Archivi giornalieri: 10 luglio 2020

Concorso

Concorso RIPAM per 2133 posti da funzionario nella PA in scadenza

E’ in scadenza il 15 luglio la domanda per il bando di concorso pubblico RIPAM per 2133 posti da funzionario nella Pubblica Amministrazione
 

E’ in scadenza il 15 luglio la domanda di partecipazione al nuovo bando di concorso Ripam per 2133 posti da funzionario non dirigenziale in diverse aree della pubblica amministrazione. I vincitori del concorso saranno assunti a tempo pieno ed indeterminato, e saranno da inquadrare nell’Area III, posizione retributiva F1.

Di seguito vedremo più nel dettaglio quali sono i requisiti richiesti, le prove concorsuali previste dal bando e come presentare correttamente la domanda di ammissione al nuovo concorso nella PA.

Concorso Ripam 2020: i requisiti

A differenza di altri concorsi pubblici, il nuovo concorso indetto dalla pubblica amministrazione richiede specifiche competenze digitali e un’ottima conoscenza della lingua inglese per poter inviare la propria domanda d’ammissione.

I requisiti richiesti dal bando sono i seguenti:

  • essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione europea;
  • avere una età non inferiore ai diciotto anni;
  • essere in possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati:
    • laurea,
    • diploma di laurea,
    • laurea specialistica,
    • laurea magistrale.

Solo per i candidati che partecipano per i posti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Interno e il Ministero della Difesa e l’Avvocatura dello stato è richiesto il possesso della cittadinanza italiana e una condotta incensurabile, oltre i requisiti precedentemente elencati.

Concorso per 2133 posti da funzionario: suddivisione dei posti

Il bando del concorso Ripam 2020 mira al reclutamento di 2133 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area funzionale III – F1 o categorie o livelli equiparati, con il profilo di funzionario amministrativo.

I posti di messi a disposizione saranno così suddivisi:

  • 24 Funzionari Amministrativi nei ruoli dell’Avvocatura Generale dello Stato;
  • 93 Specialisti Giuridici Legali Finanziari ( di cui 90 nel ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri e 3 unità da inquadrare nel ruolo speciale della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri);
  • 350 Funzionari nel Ministero dell’interno;
  • 48 Amministrativi nel Ministero della difesa;
  • 243 Collaboratori Amministrativi nel Ministero dell’economia e delle finanze (MEF);
  • 250 Funzionari Amministrativi nel Ministero dello sviluppo economico (MISE);
  • 12 Funzionari nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF);
  • 67 Amministrativi nel Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM);
  • 210 Funzionari Contabili nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT);
  • 92 Funzionari area amministrativa giuridico contenzioso nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  • 159 Funzionari Giuridici Contabili nel Ministero dell’istruzione (MIUR);
  • 22 Funzionari Giuridici Contabili nel Ministero dell’università e della ricerca (MIUR);
  • 250 Funzionari Amministrativi nel Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT);
  • 19 Funzionari Giuridici di Amministrazione nel Ministero della salute;
  • 264 Funzionari area amministrativa giuridico contenzioso all’interno dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL);
  • 23 Funzionari dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità.
  • 5  Funzionari all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
  • 2 Funzionari all’Agenzia per l’Italia digitale.

Stipendio e luogo di lavoro

I vincitori del concorso pubblico Ripam 2020, saranno assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato presso le sedi centrali o decentrate dei Ministeri presenti in tutta Italia.

Per quando riguarda lo stipendio previsto per i funzionari dei Ministeri è pari a 1.870 € al mese.

Prove concorso RIPAM 2133 funzionari nella PA

Il concorso Ripam 2020 prevede lo svolgimento di tre tipologie di prove:

  • prima prova preselettiva;
  • prova scritta;
  • prova orale.

A differenza dei precedenti concorsi pubblici, questo seguirà le regole previste dalle nuove modalità di svolgimento dei concorsi introdotte quest’anno a seguito dell’emergenza covid-19.

Quindi tutte le prove verranno svolte presso sedi decentrate ed esclusivamente mediante il supporto di sistemi informatici. Inoltre, va ricordato che per la prova preselettiva e la prova scritta, non è prevista la pubblicazione di una banca dati.

