Esperto Pensioni
Oggi alle 12:08 PM
Dopo la pubblicazione della legge 10 ottobre 2014, n. 147, relativa alla c.d. “sesta salvaguardia” e la pubblicazione della Circolare 7 novembre 2014, n. 27 del Ministero del lavoro, con le istruzioni e i fax-simile dei modelli per la presentazione dell’istanza alle DTL, l’INPS ha pubblicato il Messaggio 19 novembre 2014, n. 8881, con l’illustrazione dei criteri per la individuazione delle varie tipologie di salvaguardati, con l’indicazione di chi può non ripresentare l’istanza e con l’indicazione alle Sedi sulla gestione delle domande di pensione.
È opportuno che chi rientra o ritiene di rientrare nella sesta salvaguardia legga con attenzione l’intero testo del Messaggio INPS e, data la complessità dell’intreccio tra le varie norme indicate, consiglio le/gli interessate/i di rivolgersi comunque alla sede locale di un Patronato.
Sperando di non aumentare la confusione allego due mail ricevute da Francesco Flore con utili indicazioni e documentazioni e una mia nota riassuntiva di questa sesta salvaguardia.
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Colgo l’occasione per segnalarvi:
– il Messaggio INPS n. 8680 del 12 novembre 2014 concernente “Termini di pagamento delle prestazioni di fine lavoro per i dipendenti iscritti ai fini Tfs e Tfr alla gestione dipendenti pubblici dell’Inps, interessati dalle salvaguardie per l’accesso al pensionamento in base alla disciplina previgente all’art. 24 del DL 201/2011, nonché per i dipendenti il cui rapporto di lavoro è risolto unilateralmente dal datore di lavoro”.
– la pubblicazione del DECRETO 7 novembre 2014 concernente “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159”.
Come vi sarà noto l’ISEE è l’indicatore della situazione economica equivalente utilizzato ai fini delle prestazioni di natura assistenziale. Il nuovo ISEE entrerà in vigore dal prossimo 1° gennaio.
– la Circolare INPS n. 136 del 30 ottobre 2014 concernente “Nuove modalità di presentazione della richiesta di Assegni per il Nucleo familiare per i Lavoratori di ditte cessate o fallite”.
– il comunicato della CGIL sullo sciopero generale del 12 dicembre.
[Ricevi la presente informazione perché ti sei rivolta/o ai servizi del Sindacato Pensionati Italiani SPI-CGIL]
Ottavio Di Loreto
L’esperto risponde
http://www.spi.cgil.it/
http://www.cgil.it/
http://www.inca.it/
http://www.libereta.it
http://www.rassegna.it/
http://www.radioarticolo1.com/
Siamo consapevoli che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo quindi ti preghiamo di accettare le nostre scuse se la presente non è di tuo interesse. A norma del DLgs n. 196/2003 il tuo indirizzo e-mail è stato inserito nel nostro database perché ti sei rivolto ai nostri servizi. Questi messaggi non possono essere considerati SPAM poiché, a richiesta dell’interessato/a, saranno evitati ulteriori invii. Pertanto, qualora non desideri ricevere ulteriori comunicazioni ti preghiamo di inviare una risposta all’indirizzo esperto.pensioni@spi.cgil.it con oggetto CANCELLAMI.
6′ SALVAGUARDIA MASSIMA ATTENZIONE:ATTIVATE LE PROCEDURE INPS ON.LINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI SALVAGUARDIA. L’INPS (dal quale attendiamo il messaggio illustrativo) ha comunque attivato da stamattina le procedure per la presentazione on.line delle istanze di salvaguardia attivando la versione 30 del programma di acquisizione. Basta accedere alla propria pagina del sito INPS con PIN Autenticato e procedere alla compilazione. Andare su Domanda di Prestazione Pensionistica (Pensione, Ricostituzione, Ratei) e Certificazione (salvaguardia, diritto a pensione); cliccare su nuova domanda in basso a sinistra; cliccare su cerca/compila domanda e procedere alla compilazione. Dopo aver memorizzato l’anagrafica andare su Dichiarazioni e nel menù a tendina selezionare
Gruppo: certificazione
Prodotto: diritto a pensione
Tipo :Legge 147/14
Tipologia…indicare la vostra dal menu
E poi procedete spediti.
