanitaria con la procedura REVSAN e ad attivare la ricostituzione, indispensabile per ripristinare il pagamento della prestazione.

Si ritiene utile precisare che le prestazioni INVCIV, confermate a seguito di revisione sanitaria e non ricostituite a cura della Sede, verranno elaborate a livello centrale, con cadenza mensile, dopo la registrazione dell’avvenuta revisione nella procedura REVSAN come previsto al punto 6 del messaggio n. 870 del 14 gennaio 2011.

 

8.         Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie (categoria INVCIV)

 

Le indennità previste dall’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, dall’articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 a favore dei lavoratori affetti da talassodrepanocitosi e a favore dei lavoratori affetti da talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, liquidate come prestazioni di categoria INVCIV con fascia 70, 71, 72 e 73, sono state rinnovate per l’anno 2014 adeguandone l’importo al trattamento minimo.

 

9.         Trasformazione in assegni sociali delle prestazioni agli invalidi civili che compiono l’età prevista per l’assegno sociale.

 

L’art. 18, comma 4, della legge n. 111 del 15 luglio 2011 stabilisce che il requisito anagrafico minimo per il conseguimento dell’assegno sociale nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione d’inabilità civile, dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, deve essere adeguato all’incremento della speranza di vita, in attuazione dell’art. 12 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122 del 30 luglio 2010.

L’adeguamento in questione, illustrato con il messaggio n. 16587 del 12 ottobre 2012, dispone che sulla scorta del D.M. 6 dicembre 2011, il requisito anagrafico in argomento, per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, è pari a 65 anni e 3 mesi.

Conseguentemente, in occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo l’importo dell’assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell’età prevista, le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti che compiono sessantacinque anni e tre mesi di età entro il 30 novembre 2014 e per i quali risultano memorizzati negli archivi i dati reddituali necessari all’accertamento del diritto e della misura all’assegno sociale.

In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento di sessantacinque anni e tre mesi è stato attribuito l’importo dell’assegno sociale senza gli aumenti di cui all’articolo 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (già lire 100.000) e all’articolo 52 della legge 27 dicembre 1999, n. 488 (già lire 18.000).

Le strutture territoriali dovranno provvedere alla ricostituzione delle pensioni per le quali non sono presenti le informazioni reddituali, segnalando i dati aggiornati del titolare e, per i soggetti coniugati, anche del coniuge.

 

10.      Assegni di invalidità

 

Gli assegni di invalidità scaduti e non confermati vengono sospesi, mediante azzeramento degli importi, dalla data di scadenza del triennio. La sospensione del pagamento non opera nei confronti dei titolari che hanno perfezionato l’età per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Si rammentano i requisiti anagrafici richiesti per l’accesso alla pensione di vecchiaia nell’anno 2014.

 

Requisiti per l’anno 2014
Età anagrafica donne Età anagrafica uomini
FPLD e forme sostitutive ed esonerative Autonome e gestione separata AGO e forme sostitutive ed esonerativeAutonome e gestione separata
Categoria
002, 005, 008, 033, 045, 048, 051, 054, 060, 063, 083 e 094 016, 019, 022, 074, 086, 089 e 092  tutte le categorie AOI
63 anni e 9 mesi 64 anni e 9 mesi 66 anni e 3 mesi

 

Per gli assegni che, a seguito di ulteriore conferma, devono essere posti nuovamente in pagamento, le Sedi provvederanno a segnalare la relativa informazione con la procedura REVSAN e ad attivare la ricostituzione.

Gli assegni di invalidità, confermati e non ricostituiti a cura della Sede, verranno elaborati a livello centrale, con cadenza mensile, come previsto al punto 6 del messaggio n. 870 del 14 gennaio 2011.

Al fine di evitare eventuali erogazioni indebite, in occasione delle operazioni di rinnovo per l’anno 2014 gli importi degli assegni di invalidità sono stati sospesi dal mese successivo a quello di scadenza della revisione sanitaria memorizzata in GP1AF06N. Sono stati azzerati soltanto gli assegni con data scadenza compresa tra gennaio 2014 e novembre 2014.

 

11.      Assegni straordinari di sostegno al reddito (VOCRED, VOCOOP, VOESO) e prestazione di esodo ex art. 4 legge 92/2012 (VESO92)

 

Gli assegni straordinari di sostegno al reddito a carico dei fondi di solidarietà di settore di categoria 027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, e la prestazione di accompagnamento alla pensione di cui all’art. 4 della legge 92/2012 di categoria 199 –VESO92 sono stati rinnovati per l’anno 2014 nella stessa misura stabilita alla decorrenza originaria.

Per gli assegni in scadenza del corso dell’anno è stato, come di consueto, determinato l’importo del rateo di tredicesima, se spettante, che viene corrisposto unitamente all’ultima mensilità.

 

12.      Pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza

 

12.1    Pensioni intestate ad unico titolare in scadenza nell’anno 2014

 

Le pensioni ai superstiti intestate ad unico titolare il cui diritto scade nell’anno 2014 sono state rinnovate con l’importo mensile perequato fino al mese antecedente quello di cessazione del diritto e con importo pari a zero a partire dal mese della perdita del diritto.

Le pensioni ai superstiti dei Fondi Speciali, intestate ad unico titolare il cui diritto scade nel corso dell’anno, sono state invece rinnovate localizzandole all’ufficio pagatore di cassa sede 99999-3300004.

Le Sedi devono provvedere all’eliminazione della pensione nel caso in cui il titolare cessi dal diritto alla prestazione. Devono, invece, provvedere alla ricostituzione della pensione nel caso in cui venga documentato il permanere del diritto, come studente o inabile.

Nel caso di eliminazione per cessazione del diritto dovranno inoltre essere corrisposti i ratei di tredicesima maturati.

 

12.2    Pensioni per cui nell’anno 2014 rimane un solo contitolare

 

Le pensioni ai superstiti per le quali nel corso dell’anno 2014 rimane un solo contitolare sono state rinnovate garantendo al soggetto, dal mese in cui diventa l’unico contitolare, l’importo mensile spettante sulla base dei redditi memorizzati in archivio.

In assenza di redditi è stata comunque garantita l’intera percentuale di spettanza dell’unico contitolare rimasto. Le posizioni in argomento sono state codificate con il valore 999 nel campo GP1CIDEMIN per essere individuate e ricostituite a cura delle Sedi.

 

12.3    Pensioni senza contitolari vigenti nell’anno 2014

 

Le pensioni ai superstiti ancora non eliminate, ma senza nessun contitolare vigente nel 2014, sono state rinnovate con importo a zero e localizzate all’ufficio pagatore ELI 99999-3300009. Le posizioni in argomento sono state codificate con il valore 998 nel campo GP1CIDEMIN per essere individuate e gestite a cura delle Sedi.

 

13.       Incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati di cui all’articolo 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (maggiorazioni sociali)

 

Ai sensi del comma 5 dell’art. 5 della legge 127/2007 il limite di reddito annuo per l’incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati di cui all’art. 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è aumentato in misura pari all’incremento dell’importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all’anno precedente.

Pertanto, per l’anno 2014 il limite di reddito per il diritto alla maggiorazione in argomento è pari ad euro 8.291,66.