Prova preselettiva

La prova preselettiva del concorso consiste in un test a risposta multipla da svolgere direttamente online. Il test consiste in 50 quesiti, di cui:

  • 25 di carattere attitudinale in modo tale da verificare la capacità logico-deduttiva, logico-matematico e critico-verbale;
  • 5 quesiti in lingua inglese di livello B1;
  • 20 quesiti sulle seguenti materie:
    • diritto costituzionale;
    • diritto amministrativo;
    • contabilità dello stato e degli enti pubblici.

Le risposte sono così valutate:

  • Risposta esatta: +1 punto;
  • mancata risposta oppure doppia risposta alla stessa domanda: 0 punti;
  • Risposta errata: -0,33 punti.

Prova Scritta

La prova scritta consiste in un test di 50 quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie:

  • 40 su diritto pubblico, diritto civile, organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni, contabilita’ di Stato ed ed elementi di economia pubblica;
  • 10 su situazioni relative a problematiche organizzative e gestionali.

Le risposte alle prime 40 domande sono così valutate:

  • +0,6 per risposta esatta;
  • 0 punti per mancata risposta oppure nel caso in cui siano state indicate due o più’ risposte alla stessa domanda;
  • -0,2 punti per risposta errata.

Le risposte alle successive 10 domande sono così valutate:

  • +0,6 punti per una risposta più’ efficace;
  • +0,3 punti per una risposta neutra;
  • 0 punti in caso di risposta meno efficace.

I candidati che otterranno un punteggio di almeno 21/30, saranno convocati per la successiva prova orale del concorso.

Prova Orale

Anche per la  prova orale del Concorso Funzionari Amministrativi verranno adottate le nuove regole dei concorsi pubblici. Infatti, consiste in un colloquio tramite videoconferenza con la commissione esaminatrice che valuterà il candidato sulle materie della prova scritta precedentemente superata, conoscenza della lingua inglese attraverso la traduzione di lingua inglese ed infine la conoscenza informatica e digitale.

I candidati che otterranno un punteggio di almeno 21/30, passeranno all’ultima fase della procedura concorsuale, ossia la valutazione dei titoli posseduti alla data di scadenza dal candidato. In base al punteggio ottenuto nella prova scritta, orale e valutazione dei titoli, la commissione stilerà la graduatoria definitiva del concorso.

Come candidarsi al concorso per 2133 funzionari

Si avrà tempo fino al 15 luglio 2020 per poter presentare la propria domanda di ammissione al concorso Ripam 2020. L’iscrizione può avvenire solo ed esclusivamente in via telematica attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando il modulo elettronico presente sul sistema «Step-One 2019».

Va precisato ulteriormente che per potersi iscrivere al concorso è obbligatorio essere iscritti alla piattaforma digitale Step-One 2019 ed essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata “PEC” personale.

E’ inoltre richiesto il versamento della quota di partecipazione di 10,00€, pena di esclusione dal concorso. Le modalità di pagamento sono indicate comunque nel momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Bando concorso Ripam 2020

Infine per ulteriori informazioni puoi consultare il Bando ufficiale che alleghiamo qui di seguito.

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Congedo parentale

Congedo parentale straordinario e permessi 104 covid: istruzioni INPS

L’INPS recepisce e illustra la domanda di congedo parentale straordinario covid-19 e le novità in merito ai permessi 104 del Decreto Rilancio
 

L’INPS recepisce, anche se in ritardo, l’estensione del periodo di fruizione del congedo straordinario e dei permessi 104 covid e le altre novità stabilite dal Decreto Rilancio. Quest’ultimo ha infatti ampliato l’arco temporale di fruizione del congedo fino al 31 luglio 2020. Si supera, quindi, il precedente limite temporale del 3 maggio 2020.

È stato aumentato anche da 15 a 30, il numero di giorni fruibili dai genitori per l’assistenza ai figli durante il predetto periodo. Ne consegue che i genitori possono fruire di congedo Covid-19, alternativamente e per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, per la cura di tutti i figli e non per ciascun figlio.