Chi non riesce da solo si rechi IMMEDIATAMENTE al patronato per procedere.
Francesco
Carissimi,
Come promesso vi allego il messaggio 8881 di oggi con il quale l’ INPS detta le modalità per la presentazione delle domande di salvaguardia a valere su questo 6° provvedimento.
Vi allego anche un quadro semplice delle varie categorie interessate e di vostra facile comprensione elaborato dal nostro caro Luigi Metassi.
Prestate la massima attenzione nella compilazione della domanda o cercate di farla tramite un patronato informandolo di questa circolare (molti ancora non ne sono in possesso) e…in bocca al lupo a tutti.
VI ASPETTO TUTTI AL PRESIDIO DEL 27 A ROMA per il quale è stato organizzato il solito bus da Milano chi è interessato telefoni per prenotarsi a Pasquale De Pasquale al cell: 3481502546 – email: de.pasqui@tin.it
Auguri di cuore a tutti i salvaguardati della 6’ e…….. non lasciateci soli ora ma continuate a darci una mano per far venire fuori pure noi da quest’inferno.
Grazie
Francesco
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Entrate
Roma, 19-11-2014
Messaggio n. 8881
Allegati n.2
OGGETTO: Legge 10 ottobre 2014, n. 147: nuove disposizioni in materia di
salvaguardia pensionistica (cd. sesta salvaguardia).
Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2014 è stata pubblicata la legge 10 ottobre 2014,
n. 147, entrata in vigore il 6 novembre 2014 che, agli articoli 1, 2 e 3, e 4 reca ulteriori
disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (allegato n. 1).
In particolare l’articolo 1 apporta delle modifiche all’articolo 22, comma 1, del decreto legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.
L’articolo 2 prevede l’applicazione ad ulteriori categorie di lavoratori dei requisiti di accesso e
del regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
L’articolo 3 reca l’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 194, lettera e), della legge
27 dicembre 2013, n. 147.
L’articolo 4 prevede la copertura finanziaria delle nuove disposizioni recate dalla legge in
argomento.
1. ARTICOLO 1: modifiche all’articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 2012,
n. 135 (cd. seconda salvaguardia), e all’articolo 11, comma 2, della legge 28 ottobre
2013, n. 124 (cd. quarta salvaguardia)
1.1 Modifiche all’articolo 22, comma 1, della legge n. 135 del 2012 (cd. seconda
salvaguardia)
In considerazione del limitato utilizzo della salvaguardia di cui all’articolo 22, comma 1, del
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135 (c.d. seconda salvaguardia), l’art. 1, lettera a) della legge n. 147 del 2014 prevede una
modifica del citato art. 22, comma 1, mediante la riduzione del contingente numerico dei
lavoratori,a cui continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e
di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n.
201 del 2011 ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento
successivamente al 31 dicembre 2011, da 55.000 soggetti a 35.000 soggetti.
In particolare, la predetta modifica interessa la categoria dei lavoratori collocati in
mobilità di cui all’art. 22, comma 1, lettera a) che, a seguito della modifica apportata dall’art.
1, lettera b) della legge in esame, è così ridefinita:
”Ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre
2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di
ammortizzatori sociali ancorché siano percettori, entro i quindici giorni successivi alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, del trattamento di cassa integrazione guadagni
straordinaria ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, e il cui rapporto di lavoro cessi entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in
mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, ovvero siano cessati dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati
in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, i cui nominativi siano stati comunicati entro il 31 dicembre 2014 al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 8 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio
2013, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di
fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio
1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7,
della predetta legge n. 223 del 1991. Ai lavoratori di cui alla presente lettera continua ad
applicarsi la disciplina in materia di indennità di mobilità in vigore alla data del 31 dicembre
2011, con particolare riguardo al regime della durata”.