Si ricorda che il comma 4 dell’art. 5 della legge 127/2007 stabilisce che, qualora erogata, la somma aggiuntiva prevista al comma 1 del medesimo art. 5 (cosiddetta 14a), costituisce reddito per un importo pari a 156,00 euro ai soli fini dell’attribuzione delle maggiorazioni sociali di cui all’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n.448.

 

14.      Pensioni delle gestioni private. Situazioni particolari.

 

Si illustrano di seguito le attività effettuate in occasione delle operazioni di rinnovo per l’anno 2014 per alcune situazioni particolari.

 

14.1    Impostazione del codice di ricostituzioni d’ufficio

 

Come di consueto, le pensioni per le quali in sede di rinnovo le procedure hanno individuato variazioni d’importo da data anteriore a gennaio 2014 sono state poste in pagamento per l’anno 2014 con l’importo aggiornato e sono state contraddistinte con il codice 4 (da ricostituire a credito) ovvero 7 (da ricostituire a debito) nell’ultimo carattere del campo GP1AF05R.

Le pensioni individuate come “ricostituzioni d’ufficio” in sede di rinnovo delle pensioni per l’anno 2014 verranno elaborate a livello centrale, come previsto al punto 1.2  del messaggio n. 870 del 14 gennaio 2011. Con successivo messaggio sarà data comunicazione dell’elaborazione.

Le pensioni non rivalutate poste in pagamento con lo stesso importo del 2013 sono state contraddistinte con il codice 5 nell’ultimo carattere del campo GP1AF05R se si tratta di pensioni che necessitano della sistemazione delle informazioni memorizzate in archivio.

Sono state, altresì, rinnovate con lo stesso importo del 2013 le pensioni contraddistinte con il codice 0 nell’ultimo carattere del campo GP1AF05R e il valore 004 in GP1CIDEMIN. Si tratta in particolare di pensioni per le quali i dati reddituali presenti in archivio non hanno consentito il calcolo ai sensi della normativa in materia.

L’informazione relativa al tipo rinnovo presente in GP1AF05R viene riportata anche nel campo CPRD della riga di movimentazione relativa al rinnovo.

 

14.2    Pensioni rinnovate con importo pari a zero.

 

L’elenco delle pensioni rinnovate per l’anno 2014 con importo pari a “zero” è ricavabile dalla INTRANET – ASSICURATO PENSIONATO – ACCESSO ALLE PROCEDURE DI GESTIONE DELLE PENSIONI – LISTE PARAMETRICHE WEB.

Per queste posizioni, le Sedi avranno cura di disporre le necessarie verifiche e provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla eliminazione.

 

14.3    Eliminazione centrale delle pensioni

 

Come preannunciato al punto 4 del messaggio n. 13602 del 28 agosto 2013, contestualmente alle operazioni di rinnovo sono state eliminate:

 

  • le pensioni localizzate agli uffici pagatori di Cassa Sede con codice 3300009 (ELI), e 3300010 (Z4E), con data di variazione anteriore al dicembre 2011;
  • le pensioni con importo mensile pari a zero da dicembre 2012.
  • le prestazioni assistenziali con importo mensile pari a zero da dicembre 2010

 

15.      Canone RAI

 

Anche per l’anno 2014 si è provveduto ad impostare sulla pensione, per i soggetti che ne hanno fatto richiesta, la trattenuta dell’importo dovuto per il canone RAI.

Come previsto dall’art. 38, comma 8, della legge n. 122 del 30 luglio 2010, l’importo viene suddiviso e addebitato in 11 rate.

 

16.      Detrazioni d’ imposta

 

Si rammenta che le detrazioni di imposta operano con riferimento al “soggetto” pensionato.

Poiché la ritenuta IRPEF viene determinata sull’ammontare complessivo delle pensioni intestate al soggetto, siano esse erogate dall’INPS o da altri Enti, anche le detrazioni di imposta operano sull’ammontare pensionistico complessivo e sono ripartite sulle diverse prestazioni con il criterio della proporzionalità.

Sul complesso delle pensioni fiscalmente imponibili e intestate al medesimo beneficiario viene attribuita la detrazione per redditi da pensione, secondo gli scaglioni previsti.

Sulle pensioni complementari e integrative viene invece attribuita la detrazione per lavoro dipendente. Per le pensioni delle gestioni private, la circostanza è segnalata con il valore 1 nel campo GP3FINDCPL del database delle pensioni. La detrazione per lavoro dipendente attribuita su una delle pensioni sostituisce, sull’ammontare pensionistico complessivo del soggetto, la detrazione per pensione.

Per l’anno 2014 sono state attribuite le stesse detrazioni per familiari a carico in essere nel mese di dicembre 2013.

A tal proposito per il 2014 è necessario tener conto delle modifiche apportate all’art. 13 del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) dal comma 127, dell’art. 1 della L. n. 147 del 27/12/2013 (c.d. Legge di Stabilità 2014), sia per ciò che concerne le fasce di reddito cui si applicano le detrazioni IRPEF spettanti per i redditi da lavoro dipendente che per l’importo da attribuirsi; con successiva comunicazione sarà illustrato l’adeguamento della tassazione, per le pensioni interessate.

 

16.1    Detrazioni per le famiglie numerose

 

In occasione delle operazioni di rinnovo è stato calcolato a “consuntivo” 2013 il bonus per le famiglie numerose, in funzione della comunicazione relativa ai carichi familiari effettuata ai fini delle detrazioni fiscali.

Si rammenta che il bonus, introdotto dalla legge finanziaria per il 2008 (art. 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), si sostanzia in una ulteriore detrazione per carichi di famiglia, pari ad euro 1.200 annui, in favore delle famiglie numerose, individuate in nuclei con almeno quattro figli fiscalmente a carico.

L’attribuzione è stata effettuata in base ai criteri di seguito illustrati:

  • se l’importo spettante a titolo di bonus trova capienza nell’imposta netta, il bonus viene interamente rimborsato; l’importo attribuito a titolo di bonus viene memorizzato nel campo GP3EDCAP del data base delle pensioni e sommato alle detrazioni complessive per carichi di famiglia, registrato nel campo GP3EDEDFAM; nel caso di pensioni della gestione ex Enpals il suddetto importo è evidenziato nella maschera PNCTD0 (cedolino) al dettaglio del punto 7;
  • se l’importo spettante a titolo di bonus è maggiore dell’imposta netta, l’imposta netta viene azzerata e si determina un credito pari alla differenza tra il bonus e l’imposta netta rimborsata. L’importo dell’imposta netta azzerata costituisce l’importo del bonus riconosciuto e viene memorizzato nel data base pensioni nel campo GP3EDCAP (detrazione riconosciuta dal comma 1-bis dell’art. 12 del TUIR). Per le pensioni della gestione ex Enpals l’importo è evidenziato nella maschera PNCTA1 con il codice CE69 (ulteriore detrazione L. 244/2007) e riportato sulla maschera PNCTD0 (cedolino) al punto 19.

L’ulteriore importo (la differenza tra bonus spettante e tassazione azzerata) eventualmente spettante viene corrisposto con la rata di gennaio 2014 come conguaglio fiscale a credito.