È stato incrementato anche il numero di giorni dei permessi disabili (Legge 104/1992), di ulteriori complessive 12 giornate fruibili nei mesi di maggio e giugno 2020. Conseguentemente, in aggiunta ai tre giorni mensili, i beneficiari potranno godere di ulteriori 12 giorni di permesso da fruire complessivamente nell’arco dei predetti due mesi.

L’INPS recepisce e illustra tutte le novità con la Circolare n. 81 dell’8 luglio 2020.

Congedo straordinario covid: a chi spetta

Tali modifiche interessano tutte le categorie lavorative a cui è destinato il congedo, ossia:

  • lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico;
  • parasubordinati iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995;
  • lavoratori autonomi iscritti alla Gestione AGO dell’INPS.

Come fare domanda di congedo parentale straordinario covid

La domanda di congedo Covid-19 deve essere presentata tramite la procedura di “Domanda di congedo parentale”. All’interno del servizio, dopo la compilazione dei dati anagrafici dell’altro genitore, è richiesto di opzionare la scelta di presentare domanda per:

  • il congedo COVID-19;
  • il congedo COVID-19 con figlio disabile;
  • congedo parentale.

Leggi anche: Congedo parentale straordinario covid-19: guida completa e aggiornata

Permessi 104 covid: estensione dei giorni

Come anticipato in premessa, si introduce anche un incremento del numero di giorni di permessi disabili, di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020. I 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista.

Il lavoratore nei confronti del quale sia già stato emesso un provvedimento di autorizzazione ai permessi disabili, con validità comprensiva dei mesi di maggio e giugno, non sarà tenuto a presentare una nuova domanda, per la fruizione delle suddette ulteriori giornate.

In tal caso, i datori di lavoro dovranno considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi. Quindi, la domanda sarà necessaria in assenza di provvedimenti di autorizzazione in corso di validità.

Congedo parentale covid e bonus centri estivi o baby sitter: aspetti di compatibilità

In alternativa al congedo Covid-19, si introduce la possibilità per i genitori di richiedere un bonus per:

  • l’acquisto di servizi di baby-sitting;
  • l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia;

nel limite massimo complessivo di 1.200 euro o, nel caso di lavoratori del settore sanità e pubblica sicurezza legata al covid, di 2.000 euro.

Leggi anche: Bonus centri estivi 2020: ulteriori chiarimenti dall’INPS

Alla luce delle modifiche apportate dal Decreto Rilancio, si segnalano i seguenti casi di compatibilità/incompatibilità:

  • in assenza di qualsiasi domanda di bonus presentata da uno dei due genitori è possibile fruire di un massimo di 30 giorni di congedo Covid-19;
  • se sono già state presentate una o più domande di bonus baby-sitting, per un importo pari o inferiore a 600 euro, da uno o da entrambi i genitori, è possibile fruire di un massimo 15 giorni di congedo Covid-19;
  • con una o più domande di bonus baby-sitting. per un importo superiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, non è possibile fruire di congedo Covid-19.

Leggi anche: Bonus baby sitter e centri estivi, compatibilità con il congedo covid-19

Circolare INPS numero 81 del 08-07-2020

Alleghiamo in ultimo il testo completo in formato PDF della circolare INPS in oggetto.

Riforma pensioni

Riforma pensioni/ La raccolta firme della Lega sui vitalizi

Pubblicazione: 10.07.2020 Ultimo aggiornamento: 17:14 – Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Giorgio Holzmann critica l’iniziativa della Lega di una raccolta firme per abolire i vitalizi

camera deputati
L’Aula di Montecitorio (LaPresse)
 

LA RACCOLTA FIRME DELLA LEGA SUI VITALIZI

Nelle ultime settimane è riemerso il tema dei vitalizi e Giorgio Holzmann, come riporta lavocedibolzano.it, fa notare sui suoi canali social che “in autunno si voterà per il rinnovo dei consigli comunali e la Lega, con sospetto tempismo, ha avviato una raccolta di firme per… abolire i vitalizi. È un tema che fa sempre effetto sull’opinione pubblica, ovviamente. Mi chiedo quali vitalizi vorrebbe togliere la Lega visto che sono stati aboliti il primo gennaio 2012”. L’ex parlamentare si chiede quindi se l’oggetto della raccolta firme siano i vitalizi per gli ex parlamentari prima del 2012. Anche se, trattandosi di pensioni pagate “a fronte di contributi regolarmente versati, a che serve la raccolta di firme? Sinceramente non lo so”. Holzmann evidenzia anche che avendo la Lega sia un gruppo al Senato che alla Camera dovrebbe presentare una proposta di legge. Infine, l’attacco più duro: “Si tratta solo dell’ennesima presa per i fondelli della gente che andrà a votare e a me questi imbrogli fanno veramente schifo!”.