L’articolo 1, comma 3, della legge in esame prevede, per effetto di quanto disposto dal comma
1, lettera a), del medesimo articolo, che è operata una corrispondente diminuzione nel
contingente numerico da 40.000 unità a 20.000 unità della categoria dei lavoratori
collocati in mobilità di cui all’art. 22, comma 1, lettera a), della legge n. 135 del 2012.
L’articolo 1, comma 2, della legge n. 147 del 2014 prevede altresì una corrispondente riduzione
delle risorse stanziate all’articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e
successive modificazioni.
Ciò posto, a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 147 del 2014 (il 6 novembre 2014),
continuano ad accedere alla cd. seconda salvaguardia di cui alla legge n. 135 del 2012 i
soggetti che si trovano nelle condizioni indicate all’art. 1, lettera b) della legge n. 147 del
2014.
Quanto alle modalità di accesso alla salvaguardia da parte dei lavoratori in argomento,
continua a trovare applicazione la procedura di cui all’art. 3 del decreto interministeriale dell’8
ottobre 2012, attuativo della cd. seconda salvaguardia di cui alla legge n. 135 del 2012 (v.
messaggio n. 4678 del 2013, punto 2.1).
Il riferimento ai lavoratori percettori di trattamento di cassa integrazione guadagni
straordinaria, deve intendersi nel senso che la percezione del trattamento di cigs è condizione
per l’accesso alla salvaguardia; in particolare, il trattamento di cigs deve sussistere al
momento dell’entrata in vigore della legge n. 147 del 2014 (il 6 novembre 2014) ovvero
iniziare entro 15 giorni dalla predetta data (entro il 21 novembre 2014). Tale trattamento
dovrà essere goduto senza soluzione di continuità fino alla data di licenziamento che non può
essere successiva al 30 dicembre 2016.
In relazione a quanto sopra ai menzionati lavoratori licenziati dal 31 dicembre 2014 al 30
dicembre 2016 non si applicherà l’art. 2, comma 46, della legge 28 giugno 2012 n. 92 – come
modificato dall’art 46 bis, comma 1, lettera e) del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che introduce un regime transitorio, prevedendo
per i lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre del
2016 una graduale riduzione della durata dell’indennità di mobilità ordinaria (vedi circolare n. 2
del 2013). In tal caso i lavoratori avranno la durata della prestazione calcolata ai sensi
dell’articolo 7, commi da 1 a 4, della legge n. 223 del 1991; al riguardo si fa riserva di un
successivo messaggio da parte della DC Prestazioni a sostegno del reddito.
Lavoratori di cui
all’art. 22, comma
1, lettera a), della
legge n. 135 del
2012, come
modificato
dall’art. 1, lettera
b) della legge n.
147 del 2014.
Criteri di ammissione alla salvaguardia
N. 20.000
lavoratori per i
quali le imprese
abbiano stipulato in
sede governativa
entro il 31 dicembre
2011 accordi
finalizzati alla
gestione delle
eccedenze
occupazionali con
utilizzo di
ammortizzatori
sociali.
– Siano già percettori al 6 novembre 2014, ovvero, entro i quindici
giorni successivi a detta data (21 novembre 2014), del trattamento di
cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell’articolo 1 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e il cui rapporto
di lavoro cessi – senza soluzione di continuità con il predetto
trattamento di cigs – entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in
mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
e successive modificazioni. I predetti lavoratori dovranno essere
presenti negli elenchi inviati all’Inps dal Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali ai sensi del decreto del 8 ottobre 2012 del predetto
Ministero.
ovvero
– siano cessati dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e
collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni e i cui nominativi siano stati
comunicati entro il 31 dicembre 2014 al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012.
-Perfezionamento dei requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione
dell’indennità di mobilità ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, della legge n.
223 del 1991, ovvero, ove prevista, della mobilità lunga, ai sensi
dell’art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991.
