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San Saturnino di Tolosa

 

San Saturnino di Tolosa


Nome: San Saturnino di Tolosa
Titolo: Vescovo e martire
Nascita: III secolo , Tolosa, Francia
Morte: Tolosa, Francia
Ricorrenza: 29 novembre
Tipologia: Commemorazione
 
Fra i primi apostoli che il Papa S. Fabiano mandò ad evangelizzare le Gallie vi fu S. Saturnino il quale pose la sua sede a Tolosa e la illustrò con un fecondo apostolato di bene ed infine col suo martirio.

Lo storico Venanzio, che scrisse gli atti del suo martirio, ci dice che solo a prezzo di enormi fatiche riuscì a convertire un gran numero di idolatri ed a fondare chiese.

Aveva il santo Vescovo eretta una chiesa vicino al Campidoglio di Tolosa, ed ogni mattina vi si recava per celebrare i Divini Misteri. Ma nel breve tragitto doveva passare dinanzi ad un gran tempio pagano, ed al suo passaggio gli oracoli non davano alcun responso per timore dell’uomo di Dio. I capi pagani si chiesero a vicenda da che cosa poteva dipendere quello strano silenzio.

Quand’ecco un pagano raccontò loro che era sorta in città una setta che voleva la distruzione degli dèi ed il cui capo era Satumino, quegli stesso che tutte le mattine si vedeva passare dinanzi al loro tempio. Allora tutti ad una voce incolparono il santo Vescovo del silenzio dell’idolo, e, invece di riconoscere ragionevolmente che nulla valevano gli dèi se avevano paura di un uomo, deliberarono di toglierlo dal mondo. Gli addetti al tempio pertanto una mattina lo attesero ne’ pressi del Campidoglio e avvistatolo lo assalirono e lo trascinarono nel tempio.

“Ecco” dissero al popolo “il nemico del nostro culto, il capo di quella religione che vuole distrutti i nostri templi, che deride i nostri dèi e che impedisce i loro responsi. Vendichiamo l’oltraggio fatto a noi ed ai nostri dèi: o sacrificherà riconoscendoli per veri, o espierà il delitto con la morte.” Ciò detto gli intimarono di inginocchiarsi davanti agli idoli.

“Non è possibile” rispose il Santo “che possa fare quanto mi chiedete, poiché i vostri dèi non sono che demoni, i quali attraverso il sacrificio degli animali, vogliono il sacrificio delle anime vostre. E come posso io temere coloro che tremano alla presenza di un solo cristiano?”

Una tal ragionevole risposta irritò al sommo quegli idolatri che decisero di farlo perire.

Si trovava presso il tempio un toro pronto per il sacrificio, e i carnefici stabilirono di legare il Santo alla coda di quell’animale. e farlo trascinare per la città affinchè la vista dell’orribile supplizio intimorisse i suoi seguaci, così da indurli a ritornare al culto pagano.

Legate le mani ed i piedi del Santo, lo assicurarono alla coda della bestia. Il furioso animale si mise a correre a precipizio per le vie della città, riducendo a brandelli il corpo del Santo, che col suo sangue imporporò quelle vie tante volte percorse predicando la divina parola.

San Francesco

Infine le sacre spoglie del Martire furono prese e gettate fuori della città, per essere preda degli uccelli. Ma due pie donne le raccolsero furtivamente e le seppellirono in luogo sicuro. Il suo martirio avvenne nel 250 sotto l’impero di Decio.

PRATICA. e Fuggiamo il rispetto umano e professiamo apertamente la nostra fede.

PREGHIERA. O Dio, che ci concedi di celebrare la festa del tuo beato martire Saturnino, ottienici di essere soccorsi grazie alla sua intercessione.

MARTIROLOGIO ROMANO. A Tolosa, san Saturnino Vescovo, il quale, al tempo di Dècio, fu rinchiuso dai pagani nel Campidoglio di quella città e precipitato dalla sommità della rocca del Campidoglio per le varie scarpate, e così, col capo contuso, col cervello scosso e con tutto il corpo lacerato, rese la sua bell’anima a Cristo.

