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Parere relativo a congedo di paternità in caso di affido di minore

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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Il Dipartimento della funzione pubblica (DFP-0066566-P-07/10/2021) in relazione alla richiesta di parere riguardante le modalità di fruizione del congedo di paternità, a seguito di affido di un minore, nel caso in cui la madre non rinunci a godere del medesimo congedo, esprime il seguente orientamento: “L’articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, prevede le ipotesi tipiche per usufruire del congedo di paternità. Ciò avviene, infatti, nei casi di impossibilità di assistenza del figlio e, in particolare, per morte o grave infermità della madre che renda impossibile l’assistenza materna al minore nei primi mesi di vita, nonché per abbandono da parte della madre e per affidamento esclusivo del bambino al padre. Nel caso di affidamento di minori, lo stesso T.U. (art. 31) prevede che il congedo di paternità, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetti, alle medesime condizioni, al lavoratore”.

 

AranSegnalazioniultima modifica: 2021-11-05T17:28:43+01:00da vitegabry
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