Cassa integrazione guadagni

Tutto quello che c’è da sapere sulla cassa integrazione guadagni

Quando e a chi spetta la CIG: tutte le informazioni utili su cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga (anche alla luce delle novità introdotte dai decreti “Cura Italia” e “Rilancio”)

La cassa integrazione guadagni è uno dei principali ammortizzatori sociali previsti dal nostro ordinamento e rappresenta una prestazione economica erogata con lo scopo di integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori nei periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Viene riconosciuta ai lavoratori subordinati, inclusi quelli con contratto di apprendistato professionalizzante, con un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda, ad eccezione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. 

La durata massima del trattamento è di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile (calcolato a ritroso dall’ultimo giorno di trattamento di integrazione salariale), mentre la misura dell’indennità è pari all’80% della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse svolto la propria prestazione lavorativa, con un importo massimo stabilito per il 2020:

  • di 998,18 euro (lordi) per le retribuzioni fino a 2.159,48 euro;
     
  • di 1.199,72 euro (lordi) per le retribuzioni che superano i 2.159,48 euro. 
     

L’indennità è al netto dei contributi (che sono coperti figurativamente) e sottoposta ad aliquota fiscale del 5,84%.

Attenzione! Nel caso di dipedenti part-time la retribuzione mensile lorda è rapportato al corrispondente importo full-time.

Al di là di queste caratteristiche comuni, la cassa integrazione può rispondere a differenti esigenze e distinguersi dunque in: ordinaria (CIGO); straordinaria (CIGS) e in deroga (CIGD). Esaminiamone di seguito caratteristiche, analogie e differenze. 
 

 

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO)

La cassa integrazione ordinaria è l’istituto pensato per conservare l’occupazione e il reddito dei lavoratori in situazioni di difficoltà dell’azienda che si presume possano risolversi in tempi brevi, in quanto dovute a fattori esterni o cause congiunturali non direttamente imputabili né al datore di lavoro né al dipendente stesso, quali situazioni temporanee di mercato, intemperie stagionali, etc. 

Per l’ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale, l’impresa deve dunque presentare in via telematica all’INPS una domanda di concessione, nella quale devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro e la presumibile durata, nonché i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Se accolta, è comunque l’azienda (salvo quando impossibilitata) ad anticipare l’integrazione salariale ai dipendenti, per essere poi successivamente rimborsata dall’INPS. 

In particolare, la CIGO si rivolge ai dipendenti (operai, impiegati e quadri) delle imprese appartenenti ai settori dell’industria e dell’edilizia che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto. 

Così come disposto dalla normativa vigente, è corrisposta fino un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile in casi eccezionali per successivi periodi trimestrali, fino a un massimo complessivo di 52 settimane. Superato questo limite, l’azienda non può farne nuovamente richiesta per la stessa unità produttiva solo a condizione che trascorra un periodo di almeno 52 settimane dalla ripresa della normale attività. 

Attenzione! In ogni caso, l’integrazione salariale ordinaria riguardante più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane nell’arco di un biennio mobile. 

 

 

Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)

L’intervento della cassa integrazione nella sua versione straordinaria è finalizzato a sostituire o integrare il salario di dipendenti (sospesi o con orario ridotto) impiegati presso aziende che si ritrovino a far fronte a un’eccedenza del personale lavorativo rispetto alla produttività. Più precisamente, rispetto a quanto accade nella CIGO, l’intervento straordinario non è collegato a eventi esterni e/o imprevedibili che condizionano l’attività dell’impresa nel breve/medio periodo, ma a situazioni strutturali strettamente collegate all’attività aziendale stessa, come processi di conversione della produzione o crisi vere e proprie. 