Quali pensioni nel 2022 non saranno toccate dalla riforma del Governo Draghi

Quali pensioni nel 2022 non saranno toccate dalla riforma del Governo Draghi

Per il dopo Quota 100, vediamo quali pensioni nel 2022 non saranno toccate dalla riforma del Governo Draghi. Si tratta, nello specifico, di misure ordinarie di pensionamento, anche anticipato. Ecco quali sono.

di , pubblicato il  alle ore 16:23
Quali pensioni nel 2022 non saranno toccate dalla riforma del Governo Draghi

Per il dopo Quota 100, vediamo quali pensioni nel 2022 non saranno toccate dalla riforma del Governo italiano guidato dal premier Mario Draghi Draghi. Si tratta, nello specifico, di misure ordinarie di pensionamento, anche anticipato, che pure per il prossimo anno sono confermate. Per quel che riguarda i requisiti di accesso. Proprio perché, nella legge di Stabilità 2022, non sono state introdotte delle modifiche. Così come è riportato in questo articolo.

Nel dettaglio, su quali pensioni nel 2022 non saranno toccate dalla riforma del Governo Draghi, nulla cambia per la pensione di vecchiaia ordinaria. E nemmeno per la pensione anticipata ordinaria. Per la quale, tra l’altro, c’è una differenza di genere per quel che riguarda il requisito dell’anzianità contributiva. Analizziamo allora il tutto nel dettaglio.

Quali pensioni nel 2022 non saranno toccate dalla riforma del Governo guidato dal premier Mario Draghi

In particolare, su quali pensioni nel 2022 non saranno toccate dalla riforma del Governo Draghi, il requisito per l’accesso alla prestazione INPS di vecchiaia resta invariato. Quindi, anche il prossimo anno per la pensione ordinaria di vecchiaia serviranno 67 anni di età. Con il requisito minimo di 20 anni di contributi previdenziali obbligatori versati.

Inoltre, su quali pensioni nel 2022 non saranno toccate dalla riforma del Governo Draghi, nulla cambia pure per la pensione anticipata ordinaria uomini e donne. Che peraltro non richiede vincoli di età da rispettare. Ma solo il requisito dell’anzianità contributiva che è comunque molto alto. Precisamente, 41 anni e 10 mesi di contributi previdenziali obbligatori versati per le lavoratrici. E 42 anni e 10 mesi di contributi previdenziali obbligatori versati per i lavoratori.

Riforma del Governo Draghi sulle pensioni, dalla Quota 102 alla conferma di Opzione donna

Chiarito quali pensioni nel 2022 non saranno toccate, c’è anche da dire che quella del Governo Draghi è una mini-riforma.

In quanto la grossa novità è rappresentata solo dal post Quota 100. Con l’introduzione dal prossimo anno della Quota 102. Per il resto Opzione Donna è stata confermata anche per il 2022 con gli stessi requisiti di età e di contribuzione. Mentre l’Ape Sociale, sempre per il prossimo anno, sarà rafforzato ed esteso.

San Giacomo della Marca

San Giacomo della Marca


Nome: San Giacomo della Marca
Titolo: Religioso e sacerdote
Nascita: 1 settembre 1393, Monteprandone, Ascoli Piceno
Morte: 28 novembre 1476, Napoli
Ricorrenza: 28 novembre
Tipologia: Commemorazione
Patrono di:NapoliMonteprandone
Protettore:dei bambini
S. Giacomo della Marca nacque a Montemprandone, provincia di Ascoli Piceno, da poveri genitori. Studiò in varie città delle Marche e dell’Umbria e fu maestro di scuola.

A vent’anni, preso dalla bellezza dell’ideale francescano, abbandonò il mondo ed entrò in religione. Il suo primo maestro fu S. Bernardino da Siena. E di tanto padre il nostro Giacomo (al secolo Domenico) sarà degno figlio. Come lui predicatore, lo imitò nello zelo e nella santità.

La sua vita, dal lato umano, è un romanzo d’avventure. Girò l’Europa e specialmente l’Italia, l’Ungheria, l’Austria, la Boemia e in alcuni paesi fondò pure dei conventi. Ovunque predicò e combattè eresie, sempre obbediente alla volontà del Pontefice, che lo spostava da una regione all’altra. Ma il suo principale campo di lotta fu l’Italia, dove combattè la setta dei « Fraticelli », predicò quaresime, illustrò concili e congressi con la sua presenza e l’airtorità della sua parola.

