Archivi giornalieri: 15 luglio 2020

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Modello OT23 anno 2021: pubblicata la guida INAIL e il modulo aggiornato

L’INAIL ha reso disponibile il nuovo modello OT23 anno 2021 di riduzione del tasso medio per prevenzione insieme alla guida aggiornata
 

Pubblicato il modulo aggiornato e la guida operativa al modello OT23 anno 2021 per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, relativo agli interventi migliorativi adottati dalle aziende nel corso del 2020.

In particolare, sono stati uniformati con l’indicatore “P” tutti gli interventi pluriennali già previsti nella precedente versione. Inoltre è stata esplicitata nell’intervento “E-1” la previsione della norma “BS OHSAS 18001:07”.

Gli interventi per i quali è possibile richiedere la riduzione sono riorganizzati nelle seguenti categorie:

  • prevenzione degli infortuni mortali (non stradali);
  • prevenzione del rischio stradale;
  • formazione, addestramento e informazione;
  • prevenzione delle malattie professionali;
  • misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza;
  • gestione delle emergenze e Dpi.

La domanda di riduzione può essere richiesta a prescindere dall’anzianità dell’attività lavorativa e va inoltrata telematicamente entro il 28 febbraio 2021. Ne dà notizia l’INAIL con la Nota operativa n. 8438 del 9 luglio 2020.

Modello OT23 anno 2021: la riduzione del tasso

Le modalità di applicazione della riduzione del tasso medio di tariffa sono disciplinate dal D.I. del 27 febbraio 2019. L’agevolazione si rivolge alle aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.

Tali aziende, in particolare, hanno la possibilità di ottenere la cd. oscillazione del tasso per prevenzione, ossia uno sconto riconosciuto dall’INAIL sul premio da versare.

La riduzione del tasso, disciplinata dal D.M. 3 marzo 2015, è riconosciuta in misura fissa, come di seguito specificato:

  • fino a 10 lavoratori, la riduzione è del 28%;
  • da 10 a 50 lavoratori, la riduzione è del 18%;
  • da 51 a 200 lavoratori, la riduzione è del 10%;
  • oltre 200 lavoratori, la riduzione è del 5%.

Rispetto allo scorso anno, il nuovo modello è interessato da numerose novità che si riepilogano dettagliatamente di seguito.

Mod. OT23/2021: interventi di prevenzione

Gli interventi per i quali è possibile richiedere la riduzione sono riorganizzati nelle seguenti categorie:

  • Categoria A: Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali);
  • Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento (A-1);
  • Prevenzione del rischio di caduta dall’alto (A-2);
  • Sicurezza macchine e trattori (A-3);
  • Prevenzione del rischio elettrico (A-4);
  • Prevenzione dei rischi da punture di insetto (A-5);
  • Categoria B: prevenzione del rischio stradale;
  • Categoria C: prevenzione delle malattie professionali;
  • Prevenzione del rischio rumore (C-1);
  • ” del rischio chimico (C-2);
  • ” del rischio radon (C-3);
  • ” dei disturbi muscolo-scheletrici (C-4);
  • Promozione della salute (C-5);
  • Categoria D: formazione, addestramento e informazione;
  • ” E: misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza;
  • ” F: gestione delle emergenze e Dpi.

Il nuovo modello non prevede più le differenziazioni degli interventi sulla base dei parametri trasversale/settoriale e generale/non generale. Viene meno quindi, salvo che per la sezione E, la condizione imposta nei modelli precedenti secondo la quale determinati interventi (generali) dovevano risultare attuati su tutte le PAT dell’azienda.

Modulo OT23 INAIL: aggiornamenti e semplificazioni

L’aggiornamento del modello di domanda riguarda:

  • la semplificazione delle modalità di attribuzione dei punteggi differenziati in funzione dell’ampiezza dell’ambito dell’intervento o del diverso riferimento tariffario;
  • l’introduzione di nuovi interventi volti a intercettare le situazioni di pericolo che possono determinare infortuni gravi anche con esito mortale;
  • la eliminazione degli interventi di minore efficacia prevenzionale e di quelli che più ricorrentemente, in sede di controllo a campione, determinano il rigetto delle domande, con l’avvio del conseguente contenzioso amministrativo che, sovente, ha avuto esito sfavorevole per le aziende.

