Il regime francese di protezione socialeIV – Le prestazioni familiari

Il regime francese di protezione socialeIV – Le prestazioni familiari

2021

Il settore Famiglia della previdenza è strutturato in una rete di 101 casse dipartimentali e un ente nazionale.

Le casse per le prestazioni familiari (CAF) erogano prestazioni familiari:

  • ai dipendenti e assimilati, indipendentemente dalla professione,
  • agli autonomi non agricoli,
  • ad ogni persona residente in Francia con i propri figli che dimostri di non avere alcuna attività lavorativa.

Secondo l’articolo L. 512-1 del Codice della Sécurité Sociale, “Ogni persona francese o straniera residente in Francia, che abbia a carico uno o più figli residenti in Francia, usufruisce delle prestazioni familiari per questi ultimi […]”.

I figli legittimi, naturali, adottivi o i bambini affidati, danno diritto a prestazioni familiari per coloro che ne assumono il carico effettivo e permanente (vitto, alloggio, abbigliamento). Età limite dei figli o dei bambini:

  • 20 anni (norma generale), per tutti i figli (o i ragazzi) che non svolgano attività lavorativa o la cui retribuzione mensile netta non superi il 78 % dello Smic netto (€ 952,74);
  • 21 anni per l’erogazione dell’assistenza abitativa e del supplemento familiare.

Metodo di calcolo delle prestazioni familiari: le prestazioni familiari rappresentano una percentuale della base mensile di calcolo (BMAF) fissata a € 414,81 per il 1° aprile 2021, importo che è rivalutato il 1° aprile di ogni anno, in conformità all’evoluzione media annuale prevista dei prezzi al consumo, esclusi i tabacchi.

A – Prestazioni generali di mantenimento

1) Assegni familiari

Gli assegni familiari vengono erogati a partire dal secondo figlio a carico residente in Francia, senza requisiti legati all’attività. L’importo è modulato a seconda dei redditi della famiglia o della persona cui sono affidati i figli e del numero di bambini. I redditi presi in considerazione sono quelli dell’anno N-2. Le fasce reddituali sono tre.

2) Assegno forfettario

L’assegno forfettario è erogato alle famiglie con tre o più figli a carico che perdono il beneficio di una parte degli assegni familiari quando uno dei figli compie 20 anni (limite d’età per l’erogazione delle prestazioni familiari) purché continui a vivere con la famiglia e non percepisca redditi da lavoro superiori a € 952,74.

Per usufruirne, la famiglia deve aver maturato i requisiti per gli assegni familiari per almeno tre figli, incluso quello che raggiunge l’età di 20 anni. L’assegno è erogato, a titolo del figlio interessato, durante un anno, dal 1°giorno del mese in cui compie 20 anni fino al mese precedente il 21° compleanno.

L’importo è pari a € 83,52 il 1° aprile 2021. Come nel caso degli assegni familiari, l’importo è, in linea di principio, diviso per 2 o per 4, a seconda dei redditi del nucleo familiare (anno N-2). Tuttavia, nel caso in cui i redditi percepiti dalla famiglia nel corso dell’anno civile N-2 superino di poco il reddito massimo previsto per il nucleo familiare, può essere concessa un’integrazione degressiva.

3) Supplemento familiare

Tale prestazione è assegnata, a determinate condizioni di reddito, alle famiglie che abbiano a carico almeno tre figli, di tre anni o più e di età inferiore ai 21 anni. Il massimale di reddito (anno N-2) varia in base al numero di figli a carico ed alla composizione del nucleo familiare.

Figli a carico Livello di redditi Importo
Coppia con due redditi Coppia con un reddito
3 figli € 23.929 o di meno € 19.562 o di meno € 257,88
Compreso tra € 23.929 e 47.853 Compreso tra € 19.562 e 39.118 € 171,91
4 figli € 27.189 o di meno € 22.822 o di meno € 257,88
Compreso tra € 27.189 e 54.373 Compreso tra € 22.822 e 45.638 € 171,91

L’importo è lo stesso, che i figli a carico siano tre o di più.

4) Assegno di sostegno familiare

La prestazione viene erogata per far crescere un bambino privato dell’aiuto di un genitore o di entrambi o per integrare un assegno di mantenimento fissato, di importo basso.

L’asf (assegno di sostegno familiare) può inoltre essere erogato come anticipo in caso di mancato pagamento dell’assegno di mantenimento da parte dell’altro genitore.