 

RISOLUZIONE RIZZETTO SU “SILENTI” ENASARCO

Sulla propria pagina Facebook, Walter Rizzetto ha spiegato di aver presentato, in commissione Lavoro della Camera, una risoluzione riguardante il tema dei “silenti” iscritti presso l’Enasarco. “Per ‘silenti’ si intendono i professionisti soggetti alla contribuzione obbligatoria che non arrivano a versare i contributi per la soglia temporale minima di venti anni prevista dallo statuto di Enasarco, perdendo il diritto alla corresponsione della prestazione pensionistica nonostante anni di contributi versati e non più riscattabili. Sono obbligati a pagare anche Inps, una stortura inaccettabile. Ho presentato una risoluzione parlamentare che tende a risolvere il problema, la maggioranza dopo molti proclami la voti assieme a noi”, scrive il deputato di Fratelli d’Italia. Nella risoluzione si chiede al Governo di fare in modo che gli iscritti non perdano i contributi versati e a porre in atto delle iniziative “affinché si ponga rimedio all’anomalia per la quale i rappresentanti e gli agenti di commercio in Italia sono obbligati ad iscriversi a due enti previdenziali”.

POLIZIA, PROTESTA SULLE PENSIONI

Mentre il tema della riforma pensioni resta tutt’ora in discussione nel Governo sull’indecisione tra la conclusione di Quota 100 “anticipata” e la possibile alternativa per il futuro prossimo, con una lunga e accorata lettera al Capo della Polizia Franco Gabrielli, l’associazione nazionale dei funzionari di polizia lamentano una situazione poco sostenibile sul fronte previdenziale. «Si devono registrare le numerosissime segnalazioni di colleghi, in modo particolare di quelli che risiedono nelle sedi c.d. metropolitane, che ci rappresentano problemi e disagi personali e familiari spesso ben più gravi di quelli affrontati durante il servizio, in conseguenza dei lunghi periodi di attesa, sovente protratti oltre ogni logica comprensione, che devono sopportare prima che pervengano loro gli emolumenti previdenziali», scrive l’ANFP nella lettera riportata a Infodifesa.it. «basti solo citare la sede di Roma, ove risulta che l’attesa media per la prima pensione si aggira tra i tre ed i quattro mesi, arrivando fino a due anni per la prima quota del TFS. Appare superfluo sottolineare che la criticità in parola assuma aspetti assolutamente rilevanti allorché ci si riferisce anche al personale degli altri ruoli», avvertono i funzionari che chiedono la possibilità di «sviluppare appositi accordi o protocolli d’intesa con l’Inps, per l’aggregazione, presso quell’Ente, di Funzionari Amministrativi e di un ristretto numero di collaboratori del settore o viceversa con il distacco presso i nostri uffici competenti di personale dell’Inps, come attuato da altra forza di polizia ad ordinamento militare». (agg. di Niccolò Magnani)

L’ODG M5S APPROVATO ALLA CAMERA

In una nota, i deputati del Movimento 5 Stelle membri della commissione Affari sociali evidenziano che “aumentare le pensioni di invalidità civile è per noi un dovere e un traguardo di civiltà. Con un emendamento al decreto Rilancio abbiamo istituito un fondo con uno stanziamento iniziale di 46 milioni per realizzare quelle che saranno le indicazioni della Corte costituzionale”. Inoltre, “con un ordine del giorno approvato alla Camera a prima firma del collega Massimo Enrico Baroni, abbiamo intanto chiesto nuovi impegni al Governo: la quantificazione entro il 1 settembre prossimo dei potenziali beneficiari delle pensioni di invalidità al 100%, e l’approvazione di un provvedimento di rango adeguato per ottemperare alla pronuncia della Consulta, entro la fine dell’anno. Il lavoro per migliorare le condizioni di vita delle persone con disabilità non deve arretrare: abbiamo gettato le basi per l’adeguamento delle pensioni di invalidità, ora attendiamo la pronuncia della Consulta per raggiungere l’obiettivo”.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CAZZOLA