Ai fini della semplificazione sono eliminate:

  • le differenziazioni di punteggio in relazione al diverso riferimento tariffario. Quindi, si assegna a ogni intervento un punteggio “base” unico rispetto al quale, per alcuni interventi, è previsto un punteggio bonus di + 10 punti riconosciuto ai settori maggiormente esposti al rischio che si intende ridurre con l’intervento;
  • le differenziazioni di punteggio in funzione dell’ampiezza dell’ambito di intervento, adattando sia il requisito dell’intervento che il punteggio sui parametri che precedentemente caratterizzavano l’intervento minimo.

Inoltre, rispetto al modulo di domanda di riduzione per prevenzione 2020, sono stati aumentati i punteggi relativi ad alcuni interventi ritenuti di maggiore efficacia prevenzionale.

OT23 2021 Modello aggiornato luglio 2020

Alleghiamo infine il modulo OT23 aggiornato e la guida operativa.

Soldi e Diritti

Contributi a fondo perduto, bonus e aiuti ai forfettari: indicazioni operative

Forfettari: contributi a fondo perduto, credito d’imposta locazioni e bonus sanificazione e adeguamento degli ambienti di lavoro.
 

Anche i contribuenti forfettari possono accedere agli aiuti previsti per fronteggiare l’emergenza covid-19, in particolare ai contributi a fondo perduto, al credito d’imposta per le locazioni e infine al bonus sanificazione e adeguamento degli ambienti di lavoro.

Ecco in chiaro quali sono le principali indicazioni da seguire per i contribuenti forfetari, nella valutazione della spettanza delle agevolazioni anti-covid-19.

La determinazione del reddito per i forfettari

I contribuenti in regime forfettario determinano il reddito applicando al monte ricavi/compensi conseguito specifici coefficienti di redditività. Difatti, tali coefficienti variano a seconda del codice ATECO dell’attività svolta.

La percentuale di abbattimento forfettaria sui ricavi opera indipendentemente dal fatto se un costo viene sostenuto o meno.

Leggi anche: Regime forfettario 2020: chiarimenti dell’Agenzia Entrate sui nuovi requisiti

Come si determina il fatturato dei forfettari?

Nelle varie agevolazioni fiscali previste per fronteggiare l’emergenza covid-19, molte volte si fa riferimento al concetto di fatturato, cosa diversa dal monte ricavi/compensi.

Il riconoscimento di alcune di queste agevolazioni sono subordinate:

  • al conseguimento di un fatturato che non vada oltre una determinata soglia o
  • a una precisa perdita di fatturato.

Ebbene, per la determinazione di tale variabile, il contribuente forfettario non dovrà considerare le sole fatture incassate ma anche quelle emesse ma ancora insolute. Si pensi ad esempio all’emissione di un fattura anticipata per delle provvigioni non ancora incassate.

Tali fatture dovranno essere considerate ai fini della verifica del monte fatturato conseguito. Anche per verificare la perdita di fatturato nel raffronto tra precisi mesi dell’anno.

Stesse indicazioni per le fatture differite, da mettere entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Contributi a fondo perduto forfettari

I contributi a fondo perduto consistono in somme erogate dall’Agenzia delle entrate senza che sia prevista una loro restituzione.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019.

Le percentuali applicate sono le seguenti:

  1. 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro
  2. 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro
  3. 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Leggi anche: Contributi a fondo perduto 2020: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

I requisiti da rispettare

Possono ottenere l’agevolazione i contribuenti che nel 2019 hanno conseguito un ammontare di ricavi e compensi non superiore a 5 milioni di euro.

E’ necessario, inoltre, soddisfare una delle tre seguenti condizioni:

  • aver un ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del mese di aprile 2019;
  • aver iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018;
  • avere il domicilio fiscale o la sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020.