All’Aquila, dove era andato per venerare il suo amato maestro S. Bernardino, pregando nel nome di Gesù, ottenne sulla pubblica piazza una sessantina di miracoli. Rimase nascosto per ordine del Vescovo, il quale temeva gli eccessi della folla entusiasta. Andato a Napoli vi morì poco dopo, il 28 novembre 1476.

Per più di trent’anni girò per città e villaggi a predicare, mangiando solo un tozzo di pane, poche fave e qualche cipolla che portava sempre con sè nella bisaccia. S. Bernardino gli raccomandava spesso di nutrirsi e lo esortava a mangiare un poco di minestra, ma lui non se ne dava per inteso e continuava a digiunare ogni giorno. Dormiva pochissimo: un paio d’ore per sera e si levava sempre quando gli altri andavano a riposare. Per dieci anni portò il cilicio sulla nuda carne e ogni notte si batteva con la disciplina.

Durante tutta la sua vita di religioso osservò la castità in modo perfetto, tuttavia fu tormentato per ben trent’anni da forti tentazioni, dalle quali lo liberò la Vergine di Loreto.

Nelle sue molte peregrinazioni fu imprigionato varie volte, assalito e malmenato dagli eretici, ma non desistette mai dai suoi propositi; mai mostrò rancore verso i suoi nemici; sempre li perdonò, pur combattendo strenuamente i loro errori.

Nella vecchiaia fu travagliato da molti mali e acciacchi, tanto che per sei volte gli venne amministrata l’Estrema Unzione. Ma tutto sopportò con rassegnazione e quasi con gioia, per imitare Gesù anche sul Calvario. Edificava sempre chi lo assisteva con la sua umiltà e preghiera.

Nell’ultima malattia, sentendo ormai la morte vicina, chiese i sacramenti e si spense nel nome di Gesù invocando dai presenti il perdono dei suoi falli.

Fu beatificato da Urbano VIII nel 1624 e canonizzato nel 1726 da Benedetto XIII.

PRATICA. Nell’obbedienza, che è fonte di tante virtù, troveremo una facile via per il Paradiso.

PREGHIERA. O Signore, che ti sei degnato di illustrare la tua Chiesa con i meriti e la predicazione di S. Giacomo, confessore della tua fede, concedi a noi di seguirne gli esempi e di conseguire l’eterno premio.

MARTIROLOGIO ROMANO. A Nàpoli, in Campània, la deposizione di san Giàcomo della Marca, Sacerdote dell’Ordine dei Minori e Confessore, illustre per l’austerità della vita, per la predicazione apostolica e per molte legazioni compiute a vantaggio della Cristianità. Dal Sommo Pontefice Benedétto decimoterzo fu ascritto nel catalogo dei Santi

Assegno unico, da marzo 2022 addio a bonus e detrazioni: cosa cambia

Assegno unico, da marzo 2022 addio a bonus e detrazioni: cosa cambia

L’assegno unico 2022 razionalizza e accorpa le misure vigenti per il sostegno alle famiglie con figli, di fatto cancellandole. Quali sono?

In queste settimane l’argomento assegno unico e universale figli a carico è stato prioritario nell’agenda di Governo. Proprio l’Esecutivo guidato da Mario Draghi ha dato recentemente l’ok all’impianto normativo sull’assegno unico che arriverà dal 2022. Il decreto attuativo approvato dal Consiglio dei Ministri ha stabilito che la nuova misura sarà operativa a decorrere da marzo 2022, ma le domande si potranno presentare dal primo gennaio.

Dal 2022 lo Stato avrà insomma anche il compito di supportare tutte le famiglie con figli, dagli incapienti a chi conduce una vita agiata, attraverso una nuova misura che accompagnerà i figli dal settimo mese di gravidanza oltre la maggiore età, fino a 21 anni. Ciò a condizione che i ragazzi maggiorenni studino; svolgano tirocini con redditi minimi o anche il servizio civile universale. L’assegno unico interesserà sia i lavoratori dipendenti sia gli autonomi e sarà sempre versato dall’Inps, su domanda dei nuclei interessati. Altra novità riguarda il fatto che gli assegni non si troveranno più in busta paga, ma sarà direttamente l’INPS a pagarli ai beneficiari tramite accredito in conto corrente.