L’importo del bonus, che non è stato eventualmente possibile attribuire, costituisce un credito d’imposta e viene memorizzato nel data base pensioni, nel campo GP3EDNCAP (detrazione per non capienza comma 1-bis dell’art. 12 del TUIR).

Nella certificazione fiscale a consuntivo (CUD 2014) saranno indicati sia l’ammontare della detrazione erogata sia l’importo che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta.

 

 

16.2    Detrazioni certificate in caso di decesso

 

In caso di decesso del titolare della prestazione, le detrazioni vengono indicate sulla certificazione fiscale computando il numero dei giorni dal 1° gennaio fino alla data del decesso.

 

17.      Conguagli da rinnovo

 

Con il rinnovo dell’anno 2014, le procedure centrali hanno provveduto a calcolare:

 

  • i conguagli IRPEF a credito del pensionato;
  • i conguagli imponibili IRPEF a credito del pensionato;
  • i conguagli non imponibili IRPEF a credito del pensionato;
  • i conguagli di pensione deducibili IRPEF a debito del pensionato;
  • i conguagli di pensione non deducibili IRPEF a debito del pensionato;
  • i conguagli a debito per il recupero, richiesto dalla Sede, sui rimborsi fiscali, e per il recupero dell’acconto IRPEF disposto mensilmente dalla procedura di estrazione di pagamento mensile, per le pensioni con trattenuta per ricongiunzione per legge 29/1979, per legge 45/1990 e per recupero crediti con trattenuta deducibile, come indicato nel messaggio n. 8421 del 23 marzo 2004;
  • i conguagli per contributo di perequazione (art. 18, comma 22-bis della legge 15 luglio 2011, n. 111);
  • i conguagli per contributo di solidarietà (art. 24, comma 21 della legge 22 dicembre 2011, n. 214);
  • i conguagli sindacali a debito del pensionato;
  • i conguagli sindacali a credito del pensionato.
  • i conguagli IRPEF a debito del pensionato.

Si ricorda che i conguagli da rinnovo sono visualizzabili nel database pensioni con la funzione L.

I conguagli per addizionale regionale e comunale per l’anno 2013 determinati con le operazioni di rinnovo, sono stati quantificati in funzione dei dati memorizzati nel Casellario e sono suscettibili di modifica a seguito del cumulo con altro imponibile corrisposto dall’INPS nell’anno 2013, oltre che per le eventuali variazioni delle aliquote rideterminate dalle Regioni e dei Comuni.

Per le pensioni a carico della gestione ex Enpals i suddetti conguagli sono registrati nella maschera PNCTA1 con il codice DE40 (trattenuta addizionale regionale), con il codice DE41 (trattenuta addizionale comunale), con il codice DE45 (trattenuta acconto addizionale comunale) e l’indicazione dell’importo complessivo del debito e della rata.

 

17.1    Conguagli da rinnovo per IRPEF a debito o a credito del pensionato

 

I conguagli IRPEF a debito sono stati registrati con il codice 140 nel campo GP8MD52 e con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E e vengono trattenuti in due rate sulle mensilità di gennaio e febbraio 2014. Il recupero viene effettuato in unica soluzione nel caso in cui l’importo non superi 6,00 euro.

I conguagli IRPEF a credito vengono corrisposti unitamente alla rata di gennaio 2014 e sono registrati con il codice 139 nel campo GP8MD52 e l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E.

Con il messaggio n. 2710 del 15 febbraio 2012 la Direzione Centrale Bilanci e Servizi fiscali ha comunicato l’istituzione di nuovi conti per la contabilizzazione dei conguagli fiscali afferenti gli anni precedenti.

Pertanto, a partire dal 2013, l’importo del conguaglio a debito o a credito viene riportato anche nel campo, finora inutilizzato, GP8MD05E – Trattenute Erariali Competenza Anno Precedente.

 

17.2    Conguagli da rinnovo per recupero richiesto dalla Sede sui rimborsi IRPEF e per recupero dell’acconto IRPEF disposto dalla procedura di estrazione della rata mensile di pensione

 

Il conguaglio a debito per recupero sui rimborsi IRPEF, corrispondente all’importo memorizzato nel campo GP3CM04E nell’anno 2013, è stato registrato con codice 141 nel campo GP8MD52 (con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E) e viene trattenuto in unica soluzione sulla mensilità di gennaio 2014.

Il recupero sui rimborsi IRPEF:

 

  • può essere stato richiesto dalla Sede con apposita segnalazione con la procedura on line di rettifica della certificazione fiscale a preventivo;
  • può derivare dai conguagli gestiti con la procedura ARTE con residuo da recuperare;
  • può derivare da acconto IRPEF disposto dalla procedura di estrazione della rata mensile per le pensioni con trattenuta per ricongiunzione per legge 29/1979, per legge 45/1990 e per recupero crediti con trattenuta deducibile, come indicato nel messaggio n. 8421 del 23 marzo 2004.

 

17.3    Conguagli di pensione da rinnovo, imponibili IRPEF, a credito del pensionato

 

In fase di predisposizione del pagamento della rata di gennaio 2014, ai conguagli di pensione imponibili IRPEF a credito del pensionato determinati dal rinnovo viene applicata la ritenuta IRPEF, utilizzando l’aliquota media memorizzata nel campo GP3PMED del database delle pensioni. Sul segmento GP8 vengono effettuate le seguenti operazioni:

 

  • il conguaglio lordo viene registrato con codice 526 al campo GP8MD52 e l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;
  • il conguaglio netto viene registrato con codice 133 nel campo GP8MD52 e l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;
  • l’importo netto viene aggiunto all’importo in pagamento (GP8MD02E);
  • l’importo delle ritenute IRPEF calcolate al momento dell’estrazione, viene memorizzato nel campo GP8MD05E – Trattenute Erariali Competenza Anno Precedente.

 

 

Sul segmento GP3 vengono effettuate le seguenti operazioni:

 

  • l’importo lordo del conguaglio viene registrato nel campo GP3CM02E (imponibile anni precedenti);
  • l’importo delle ritenute IRPEF viene registrato nel campo GP3CM03E.

 

17.4    Conguagli di pensione da rinnovo, non imponibili IRPEF, a credito del pensionato

 

In fase di predisposizione del pagamento della rata di gennaio 2014, i conguagli di pensione non imponibili IRPEF a credito del pensionato determinati dal rinnovo vengono:

  • registrati con codice 528 nel campo GP8MD52 e l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;
  • sommati all’importo in pagamento (GP8MD02E).

 

17.5    Conguagli di pensione da rinnovo, deducibili IRPEF, a debito del pensionato

 

I conguagli di pensione determinati dal rinnovo, deducibili IRPEF, a debito del pensionato vengono trattenuti in due rate sulle mensilità di gennaio e febbraio 2014.

Il recupero viene effettuato in unica soluzione nel caso in cui l’importo non superi 6,00 euro.

Nel caso in cui per la stessa pensione risultino conguagli a debito e a credito, viene dapprima effettuata la compensazione del debito con il credito e, quindi, viene operato il recupero rateale del residuo debito.