Possono accedere ai contributi in parola anche contribuente forfettari.  Il confronto tra il fatturato di aprile 2020 e quello di aprile 2019 può essere effettuato considerando tutte le fatture attive con data di effettuazione dell’operazione aprile nonché le fatture differite emesse nel mese di maggio con relative a operazioni effettuate nel mese di aprile.

I commercianti al minuto devono considerare l’ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’IVA) delle operazioni effettuate nel mese di aprile.

Si veda a tal proposito la circolare, Agenzia delle entrate, n°15/e 2020.

Credito d’imposta locazioni forfettari

Il  credito d’imposta locazioni   è riconosciuto per i canoni locazione versati  nel periodo d’imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. La locazione deve riferirsi ad immobili non abitativi, indipendentemente dallo loro categoria catastale. Ciò che rileva è l’effettiva destinazione dell’immobile.

L’agevolazione spetta  a condizione che i soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d’imposta solo per uno dei tre mesi o per nessuno di essi.

Anche in tale caso l’agevolazione spetta anche ai contribuenti forfettari. Difatti, vale quanto detto nel paragrafo precedente circa la determinazione del fatturato.

Ad esempio, nel calcolo dell’ammontare del fatturato del mese di marzo 2020 e 2019, rilevante per il controllo del requisito della riduzione, andranno escluse le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di febbraio 2020 e 2019, mentre andranno incluse le fatture differite di marzo 2020 e 2019 emesse entro il 15 aprile 2020 e 2019.

Indicazioni rinvenibili, nella circolare, agenzia delle entrate, n°14/e 2020.

Sanificazione ambienti di lavoro e acquisto dpi forfettari

Un ulteriore credito d’imposta previsto in considerazione dell’emergenza covid 19 è quello che agevola i costi sostenuti per la sanificazione dell’ambiente di lavoro.

E’ premiato anche l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) Rientrano nel perimetro soggettivo dell’agevolazione anche i contribuenti forfettari. In tale caso, non sono previsti requisiti d’accesso circa il fatturato o il monte ricavi/compensi.

Leggi anche: Domande bonus sanificazione e DPI al via: istruzioni Agenzia delle Entrate

Adeguamento ambienti di lavoro

Il credito d’imposta  “adeguamento ambienti di lavoro”  premia gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.

Nello specifico, l’agevolazione opera sulle  spese necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività.  Rientrano tra i soggetti beneficiari gli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. Si veda la circolare, Agenzia delle entrate, n°20/2020.

In particolare, deve trattarsi di:

  1. attività di impresa, arte o professione esercitata in luogo aperto al pubblico (ovvero in luogo al quale il pubblico possa liberamente accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo) ricompresa nell’elenco di cui all’allegato 1 all’art.120 del d.l. Rilancio;
  2. associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

Il credito d’imposta è riconosciuto anche ai contribuenti forfettari. Sempre se svolgono una delle attività sopra individuate.

Non sono previsti requisiti d’accesso circa il fatturato o il monte ricavi/compensi.

 

San Bonaventura


Nome: San Bonaventura
Titolo: Vescovo e dottore della Chiesa
Nascita: 1221, Bagnoregio, Lazio
Morte: 14 luglio 1274, Lióne, Francia
Ricorrenza: 15 luglio
Tipologia: Commemorazione

Nell’anno 1221 nasceva in Bagnoregio (Lazio) San Bonaventura che al fonte battesimale fu chiamato Giovanni. Essendosi ammalato gravemente all’età di quattro anni, la mamma lo raccomandò a S. Francesco d’Assisi, colà di passaggio, promettendo di offrirlo al Signore nell’ordine dei Frati Minori, se avesse riacquistata la salute. S. Francesco pregò per lui e quando lo seppe risanato, esclamò: « O buona ventura » e da allora Giovanni fu chiamato Bonaventura.

Cresciuto negli anni, nel 1242 si associò ai seguaci del poverello d’Assisi, ove in breve fece mirabili progressi nella virtù e nella scienza.