I requisiti per usufruirne sono:

  • vivere da soli
  • risiedere in Francia,
  • avere almeno un figlio a carico,
  • se il figlio svolge attività lavorativa, la sua remunerazione mensile netta non deve superare € 952,74.

L’importo dell’assegno è pari a:

  •  € 155,55 se il figlio è orfano di entrambi i genitori o in una situazione assimilata;
  •  € 116,69 se il figlio è orfano di padre o di madre o in una situazione assimilata;

B – Prestazioni legate alla nascita e alla custodia della prima infanzia

Tali prestazioni sono raggruppate nella prestazione di accoglienza del bambino (Paje), composta di:

  1. premio alla nascita o all’adozione, subordinato a condizioni di reddito;
  2. assegno di base mensile, subordinato a condizioni di reddito, erogato dalla nascita ai 3 anni del figlio o per 3 anni in caso di adozione;
  3. prestazione condivisa di educazione del bambino (PreParE) per ogni nascita o adozione verificatasi dopo il 1° gennaio 2015 o integrazione di libera scelta d’attività (Clca) per ogni nascita o adozione prima del 1° gennaio 2015, entrambe subordinate ad un’anzianità contributiva minima;
  4. integrazione di libera scelta del modo di custodia (CMG) il cui importo dipende dai redditi della famiglia.

1) Premio alla nascita o all’adozione

È un premio che permette di fronteggiare le spese legate all’ingresso in famiglia del bambino. Esso è subordinato a requisiti reddituali. Il massimale di reddito varia in base al numero di figli nati o nascituri ed è maggiorato se entrambi i genitori lavorano o se si tratta di una famiglia con un solo genitore. Dal 1° gennaio 2021, per un nucleo familiare con un figlio nascituro ed un unico reddito, i redditi percepiti nel 2019 non devono aver superato € 32.455 l’anno; oppure, se entrambi i genitori lavorano o se c’è un solo genitore, € 42.892.

L’importo del premio è di € 953,03 per ogni nascita e di € 1.906,05 per ogni adozione di bambini o ragazzi di età inferiore ai 20 anni. Per la nascita, il premio viene erogato a condizione che la gravidanza sia stata dichiarata durante le prime 14 settimane.

2) Assegno di base

Erogato in seguito alla nascita o all’adozione, l’assegno di base aiuta a fronteggiare le spese connesse al mantenimento e all’istruzione del bambino. Esso è subordinato a condizioni di reddito (stesso reddito massimo che per l’attribuzione del premio alla nascita) ed è erogato dalla nascita del bambino fino all’ultimo giorno del mese civile che precede il suo terzo compleanno. In caso di adozione, l’assegno di base è erogato per tre anni a partire dall’ingresso in famiglia di ogni bambino o ragazzo d’età inferiore ai 20 anni.

* I massimali indicati sono relativi a coppie con un solo reddito e un figlio/bambino a carico. Il massimale viene innalzato quando si tratta di un solo genitore oppure quando lavorano entrambi i genitori. I redditi da prendere in considerazione sono quelli percepiti nel 2019.

Si distinguono due situazioni:

  • figli/bambini nati o adottati fino al 31 marzo 2018
    L’assegno di base ad aliquota piena viene erogato in caso di redditi inferiori o pari a € 31.153*: l’importo ammonta a € 184,62. L’assegno di base ad aliquota ridotta, fissato a € 92,31, è erogato se i redditi non superano € 37.216 *.
  • figli/bambini nati o adottati dal 1° aprile 2018
    L’assegno di base ad aliquota piena è pari a € 172,77, ad € 86,38 per l’aliquota ridotta. Per percepire l’aliquota piena i redditi non devono superare € 27.165 *. L’aliquota ridotta può essere erogata fino a € 32.455*.

3) Prestazione condivisa di educazione del bambino (PreParE) / Integrazione di libera scelta d’attività (CLCA)

La prestazione condivisa di educazione del bambino permette al genitore di sospendere la propria attività lavorativa o di ridurla per occuparsi del
bambino di meno di 3 anni o, in caso di adozione, del ragazzo di meno di vent’anni.
Essa è erogata senza limiti di reddito a partire dal primo bambino.

Requisiti legati all’attività: aver maturato 8 trimestri all’assicurazione vecchiaia durante:

  • gli ultimi due anni per il 1° figlio,
  • gli ultimi quattro anni per due figli,
  • gli ultimi cinque anni dal terzo figlio in poi.