In fase di predisposizione del pagamento della rata di gennaio 2014 vengono effettuate le seguenti operazioni sul segmento GP8:

  • il conguaglio viene registrato con codice 525 nel campo GP8MD52 e con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;
  • l’importo del conguaglio viene sottratto dall’importo in pagamento (GP8MD02E).

Sul segmento GP3 l’importo del conguaglio viene registrato al campo GP3CM02E con segno negativo (deducibile anni precedenti).

 

17.6    Conguagli di pensione da rinnovo, non deducibili IRPEF, a debito del pensionato

 

I conguagli di pensione determinati dal rinnovo, non deducibili IRPEF, a debito del pensionato vengono trattenuti in due rate sulle mensilità di gennaio e febbraio 2014.

Il recupero viene effettuato in unica soluzione nel caso in cui l’importo non superi 6,00 euro.

Nel caso in cui per la stessa pensione risultino conguagli a debito e a credito viene, dapprima, effettuata la compensazione del debito con il credito e, quindi viene operato il recupero rateale del residuo debito.

In fase di predisposizione del pagamento della rata di gennaio 2014 vengono effettuate le seguenti operazioni sul segmento GP8:

  • il conguaglio viene registrato con codice 527 nel campo GP8MD52 e con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;
  • l’importo del conguaglio viene sottratto dall’importo in pagamento (GP8MD02E).

 

17.7    Conguaglio contributo perequazione (legge 111/2011)

 

La sentenza della Corte Costituzionale n. 116/2013 ha dichiarato incostituzionale il contributo di perequazione introdotto con la legge 111/2011.

A seguito del ricalcolo dell’imponibile annuo in funzione della perequazione definitiva per l’anno 2013, è stato ricalcolato anche l’eventuale importo residuo a titolo di contributo di perequazione di cui alla legge n. 111 del 15 luglio 2011 da rimborsare.

I conguagli a credito del pensionato, determinati in fase di rinnovo sono registrati nel segmento GP8 con codice 837 nel campo GP8MD52, e con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E.

Per le pensioni a carico della gestione ex Enpals i conguagli a credito del pensionato, sono registrati nella maschera PNCTA con il codice CE60 e l’indicazione dell’importo.

 

17.8    Conguaglio contributo di solidarietà (legge 214/2011)

 

A seguito del ricalcolo dell’imponibile annuo in funzione della perequazione definitiva per l’anno 2013, è stato ricalcolato anche l’importo annuo dovuto a titolo di contributo di solidarietà di cui alla legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

I conguagli determinati in fase di rinnovo sono registrati nel segmento GP8:

  • se a debito del pensionato, con codice 838 nel campo GP8MD52 e con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;
  • se a credito del pensionato, con codice 839 nel campo GP8MD52, e con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E.

 

17.9    Conguagli da piattaforma fiscale

Come illustrato con il messaggio n. 5807 dell’8 aprile 2013, la piattaforma fiscale provvede ad calcolare il conguaglio fiscale per i soggetti che percepiscono più prestazioni a carico dell’Istituto (comprensive di quelle degli enti soppressi Inpdap ed Enpals).

La piattaforma ha provveduto a comunicare i conguagli derivanti dall’abbinamento di altre somme corrisposte nel periodo gennaio-ottobre  2013 e che hanno comportato un aumento dell’imponibile fiscale.

Tali conguagli, per le pensioni delle gestioni private, sono identificati dal codice conguaglio 162 nel campo GP8MD52, sono stati suddivisi in due rate e saranno, quindi, trattenuti sulle rate di gennaio e febbraio 2014.

 

18.      Convenzione italo-venezuelana

 

Come di consueto, in fase di rinnovo sono stati aggiornati gli importi delle pensioni venezuelane riferiti a gennaio 2014.

L’ importo a tale data è pari a 2.702,72 BsF.

Gli importi mensili con le variazioni intervenute dal 1° novembre 1991 in poi e gli importi al 1° gennaio di ciascun anno sono consultabili nella Intranet – Direzione Pensioni – Area procedure – Utilità.

 

PARTE II – PENSIONI DELLE GESTIONI PUBBLICHE

 

19.      Attribuzione della perequazione

 

Per le pensioni erogate dalla Gestione Dipendenti Pubblici, nei casi in cui l’indennità integrativa speciale sia corrisposta come emolumento a sé stante dalla voce pensione, ai fini della individuazione della fascia del trattamento complessivo cui applicare gli aumenti percentuali della perequazione automatica di cui sopra, il trattamento pensionistico è stato considerato complessivamente, ovvero comprensivo dell’indennità integrativa speciale.

In merito alle modalità di attuazione delle disposizioni sopra riportate si fa presente che sarà presa in considerazione la rata mensile di pensione in pagamento al 31 dicembre 2013, comprensiva anche dell’indennità integrativa speciale.

Qualora il trattamento pensionistico complessivo risulti superiore a  € 1.486,29 sarà incrementato soltanto l’importo mensile della voce pensione mentre la misura dell’indennità integrativa speciale resterà invariata a quella spettante al 31 dicembre 2013.

Tale situazione sarà individuata mediante l’apposizione del codice “!” nel campo “PQ” della maschera 020.

Per effetto dell’applicazione delle suindicate percentuali di variazione della perequazione automatica, la misura mensile dell’indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2014 sarà elevata a € 767,83; l’importo della stessa indennità annessa alla 13^ mensilità sarà determinato per l’anno 2014 e in € 747,83.

Si fa presente, inoltre, che per effetto delle disposizioni operative contenute nella Informativa INPDAP n.52 del 18.10.2000, i suindicati criteri di corresponsione degli aumenti perequativi trovano applicazione anche nel caso di un unico trattamento pensionistico, indiretto o di reversibilità, attribuito in quota parte al coniuge superstite ed al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile.

Con l’occasione, si ricorda che l’adeguamento annuale degli assegni di mantenimento riconosciuti all’ex coniuge superstite e/o ai figli di iscritto o pensionato, dovrà essere disposto, secondo le modalità stabilite dal giudice nel provvedimento di assegnazione, direttamente dagli operatori delle Sedi – Gestione Dipendenti Pubblici.

Nei casi di cumulo di due o più pensioni corrisposte da questo Istituto o da altri Enti previdenziali si fa rinvio alle disposizioni impartite con la nota operativa Inpdap n. 49 del 23 dicembre 2008.

In ogni caso per tutti i cumuli intervenuti dal 1° gennaio 2013 si è provveduto a bloccare l’importo dell’indennità integrativa speciale in pagamento alla suddetta data, attribuendo la percentuale di perequazione, calcolata sulla pensione annua lorda e sull’indennità integrativa speciale, sull’importo mensile della sola voce pensione.

Tali situazioni sono state contraddistinte con il codice “D3”.

Qualora l’indennità integrativa speciale fosse già bloccata all’importo in pagamento al 31 dicembre 1997 per effetto dell’art. 59, comma 13, della legge 23 dicembre 1997, n. 449, al 31 dicembre 2007 per effetto dell’art. 1, comma 19 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 o al 31 dicembre 2011 per effetto dell’art. 24, comma 25 della legge n. 214 del 22 dicembre 2011, tali blocchi restano confermati.

