COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA E TICKET

Attualmente è possibile avere l’esenzione totale o parziale del pagamento del ticket Le singole regioni stabiliscono in dettaglio la forma di esenzione e, nel caso di esenzione parziale, la quota che dovrà essere pagata in base a differenti motivi oppure in base all’appartenenza a particolari categorie di cittadini:

   – Esenzione per donne in gravidanza e in fase preconcezionale: alcune prestazioni diagnostiche e strumentali per la tutela della maternità sono esenti dalla partecipazione alla spesa. Le prestazioni sono elencate dal decreto del Ministero della Salute

   – Esenzione per invalidità: per gli invalidi di guerra, civili, del lavoro, per servizio, sono previste in forma diversa a seconda della percentuale di invalidità o della categoria, forme di esenzione totale o parziale dal pagamento dei ticket farmaceutici o per prestazioni diagnostiche o di laboratorio.

L’esenzione totale, cioè per tutte le prestazioni sanitarie spetta a:

– invalidi civili al 100%
– ciechi civili assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione
– grandi invalidi del lavoro
– invalidi di guerra dal I alla V categoria
– invalidi per servizio dalla I categoria alla V
– invalidi civili con grado di invalidità superiore ai due terzi
– invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore ai due terzi
– soggetti affetti da malattie professionali con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi
– invalidi per servizio dalla II alla V categoria
– sordomuti colpiti da sordità dalla nascita o contratta prima dell’apprendimento del linguaggio
– persone affette da neoplasie maligne
– invalidi civili minorenni titolari di indennità mensile di frequenza
– persone in attesa di trapianti di organo
– vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (L. 302/90)
– invalidi civili ultrasessantaciquenni valutati con un valore percentuale che sintetizzi le conseguenze della menomazione nel quotidiano.

La valutazione è a carico delle competenti Commissioni mediche secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute , e cioè:

– difficoltà lievi: corrispondenti a invalidità compresa tra il 33,3% e il 66,6% (utile ai fini della fruizione dell’assistenza protesica)

– difficoltà medio-lievi: corrispondenti a invalidità comprese tra il 66,6% e il 99% (utili ai fini dell’esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie)

– difficoltà gravi: corrispondenti a invalidità al 100% (ai fini dell’esenzione dal pagamento della quota fissa sulla ricetta e dal ticket sulle cure termali)

Queste categorie sono esenti dal pagamento dei medicinali di fascia A e B e non vi è per loro compartecipazione alla spesa per le prestazioni diagnostiche, specialistiche e di laboratorio. Pagano per intero i farmaci di fascia C. Gli invalidi- di qualsiasi natura- aventi grado di invalidità inferiore a quelli sopraelencati hanno diritto ad un’esenzione limitata alle prestazioni correlate alla patologia invalidante.

   – Esenzione per patologia: le persone che soffrono di malattie croniche o invalidanti, oppure di malattie rare hanno diritto all’esenzione dai ticket per le prestazioni di assistenza sanitaria (farmaceutica e specialistica) collegate alla malattia (DM Sanità 329/99 e 279/01 ) e alle sue complicanze, tenendo conto anche della loro inclusione nei LEA. Deve cioè trattarsi di assistenza sanitaria efficace ed appropriata per il trattamento ed il monitoraggio della malattia e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. Sono escluse dall’esenzione del pagamento della quota fissa le prestazioni finalizzate all’accertamento delle condizioni di malattia che danno diritto all’esenzione.

Coloro che hanno riportato danni permanenti a seguito di trasfusione e vaccinazioni obbligatorie spetta l’esenzione per le prestazioni correlate alla patologia invalidante e per i farmaci:

– non pagano nulla per le prescrizioni relative alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche ambulatoriali, compresi i trattamenti di fisioterapia correlati alla patologia
– la quota fissa per qualsiasi tipologia di farmaco non è dovuta

   – Esenzione per reddito: entro determinati limiti di reddito familiare (euro 36’151,98 lordi) è possibile ottenere esenzioni alla partecipazione alla spesa sanitaria. L’esenzione totale è riconosciuta ai bambini al di sotto dei 6 anni e agli anziani al di sopra dei 65, purché il reddito lordo del nucleo familiare non superi l’importo indicato. Inoltre, i cittadini appartenenti a categorie sociali a basso reddito

– pensionati al minimo di età compresa tra i 60 ed i 65 anni
– i disoccupati ad esclusione di coloro che sono in cerca di prima occupazione
– i pensionati sociali

hanno diritto all’esenzione dal ticket previsto per le visite specialistiche, per le attività diagnostiche e strumentali di laboratorio e per le prestazioni fisioterapiche purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all’anno precedente, inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza di coniuge ed in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico.


Spesa farmaceutica
: è consentita alle Regioni la possibilità di trovare proprie forme equivalenti di compartecipazione sanitaria per il contenimento della spesa farmaceutica convenzionata, devono essere concordate con il governo, e finalizzate alla conferma del saldo complessivo

Farmaci in fascia C: In base alla tabella di classificazione dei farmaci, rientrano in questa categoria tutti quei farmaci che sono totalmente a carico del cittadino in quanto sono destinati a curare disturbi di lieve entità, quindi farmaci non considerati essenziali o “salvavita”. I farmaci che rientrano in questa categoria vengono poi suddivisi in due sotto categorie: quelli vendibili esclusivamente dietro prescrizione del medico e quelli che invece possono essere venduti senza obbligo di prescrizione. A fronte delle nuove norme introdotte dal cosiddetto decreto “Salva Italia” alcuni farmaci di fascia C potranno essere venduti anche fuori dalle farmacie, quindi presso centri commerciali e parafarmacie.

Quota sulla ricetta: la legge n.111/2011, ha introdotto nuovamente per gli assistiti non esenti l’obbligo di pagare una quota fissa di 10 euro su tutte le ricette di assistenza specialistica ambulatoriale, in aggiunta all’ordinario ticket già in vigore (pari alla tariffa delle singole prestazioni fino all’importo massimo di 36,15 euro per ricetta). La quota fissa è uguale per tutti e la sua introduzione non comporta alcun obbligo di certificazione da parte degli assistiti.alcune regioni (in particolare l’Emilia Romagna, la Toscana e l’Umbria) hanno deciso di modulare la quota fissa di 10 euro in più quote di diverso importo, in relazione al reddito degli assistiti ed hanno stabilito particolari modalità e termini per consentire loro di certificare tale reddito.

Pronto soccorso: le prestazioni erogate al pronto soccorso non seguite da ricovero ospedaliero perché codificate come codice bianco (cioè non urgenti) hanno un costo pari a euro 25. Tale quota non è dovuta dai cittadini esenti e dai cittadini, non esenti, di età inferiore ai 14 anni. Inoltre sono esonerate da tale quota fissa le prestazioni afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismo o avvelenamento acuto.

Visite o esami diagnostici: è stato introdotto una sorta di ticket sulla negligenza per i cittadini i quali non ritirino entro i 30 giorni successivi i risultati di visite o esami. In tal caso dovranno pagare interamente il costo della prestazione usufruita; le modalità di riscossione di questo ticket vengono definite da provvedimenti regionali.

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA E TICKETultima modifica: 2014-04-04T19:53:20+02:00da vitegabry
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