Verifiche straordinarie INVCIV

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ATTENZIONE!

I contenuti informativi presenti in questa Area sono in corso di aggiornamento.

Le principali novità normative previste dalla recente manovra legislativa sono pubblicate in unaapposita sezione di questo portale.

PREMESSA

L’ art. 80 della l. 133/2008 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, ha previsto l’attuazione, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, da parte dell’Inps, di un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica (sanitaria e reddituale) nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, cecità civile e sordità civile (circ. 77 del 21 luglio 2008 – circ. 26 del 23 febbraio 2009).

I controlli di cui all’ art. 80 della l. 133/2008 erano finalizzati a verificare per 200.000 soggetti la permanenza dello stato invalidante nonché dei requisiti reddituali previsti dalla legge per poter continuare a fruire delle provvidenze economiche erogate.

Nel tenere conto del dettato normativo e nell’ambito della doverosa attuazione dello stesso, l’Inps ha attuato un pacchetto di iniziative muovendosi in una logica, da un lato, di regole e, dall’altro, di doverosa attenzione nei confronti di una categoria di percettori di prestazioni assistenziali per definizione “deboli” e meritevoli della massima attenzione e sensibilità.

CRITERI DI ATTUAZIONE

Con il trasferimento all’Inps delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, decretato dall’art. 10 della legge n. 248/2005 e attuato con il DPCM 30 marzo 2007, l’attività di verifica ordinaria e straordinaria relativa alla permanenza dei requisiti che hanno dato luogo alla concessione di pensioni, assegni e indennità, è entrata nelle competenze dell’Istituto.

L’accertamento in merito alla permanenza dei requisiti sanitari viene, quindi, effettuato dalla Commissione Medica Superiore (CMS) o attraverso le Commissioni Mediche di Verifica Provinciali (CMVP) da essa delegate.

Nel piano straordinario di verifiche previsto per l’anno 2009 dall’ art. 80 della legge 133 del 2008 si stabilisce che la fase accertativa sanitaria è di competenza della CMS la quale, allo scopo, si è articolata sul territorio nazionale in Sottocommissioni decentrate.

Gli accertamenti di verifica relativi alla permanenza dei requisiti reddituali – ai fini del diritto alla percezione delle provvidenze economiche – vengono effettuati nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile a mezzo di controlli incrociati tra le informazioni contenute nel Casellario centrale dei pensionati e quelle afferenti alle banche dati dell’Agenzia delle Entrate.

PIANIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI VERIFICA

La programmazione dell’attività di verifica straordinaria per il 2009, diretta all’accertamento della permanenza dei requisiti sanitari, è stata predisposta all’interno dell’Istituto dalla Commissione Medica Superiore di concerto con la Direzione Centrale Prestazioni.

E’ stato elaborato un campionamento di 400.000 beneficiari di prestazioni di invalidità civile. Tale campione riguardava soggetti di età compresa tra i 18 ed i 78 anni, tratti dal casellario delle pensioni Inps al 4 novembre 2008.

Il campionamento si fonda sull’incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto alla popolazione residente nelle varie province italiane e sulla dinamica territoriale delle nuove liquidazioni di trattamenti decorrenti dagli anni più recenti.

Il numero di posizioni interessate dal piano di verifica straordinaria per il 2009, pari a 400.000, è superiore a quello indicato nella legge e trova ragione nella necessità di tenere conto di tutti gli scarti da effettuare in ordine a quelle situazioni che non potranno essere oggetto di verifica.

Ci si riferisce in particolare a quei soggetti affetti dalle patologie di cui al DM 2.8.2007, relativo a tipologie di malattia a carattere ingravescente che, come è noto, non sono sottoponibili a visite di revisione.

Al campione sono stati aggregati – utilizzando ulteriori criteri di valutazione – due sottoinsiemi costituiti da titolari di prestazioni per invalidità civile in attività lavorativa e, quindi, con contributi versati per lavoro dipendente e/o autonomo e da titolari di prestazioni per invalidità civile che riscuotono direttamente la prestazione.

I soggetti, nell’ambito del campione dei 400.000, sono stati convocati a visita secondo il seguente ordine di priorità:

  • n. 22.186 che risultano svolgere attività lavorativa (di cui 3.152 che riscuotono direttamente la prestazione);
  • n. 51.919 che riscuotono direttamente la prestazione di invalidità civile;
  • restanti n. 325.895.

La legge finanziaria 2010 (l. 191/2009, art. 2, c. 159) ha dettato che per l’anno 2010 l’Inps effettuerà, in via aggiuntiva alla ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.

PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

Al fine di svolgere l’attività di verifica, l’Istituto invita a visita i titolari di prestazioni di invalidità civile a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da recapitarsi con almeno trenta giorni di anticipo.

Le convocazioni contengono le indicazioni circa le conseguenze derivanti dagli accertamenti che contemplano, come estremo provvedimento, anche il provvedimento di revoca della prestazione.