Nel dettaglio, la cassa integrazione guadagni straordinaria è dunque rivolta alle aziende che, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs.81/2015, affrontano:

  • un processo di riorganizzazione aziendale con durata massima di 24 mesi anche continuativi, in un quinquennio mobile;
     
  • crisi aziendale con durata massima di 12 mesi anche continuativi;
     
  • contratto di solidarietà di durata massima di 24 mesi anche continuativi, in un quinquennio mobile. La durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.

Possono beneficiare del trattamento straordinario di integrazione salariale le imprese industriali, quelle edili e quelle artigiane che abbiano occupato nel semestre precedente alla richiesta oltre 15 dipendenti. Ne possono inoltre usufruire anche le aziende che abbiano occupato nel semestre precedente più di 50 dipendenti appartenenti al settore del commercio, delle agenzie di viaggio e turismo.

Sono destinatari della CIGS lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti ed esclusi invece, dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, che siano alle dipendenze di un’azienda destinataria della normativa e possiedano almeno 90 giorni di anzianità di effettivo lavoro alla data di presentazione della domanda presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento.

Anche in questo caso, l’ammissione al trattamento di integrazione salariale implica una domanda di concessione, nella quale devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro e la presumibile durata, nonché i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. La richiesta deve essere formulata entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo aziendale relativo al ricorso all’intervento. 

Attenzione! La domanda per la CIGS va presentata in via telematica e in un’unica soluzione contestualmente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alla Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio. L’eventuale concessione del trattamento avviene tramite apposito decreto ministeriali, adottato – salvo casi particolari – entro un tempo di 90 giorni dalla domanda da parte dell’impresa. Una volta ottenuta l’autorizzazione, l’impresa può dunque presentare all’INPS – sempre in via telematica – per il conguaglio delle prestazioni già concesse (o, se previsto da decreto, per il pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Istituto). 

Nell’ambito della durata massima di 24 mesi, l’intervento può essere poi valido per un periodo di tempo variabile a seconda delle causali per le quali se ne è fatta richiesta: 

  • 24 mesi, anche continuativi nel quinquennio mobile, in caso di riorganizzazione aziendale; 
     
  • 12 mesi in caso di crisi aziendale di una o più unità produttive. Una nuova erogazione per la stessa causale non può poi essere richiesta sino al trascorrere di un periodo pari ai 2/3 di quello concesso tramite la precedente autorizzazione ministeriale; 
     
  • 24 mesi, anche continuativi nel quinquennio mobile, in caso di stipula di contratti di solidarietà. 
     

Attenzione! La legge prevede comunque un limite massimo complessivo in base al quale, per ciascuna unità produttiva, la somma dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale autorizzati non può superare la durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile.

Per le imprese del settore edilizia e le imprese che svolgono attività di escavazione e lavorazione di materiali lapideila durata massima complessiva della cassa ordinaria e straordinaria è stabilita in 30 mesi per ciascuna unità produttiva.
 

 

Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD)

Si tratta di una prestazione a sostegno del reddito riconosciuta ai dipendenti delle aziende escluse dal campo di applicazione degli ammortizzatori sociali, o perché escluse all’origine da queste forme di tutela o perché hanno già esaurito il periodo massimo di fruizione previsto per le tutele ordinarie. 

Attenzione! In realtà, tale trattamento di integrazione salariale non è più fruibile a decorre dall’1 gennaio 2017. Tuttavia la circolare n. 34 del 4 novembre 2016 del Ministero del Lavoro ha previsto la possibilità, per le Regioni e Province autonome, di utilizzare (entro il 31 dicembre 2017 e nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili nei limiti del 50%) le risorse per la concessione di ammortizzatori in deroga, anche con decorrenza successiva al 31 dicembre 2016, purché consecutivi alla fruizione di precedenti interventi ordinari scaduti dopo tale data e purché i relativi provvedimenti di concessione siano stati adottati entro e non oltre il 31 dicembre 2016. Pertanto, la concessione di cassa integrazione guadagni in deroga può interessare anche periodi di intervento che hanno inizio e termine nell’annualità 2017, purché consecutivi alla fruizione di precedenti interventi di cassa integrazione guadagni ordinaria o di cassa integrazione guadagni straordinaria con scadenza successiva al 31 dicembre 2016. 