Durata di erogazione

La prestazione condivisa di educazione del bambino (PreParE) viene erogata a ognuno dei genitori durante:

  • 6 mesi per il primogenito,
  • 24 mesi per il secondogenito,
  • 48 mesi per il terzogenito e per i bambini nati in seguito.

L’integrazione di libera scelta d’attività (CLCA) è erogata per sei mesi per il primogenito e fino ai tre anni del bambino a partire dal secondogenito.

L’importo mensile della PreParE (dal 1° aprile 2021 al 31 marzo 2022) è fissato a:

  •  € 400,79 ad aliquota piena (cessazione totale dell’attività);
  •  € 259,09 ad aliquota ridotta in caso di part-time inferiore o pari al 50 %;
  •  € 149,46 ad aliquota ridotta in caso di part-time compreso tra il 50 % e l’80 %.

L’importo maggiorato della PreParE è di € 655,11 al mese. Esso può essere erogato al genitore di almeno tre figli che abbia smesso completamente di lavorare. Il suo importo è superiore a quello della PreParE di base ma è erogato su un periodo più breve.

4) Integrazione di libera scelta del modo di custodia (CMG)

Destinata a compensare il costo della custodia del bambino di età inferiore ai 6 anni, la CMG viene erogata
alla coppia o alla persona che svolge attività lavorativa e:

  • si avvalga di un/a assistente materno/a abilitato/a , il cui stipendio lordo non superi € 51,25 al giorno per ogni bambino da accudire,
  • oppure si serva di un’associazione o di un’impresa abilitata per avere un assistente materno o una persona a domicilio, se il bambino è custodito almeno 16 ore al mese,
  • o si rivolga a un micro asilo nido, purché il bambino vi trascorra almeno 16 ore al mese ad una tariffa massima di 10 euro l’ora.

La prestazione include:

  • il rimborso da parte della Cassa per le Prestazioni Familiari di una parte del costo della custodia del bambino (fino all’85%). La percentuale varia in funzione del numero di bambini, della loro età e dei redditi del nucleo familiare. I massimali di reddito sono innalzati del 40 % nel caso di persone che crescano da sole i propri figli;
  • il rimborso dei contributi, in toto o in parte, pari:
    • al 100% per la famiglia che si avvale di un’assistente materna abilitata,
    • al 50% nel caso di custiodia a domicilio. L’importo massimo di tale copertura è di €473,05 per i bambini di età compresa tra 0 e 3 anni e di € 236,52 tra i 3 e i 6 anni.

C – Prestazioni ad assegnazione speciale

1) Assegno per l’educazione del figlio disabile (AEEH)

L’assegno per l’educazione del figlio disabile è un sussidio erogato senza requisiti di reddito a chiunque assuma il carico di un bambino o di un ragazzo di età inferiore ai 20 anni, a prescindere dall’ordine di nascita, il cui grado di incapacità permanente sia:

  • almeno uguale all’80%
  • o compreso tra il 50 e il 79% se collocato in istituto specializzato oppure se usufruisce di cure a domicilio.

Il bambino non deve essere collocato in un istituto le cui spese di degenza siano finanziate integralmente dall’assicurazione malattia, dallo Stato o dall’assistenza sociale.

L’importo di base dell’assegno ammonta a € 132,74 al mese. I figli affetti da incapacità pari almeno all’80% permettono di accedere ad un’integrazione di assegno, il cui importo varia a seconda del bisogno di assistenza o del grado di handicap. Per determinare l’importo dell’integrazione, la Commissione dei diritti e dell’autonomia delle persone disabili (CDAPH) classifica il figlio in una delle sei categorie esistenti, in base a una tabella di valutazione che tiene conto della necessità di cure del bambino, del costo delle cure e delle conseguenze economiche causate dall’handicap e/o del fatto che uno dei genitori riduce o interrompe la propria attività lavorativa per occuparsi del figlio e, infine, del ricorso all’assistenza di terzi, retribuita.

Gli importi mensili delle integrazioni (dal 1° aprile 2021 al 31 marzo 2022) sono i seguenti:

  • 1a categoria: € 99,55;
  • 2a categoria: € 269,63;
  • 3a categoria: € 381,63;
  • 4a categoria: € 591,39;
  • 5a categoria: € 755,83;
  • 6a ed ultima categoria: importo della maggiorazione per l’aiuto di terzi, pari a € 1.126,41.