In un intervento sul Diario del lavoro, Giuliano Cazzola ricorda che in tema di riforma pensioni, la Corte dei Conti, nel Rapporto 2020 sul coordinamento della finanza pubblica, ha evidenziato che “tenuto conto che, col passare del tempo, risulterà sempre più evidente la differenza di trattamento tra coloro che hanno iniziato a lavorare agli inizi del 1996 (e quindi in regime totalmente contributivo) e coloro che hanno iniziato solo poco tempo prima (a cui  il nuovo regime si applica in parte in forma mista), con i primi che potranno lasciare il lavoro a 64 anni e i secondi che dovranno aspettare ulteriori tre anni (67 anni), si potrebbe esaminare l’ipotesi di rendere flessibile l’età di uscita prevedendo però la decurtazione della componente retributiva dell’assegno in modo da garantire la sostenibilità economica della scelta (senza creazione di debito pensionistico implicito)”.

LA PROPOSTA DELLA CORTE DEI CONTI

In particolare, dopo che sarà scaduta Quota 100, alla fine del 2021, “la menzionata flessibilizzazione potrebbe essere accordata dentro uno schema che vada gradualmente ad uniformarsi ai 64 anni previsti per l’uscita degli assicurati in regime totalmente contributivo (per esempio si potrebbe mantenere fino al 2023 l’età di 62 anni, nel successivo biennio salire a 63 anni ed infine, a partire dal 2026 arrivare a 64). Naturalmente da quel momento in poi i requisiti dovrebbero essere tutti indicizzati alla speranza di vita e diventare più stringenti al crescere di essa”. vedremo se questa proposta verrà presa in considerazione dall’esecutivo.

Cassa integrazione guadagni

Tutto quello che c’è da sapere sulla cassa integrazione guadagni

Quando e a chi spetta la CIG: tutte le informazioni utili su cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga (anche alla luce delle novità introdotte dai decreti “Cura Italia” e “Rilancio”)

La cassa integrazione guadagni è uno dei principali ammortizzatori sociali previsti dal nostro ordinamento e rappresenta una prestazione economica erogata con lo scopo di integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori nei periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Viene riconosciuta ai lavoratori subordinati, inclusi quelli con contratto di apprendistato professionalizzante, con un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda, ad eccezione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. 

La durata massima del trattamento è di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile (calcolato a ritroso dall’ultimo giorno di trattamento di integrazione salariale), mentre la misura dell’indennità è pari all’80% della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse svolto la propria prestazione lavorativa, con un importo massimo stabilito per il 2020:

  • di 998,18 euro (lordi) per le retribuzioni fino a 2.159,48 euro;
     
  • di 1.199,72 euro (lordi) per le retribuzioni che superano i 2.159,48 euro. 
     

L’indennità è al netto dei contributi (che sono coperti figurativamente) e sottoposta ad aliquota fiscale del 5,84%.

Attenzione! Nel caso di dipedenti part-time la retribuzione mensile lorda è rapportato al corrispondente importo full-time.

Al di là di queste caratteristiche comuni, la cassa integrazione può rispondere a differenti esigenze e distinguersi dunque in: ordinaria (CIGO); straordinaria (CIGS) e in deroga (CIGD). Esaminiamone di seguito caratteristiche, analogie e differenze. 
 

 

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO)

La cassa integrazione ordinaria è l’istituto pensato per conservare l’occupazione e il reddito dei lavoratori in situazioni di difficoltà dell’azienda che si presume possano risolversi in tempi brevi, in quanto dovute a fattori esterni o cause congiunturali non direttamente imputabili né al datore di lavoro né al dipendente stesso, quali situazioni temporanee di mercato, intemperie stagionali, etc. 

Per l’ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale, l’impresa deve dunque presentare in via telematica all’INPS una domanda di concessione, nella quale devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro e la presumibile durata, nonché i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Se accolta, è comunque l’azienda (salvo quando impossibilitata) ad anticipare l’integrazione salariale ai dipendenti, per essere poi successivamente rimborsata dall’INPS. 