Le situazioni sopra individuate sono state contraddistinte rispettivamente dai codici “B7”, “C7” , “D1” e “D2”.

Si conferma che anche per l’anno 2014, in presenza di due o più pensioni corrisposte dalla gestione dipendenti pubblici, la procedura informatica sulla base dei dati relativi al codice fiscale del titolare delle prestazioni ha provveduto con modalità automatica all’abbinamento dei codici che identificano la pensione c.d. “principale” e “secondaria” attribuendo l’incremento della perequazione in misura proporzionale.

 

20.      Limiti di reddito ai fini della liquidazione della pensione agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici avente decorrenza dal 17 agosto 1995.

 

Per l’anno 2014 il limite di reddito per essere considerati “a carico”, ai fini della concessione del trattamento pensionistico agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici, è pari all’importo annuo di € 16.449,85.

Tanto si comunica, atteso che per l’accertamento del requisito del “carico”, ai fini della liquidazione della pensione ai superstiti, a decorrere dal 1° novembre 2000 è utilizzato il criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali.

Inoltre, per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222, vale a dire siano nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore ovvero, non essendo in grado di compiere atti quotidiani della vita, abbiano bisogno di un’assistenza, il limite suindicato va aumentato dell’importo dell’indennità di accompagnamento, pari a € 510,83 mensili dal 1° gennaio 2012.

In tali casi, pertanto, per le pensioni di reversibilità decorrenti dal 1° gennaio 2014, all’importo di € 16.449,85 deve essere sommato quello dell’indennità di accompagnamento pari a € 510,83 mensili dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013 e di € 526,26 dal 1° luglio 2013.

In tali casi, pertanto, per le pensioni di reversibilità decorrenti dal 1° gennaio 2014, all’importo di € 16.449,85 deve essere sommato quello dell’indennità di accompagnamento pari a € 526,26. Si ricorda che l’assegno in questione spetta per dodici mensilità.

Per gli aspetti relativi alla sussistenza delle condizioni economiche per il riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore dei figli maggiorenni inabili, nonché la condizione di convivenza e quella di non convivenza, si rinvia a quanto disciplinato con nota operativa Inpdap n. 49/2008. 

 

21.      Adeguamento degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria delle gestioni Dipendenti pubblici.

 

Gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria saranno elevati, con effetto dal 1° gennaio 2014, in misura pari al 2,09% corrispondente all’incremento percentuale dell’adeguamento automatico per l’anno 2013 delle pensioni di guerra, come indicato dall’Istituto Nazionale di Statistica – Dipartimento per i conti nazionali e le statistiche economiche.

Ad ogni buon fine, le relative tabelle verranno rese note non appena il Ministero dell’Economia e delle Finanze avrà emanato la relativa circolare.

Sulla rata del mese di gennaio si è provveduto, pertanto, all’aggiornamento degli assegni annessi alle pensioni di privilegio di prima categoria in corso di pagamento.

Per opportuna conoscenza, si fa presente che, ai fini dell’adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra, degli assegni annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria, nonché degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare, si tiene conto della variazione percentuale degli indici delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, a norma dell’art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, intervenuta tra il periodo Agosto 2012 – Luglio 2013 ed il periodo precedente Agosto 2011 – Luglio 2012.

 

22.      Cumulo delle pensioni ai superstiti delle gestioni Dipendenti pubblici con i redditi del beneficiario – art. 1, comma 41, della legge n. 335/95 – tabella F.

 

Gli importi dei limiti delle fasce di reddito previste dalla tabella F annessa alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come riportati nelle tabelle rinnovo 2014 riferiti per l’anno in esame, sono applicati a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Ai fini del cumulo di cui sopra, si precisa che per i titolari di pensioni dirette e ai superstiti a carico della gestione Dipendenti pubblici, si è provveduto ad adeguare l’importo della pensione indiretta/reversibile in pagamento al 1° gennaio 2014 considerando l’importo della pensione diretta in pagamento alla stessa data a condizione che la stessa sia di importo maggiore rispetto al reddito già memorizzato in banca dati.

 

23.      Adempimenti fiscali per le pensioni a carico delle gestioni dipendenti pubblici

 

L’ulteriore detrazione per le famiglie numerose, in funzione della comunicazione relativa ai carichi familiari effettuata ai fini delle detrazioni fiscali, introdotta dalla legge finanziaria per il 2008 (art. 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), il conguaglio IRPEF a debito o a credito del pensionato, le ritenute per addizionale regionale e comunale nonché il conguaglio per le ritenute comunali 2013, saranno effettuati, per le pensioni a carico della Gestione Dipendenti Pubblici, in sede di emissione del CUD 2014.

 

  

PARTE III – PENSIONI DELLE GESTIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT.

 

24.      Attribuzione della perequazione

 

Per le pensioni della gestione Lavoratori dello spettacolo e dello sport l’ informazione sulla cumulabilità ai fini della perequazione è presente nello storico di fine anno, nella maschera PNCTH0, dove è valorizzato l’indicatore “T” (tipo pensione).

Per l’anno 2014 su tali trattamenti è stato calcolato un incremento provvisorio in base ai dati contabili già acquisiti ed elaborati dal Casellario Centrale delle Pensioni. Le operazioni di conguaglio saranno effettuate non appena saranno comunicati i dati definitivi da parte del Casellario stesso.

In presenza di due o più pensioni corrisposte dalla gestione ex Enpals, la procedura informatica, sulla base dei dati relativi al codice fiscale del beneficiario delle prestazioni, ha provveduto con modalità automatica all’abbinamento delle posizioni, attribuendo l’incremento della perequazione in misura proporzionale.

La gestione Lavoratori dello spettacolo e dello sport applica la suddetta perequazione automatica agli assegni alimentari riconosciuti all’ex coniuge e/o ai figli di pensionato in applicazione dell’ordine di pagamento diretto emesso dal Giudice, nel caso di separazione legale, ovvero di pagamento diretto ex art. 8 della L. 898/1970 e successive modificazioni, nel caso di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, sempreché l’applicazione della rivalutazione Istat sia stata specificatamente inclusa tra le condizioni di Separazione o di Divorzio.

La titolarità dell’assegno alimentare, la decorrenza e l’ammontare dello stesso oltre alla condizione espressa della rivalutazione Istat sono indicati nella maschera PNCTM1 e la trattenuta mensile effettuata sulla pensione del coniuge obbligato è rilevabile nel cedolino di pensione di quest’ultimo all’interno del punto 16 della maschera PNCTD0.

 

 

Il Direttore Generale
Nori

Verifiche straordinarie INVCIV

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ATTENZIONE!

I contenuti informativi presenti in questa Area sono in corso di aggiornamento.

Le principali novità normative previste dalla recente manovra legislativa sono pubblicate in unaapposita sezione di questo portale.

PREMESSA

L’ art. 80 della l. 133/2008 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, ha previsto l’attuazione, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, da parte dell’Inps, di un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica (sanitaria e reddituale) nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, cecità civile e sordità civile (circ. 77 del 21 luglio 2008 – circ. 26 del 23 febbraio 2009).