Soprattutto, l’assegno unico farà chiarezza sull’intero contesto dei bonus, sussidi ed agevolazioni fiscali concesse ai nuclei familiari con figli. Questi ultimi infatti scompariranno, per lasciare spazio all’assegno unico per i figli, un contributo che razionalizza la materia, e di fatto accorpa bonus figliassegni per il nucleo familiare e detrazioni figli a carico al momento vigenti. Quali sono dunque i bonus e sussidi che scompariranno? E da quando? Scopriamolo di seguito.

Assegno unico, da marzo 2022 addio a bonus e detrazioni: premio alla nascita o Bonus mamma domani

Il provvedimento del Governo, che prevede l’introduzione dell’assegno unico, è stato emesso in attuazione della legge delega n. 46 del primo aprile 2021. Ora dovrà ora essere esaminato dalle commissioni parlamentari, prima della pubblicazione in Gazzetta ufficiale per l’entrata in vigore. Già però si possono svolgere delle utili considerazioni in merito ai bonus e sussidi che – come appena accennato – saranno cancellati per far posto al nuovo assegno unico e universale.

L’assegno unico è istituito, stando alla legge delega n. 46, con la finalità di “riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva” le misure economiche a sostegno delle famiglie con figli a carico.

Ecco perché l’art. 10 della bozza di Decreto approvata in Consiglio dei ministri include, al comma 1, l’abrogazione dal primo gennaio del prossimo anno del premio alla nascita o bonus mamma domani – di cui ad una legge del 2016 –  assegnato dall’INPS in misura pari ad 800 euro per gli eventi nascita, adozione o affidamento preadottivo di un minore.

Assegno unico, da marzo 2022 addio a bonus e detrazioni: addio ANF dei Comuni e fondo natalità

La bozza di decreto, al comma 2 del citato art. 10, prosegue determinando la cancellazione dal primo marzo 2022 dell’assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori o assegni familiari dei comuni (di cui si trova traccia nella legge n. 448 del 1998). Detta misura di sostegno è stata finora concessa dai singoli comuni, ma versata dall’INPS in un importo non al di sopra dei 1.886,82 euro totali (valore valevole per l’anno 2021). In quanto abrogato dal prossimo marzo, la bozza di decreto precisa coerentemente che l’assegno in oggetto sarà assegnato “esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio“.

Ovviamente, la carrellata dei bonus, sussidi e altre misure di sostegno, eliminate con l’introduzione dell’assegno unico, non termina qui. Sempre in base all’art. 10 della citata bozza, a partire dal primo gennaio del prossimo anno viene meno il cd. fondo di sostegno alla natalità, previsto dalla legge n. 232 del 2016 ed avente la finalità di facilitare l’accesso al credito da parte delle famiglie con uno o più figli, con l’emissione di garanzie dirette a istituti di credito e intermediari finanziari. Peraltro, il prestito agevolato è stato finora sottoposto a precisi vincoli, tra cui la rimborsabilità in un arco di tempo massimo pari a 7 anni.

Assegno unico, da marzo 2022 addio a bonus e detrazioni: superate le detrazioni figli a carico

Un’altra novità molto significativa e legata al varo dell’assegno unico, riguarda le cd. detrazioni figli a carico, che i nuclei familiari conoscono bene. Finalità di dette agevolazioni – di cui si trova traccia nell’art. 12. DPR n. 917 del 1986 – è rendere meno gravosa l’imposta lorda IRPEF da versare allo Stato, in quanto i genitori già sopportano i costi relativi al mantenimento e crescita dei figli.

Gli assegni unici di fatto sostituiranno l’art. 12 appena citato. Infatti, nel testo approvato dal Governo, e relativo al meccanismo dell’assegno unico, è disposta l’assegnazione delle detrazioni soltanto a “ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati” ma di “età pari o superiore a 21 anni che non beneficiano dell’assegno unico e universale“.

Attenzione: la bozza conferma quanto già indicato nella legge delega n. 46. Dopo l’avvio dell’assegno unico, permarranno attive le detrazioni fiscali per coniuge ed altri familiari a carico.