Fatta la professione, venne mandato all’Università di Parigi, alla scuola del dottissimo Padre Ales. I progressi che fece negli studi furono tali che dopo solo sette anni venne eletto professore di filosofia e teologia nella medesima Università.

I suoi esempi rifulgevano davanti ai confratelli ed essi, nonostante la sua giovine età, lo elessero priore generale dell’ordine nel 1256.

Nella nuova carica era sempre così puntuale e preciso, che per stimolare i ritrosi ed animare i fervidi alla imitazione di S. Francesco, si serviva più del suo esempio che della sua autorità.

La sua fama si estese: tutti ormai stimavano il Padre Bonaventura uomo eccezionale, perciò il papa Clemente IV gli offrì l’arcivescovado di York (Inghilterra). Ma S. Bonaventura riuscì a indurre il Santo Padre a desistere dal suo progetto.

Però Gregorio X, successore di Clemente IV, vedendo i doni che Dio aveva elargito a questo religioso, e considerando il gran bene che avrebbe potuto fare alla Chiesa, lo elesse cardinale. S. Bonaventura non voleva e si era persino rifugiato in Francia; ma tutto fu inutile. Costretto dall’ubbidienza si portò a Roma dove il Papa, consacrandolo vescovo di Albano, lo nominò legato pontificio assieme a San ‘Tommaso d’Aquino per il concilio che si stava per aprire in Lione.

Ma S. Tommaso lungo il viaggio s’ammalò e morì, e S. Bonaventura per il troppo lavoro fu preso da atroce malore e da vomito continuo, onde in pochi giorni passò’ all’eternità. Era il 14 luglio del 1274.

Come si è già accennato, S. Bonaventura era dottissimo ed in mezzo alle sue molteplici occupazioni trovò modo di scrivere numerosi volumi che rivelano la profondità della sua dottrina e l’acutezza del suo ingegno. Ad una vecchietta che lo lodava per la sua scienza rispose: « Voi potete amar Dio più di qualsiasi sapiente ed è questo l’unico mezzo per essere a Lui accetti ».

Un fraticello laico perciò ripeteva: « Vecchierella, vecchierella, se tu amerai il Signore più di Padre Bonaventura, sarai più santa di Padre Bonaventura ».

PRATICA. La perfezione cristiana non consiste in altro che nel conoscere, amare e servire fedelmente il Signore.

PREGHIERA. O Dio, che desti al tuo popolo il beato Bonaventura ministro di eterna salute, deh! fa’ che, come lo avemmo dottore sulla terra, meritiamo di averlo intercessore in cielo.

MARTIROLOGIO ROMANO. A Lióne, in Frància, la deposizione di san Bonaventura, Cardinale e Vescovo di Albàno, Confessore e Dottore della Chiesa, dell’Ordine dei Minori, famosissimo per la dottrina e la santità della vita. La sua festa tuttavia si celebra nel giorno precedente.

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Oggi 15 luglio si venera:

San Bonaventura

– San Bonaventura
Vescovo e dottore della ChiesaNell’anno 1221 nasceva in Bagnoregio (Lazio) San Bonaventura che al fonte battesimale fu chiamato Giovanni. Essendosi ammalato gravemente all’età di quattro anni, la mamma lo raccomandò a S. Francesco…
 
Domani 16 luglio si venera:

Beata Vergine Maria del Monte Carmelo

– Beata Vergine Maria del Monte Carmelo
ApparizioneSul Monte Carmelo la Madonna apparve a Simone Stock carmelitano consegnandogli lo scapolare e rivelandogli il privilegio di chi lo avesse in punto di morte.
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Oggi 15 luglio nasceva:

Santa Francesca Saverio Cabrini

– Santa Francesca Saverio Cabrini
VergineNella luminosa mattinata del 15 luglio 1850 uno stuolo di colombe apparve nel cielo di S. Angelo Lodigiano, piccolo paese dell’ubertosa pianura lombarda, volteggiò sulla casa dei coniugi Cabrini e si posò…