I controlli di cui all’ art. 80 della l. 133/2008 erano finalizzati a verificare per 200.000 soggetti la permanenza dello stato invalidante nonché dei requisiti reddituali previsti dalla legge per poter continuare a fruire delle provvidenze economiche erogate.

Nel tenere conto del dettato normativo e nell’ambito della doverosa attuazione dello stesso, l’Inps ha attuato un pacchetto di iniziative muovendosi in una logica, da un lato, di regole e, dall’altro, di doverosa attenzione nei confronti di una categoria di percettori di prestazioni assistenziali per definizione “deboli” e meritevoli della massima attenzione e sensibilità.

CRITERI DI ATTUAZIONE

Con il trasferimento all’Inps delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, decretato dall’art. 10 della legge n. 248/2005 e attuato con il DPCM 30 marzo 2007, l’attività di verifica ordinaria e straordinaria relativa alla permanenza dei requisiti che hanno dato luogo alla concessione di pensioni, assegni e indennità, è entrata nelle competenze dell’Istituto.

L’accertamento in merito alla permanenza dei requisiti sanitari viene, quindi, effettuato dalla Commissione Medica Superiore (CMS) o attraverso le Commissioni Mediche di Verifica Provinciali (CMVP) da essa delegate.

Nel piano straordinario di verifiche previsto per l’anno 2009 dall’ art. 80 della legge 133 del 2008 si stabilisce che la fase accertativa sanitaria è di competenza della CMS la quale, allo scopo, si è articolata sul territorio nazionale in Sottocommissioni decentrate.

Gli accertamenti di verifica relativi alla permanenza dei requisiti reddituali – ai fini del diritto alla percezione delle provvidenze economiche – vengono effettuati nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile a mezzo di controlli incrociati tra le informazioni contenute nel Casellario centrale dei pensionati e quelle afferenti alle banche dati dell’Agenzia delle Entrate.

PIANIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI VERIFICA

La programmazione dell’attività di verifica straordinaria per il 2009, diretta all’accertamento della permanenza dei requisiti sanitari, è stata predisposta all’interno dell’Istituto dalla Commissione Medica Superiore di concerto con la Direzione Centrale Prestazioni.

E’ stato elaborato un campionamento di 400.000 beneficiari di prestazioni di invalidità civile. Tale campione riguardava soggetti di età compresa tra i 18 ed i 78 anni, tratti dal casellario delle pensioni Inps al 4 novembre 2008.

Il campionamento si fonda sull’incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto alla popolazione residente nelle varie province italiane e sulla dinamica territoriale delle nuove liquidazioni di trattamenti decorrenti dagli anni più recenti.

Il numero di posizioni interessate dal piano di verifica straordinaria per il 2009, pari a 400.000, è superiore a quello indicato nella legge e trova ragione nella necessità di tenere conto di tutti gli scarti da effettuare in ordine a quelle situazioni che non potranno essere oggetto di verifica.

Ci si riferisce in particolare a quei soggetti affetti dalle patologie di cui al DM 2.8.2007, relativo a tipologie di malattia a carattere ingravescente che, come è noto, non sono sottoponibili a visite di revisione.

Al campione sono stati aggregati – utilizzando ulteriori criteri di valutazione – due sottoinsiemi costituiti da titolari di prestazioni per invalidità civile in attività lavorativa e, quindi, con contributi versati per lavoro dipendente e/o autonomo e da titolari di prestazioni per invalidità civile che riscuotono direttamente la prestazione.

I soggetti, nell’ambito del campione dei 400.000, sono stati convocati a visita secondo il seguente ordine di priorità:

  • n. 22.186 che risultano svolgere attività lavorativa (di cui 3.152 che riscuotono direttamente la prestazione);
  • n. 51.919 che riscuotono direttamente la prestazione di invalidità civile;
  • restanti n. 325.895.

La legge finanziaria 2010 (l. 191/2009, art. 2, c. 159) ha dettato che per l’anno 2010 l’Inps effettuerà, in via aggiuntiva alla ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.

PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

Al fine di svolgere l’attività di verifica, l’Istituto invita a visita i titolari di prestazioni di invalidità civile a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da recapitarsi con almeno trenta giorni di anticipo.

Le convocazioni contengono le indicazioni circa le conseguenze derivanti dagli accertamenti che contemplano, come estremo provvedimento, anche il provvedimento di revoca della prestazione.

L’Istituto, per effettuare l’attività di verifica, richiede alle Aziende Sanitarie Locali, la documentazione sanitaria relativa ai soggetti selezionati.

Le visite mediche di verifica vengono effettuate presso il Centro Medico-Legale Inps della provincia di residenza dell’interessato.

Va precisato che, se l’interessato si trova nell’impossibilità di raggiungere la sede di verifica, può chiedere la visita a domicilio.

La documentazione giustificativa sia per la richiesta di visita domiciliare che per la mancata presentazione a visita deve essere trasmessa direttamente al Centro Medico legale.

In ogni caso le Sedi devono garantire la tempestiva trasmissione al Centro Medico legale competente di ogni documentazione giustificativa ad esse pervenuta.

Rientrano, tra l’altro, fra i compiti della Sottocommissione:

  • la valutazione della ricorrenza degli estremi per l’esonero dalla visita di revisione per le patologie previste dal DM 2.8.2007;
  • la valutazione delle giustificazioni sanitarie per la mancata presentazione a visita o delle richieste di visita domiciliare.

A tale proposito si specifica che relativamente all’esonero dalla visita di revisione a norma del DM 2.8.2007, ogni richiesta – presentata direttamente dall’interessato e secondo le norme vigenti – è soggetta all’approvazione della Commissione medica decentrata la quale comunica l’accoglimento dell’istanza con relativo definitivo esonero o altrimenti fissa una nuova data di convocazione a visita medica.

Ad analoghe valutazioni da parte della medesima Commissione medica sono sottoposte le richieste di visite domiciliari.

VERIFICHE SANITARIE

In esito alla visita medica di verifica viene redatto un verbale contenente un motivato giudizio di conferma della sussistenza dei requisiti sanitari per usufruire della prestazione in godimento oppure di non conferma degli stessi requisiti, con ulteriore indicazione – in ragione della natura del beneficio – della specifica invalidità rilevata o dell’assenza dello stato di invalidità.

Quindi, la visita di verifica può comportare la conferma del requisito sanitario e di conseguenza del beneficio economico in godimento, riscontrando la permanenza della patologia e la percentuale di invalidità accertata in sede di prima concessione, oppure un aggravamento di quella riscontrata originariamente.

Nell’ipotesi, invece, che l’esito della verifica comporti un declassamento dell’invalidità totale, ma comunque un riconoscimento di parziale invalidità che dia diritto ad una provvidenza economica, la struttura amministrativa – sempre che ricorrano gli altri requisiti prescritti – provvede alla trasformazione della provvidenza da erogare (ad es. la pensione di inabilità viene trasformata in assegno mensile) cercando, ove possibile, di assicurare l’erogazione del trattamento economico senza soluzioni di continuità.

Qualora il giudizio medico-legale di verifica si esprima per l’assenza del requisito sanitario e quindi per il disconoscimento del beneficio economico in godimento, la struttura amministrativa Inps competente provvede alla immediata sospensione del pagamento e al successivo provvedimento di revoca con decorrenza dalla data della verifica (art. 42 legge 326/2003).