In particolare, la CIGO si rivolge ai dipendenti (operai, impiegati e quadri) delle imprese appartenenti ai settori dell’industria e dell’edilizia che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto. 

Così come disposto dalla normativa vigente, è corrisposta fino un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile in casi eccezionali per successivi periodi trimestrali, fino a un massimo complessivo di 52 settimane. Superato questo limite, l’azienda non può farne nuovamente richiesta per la stessa unità produttiva solo a condizione che trascorra un periodo di almeno 52 settimane dalla ripresa della normale attività. 

Attenzione! In ogni caso, l’integrazione salariale ordinaria riguardante più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane nell’arco di un biennio mobile. 

 

 

Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)

L’intervento della cassa integrazione nella sua versione straordinaria è finalizzato a sostituire o integrare il salario di dipendenti (sospesi o con orario ridotto) impiegati presso aziende che si ritrovino a far fronte a un’eccedenza del personale lavorativo rispetto alla produttività. Più precisamente, rispetto a quanto accade nella CIGO, l’intervento straordinario non è collegato a eventi esterni e/o imprevedibili che condizionano l’attività dell’impresa nel breve/medio periodo, ma a situazioni strutturali strettamente collegate all’attività aziendale stessa, come processi di conversione della produzione o crisi vere e proprie. 

Nel dettaglio, la cassa integrazione guadagni straordinaria è dunque rivolta alle aziende che, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs.81/2015, affrontano:

  • un processo di riorganizzazione aziendale con durata massima di 24 mesi anche continuativi, in un quinquennio mobile;
     
  • crisi aziendale con durata massima di 12 mesi anche continuativi;
     
  • contratto di solidarietà di durata massima di 24 mesi anche continuativi, in un quinquennio mobile. La durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.

Possono beneficiare del trattamento straordinario di integrazione salariale le imprese industriali, quelle edili e quelle artigiane che abbiano occupato nel semestre precedente alla richiesta oltre 15 dipendenti. Ne possono inoltre usufruire anche le aziende che abbiano occupato nel semestre precedente più di 50 dipendenti appartenenti al settore del commercio, delle agenzie di viaggio e turismo.

Sono destinatari della CIGS lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti ed esclusi invece, dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, che siano alle dipendenze di un’azienda destinataria della normativa e possiedano almeno 90 giorni di anzianità di effettivo lavoro alla data di presentazione della domanda presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento.

Anche in questo caso, l’ammissione al trattamento di integrazione salariale implica una domanda di concessione, nella quale devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro e la presumibile durata, nonché i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. La richiesta deve essere formulata entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo aziendale relativo al ricorso all’intervento. 

Attenzione! La domanda per la CIGS va presentata in via telematica e in un’unica soluzione contestualmente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alla Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio. L’eventuale concessione del trattamento avviene tramite apposito decreto ministeriali, adottato – salvo casi particolari – entro un tempo di 90 giorni dalla domanda da parte dell’impresa. Una volta ottenuta l’autorizzazione, l’impresa può dunque presentare all’INPS – sempre in via telematica – per il conguaglio delle prestazioni già concesse (o, se previsto da decreto, per il pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Istituto). 

Nell’ambito della durata massima di 24 mesi, l’intervento può essere poi valido per un periodo di tempo variabile a seconda delle causali per le quali se ne è fatta richiesta: 

  • 24 mesi, anche continuativi nel quinquennio mobile, in caso di riorganizzazione aziendale; 
     
  • 12 mesi in caso di crisi aziendale di una o più unità produttive. Una nuova erogazione per la stessa causale non può poi essere richiesta sino al trascorrere di un periodo pari ai 2/3 di quello concesso tramite la precedente autorizzazione ministeriale; 
     
  • 24 mesi, anche continuativi nel quinquennio mobile, in caso di stipula di contratti di solidarietà. 
     

Attenzione! La legge prevede comunque un limite massimo complessivo in base al quale, per ciascuna unità produttiva, la somma dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale autorizzati non può superare la durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile.