Il beneficiario dell’AEEH e della sua integrazione che assuma da solo il carico effettivo e permanente del figlio disabile ha diritto ad una maggiorazione detta “genitore solo”. Essa è concessa qualora la condizione del figlio obblighi il genitore solo (cioè di una famiglia monogenitoriale) ad abbandonare o ridurre l’attività lavorativa o renda necessario il ricorso all’assistenza di terzi, retribuita.

A seconda delle categorie l’importo della maggiorazione è:

  • 2a categoria: € 53,93;
  • 3a categoria: € 74,67;
  • 4a categoria: € 236,44;
  • 5a categoria: € 302,81;
  • 6a categoria: € 443,85.

La durata di erogazione dell’AEEH è stabilita con le seguenti modalità:

  • Se il grado di incapacità del bambino è pari almeno all’80% e il suo stato non prefigura prospettive di miglioramento, l’AEEH di base (e l’eventuale integrazione) è erogato su una durata non limitata fino all’età limite per usufruire delle prestazioni familiari o fino al passaggio verso il sussidio agli adulti disabili (AAH).
    In caso di prospettive di evoluzione favorevole, il diritto all’AEEH di base (e, eventualmente, alla sua integrazione) è concesso su una durata tra i 3 e i 5 anni.
  • Se il grado di incapacità è compreso tra il 50 e il 79%, l’AEEH e la sua eventuale integrazione vengono erogati su una durata tra i 2 e i 5 anni .

Le famiglie beneficiarie dell’AEEH di base possono scegliere tra:

  • un’integrazione all’AEEH,
  • oppure la prestazione compensatoria dell’handicap (PCH).

È possibile, peraltro, cumulare il supplemento all’AEEH con il 3° elemento della PCH (volto a coprire le spese supplementari per rendere agibili l’abitazione, il veicolo o i trasporti).

2) Sussidio agli adulti disabili (AAH)

L’AAH è un sussidio destinato a garantire alle persone disabili un minimo di redditi.

Per usufruirne, occorre soddisfare vari criteri:

  • avere più di 20 anni
  • avere un grado di incapacità determinato dalla Commissione dei diritti e dell’autonomia delle persone disabili (Cdaph)
    • pari almeno all’80%
    • o compreso tra il 50 e il 79% e presentare una restrizione sostanziale e durevole nell’accesso al lavoro riconosciuta dalla Cdaph,
  • non percepire pensioni (vecchiaia, invalidità) o rendite per infortunio sul lavoro superiori o pari a € 903,60 al mese (importo massimo dell’AAH),
  • disporre di redditi non superiori ad un tetto massimo:
    • € 10.832 per una persona sola
    • € 19.607 per una coppia
    • Tetti massimi che sono aumentati di € 5.416 per ogni bambino a carico.

I redditi da prendere in considerazione sono quelli del 2019 per l’erogazione dell’AAH nel 2021.

L’importo massimo dell’AAH è di € 903,60 al mese dal 1° aprile 2021: è l’importo erogato alle persone senza alcun reddito.

Le persone che percepiscono una pensione o una rendita ricevono la differenza tra l’importo di quest’ultima e € 903,60.

L’AAH può essere erogato per:

  • un periodo da uno a dieci anni, se il grado di incapacità è pari almeno all’80%; Dal 1° gennaio 2019, e a determinate condizioni, la Cdaph può erogare il sussidio Aah senza limiti di durata.
  • un periodo da uno a cinque anni, se il grado di incapacità è compreso tra il 50% e il 79%.

Ulteriori informazioni: handicap.gouv.fr

3) Assegno per l’inizio dell’anno scolastico

Assegno subordinato a requisiti di reddito, viene erogato per ogni figlio di età compresa tra i 6 e i 18 anni che frequenti la scuola. L’importo varia a seconda dell’età del figlio allo scopo di avvicinarsi al massimo alla spesa realmente sostenuta dalla famiglia.

L’assegno è attribuito alle famiglie, o alle persone, che abbiano redditi inferiori ad un dato tetto (che dipende dalla composizione del nucleo familiare e dal numero di figli a carico). È corrisposto una tantum ad agosto. Se i redditi del nucleo familiare sono inferiori al massimale d’attribuzione, l’assegno è erogato per intero. Se i redditi sono leggermente superiori al massimale d’attribuzione ed inferiori ad un secondo importo fissato per decreto, viene erogato un assegno della differenza.