Viene adottato il provvedimento di sospensione immediata anche nel caso in cui l’invalido, convocato a visita medica di verifica, non si presenti senza giustificato motivo (art. 37, legge n. 448/98). L’interessato è tenuto a fornire entro 90 giorni dalla data del provvedimento di sospensione, idonee giustificazioni in ordine alla mancata presentazione a visita. In mancanza di tale adempimento o nel caso che le giustificazioni fornite non siano ritenute valide, si procede alla revoca della provvidenza economica, con decorrenza dalla data di sospensione. Qualora, invece, le giustificazioni siano ritenute valide, viene fissata una nuova data di visita medica. Se l’interessato non si presenta neppure a questa visita, si adotta il provvedimento di revoca con decorrenza dalla data di sospensione.

La sospensione dei pagamenti e la conseguente revoca andranno adottate anche nel caso in cui l’invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici eventualmente disposti nel corso della procedura di verifica.

Il provvedimento di revoca deve essere adottato unicamente dalle competenti strutture amministrative delle Sedi INPS (vale a dire dall’unità di processo che tratta l’invalidità civile), che dovranno notificarlo agli interessati e procedere alla eliminazione della pensione. Ciò anche nelle regioni in cui il potere concessorio sia ancora affidato ad Enti diversi dall’Inps (ASL, Regioni, Comuni).

Ultimato l’iter sanitario la documentazione relativa alla verifica effettuata va restituita alle ASL di competenza a completamento del fascicolo dell’interessato.

Si ricorda, infine, che l’ art. 42 legge 326/2003 (poi convertito con modificazioni nella legge 326/2003) ha soppresso l’istituto del ricorso amministrativo in tale ambito: contro i provvedimenti sanitari in materia di invalidità civile, compresa la sospensione o revoca delle provvidenze economiche in seguito a verifica, rimane il ricorso giurisdizionale quale unico rimedio esperibile. Se si intende impugnare l’esito della verifica lo si dovrà fare davanti al giudice entro il termine decadenziale di sei mesi, decorrente dalla data di notifica del provvedimento amministrativo.

VERIFICHE REDDITUALI

I controlli di cui alle verifiche straordinarie 2009 e 2010 sono finalizzati – oltre che alla verifica sanitaria – anche a verificare la sussistenza dei requisiti reddituali nei confronti dei beneficiari di pensioni o assegni di invalidità civile.

La vigente normativa prevede che l’Inps effettui annualmente l’acquisizione delle dichiarazioni reddituali di tutti i titolari di prestazioni legate al reddito.

Qualora dagli accertamenti risulti che il titolare di pensione o di assegno sia possessore di redditi superiori ai limiti annuali prescritti, l’erogazione del beneficio economico deve essere immediatamente sospesa con revoca della provvidenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello con riferimento al quale i redditi accertati risultino superiori ai limiti di legge. Resta salvo il diritto al ripristino della provvidenza sospesa, qualora il superamento dei limiti reddituali rivesta carattere temporaneo.

Avverso i provvedimenti di diniego o di parziale concessione delle prestazioni d’invalidità civile per mancanza dei requisiti cosiddetti socio-economici (es. provvedimenti di revoca, di recupero, ecc.) è tutt’ora esperibile – a differenza dei provvedimenti sanitari – il ricorso amministrativo. Il ricorso, redatto in carta semplice, va indirizzato al Comitato provinciale dell’Inps competente per territorio e presentato entro 90 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento all’interessato.

ESITO DELLE VERIFICHE: MODALITA’ OPERATIVE

Nel caso in cui l’esito della verifica sanitaria comporti una riduzione della percentuale di invalidità, ma resti comunque un riconoscimento parziale che dia diritto ad una provvidenza economica, le Sedi Inps devono attivare una nuova istruttoria – in caso di assegno o pensione – finalizzata all’accertamento dei requisiti socio-economici previsti.

Ove ricorrano gli altri requisiti prescritti, l’Inps provvederà alla trasformazione del titolo della provvidenza da erogare (es: la pensione d’inabilità viene trasformata in assegno mensile).

Si sottolinea che, qualora le malattie invalidanti a suo tempo accertate o documentate siano giudicate aggravate, tale giudizio vale unicamente ai fini della verifica e non comporta l’automatico riconoscimento della prestazione connessa: qualora l’interessato lo ritenesse opportuno può presentare domanda di aggravamento alla competente ASL.

A seguito delle operazioni gestite dal Centro Medico Legale vengono generate delle liste suddivise secondo il tipo di intervento da effettuare sulle prestazioni. Gli operatori dell’Inps devono verificare giornalmente la presenza di liste da lavorare nella procedura appositamente creata (INVER2009) e provvedere agli aggiornamenti necessari per l’invio all’utenza delle comunicazioni relative ai provvedimenti adottati. Il messaggio n. 11789 del 22.5.2009 contiene in allegato i diversi fac-simile.

Gli operatori possono visualizzare le liste che individuano le prestazioni:

  • per le quali è stato confermato lo stato d’invalidità;
  • i cui titolari non si sono presentati a visita medica e non hanno dato fornito alcuna notizia e/o giustificazione;
  • i cui titolari, non presentati a visita, hanno addotto una giustificazione non valida;
  • per le quali non è stato confermato il precedente giudizio d’invalidità (tale lista include anche – specificamente segnalate – le posizioni da ricostituire per riduzione della condizione d’invalidità);
  • relative ai soggetti affetti dalle patologie di cui al DM 2.8.2007.

SOGGETTI ESCLUSI DALLE VERIFICHE

I controlli non riguardano le prestazioni assistenziali sostitutive ( pensione sociale o assegno sociale) riconosciute agli invalidi civili e ai sordi civili ultrasessantacinquenni, rispettivamente ai sensi dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e dell’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381.

Sono inoltre esonerati da ogni visita medica i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto interministeriale 2 agosto 2007, inclusi quelli affetti da sindrome da talidomide, che abbiano ottenuto il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione.

Sono esclusi, in questa prima fase, i minori nonché i soggetti titolari di prestazioni sospese, gli invalidi inviati o da inviare a visita sanitaria di revisione rispettivamente dopo l’1.7.2007 o entro il 30.6.2010.

Rimangono esclusi dall’applicazione del Decreto attuativo dell’ art. 80 della legge 133 del 2008 la Regione Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano, che provvederanno alle verifiche secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalla relative norme di attuazione.


Leggi questo articolo in formato PDFTorna suall’inizio del contenuto.

 

Provvidenze economiche invalidi civili 2013

Provvidenze economiche invalidi civili 2013
 

Come ogni anno l’INPS ha pubblicato, con la circolare n.149 del 28 dicembre 2012, gli importi degli emolumenti che vengono corrisposti per l’invalidità civile e i limiti di reddito da non superare per non perdere il beneficio per l’anno 2013. Pubblichiamo anche quelli relativi al 2012 per confrontare gli importi.