Per le imprese del settore edilizia e le imprese che svolgono attività di escavazione e lavorazione di materiali lapideila durata massima complessiva della cassa ordinaria e straordinaria è stabilita in 30 mesi per ciascuna unità produttiva.
 

 

Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD)

Si tratta di una prestazione a sostegno del reddito riconosciuta ai dipendenti delle aziende escluse dal campo di applicazione degli ammortizzatori sociali, o perché escluse all’origine da queste forme di tutela o perché hanno già esaurito il periodo massimo di fruizione previsto per le tutele ordinarie. 

Attenzione! In realtà, tale trattamento di integrazione salariale non è più fruibile a decorre dall’1 gennaio 2017. Tuttavia la circolare n. 34 del 4 novembre 2016 del Ministero del Lavoro ha previsto la possibilità, per le Regioni e Province autonome, di utilizzare (entro il 31 dicembre 2017 e nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili nei limiti del 50%) le risorse per la concessione di ammortizzatori in deroga, anche con decorrenza successiva al 31 dicembre 2016, purché consecutivi alla fruizione di precedenti interventi ordinari scaduti dopo tale data e purché i relativi provvedimenti di concessione siano stati adottati entro e non oltre il 31 dicembre 2016. Pertanto, la concessione di cassa integrazione guadagni in deroga può interessare anche periodi di intervento che hanno inizio e termine nell’annualità 2017, purché consecutivi alla fruizione di precedenti interventi di cassa integrazione guadagni ordinaria o di cassa integrazione guadagni straordinaria con scadenza successiva al 31 dicembre 2016. 

Nel concreto, la CIGD può essere concessa o prorogata ai lavoratori subordinati con la qualifica di operai, impiegati e quadri, compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, con un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento, salvo eccezioni previste dalla legge. Per quanto riguarda gli apprendisti, si rinvia in particolar modo alla circolare INPS parag. 2, lettera b), 29 marzo 2016, n. 56.

Il trattamento può essere invece richiesto da imprese, piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti) e da cooperative sociali con riferimento ai lavoratori che hanno instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato. 

 

 

COVID-19 e le novità introdotte dai decreti “Cura Italia” e “Rilancio”

Per far fronte all’emergenza COVID-19, l’esecutivo è intervenuto in particolar modo attraverso i decreti “Cura Italia” e “Rilancio” introducendo diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese. Tra i provvedimento in materia di lavoro, che stabiliscono a partire dal 23 febbraio 2020 e per un totale di 5 mesi anche la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo già pendenti e, nello stesso periodo, l’impossibilità di intimare nuovi licenziamenti collettivi o licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, si prevedono anche tutele a sostegno del reddito per la sospensione o la riduzione dell’attività̀ lavorativa, mediante l’utilizzo esteso della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga. Di seguito, le principali novità previste. 

Attenzione! Restano comunque esclusi da questi strumenti di sostegno al reddito i tirocinanti, cui viene concesso di sospendere il tirocinio e prolungarlo successivamente per recuperare il periodo non goduto.

 

Cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale” 

Le novità che riguardano le CIGO richiesta per ragioni strettamente connesse all’epidemia da COVID-19 sono:

  • l’estensione dell’integrazione a tutti i dipendenti in forza all’azienda che ne faccia richiesta al 23 febbraio, a prescindere dall’anzianità e tipologia contrattuale (con l’eccezione dei lavoratori in somministrazione cui spetta un trattamento ad hoc); 
     
  • la CIGO con causale “COVID-19 nazionale” viene inizialmente concessa per un periodo massimo di 9 settimane che, in caso di successive richieste, non saranno computate ai fini del limite massimo di CIGO ottenibile; ulteriori 9 settimane – di cui 5 fruibili entro il 31 agosto e 5 tra l’1 settembre e il 31 ottobre – sono invece successivamente concesse dal decreto “Rilancio”;
  • l’abbreviazione della procedura di consultazione sindacale, che può essere conclusa anche in via telematica in tre giorni (anziché 25) citando l’apposita causale;
     
  • lo snellimento della procedura di domanda, per la quale l’impresa non dovrà fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività̀ lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità̀ dell’evento all’imprenditore o ai lavoratori; 
     