L’Istituto, per effettuare l’attività di verifica, richiede alle Aziende Sanitarie Locali, la documentazione sanitaria relativa ai soggetti selezionati.

Le visite mediche di verifica vengono effettuate presso il Centro Medico-Legale Inps della provincia di residenza dell’interessato.

Va precisato che, se l’interessato si trova nell’impossibilità di raggiungere la sede di verifica, può chiedere la visita a domicilio.

La documentazione giustificativa sia per la richiesta di visita domiciliare che per la mancata presentazione a visita deve essere trasmessa direttamente al Centro Medico legale.

In ogni caso le Sedi devono garantire la tempestiva trasmissione al Centro Medico legale competente di ogni documentazione giustificativa ad esse pervenuta.

Rientrano, tra l’altro, fra i compiti della Sottocommissione:

  • la valutazione della ricorrenza degli estremi per l’esonero dalla visita di revisione per le patologie previste dal DM 2.8.2007;
  • la valutazione delle giustificazioni sanitarie per la mancata presentazione a visita o delle richieste di visita domiciliare.

A tale proposito si specifica che relativamente all’esonero dalla visita di revisione a norma del DM 2.8.2007, ogni richiesta – presentata direttamente dall’interessato e secondo le norme vigenti – è soggetta all’approvazione della Commissione medica decentrata la quale comunica l’accoglimento dell’istanza con relativo definitivo esonero o altrimenti fissa una nuova data di convocazione a visita medica.

Ad analoghe valutazioni da parte della medesima Commissione medica sono sottoposte le richieste di visite domiciliari.

VERIFICHE SANITARIE

In esito alla visita medica di verifica viene redatto un verbale contenente un motivato giudizio di conferma della sussistenza dei requisiti sanitari per usufruire della prestazione in godimento oppure di non conferma degli stessi requisiti, con ulteriore indicazione – in ragione della natura del beneficio – della specifica invalidità rilevata o dell’assenza dello stato di invalidità.

Quindi, la visita di verifica può comportare la conferma del requisito sanitario e di conseguenza del beneficio economico in godimento, riscontrando la permanenza della patologia e la percentuale di invalidità accertata in sede di prima concessione, oppure un aggravamento di quella riscontrata originariamente.

Nell’ipotesi, invece, che l’esito della verifica comporti un declassamento dell’invalidità totale, ma comunque un riconoscimento di parziale invalidità che dia diritto ad una provvidenza economica, la struttura amministrativa – sempre che ricorrano gli altri requisiti prescritti – provvede alla trasformazione della provvidenza da erogare (ad es. la pensione di inabilità viene trasformata in assegno mensile) cercando, ove possibile, di assicurare l’erogazione del trattamento economico senza soluzioni di continuità.

Qualora il giudizio medico-legale di verifica si esprima per l’assenza del requisito sanitario e quindi per il disconoscimento del beneficio economico in godimento, la struttura amministrativa Inps competente provvede alla immediata sospensione del pagamento e al successivo provvedimento di revoca con decorrenza dalla data della verifica (art. 42 legge 326/2003).

Viene adottato il provvedimento di sospensione immediata anche nel caso in cui l’invalido, convocato a visita medica di verifica, non si presenti senza giustificato motivo (art. 37, legge n. 448/98). L’interessato è tenuto a fornire entro 90 giorni dalla data del provvedimento di sospensione, idonee giustificazioni in ordine alla mancata presentazione a visita. In mancanza di tale adempimento o nel caso che le giustificazioni fornite non siano ritenute valide, si procede alla revoca della provvidenza economica, con decorrenza dalla data di sospensione. Qualora, invece, le giustificazioni siano ritenute valide, viene fissata una nuova data di visita medica. Se l’interessato non si presenta neppure a questa visita, si adotta il provvedimento di revoca con decorrenza dalla data di sospensione.

La sospensione dei pagamenti e la conseguente revoca andranno adottate anche nel caso in cui l’invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici eventualmente disposti nel corso della procedura di verifica.

Il provvedimento di revoca deve essere adottato unicamente dalle competenti strutture amministrative delle Sedi INPS (vale a dire dall’unità di processo che tratta l’invalidità civile), che dovranno notificarlo agli interessati e procedere alla eliminazione della pensione. Ciò anche nelle regioni in cui il potere concessorio sia ancora affidato ad Enti diversi dall’Inps (ASL, Regioni, Comuni).

Ultimato l’iter sanitario la documentazione relativa alla verifica effettuata va restituita alle ASL di competenza a completamento del fascicolo dell’interessato.