L’importo dell’assegno ad aliquota piena per l’anno scolastico 2021 (rivalorizzato ad Aprile 2021) è pari a

  •  € 372,17, per figli tra i 6 e i 10 anni
  •  € 392,70, per figli tra gli 11 e i 14 anni
  • € 406,31, per figli tra i 15 e i 18 anni

4) Assegno giornaliero di presenza parentale (AJPP)

L’assegno giornaliero di presenza parentale è attribuito a qualunque persona abbia a suo carico un figlio d’età inferiore ai 20 anni affetto da una malattia, da un handicap grave o vittima di grave infortunio, che rendano indispensabile una presenza costante.

Può accedere a tale assegno chiunque interrompa, per un periodo di tempo determinato, la propria attività e dimostri al proprio datore di lavoro di essere in congedo di presenza parentale. La cassa di assicurazione malattia di appartenenza sottopone a controllo medico il certificato del medico curante attestante lo stato del figlio.

L’importo dell’assegno giornaliero è fissato a € 44,09 (€ 22,05 la mezza giornata) per il beneficiario che vive in coppia, e a € 52,39 (€ 26,20 la mezza giornata) per per il genitore solo. È erogato per ogni giorno di congedo, entro il limite di 22 giorni al mese.

Il titolare dell’assegno usufruisce di un credito di 310 giorni di congedo, indennizzati su base giornaliera, da ripartire su 3 anni in base ai bisogni di accompagnamento del figlio.

Se i redditi della famiglia sono inferiori a un determinato tetto, può essere erogato un supplemento spese (€ 112,79) dietro presentazione di apposita documentazione, se l’handicap o la malattia comportano spese d’importo pari o superiore a € 112,79 al mese.

5) Decesso di un figlio

In caso di morte di figlio di età inferiore ai 25 anni ed a carico effettivo, totale e permanente dell’assicurato, viene erogato, a determinate condizioni di reddito, un assegno forfettario. Esso spetta anche per la morte del figlio dalla 20a settimana di gravidanza in poi.

L’importo dell’assegno dipende dal numero di figli a carico oltreché dai redditi dei genitori al momento della morte (N-2).

Dal 1° aprile 2021 l’importo dell’assegno è pari € 2.012 per una famiglia i cui redditi 2019 siano inferiori a € 87.385 con un figlio e a € 104.866 con 4 figli e pari a € 1.006 per redditi superiori.

6) Premio di attività

Erogato dalle Casse per le Prestazioni Familiari (Caf) o dalla Mutualità Sociale Agricola (Msa), il premio di attività completa i redditi da attività lavorativa dei dipendenti o degli autonomi dai redditi modesti.

Requisiti per usufruirne:

  • Avere più di 18 anni,
  • Svolgere attività lavorativa, oppure percepire indennità di disoccupazione parziale o tecnica.
  • Risiedere stabilmente in Francia,
  • Essere francesi o cittadini dello Spazio Economico Europeo o della Svizzera, oppure essere cittadini di un altro stato ma risiedere in Francia, in regola, da almeno cinque anni (salvo casi particolari).

Importo

L’importo del premio di attività:

  • dipende dai redditi dell’interessato e degli altri componenti del nucleo familiare (incluse le prestazioni della Caf).
  • si calcola automaticamente, sulla base della composizione del nucleo familiare. Può comprendere un bonus individuale, attribuito ad ogni persona in attività con redditi da lavoro superiori a 0,5 volte lo Smic mensile.
  • è identico durante tre mesi, anche se la situazione in tale periodo cambia.

Il simulatore disponibile sul sito della Caf permette di stimare il diritto al premio e eventualmente il suo importo. Il Premio non viene erogato se è di importo inferiore ai 15 euro mensili.

Da notare: Le prestazioni familiari, ad eccezione dell’assegno per l’educazione del figlio disabile (AEEH), sono sottoposte alla contribuzione per il rimborso del debito sociale (CRDS) allo 0,5%. L’importo di tale contribuzione è prelevato direttamente dalle casse incaricate di erogare le prestazioni familiari.

Vedasi anche: Quadro riepilogativo delle prestazioni familiari e sito della CAF

Il regime francese di protezione socialeIV – Le prestazioni familiariultima modifica: 2021-11-12T18:30:17+01:00da vitegabry
Reposta per primo quest’articolo