1.2 Modifiche all’articolo 11, comma 2, della legge n. 124 del 2013 (cd. quarta
salvaguardia)
Con riferimento alla categoria dei soggetti cessati in base a risoluzione unilaterale del
rapporto di lavoro, l’articolo 1, comma 4, della legge n. 147 del 2014modifica l’art. 11 del
decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre
2013, n. 124, riducendo sia il contingente numerico dei beneficiari da 6.500 unità a 2.500
unità che le corrispondenti risorse finanziarie dall’anno 2014 all’anno 2019.
Ciò posto, restano invariate le condizioni e le modalità di accesso alla salvaguardia in parola
già illustrate nel messaggio n. 522 del 2014 con riferimento a tale categoria di lavoratori.
Lavoratori di cui all’articoli 11 del
D.L. 102 del 2013, convertito con
modificazioni dalla legge n. 124 del
2013, come modificato dall’art. 1,
comma 4 della legge n. 147 del
2014.
Criteri di ammissione alla salvaguardia
n. 2.500 lavoratori cessati in base a
risoluzione unilaterale del rapporto di
lavoro intervenuta tra il 1° gennaio 2009
ed il 31 dicembre 2011.
Anche se abbiano svolto dopo la cessazione
qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di
lavoro dipendente a tempo indeterminato, a
condizione che sia stato conseguito per tale
attività, un reddito annuo lordo non superiore a €
7.500,00.
Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015.
2. ARTICOLO 2: nuove disposizioni di salvaguardia
L’art. 2 della legge n. 147 del 2014, ferme restando le precedenti disposizioni di salvaguardia
pensionistica, reca nuove misure di salvaguardia in favore di ulteriori categorie di lavoratori cui
applicare le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti
prima del 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011,
ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre
2011.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge in esame, i benefici della salvaguardia in parola
sono riconosciuti nel limite di 32.100 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di euro per
l’anno 2014, 218 milioni di euro per l’anno 2015, 378 milioni di euro per l’anno 2016, 355
milioni di euro per l’anno 2017, 303 milioni di euro per l’anno 2018, 203 milioni di euro per
l’anno 2019, 128 milioni di euro per l’anno 2020, 49 milioni di euro per l’anno 2021 e 4 milioni
di euro per l’anno 2022.
Ciò premesso, con il presente messaggio si forniscono le prime istruzioni operative per
l’applicazione delle disposizioni in oggetto.
2.1 Tipologie di lavoratori e criteri di ammissione alla salvaguardia.
Preliminarmente, si elencano le tipologie di lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, della legge
n. 147 del 2014 ed i relativi criteri di ammissione alla salvaguardia:
Lavoratori di cui
all’articolo 2, comma 1,
della legge n. 147 del
2014
Criteri di ammissione alla salvaguardia
a)n.5.500 lavoratori
collocati in mobilità
ordinaria a seguito di
accordi governativi o non
governativi, stipulati entro il
31 dicembre 2011, cessati
dal rapporto di lavoro entro il
30 settembre 2012
– Perfezionamento, entro il periodo di fruizione dell’indennità di
mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio
1991, n. 223, ovvero, anche mediante il versamento di
contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso
periodo, dei requisiti vigenti prima della data di entrata in
vigore del D.L. n. 201 del 2011. Il versamento volontario,
anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare
anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di
autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere
effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al
termine di fruizione dell’indennità di mobilità.
– Autorizzazione ai versamenti volontari sussistente alla data
di entrata in vigore della legge n. 147 del 2014 o
presentazione della domanda di prosecuzione volontaria entro
il 5 gennaio 2015.
b) n. 12.000 lavoratori
autorizzati alla
prosecuzione volontaria
della contribuzione di cui
all’articolo 1, comma 194,
lettere a) e f), della legge 27
dicembre 2013, n. 147:
– Lavoratori autorizzati alla
prosecuzione volontaria
della contribuzione (art. 1, c.
194, lettera a) della legge n.
147 del 2013).
-Lavoratori autorizzati alla
prosecuzione volontaria della
contribuzione anteriormente
al 4 dicembre 2011 (art. 1,
c. 194, lettera f) della legge
n. 147 del 2013).
Autorizzazione antecedente alla data del 4.12.2011.
Almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla
data del 6.12.2011.
Anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4
dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto
di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Decorrenza della pensione entro il 6.1.2016.
Anche se al 6 dicembre 2011 non hanno un contributo
volontario accreditato o accreditabile alla predetta data.
A condizione che abbiano almeno un contributo accreditato
derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso
tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013.
A condizione che alla data del 30 novembre 2013 non
svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato.
Decorrenza della pensione entro il 6.1.2016.
c) n. 8.800 lavoratori
cessati di cui all’articolo 1,
comma 194, lettere b), c) e
d), della legge 27 dicembre
2013, n. 147:
Anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi
– Lavoratori il cui rapporto di
lavoro si è risolto entro il 30
giugno 2012 (art. 1, c. 194,
lettera b), della legge n. 147
del 2013):
in ragione di accordi
individuali sottoscritti
anche ai sensi degli
articoli 410, 411 e 412-
ter del codice di
procedura civile;
in applicazione di
accordi collettivi di
incentivo all’esodo
stipulati entro il 31
dicembre 2011 dalle
organizzazioni
comparativamente più
rappresentative a livello
nazionale.
-Lavoratori il cui rapporto di
lavoro si è risolto dopo il 30
giugno 2012 ed entro il 31
dicembre 2012 (art. 1, c.
194, lettera c), della legge n.
147 del 2013):
in ragione di accordi
individuali sottoscritti
anche ai sensi degli
articoli 410, 411 e 412-
ter del codice di
procedura civile;
in applicazione di
accordi collettivi di
incentivo all’esodo
stipulati entro il 31
dicembre 2011 dalle
organizzazioni
comparativamente più
rappresentative a livello
nazionale.
-Lavoratori il cui rapporto di
attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a
tempo indeterminato;
Decorrenza della pensione entro il 6.1.2016.
Anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività
non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato.
Decorrenza della pensione entro il 6.1.2016.
Anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività
non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato.
Decorrenza della pensione entro il 6.1.2016.
lavoro sia cessato per
risoluzione unilaterale, nel
periodo compreso tra il 1°
gennaio 2007 e il 31
dicembre 2011 (art. 1, c.
194, lettera d), della legge n.
147 del 2013).
d) N. 1.800 lavoratori che,
nel corso dell’anno 2011,
risultano essere in congedo
ai sensi dell’articolo 42,
comma 5, del testo unico di
cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, e
successive modificazioni, o
aver fruito di permessi ai
sensi dell’articolo 33, comma
3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, e successive
modificazioni.
Decorrenza della pensione entro il 6.1.2016.
e) N. 4.000 lavoratori con
contratto di lavoro a
tempo determinato cessati
dal lavoro tra il 1 gennaio
2007 e il 31 dicembre 2011.
Mancato svolgimento, dopo la cessazione, di attività
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato;
Decorrenza della pensione entro il 6.1.2016.
2.2 Particolarità relative alle singole categorie di lavoratori salvaguardati (articolo 2,
comma 1, della legge n. 147 del 2014).
2.2.1 Lavoratori collocati in mobilità (art. 2, comma 1, lettera a)
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 5.500 unità.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori collocati in mobilità ordinaria a
seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal
rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione
dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
ovvero – anche mediante il versamento di contributi volontari – entro dodici mesi dalla fine
dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decretolegge
n. 201 del 2011.
Si evidenzia che il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria, entro il quale
riscontrare la maturazione dei requisiti per il pensionamento, deve essere verificato alla data
del 6 novembre 2014, data di entrata in vigore della legge n. 147 del 2014. Pertanto, eventuali
periodi di sospensione della percezione dell’indennità di mobilità, successivi al 6 novembre
2014, non possono essere considerati rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di
fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento.
Il predetto versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 6, comma 1,
del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi
precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere
effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità di
mobilità.
L’art. 2, comma 2, della legge n. 147 del 2014, precisa che per i lavoratori in argomento, che
siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all’entrata in vigore della
stessa legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i
termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione
dell’indennità di mobilità, come specificato nel medesimo articolo al comma 1.
