Archivi giornalieri: 16 aprile 2021

Retribuzioni arretrate in busta paga: tassazione separata per anni precedenti

 

Retribuzioni arretrate in busta paga: tassazione separata per anni precedenti

Chiarimenti sulle retribuzioni arretrate in busta paga riferibili ad anni precedenti, percepite per effetto di leggi e CCNL.

Sono soggette a tassazione separata le retribuzioni arretrate per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepite per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, cosiddette cause giuridiche o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti e infine per le situazioni di fatto. Per scontare la tassazione separata, tali indennità devono essere corrisposte in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata prestata l’attività lavorativa.

Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 243 del 13 aprile 2021.  Nel caso specifico, si trattava di indennità corrisposte in attuazione di un accordo di contrattazione collettiva integrativa sottoscritto dalle parti nel 2020. Il ritardo nel pagamento è dovuto ad una specifica causa giuridica che costituisce uno dei presupposti per l’applicazione della tassazione separata.

Tassazione dei redditi da lavoro dipendente: il principio di cassa allargato

In  base al principio di onnicomprensività, tutti  tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro concorrono al reddito del lavoratore dipendente. Difatti, opera un principio di cassa allargato, in base al quale si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.

Tali principi sono contenuti all’art.51 del DPR917/86, TUIR.

La rigida applicazione del principio di cassa è attenuta dall’applicazione della c.d tassazione separata.

Retribuzioni arretrate in busta paga: tassazione separata

L’art.17 del DPR 917/86, TUIR, individua i redditi soggetti a tassazione separata.

Rientrano tra i redditi soggetti a tassazione separata:

gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti (cd. cause giuridiche), o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (cd. situazioni di fatto).

Dunque, affinchè si possa applicare la tassazione separata è necessario il ricorrere delle seguenti condizioni:

  1. gli emolumenti siano corrisposti in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata prestata l’attività lavorativa;
  2. il ritardo (periodo d’imposta successivo) derivi da leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti.

Ad ogni modo, si deve trattare di cause non dipendenti dalla volontà delle parti.

Di contro, non si applica la tassazione separata se non vi è scomposizione tra il periodo d’imposta a cui si riferiscono gli emolumenti e quello in cui gli stessi sono corrisposti.

Agenzia delle Entrate: risposta 243 del 13 aprile

La risposta n° 243 del 13 aprile prende spunto da apposita istanza di interpello afferente la corretta tassazione di alcune indennità corrisposte nel 2020 per prestazioni lavorative relative al 2019. In esecuzione di un accordo di contrattazione collettiva integrativa sottoscritto dalle parti nel 2020.

Nello specifico, il Ministero istante ha sottoscritto nel 2020 un “Accordo di contrattazione collettiva integrativa a livello di Amministrazione relativo alla distribuzione del Fondo risorse decentrate (FRD) per l’anno 2019”.

Si tratta di indennità riconosciute in caso di prestazioni lavorative che comportano disagio e/o rischio e particolari responsabilità, insieme a compensi destinati a premiare performance organizzative e individuali.

Le somme sono state corrisposte nel 202o e assoggettata a tassazione ordinaria.

Alcune organizzazioni sindacali hanno contestato il regime di tassazione applicato. Tali organizzazione sostengono che: tutti gli emolumenti corrisposti nell’anno successivo a quello di maturazione debbano essere soggetti a tassazione separata. Come previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera b), del TUIR.

Il Ministero ha applicato la tassazione ordinaria ritenendo che l’esecuzione dei pagamenti nel periodo d’imposta successivo rispetto a quelle di riferimento delle prestazioni lavorative sia fisiologica. Nel contesto normativo che disciplina la tempistica di corresponsione dell’indennità in esame.

Insomma si tratta di un ritardo obbligato.

In particolare:

  1. l’articolo 7, comma 5, del Dlgs n. 165/2001 impone alle pubbliche amministrazioni di non erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese e
  2. il Dlgs n. 150/2009, prevede che le PA adottino entro il 30 giugno la “Relazione sulla performance” contenente i risultati organizzativi e individuali, a consuntivo dell’anno precedente, rispetto agli obiettivi programmati. La relazione deve essere validata dall’Organismo indipendente di valutazione della performance.

Lo stesso D.Lgs da ultimo citato dispone il divieto di corrispondere incentivi  e premi collegati alla performance senza che siano state effettuate le verifiche e le misurazioni previste dal decreto.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia delle entrate non conferma l’interpretazione data dal Ministero, il quale ha erroneamente applicato la tassazione ordinaria in luogo di quella separata.