L’assegno unico sostituisce l’ANF: da quando?

Il provvedimento del Governo che ha approvato il meccanismo dell’assegno unico, include altresì un’altra importante novità, sempre all’art. 10. Infatti, per quanto attiene ai “nuclei familiari con figli e orfanili“, il Consiglio dei Ministri ha deciso che, a partire dal primo marzo 2022, non saranno più riconosciuti gli assegni per il nucleo familiare (i cosiddetti ANF). La prestazione è peraltro assegnata non a tutti i lavoratori e la somma di detto assegno, versato dall’Inps, è calcolata tenendo conto vari parametri, reddito totale e numero membri del nucleo in particolare.

La bozza di decreto ha però disposto la proroga fino al 28 febbraio del prossimo anno di due misure temporanee, introdotte dal primo luglio 2021 al 31 dicembre 2021, in attesa dell’avvio dell’assegno unico. Ci riferiamo alla cd. maggiorazione ANF e all’assegno temporaneo figli minori, previsto per i soggetti non beneficiari degli ANF, come lavoratori autonomi e disoccupati.

Concludendo, vero è che non tutti i contributi e bonus a sostegno delle famiglie, saranno abrogati con l’introduzione dell’assegno unico. Infatti nei provvedimenti adottati non vi è traccia dell’abrogazione di misure quali il congedo parentale, i permessi giornalieri per allattamento e il bonus asilo nido, stante evidentemente il loro ruolo di preminenza all’interno della famiglia.

Per quanto riguarda invece il cd. bonus bebè o assegno di natalità, previsto dalla legge n. 190 del 2014, occorre rimarcare che fa parte delle prestazioni destinate ad essere soppresse o gradualmente superate, proprio per l’introduzione dell’assegno unico. Ma di tale previsione non si fa cenno nella bozza di decreto legislativo, insieme alle altre misure abrogate dal primo gennaio o dal primo marzo del prossimo anno. Ecco perché nelle prossime settimane sono attesi dettagli sul punto, onde capire quando l’esperienza del citato bonus potrà dirsi definitivamente conclusa.

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Lauree abilitanti: Legge di riforma in Gazzetta Ufficiale. I titoli con cui lavorare subito

Lauree abilitanti: Legge di riforma in Gazzetta Ufficiale. I titoli con cui lavorare subito

Camera e Senato hanno detto sì alla legge sulle lauree abilitanti che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Ecco cos’è e come funziona.

La Legge di Riforma delle cosiddette Lauree abilitanti è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 novembre scorso. Importantissima novità in arrivo per molti di coloro che hanno svolto un percorso accademico e hanno dunque scelto di continuare gli studi dopo il diploma di maturità. Detto provvedimento consiste di fatto in una delle prime riforme, che attuano il PNRR italiano.

La data di entrata in vigore – il 4 dicembre 2021 – e l’esigenza di un tale provvedimento si spiegano con la necessità di velocizzare l’ingresso nel mondo del lavoro per quelle figure che, già debitamente formate, hanno le conoscenze teoriche e le capacità pratiche per poter firmare un contratto di lavoro, subito dopo la laurea.

Vediamo allora qualche dettaglio in merito alle cd. lauree abilitanti, così come inquadrate nella nuova legge.

Lauree abilitanti: la nuova legge favorisce l’ingresso nel mondo del lavoro

Il percorso che ha condotto alla pubblicazione della legge in GU è durato alcuni mesi e si è concluso positivamente, con l’introduzione delle lauree abilitanti senza esame di Stato.

D’altronde ciò ben si spiega, se teniamo conto delle conseguenze della crisi sanitaria ed economica da coronavirus: esse hanno imposto di ripensare il mercato del lavoro, anche cancellando alcuni step che portano via tempo prezioso. Ci riferiamo in particolare all’esame di Stato, da svolgersi dopo la laurea e al tirocinio post-laurea: per tantissime persone uno ‘scoglio’ che rende molto meno immediato il contatto con il mondo del lavoro collegato al proprio percorso di studi, pur dopo molti anni passati sui libri e a dare esami.