Si segnala un’importante novità negativa, inizialmente prevista dalla circolare 28 dicembre 2012 (n. 149), che riguarderebbe i soli invalidi civili al 100%. La circolare prevedeva che dal 2013 sarebbe stata recepita dall’Inps la sentenza della Cassazione n. 4677 del 25 febbraio 2011, con la quale si stabilisce che occorrerebbe considerare anche il reddito del coniuge per determinare il limite di reddito da non superare per usufruire dell’assegno di invalidità civile. Sennonché il Ministro del Lavoro, Elsa Fornero, chiede all’Inps che per il momento venga congelata la circolare di cui sopra, in attesa di chiarire se applicare o meno quanto affermato dalla Cassazione.

Questo perchè, afferma la Fornero, “il nuovo indirizzo si pone in antitesi con quanto operato negli ultimi trent’anni, in coerenza con i precedenti pronunciamenti della Corte stessa”. Si verrebbe a creare così un problema di equità tra i diversi disabili (ad esempio i ciechi e i sordomuti continuano a considerare solo i redditi personali).

Il parere del Ministro è stato recepito dal Direttore Inps Mastrapasqua con il messaggio n. 717 del 14 gennaio 2013. Per il momento perciò il “pericolo” sembra essere scongiurato. Anche se sicuramente la questione andrà rivista in futuro dal nuovo Parlamento che si insedierà a breve.

Di conseguenza, per il momento nel conteggio di cui sotto, pari a Euro 16.127,30 continuerà ad essere considerato solo il reddito del disabile. Nulla sarebbe comunque variato per l’indennità di accompagnamento.

In data 22 marzo 2013 una nuova sentenza della Corte di Cassazione (Sezione Lavoro, Sentenza n. 7320), ha confermato quanto stabilito dalla Sentenza n. 4677 del 25 febbraio 2011 (si veda anche il Comunicato Fish del 25 marzo 2013). Non si sa come si comporterà l’Inps, ma una cosa è certa: occorre al più presto fare chiarezza sulla questione.

 

Tipologia

Importo 2013

Importo 2012

Limite di reddito 2013

Limite di reddito 2012

Pensione invalido civile totale

275,87

267,57

16.127,30

15.627,22

Assegno invalido civile parziale

275,87

267,57

4.738,63

4.596,02

Indennità frequenza minore

275,87

267,57

4.738,63

4.596,02

Indennità accompagnamento invalido civile totale

499,27

492,97

Nessuno

Nessuno

 

Aggiornato al 27 marzo 2013

 

In questi giorni (fine giugno 2013) il Governo Letta sta decidendo in riguardo al ripristino della precedente modalità di computo dei redditi da considerare per beneficiare dell’indennità d’invalidità. Salvo ulteriori modifiche, si torna a considerare, per tutte le categorie di invalidi, il solo reddito personale, annullando così le decisioni della Corte di Cassazione.

 

Aggiornato al 26 giugno 2013

NEWS


Parasubordinati: i dati 2012
Data: 04/04/2014
Casellario pensionati: i dati 2012
Data: 04/04/2014
Banca dati iscritti gestioni pubbliche
Data: 04/04/2014

ULTIME CIRCOLARI

N° 49 del 03-04-2014
Indicazioni operative sul Consolidamento della banca dati delle posizi..
N° 48 del 02-04-2014
Art. 13, commi 19 e 20, del DL 23 dicembre 2013, n. 145. Esclusione, p..

ULTIMI MESSAGGI

Messaggio numero 3870 del 04-04-2014
Pensioni delle gestioni private. Avvio della campagna REDITA e REDEST…
Messaggio numero 3813 del 03-04-2014
Nuove funzionalità dell’applicazione intranet “Gestione Bonus Inf..

Limiti di reddito e pensioni di invalidità

Limiti di reddito e pensioni di invalidità: decreto-legge

 

Nel decreto-legge (28 giugno 2013, n. 76) approvato ieri dal Governo (Interventi urgenti per la promozione dell’occupazione) c’è anche un articolo che porrà fine (se convertito) alla diatriba sui limiti reddituali da conteggiare ai fini della concessione della pensione agli invalidi civili.

Come si ricorderà nella Circolare INPS 149/2012 era previsto un grave elemento di novità che riguardava i soli invalidi civili al 100% titolari di pensione di invalidità. Fino ad allora il limite reddituale considerato era quello relativo ai redditi strettamente personali. Dal 2013 sarebbe stato considerato anche quello del coniuge.

Quella decisione amministrativa di INPS non si basava su alcun dettato normativo, ma su una Sentenza Corte di Cassazione (Sezione Lavoro) n. 4677/2011 La conseguenza immediata della Circolare sarebbe stata che gli invalidi totali titolari, assieme al coniuge di un reddito lordo annuo superiore a 16.127,30 euro, avrebbero perso il diritto alla pensione (275,87 euro al mese).

In seguito alle opportune reazioni delle associazioni e di una presa di posizione del Ministero del Lavoro, con il Messaggio della Direzione Generale INPS n. 717 del 14 gennaio 2013, INPS ha sospeso l’applicazione di quella disposizione amministrativa. Ma successivamente la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro, Sentenza n. 7320 del 22 marzo 2013) aveva ribadito il parere precedente: il reddito è quello dell’interessato e del coniuge, facendo sorgere nuovi timori

Da più parti era stato richiesto l’intervento legislativo e alla Camera era stata deposita nel frattempo una proposta di legge (atti della Camera n. 538, prima firmataria On. Margherita Miotto) finalizzata a fornire una interpretazione autentica favorevole alle persone con disabilità.

 

Ora, il testo di quella proposta viene ripreso dal Governo che lo inserisce del Decreto legge approvato ieri (e in attesa di pubblicazione).

Finalmente, all’articolo 9 si precisa espressamente che «Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell’IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte».

Se ne attende ora la probabile conversione in legge dopo la discussione in Parlamento.

 

26 giugno 2013

 

Aggiornamento:  Il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, cui si riferisce questo articolo, è stato convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99. L’articolo 10 al comma 5 afferma: «Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell’IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte».

Pertanto il reddito di riferimento per la concessione della pensione degli invalidi civili totali non è quello coniugale, ma quello personale.

 

22 agosto 2013

 

Carlo Giacobini

Direttore resposabile di HandyLex.org

ISTAT


 

Giunto alla sesta edizione, “Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo” offre un quadro d’insieme dei diversi aspetti economici, sociali, demografici e ambientali del nostro Paese, della sua collocazione nel contesto europeo e delle differenze regionali che lo caratterizzano. 

Il prodotto arricchisce l’ampia e articolata produzione dell’Istat attraverso la proposta di indicatori che spaziano dall’economia alla cultura, al mercato del lavoro, alle condizioni economiche delle famiglie, alla finanza pubblica, all’ambiente, alle tecnologie e all’innovazione. 

Gli indicatori, raccolti in 19 settori per un totale di 120 schede, si possono consultare in modo interattivo attraverso innovativi strumenti di visualizzazione grafica; è possibile scaricare i dati su un foglio elettronico e approfondirne i diversi aspetti grazie ai link presenti in ogni pagina. Accanto alla versione on line, sono disponibili ulteriori formati, con la possibilità per gli utenti di consultare gli indicatori nelle versioni e-book, App per smartphone, nonché la tradizionale versione cartacea.

 

Aran