Infatti, secondo l’Agenzia delle entrate, le previsioni di cui all’art.17 del TUIR che individua le somme soggette a tassazione separata sono intendere tassative. Si da luogo alla tassazione separata, per le somme corrisposte nell’anno successivo a quello di riferimento, se tale disallineamento temporale è dovuto alle cause espressamente citate dal legislatore ossia: per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volonta’ delle parti.

Proprio il caso di specie, basato su una contrattazione collettiva. Fatto giuridico che attiva la tassazione separata sugli emolumenti corrisposti.

Conseguentemente, la tassazione separata non può trovare applicazione qualora:

  • i compensi siano corrisposti nello stesso periodo d’imposta cui si riferiscono oppure
  • qualora la corresponsione in un periodo d’imposta successivo possa considerarsi fisiologica ossia la stessa natura degli emolumenti fa sì che la loro erogazione, in assenza di cause giuridiche, debba avvenire in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello di maturazione.

Conclusioni

Qualora ricorra una delle cause giuridiche di cui all’articolo 17  del Tuir, non deve essere effettuata alcuna verifica in ordine al ritardo nella corresponsione, per valutare se il ritardo può o meno essere considerato fisiologico. Rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi. In tali casi, senza dubbio si applica la tassazione separata. Indipendentemente dalla natura degli emolumenti e dalla complessità dell’iter di liquidazione.
La verifica sempre effettuata quando il ritardo è determinato da circostanze di fatto. Il riferimento  è a cause non dipendenti dalla volontà delle parti.

L’Agenzia ritiene che le indennità erogate per le prestazioni lavorative svolte nel 2019 dai dipendenti del ministero, siano da assoggettare a tassazione separata. In quanto corrisposte nell’anno successivo a quello di maturazione, per una causa giuridica sopravvenuta. L’esecuzione dell’ “Accordo di contrattazione collettiva integrativa” sottoscritto nel 2020.

Si applica invece la tassazione ordinaria (Irpef con aliquote progressive) nel caso della corresponsione in un anno successivo dell’indennità a favore del  personale in base alle presenze e all’attività lavorativa dell’anno precedente; in tal caso, infatti, benché la corresponsione delle indennità avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello al quale la stessa si riferisce. In tale caso  il ritardo è da considerarsi fisiologico in base alla natura stessa dell’emolumento.

Esame avvocato 2021: ok della Camera alla doppia prova orale. Le novità

Lavoro e Diritti – La tua guida facile su lavoro, pensioni, fisco e welfare

Esame avvocato 2021: ok della Camera alla doppia prova orale. Le novità

L’esame avvocato 2021 si svolgerà dal 20 maggio, con regole straordinarie ed emergenziali. Doppio orale e niente scritto. I dettagli.

Anche quest’anno l’esame avvocato avrà caratteristiche diverse dal solito. Si tratta di regole di emergenza, che mireranno ad assicurare la tutela del diritto alla salute dei partecipanti, anche e soprattutto attraverso la cancellazione – per quest’anno – della prova scritta, tradizionale scoglio per tantissimi candidati.

Al posto della prova scritta, un orale rafforzato, che si accompagna ad un secondo orale su cinque materie, più ordinamento e deontologia forense. Le novità sono state ufficializzate con il largo consenso della Camera al testo recante misure urgenti in materia di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Vediamo allora più nel dettaglio quali sono le novità e quando si terranno le prove orali per i quasi 26mila aspiranti avvocati.

Esame avvocato 2021: scontato il sì alle nuove regole

Come appena accennato, era necessario l’ok delle forze politiche alle nuove regole emergenziali per l’esame avvocato 2021: è arrivato nella giornata di ieri, con l’approvazione definitiva alla Camera, del disegno di legge di conversione in legge (con modificazioni), del decreto legge 13 marzo n. 31 del 2021, inerente appunto le regole straordinarie per garantire lo svolgimento dell’esame in oggetto, in maniera rispettosa del diritto alla salute dei partecipanti e per prevenire rischi di contagio.

Ampia la maggioranza, come era logico aspettarsi:  383 voti favorevoli, 4 contrari e 2 astenuti. D’altronde i tempi stringono ed era necessario adottare quanto prima una disciplina derogatoria alle regole tradizionali.

In particolare, ciò che balza all’occhio è la cancellazione dell’esame scritto, sostituito da un orale rafforzato, con studio di un caso pratico; consultazione dei codici annotati e discussione di esso con la commissione esaminatrice. Per ambo le prove orali, previsti tempi di svolgimento tutto sommato assai ristretti.

Prima prova orale: qual è il meccanismo?