La Camera, alla fine della discussione iniziata lo scorso 21 giugno, ha dunque approvato il disegno di legge sulle lauree abilitanti, il n. 2751-A, che include le “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti“. A fine ottobre, invece, il sì definitivo del Senato al progetto lauree abilitanti, ormai divenuto realtà.

Lauree abilitanti, ecco la nuova legge: che cosa prevede?

La legge sulle lauree abilitanti che, come accennato, entrerà in vigore il prossimo 4 dicembre, è la n. 163 del 2021 (qui il testo). Con essa, di fatto, alcuni titoli universitari, una volta ottenuti previo superamento dell’esame di laurea, conferiranno automaticamente l’abilitazione all’esercizio della professione. Però attenzione: non si tratta di una novità rivolta a tutti i neo-laureati.

In particolare, il testo recentemente approvato e tra poco in vigore, prevede (art. 1) l’abilitazione all’esercizio della professione per le seguenti lauree magistrali:

  • odontoiatria e protesi dentaria – classe LM-46;
  • farmacia e farmacia industriale – classe LM-13;
  • medicina veterinaria – classe LM-42;
  • psicologia – classe LM-51.

Inoltre nella legge si trova scritto che per quanto attiene alle attività formative professionalizzanti, incluse nelle classi di laurea magistrale di cui al comma 1, almeno 30 crediti formativi universitari sono ottenuti “con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio“. I regolamenti didattici universitari definiscono le specifiche modalità di svolgimento, di valutazione e di certificazione del tirocinio.

Non solo. L’art. 5 della citata legge n. 163 del 2021 prevede che le professioni di chimico, fisico e biologo possano essere svolte, dopo il superamento dell’esame finale per l’ottenimento delle rispettive lauree magistrali abilitanti. Anche in queste circostanze, previsto un tirocinio pratico valutativo nell’ambito dei corsi e il sostenimento di una prova pratica valutativa.

Lauree professionalizzanti abilitanti: ecco cosa dispone la legge 163 del 2021

All’art. 2 della predetta legge, abbiamo anche l’apertura all’abilitazione alla professione, in riferimento agli esami finali per il conseguimento delle lauree professionalizzanti che seguono:

  • professioni tecniche per l’edilizia e il territorio – classe LP – 01- geometra laureato;
  • le professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali – classe LP-02 – agrotecnico laureato e perito agrario laureato;
  • professioni tecniche industriali e dell’informazione – classe LP-03 – perito industriale laureato.

Leggi anche: Esame avvocato 2021, ecco le date delle prove

Lauree abilitanti: la maggior rilevanza del tirocinio e le professioni escluse dalla riforma

I corsi di studio mirati ad ottenere una delle lauree magistrali abilitanti e delle lauree professionalizzanti includono altresì una prova pratica allo scopo di valutare le competenze professionali, maturate con il tirocinio interno ai corsi di studio. Detto tirocinio assume dunque molta più importanza che nel passato.

L’appena citata prova è mirata ad acclarare il livello di preparazione tecnica conseguita dal candidato per l’abilitazione all’esercizio della professione. Ecco perché è previsto che la commissione giudicatrice venga integrata con professionisti designati dalle rappresentanze nazionali dell’Ordine o del collegio professionale di riferimento. Su questi ultimi aspetti dovranno essere emanati dei decreti da parte del Ministero dell’Università, allo scopo di meglio dettagliare il nuovo assetto delle lauree abilitanti.

Ed ovviamente, sia per quanto attiene alle lauree magistrali che per quelle professionalizzanti abilitanti, è compito dei singoli atenei modificare le regole collegate ai corsi di studio – con regolamenti ad hoc – in un’ottica di necessario coordinamento con le nuove norme di legge.

Rimarchiamo inoltre che sono escluse dalla riforma le professioni di avvocato, notaio, consulente del lavoro, commercialista e revisore legale, in quanto impongono un tirocinio post laurea, peraltro molto articolato ed indispensabile per poter svolgere adeguatamente la professione. D’altronde, in questi mesi i rispettivi Ordini non hanno mai mostrato di apprezzare particolarmente la possibile estensione della riforma alle professioni appena citate.

Lauree abilitanti – Testo della Legge numero 163 del 8 novembre 2021

Di seguito il testo completo della LEGGE 8 novembre 2021, n. 163 (Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.) così come pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.276 del 19-11-2021).

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