  • nessun contributo aggiuntivo è dovuto dall’azienda; 
     
  • le aziende possono farne richiesta anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con un’altra causale. Il periodo concesso con la causale per l’emergenza prevarrà infatti sulla precedente autorizzazione o domanda. Dunque, anche le imprese in regime di CIGS possono richiedere fino a 18 settimane di CIGO con la causale COVID-2019: l’erogazione della CIGO sarà effettuata direttamente dall’INPS ai lavoratori e sospende il decorso della CIGS, che riprende a esaurimento del periodo di CIGO; 
     
  • l’istituzione presso il ministero dell’Economia e delle Finanze di un apposito Fondo di garanzia per l’accesso all’anticipazione bancaria dei trattamenti di integrazione salariale, secondo l’accordo stipulato tra il governo e l’ABI (Associazione Bancaria Italiana). Spetta infatti all’azienda il compito di anticipare l’integrazione ai lavoratori, successivamente rimborsata a conguaglio dall’INPS; in casi di impossibilità le imprese possono comunque richiedere che sia INPS a pagare direttamente.

 

Assegno ordinario 

Si tratta di una prestazione di integrazione salariale erogata, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale (FIS). 

Semplificando, spetta dunque alle imprese con più di 5 lavoratori che non abbiano normalmente diritto alla CIGO, a carico dei Fondi di Solidarietà istituiti presso l’INPS dalle diverse Categorie o del Fondo di Integrazione Salariale per le Categorie che non l’abbiano istituito. Caratteristiche e modalità gestionali sono sostanzialmente le stesse previste per la cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale”  (compreso l’obbligo di esame congiunto con le organizzazioni sindacali, inizialmente escluso dal decreto “Cura Italia”. Anche l’assegno ordinario viene erogato con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro: il pagamento diretto dei lavoratori, da parte dell’INPS, può essere autorizzato su richiesta della azienda nel caso di serie e documentate difficoltà finanziarie debitamente documentate dalla stessa.

 

 

Cassa integrazione in deroga COVID-19 

Spetta a tutte le imprese che non abbiano accesso a nessuno degli ammortizzatori sopra elencati, comprese quelle dei settori agricolo, pesca e terzo settore, nonché gli Enti Religiosi riconosciuti civilmente. Entità, modalità e durata (per un periodo massimo di 9 settimane) sono analoghe a quelle previste per la CIGO con causale COVID-2019. Alcune precisazioni, anche a seguito delle novità introdotte proprio dal decreto “Rilancio” si rendono tuttavia necessarie: 

  • la richiesta non è più da intendersi indirizzata alla Regione in cui si trova il sito produttivo, ma alla sede territoriale INPS di competenza; 
     
  • l’INPS eroga direttamente l’indennità ai lavoratori ma, per evitare ritardi nei pagamenti, l’azienda può anticipare il trattamento ai dipendenti e chiedere il successivo conguaglio all’INPS; 
     
  • per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l’accordo sindacale, anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello territoriali sulla durata della sospensione del rapporto di lavoro; per i datori che occupano fino a 5 dipendenti non è richiesto alcun accordo. 

 

Lavoratori in somministrazione 

Come anticipato, per i lavoratori in somministrazione, è prevista una disciplina ad hoc e, nello specifico, il diritto al TIS (Trattamento di Integrazione Salariale) sia in deroga che ordinario. 

Anche in questo caso, un riferimento utile per comprendere la natura della prestazione è la CIGO, di cui viene mantenuta anche l’entità, con due significative eccezioni: la durata dell’erogazione non può eccedere quella della missione e l’erogazione è a carico del Fondo di Solidarietà. 

 

Lavoratori domestici 

Ai lavoratori domestici (come colf e badanti) con uno o più contratti di lavoro per oltre 10 ore alla settimana, attivi al 23 febbraio 2020, viene riconosciuta per aprile e maggio 2020 un’indennità mensile pari a 500 euro al mese. Dalla norma, che prevede uno stanziamento di poco inferiore ai 500 milioni di euro, sono esclusi i lavoratori domestici conviventi con il datore di lavoro e coloro che percepiscono il reddito di emergenza, il reddito di cittadinanza o altre misure indennitarie legate a COVID-19.