Abbiamo appena rimarcato che,  per quest’anno è stato sancito che le prove d’esame per l’abilitazione alla professione forense avranno uno svolgimento in forma esclusivamente orale e da remoto, attraverso l’utilizzo di internet. Ecco quindi i tratti salienti della prima prova:

  • la prova scritta è sostituita da una prova orale di tipo preselettivo, da considerarsi come propedeutica rispetto alla tradizionale seconda prova orale;
  • nella prima prova orale, il candidato sarà comunque presente fisicamente nella sede d’esame stabilita; con lui vi sarà il segretario della commissione. Mentre gli altri membri saranno collegati a distanza, ossia da remoto;
  • in detta prova, il candidato è chiamato a discutere a risolvere una questione di tipo pratico-applicativo, in una delle seguenti materie: diritto civile, diritto penale o diritto amministrativo. Il candidato ha diritto di scelta sulla materia;
  • colui che sostiene l’esame avvocato 2021, dovrà leggere con attenzione il quesito, individuando di seguito i punti cruciali e i nodi da risolvere. Non solo: dovrà considerare tutte le norme utilizzabili per la questione; i principi e gli orientamenti (eventuali) della giurisprudenza;
  • nella prima prova – pur orale – il candidato potrà anche consultare i codici annotati.

Come sopra accennato, le regole straordinarie in tema di esame avvocato 2021 sono state studiate per garantire una certa rapidità nell’effettuazione della prova orale. Il candidato è insomma chiamato a far emergere preparazione e competenza in breve tempo.

Per lo svolgimento della prima prova, il candidato ha a disposizione 60 minuti dalla dettatura del quesito. Più nel dettaglio, 30 minuti per l’esame preliminare della questione giuridica, e 30 minuti per la discussione con i membri della commissione, che lo giudicheranno.

Seconda prova orale: ecco com’è articolata

Anche per quanto riguarda la seconda prova orale, che di fatto chiude l’esame e consente la valutazione finale sul candidato, il criterio guida è quello della brevità. Infatti, ogni candidato ha un tempo pari a circa 45-60 minuti, in cui è chiamato a discutere con competenza ed elevata capacità di analisi 5 materie, scelte anch’esse in anticipo dall’aspirante avvocato. Ecco quali sono:

  • una materia scelta tra diritto processuale civile e diritto processuale penale;
  • una materia scelta tra diritto civile e diritto penale (ma deve essere differente dalla materia già oggetto della prima prova orale);
  • tre materie scelte tra le seguenti: diritto costituzionale; del lavoro; tributario; amministrativo; commerciale; dell’Unione europea; internazionale privato; ecclesiastico.

Oltre a queste materie, il candidato dovrà dimostrare di conoscere le norme dell’ordinamento e deontologia forense.

Sintomi riconducibili al coronavirus o problemi di salute: che succede?

E’ chiaro che non tutti i candidati potrebbero poter partecipare alle prove dell’esame avvocato 2021. In particolare, ci si domanda quali sono le conseguenze nelle circostanze della positività al coronavirus o di sintomi compatibili con il covid; ma anche ci si chiede come comportarsi in caso di isolamento fiduciario, quarantena o altri differenti problemi di salute.

Ebbene, secondo quanto stabilito dalle nuove norme emergenziali e derogatorie, il candidato potrà domandare una nuova e diversa data per poter sostenere l’esame. Ciò attraverso un’apposita istanza nei confronti del presidente della commissione giudicatrice, che però deve essere documentata nel dettaglio, onde giustificare il rinvio della selezione. Inoltre, la prova dovrà aver luogo entro 10 giorni dal termine dell’impedimento.

Le prove inizieranno il 20 maggio: appena sottoscritto il decreto ministeriale

Come ovviamente auspicato da tutti, la Ministra della Giustizia Marta Cartabia, ha firmato con tempestività il necessario decreto ministeriale, che stabilisce nel giorno 20 maggio  2021 l’inizio delle prove per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, ossia ancora in periodo di emergenza sanitaria da coronavirus. Il provvedimento in oggetto è atteso nella giornata di oggi in Gazzetta ufficiale.

Ricordiamo peraltro che le prove di esame si sarebbero dovute tenere proprio in questo periodo, ossia nei giorni 13-14 e 15 aprile 2021. Ma tempo fa scattò la sospensione a seguito di una circolare alle Corti d’appello.

Contestualmente, sono stati nominati anche i 1.500 membri delle commissioni esaminatrici (professori universitari; avvocati e magistrati). Significative le parole utilizzate dalla Ministra, in occasione della firma del provvedimento, e che vogliamo qui richiamare:

È stato un grande sforzo collettivo e un bellissimo esempio di unità, nell’interesse dei nostri giovani” – ha detto – poi aggiungendo che:  “Abbiamo voluto consentire a così tanti giovani di non rinviare oltre un appuntamento così importante e atteso per la loro vita. Questo obiettivo è stato raggiunto con un grande sforzo organizzativo del ministero, dell’avvocatura, della magistratura e del mondo accademico; ma il traguardo è stato possibile soprattutto grazie a tutte le forze politiche, che hanno dato prova di saper trovare punti di convergenza, nell’interesse dei giovani, in questo momento così complesso di pandemia. E con grande velocità hanno portato a compimento l’iter parlamentare”.