Si ricorda, infine, che l’ art. 42 legge 326/2003 (poi convertito con modificazioni nella legge 326/2003) ha soppresso l’istituto del ricorso amministrativo in tale ambito: contro i provvedimenti sanitari in materia di invalidità civile, compresa la sospensione o revoca delle provvidenze economiche in seguito a verifica, rimane il ricorso giurisdizionale quale unico rimedio esperibile. Se si intende impugnare l’esito della verifica lo si dovrà fare davanti al giudice entro il termine decadenziale di sei mesi, decorrente dalla data di notifica del provvedimento amministrativo.

VERIFICHE REDDITUALI

I controlli di cui alle verifiche straordinarie 2009 e 2010 sono finalizzati – oltre che alla verifica sanitaria – anche a verificare la sussistenza dei requisiti reddituali nei confronti dei beneficiari di pensioni o assegni di invalidità civile.

La vigente normativa prevede che l’Inps effettui annualmente l’acquisizione delle dichiarazioni reddituali di tutti i titolari di prestazioni legate al reddito.

Qualora dagli accertamenti risulti che il titolare di pensione o di assegno sia possessore di redditi superiori ai limiti annuali prescritti, l’erogazione del beneficio economico deve essere immediatamente sospesa con revoca della provvidenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello con riferimento al quale i redditi accertati risultino superiori ai limiti di legge. Resta salvo il diritto al ripristino della provvidenza sospesa, qualora il superamento dei limiti reddituali rivesta carattere temporaneo.

Avverso i provvedimenti di diniego o di parziale concessione delle prestazioni d’invalidità civile per mancanza dei requisiti cosiddetti socio-economici (es. provvedimenti di revoca, di recupero, ecc.) è tutt’ora esperibile – a differenza dei provvedimenti sanitari – il ricorso amministrativo. Il ricorso, redatto in carta semplice, va indirizzato al Comitato provinciale dell’Inps competente per territorio e presentato entro 90 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento all’interessato.

ESITO DELLE VERIFICHE: MODALITA’ OPERATIVE

Nel caso in cui l’esito della verifica sanitaria comporti una riduzione della percentuale di invalidità, ma resti comunque un riconoscimento parziale che dia diritto ad una provvidenza economica, le Sedi Inps devono attivare una nuova istruttoria – in caso di assegno o pensione – finalizzata all’accertamento dei requisiti socio-economici previsti.

Ove ricorrano gli altri requisiti prescritti, l’Inps provvederà alla trasformazione del titolo della provvidenza da erogare (es: la pensione d’inabilità viene trasformata in assegno mensile).

Si sottolinea che, qualora le malattie invalidanti a suo tempo accertate o documentate siano giudicate aggravate, tale giudizio vale unicamente ai fini della verifica e non comporta l’automatico riconoscimento della prestazione connessa: qualora l’interessato lo ritenesse opportuno può presentare domanda di aggravamento alla competente ASL.

A seguito delle operazioni gestite dal Centro Medico Legale vengono generate delle liste suddivise secondo il tipo di intervento da effettuare sulle prestazioni. Gli operatori dell’Inps devono verificare giornalmente la presenza di liste da lavorare nella procedura appositamente creata (INVER2009) e provvedere agli aggiornamenti necessari per l’invio all’utenza delle comunicazioni relative ai provvedimenti adottati. Il messaggio n. 11789 del 22.5.2009 contiene in allegato i diversi fac-simile.

Gli operatori possono visualizzare le liste che individuano le prestazioni:

  • per le quali è stato confermato lo stato d’invalidità;
  • i cui titolari non si sono presentati a visita medica e non hanno dato fornito alcuna notizia e/o giustificazione;
  • i cui titolari, non presentati a visita, hanno addotto una giustificazione non valida;
  • per le quali non è stato confermato il precedente giudizio d’invalidità (tale lista include anche – specificamente segnalate – le posizioni da ricostituire per riduzione della condizione d’invalidità);
  • relative ai soggetti affetti dalle patologie di cui al DM 2.8.2007.

SOGGETTI ESCLUSI DALLE VERIFICHE

I controlli non riguardano le prestazioni assistenziali sostitutive ( pensione sociale o assegno sociale) riconosciute agli invalidi civili e ai sordi civili ultrasessantacinquenni, rispettivamente ai sensi dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e dell’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381.

Sono inoltre esonerati da ogni visita medica i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto interministeriale 2 agosto 2007, inclusi quelli affetti da sindrome da talidomide, che abbiano ottenuto il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione.

Sono esclusi, in questa prima fase, i minori nonché i soggetti titolari di prestazioni sospese, gli invalidi inviati o da inviare a visita sanitaria di revisione rispettivamente dopo l’1.7.2007 o entro il 30.6.2010.

Rimangono esclusi dall’applicazione del Decreto attuativo dell’ art. 80 della legge 133 del 2008 la Regione Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano, che provvederanno alle verifiche secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalla relative norme di attuazione.


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Verifiche straordinarie INVCIVultima modifica: 2014-04-04T18:26:50+02:00da vitegabry
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