La norma riguarda, in via esclusiva, i lavoratori già autorizzati ai versamenti volontari alla data
di entrata in vigore della legge n. 147 del 2014 o che presentano la domanda di prosecuzione
volontaria entro il 5 gennaio 2015, data di scadenza del termine per la presentazione delle
istanze di accesso al beneficio della salvaguardia di cui alla legge 147 del 2014 e che
perfezionino anche mediante il versamento della contribuzione volontaria, i requisiti vigenti
prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 entro dodici mesi dalla
fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 1, della
legge 23 luglio 1991, n. 223.
Ai sopra citati lavoratori è limitata l’applicazione della deroga stabilita dall’articolo due, comma
1, lettera a), della legge n. 147 del 2014 alle disposizioni previste dalla art. 6, comma 1, del
d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184.
Si precisa che, all’atto dell’istruttoria o del riesame delle domande di autorizzazione ai
versamenti volontari, è necessario, prima di consentire il versamento anche per periodi
superiori ai sei mesi antecedenti la domanda di autorizzazione, che sia verificata la possibilità,
in capo all’assicurato, di raggiungere il diritto a pensione secondo le regole indicate.
2.2.2 Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione (art. 2,
comma 1, lettera b)
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 12.000 unità.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione di cui all’articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27
dicembre 2013, n. 147, di seguito indicati:
1) Articolo 1, comma 194, lettera a), legge n. 147 del 2013
Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4
dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o
accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data
del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a
tempo indeterminato.
2) Articolo 1, comma 194, lettera f), legge n. 147 del 2013
Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4
dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario
accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo
accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività
lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Come disposto dall’art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 147 del 2014, i lavoratori di cui
alle predette lettere a) e f) possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i
requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento
pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n.
201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto legge n. 201, vale a dire entro il 6 gennaio 2016.
Al riguardo si rammenta che lalegge n. 147 del 2013 prevede, quale condizione per l’accesso al
beneficio della c.d. quinta salvaguardia per le categorie di lavoratori di cui al presente punto,
la decorrenza del trattamento pensionistico entro 6 gennaio 2015.
2.2.3 Lavoratori cessati in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo
all’esodo e per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (art. 2, comma 1, lett. c)
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 8.800 unità.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori cessati in virtù di accordi o per
risoluzione unilaterale di cui all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27
dicembre 2013, n. 147, di seguito indicati.
1) Articolo 1, comma 194, lettera b), legge n. 147 del 2013
Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi
individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura
civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle
organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre
2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a
rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
2) Articolo 1, comma 194, lettera c), legge n. 147 del 2013
Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre
2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-
ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo
all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale
entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
3) Articolo 1, comma 194, lettera d), legge n. 147 del 2013
Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto,
successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di
lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Come disposto dall’art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 147 del 2014, i lavoratori di cui
alle predette lettere b), c) e d) possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino
i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento
pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n.
201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto legge n. 201, vale a dire entro il 6 gennaio 2016.
Al riguardo si rammenta che lalegge n. 147 del 2013 prevede, quale condizione per l’accesso al
beneficio della c.d. quinta salvaguardia per le categorie di lavoratori di cui al presente punto,
la decorrenza del trattamento pensionistico entro 6 gennaio 2015.
2.2.4 Lavoratori in congedo o fruitori di permessi (art. 2, comma 1, lett. d)
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 1.800 unità.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14,
lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, vale a dire i lavoratori che, nel corso dell’anno 2011,
risultano essere in congedo ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai
sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni.
Come disposto dall’art. 2, comma 1, lettera d) della legge n. 147 del 2014, i lavoratori in
parola possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare
la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata
in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data
di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 201, vale a dire entro il 6 gennaio 2016.
Al riguardo si rammenta che la lettera e-ter), del comma 14, dell’art. 24, della legge n. 214
del 2011, introdotta dall’art. 11 bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con
modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 prevede, quale condizione per l’accesso al
beneficio della salvaguardia di cui alla legge n. 214 del 2011 per la categoria di lavoratori di
cui al presente punto, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2015.
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