Bonus servizi di baby-sitting 2021: come fare domanda

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Bonus servizi di baby-sitting 2021: come fare domanda

L’INPS ha fornito le istruzioni operative per l’invio delle domande di bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per il 2021.

Semaforo verde per l’invio dell’istanza all’INPS per il bonus servizi di baby-sitting. La domanda potrà essere presentata avvalendosi di una delle seguenti due modalità:

  • applicazione web, disponibile sul portale dell’INPS al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting D.L.30/2021”;
  • Patronati, attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

I cittadini che intendano presentare domanda mediante l’applicazione web possono accedere al servizio mediante riconoscimento dell’identità digitale tramite:

  • SPID almeno di livello 2;
  • Carta di identità elettronica (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS);
  • PIN di tipo dispositivo rilasciato dall’Istituto.

Il bonus, si ricorda, ammonta al limite massimo complessivo di 100 euro settimanali. Nell’ipotesi in cui, all’interno del medesimo nucleo familiare, siano presenti più soggetti minori, sarà possibile percepire il bonus anche relativamente a tutti i minori presenti, formulando più domande. In ogni caso, non potrà essere superato l’importo complessivo settimanale di 100 euro.

Bonus servizi di baby-sitting 2021: la disciplina

Per fronteggiare la diffusione del COVID-19, l’art. 2 del D.L. n. 30/2021 ha disposto, per il 2021, interventi di sostegno per lavoratori con figli minori:

  • affetti da Coronavirus;
  • in quarantena o in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza.

Ai fini del diritto al bonus per i servizi di baby-sitting, rilevano tutti i casi sopra descritti che si siano verificati dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

Bonus servizi di baby-sitting 2021: cos’è e come funziona

La suddetta norma prevede la possibilità di fruire di uno o più bonus per servizi di baby-sitting, fino a un massimo di 100 euro settimanali, per i genitori di figli conviventi minori di 14 anni.

Il beneficio spetta anche in caso di adozione, affido preadottivo o condiviso tra i genitori, allegando la sentenza dell’Autorità che attesti l’affido.

Il bonus è riconosciuto anche ai minori di 14 anni affetti da disabilità grave accertata ai sensi dell’art. 4, co. 1, della L. n. 104/1992:

  • iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza;
  • ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.

In caso di sospensione dell’attività didattica in presenza, nel modello di domanda di bonus dovrà essere indicata la scuola, ossia:

  • il codice meccanografico della scuola;
  • il nome dell’Istituto;
  • la partita IVA;
  • la tipologia di scuola;
  • classe frequentata.

Il bonus per servizi di baby-sitting si rende applicabile alle seguenti tipologie di lavoratori:

  • iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS;
  • lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali autonome non gestite dall’INPS;
  • personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico;
  • lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie dei medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e operatori sociosanitari.

Sono compresi i medici di base e i pediatri di libera scelta che operano in convenzione con le ASL, gli ostetrici, i soccorritori, gli autisti, i medici e il personale sanitario addetto al servizio emergenza/urgenza 118.

Bonus servizi di baby-sitting 2021: incompatibilità

La misura bonus per servizi di baby-sitting può essere erogata, alternativamente, a entrambi i genitori purché non ricorra, nelle stesse giornate della settimana prescelta, una delle seguenti condizioni:

  • la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile;
  • l’altro genitore non svolga alcuna attività lavorativa ovvero sia sospeso dal lavoro ovvero sia beneficiario di altri strumenti previsti a sostegno del reddito;
  • i genitori abbiano fruito del congedo di cui ai co. 2 e 5 del medesimo art. 2 del D.L. n. 30/2021.

Nel rispetto del principio di “alternatività”, si precisa che non è possibile rinunciare ai periodi di congedo COVID per l’anno 2021 effettivamente fruiti.

Si ricorda che i bonus non possono essere fruiti:

  • se l’altro genitore è a sua volta in congedo “COVID 2021”, disoccupato o non lavoratore;
  • se percettore per le giornate di riferimento di qualsiasi beneficio di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, quale ad esempio, NASpI, cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, ecc.

In particolare, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata.

Diversamente, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, l’altro genitore è ammesso alla fruizione dei bonus.

Inoltre, i bonus possono spettare anche in caso di congedo di maternità, ferie e congedo parentale di entrambi i genitori.