Nel concreto, la CIGD può essere concessa o prorogata ai lavoratori subordinati con la qualifica di operai, impiegati e quadri, compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, con un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento, salvo eccezioni previste dalla legge. Per quanto riguarda gli apprendisti, si rinvia in particolar modo alla circolare INPS parag. 2, lettera b), 29 marzo 2016, n. 56.

Il trattamento può essere invece richiesto da imprese, piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti) e da cooperative sociali con riferimento ai lavoratori che hanno instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato. 

 

 

COVID-19 e le novità introdotte dai decreti “Cura Italia” e “Rilancio”

Per far fronte all’emergenza COVID-19, l’esecutivo è intervenuto in particolar modo attraverso i decreti “Cura Italia” e “Rilancio” introducendo diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese. Tra i provvedimento in materia di lavoro, che stabiliscono a partire dal 23 febbraio 2020 e per un totale di 5 mesi anche la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo già pendenti e, nello stesso periodo, l’impossibilità di intimare nuovi licenziamenti collettivi o licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, si prevedono anche tutele a sostegno del reddito per la sospensione o la riduzione dell’attività̀ lavorativa, mediante l’utilizzo esteso della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga. Di seguito, le principali novità previste. 

Attenzione! Restano comunque esclusi da questi strumenti di sostegno al reddito i tirocinanti, cui viene concesso di sospendere il tirocinio e prolungarlo successivamente per recuperare il periodo non goduto.

 

Cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale” 

Le novità che riguardano le CIGO richiesta per ragioni strettamente connesse all’epidemia da COVID-19 sono:

  • l’estensione dell’integrazione a tutti i dipendenti in forza all’azienda che ne faccia richiesta al 23 febbraio, a prescindere dall’anzianità e tipologia contrattuale (con l’eccezione dei lavoratori in somministrazione cui spetta un trattamento ad hoc); 
     
  • la CIGO con causale “COVID-19 nazionale” viene inizialmente concessa per un periodo massimo di 9 settimane che, in caso di successive richieste, non saranno computate ai fini del limite massimo di CIGO ottenibile; ulteriori 9 settimane – di cui 5 fruibili entro il 31 agosto e 5 tra l’1 settembre e il 31 ottobre – sono invece successivamente concesse dal decreto “Rilancio”;
  • l’abbreviazione della procedura di consultazione sindacale, che può essere conclusa anche in via telematica in tre giorni (anziché 25) citando l’apposita causale;
     
  • lo snellimento della procedura di domanda, per la quale l’impresa non dovrà fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività̀ lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità̀ dell’evento all’imprenditore o ai lavoratori; 
     
  • nessun contributo aggiuntivo è dovuto dall’azienda; 
     
  • le aziende possono farne richiesta anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con un’altra causale. Il periodo concesso con la causale per l’emergenza prevarrà infatti sulla precedente autorizzazione o domanda. Dunque, anche le imprese in regime di CIGS possono richiedere fino a 18 settimane di CIGO con la causale COVID-2019: l’erogazione della CIGO sarà effettuata direttamente dall’INPS ai lavoratori e sospende il decorso della CIGS, che riprende a esaurimento del periodo di CIGO; 
     
  • l’istituzione presso il ministero dell’Economia e delle Finanze di un apposito Fondo di garanzia per l’accesso all’anticipazione bancaria dei trattamenti di integrazione salariale, secondo l’accordo stipulato tra il governo e l’ABI (Associazione Bancaria Italiana). Spetta infatti all’azienda il compito di anticipare l’integrazione ai lavoratori, successivamente rimborsata a conguaglio dall’INPS; in casi di impossibilità le imprese possono comunque richiedere che sia INPS a pagare direttamente.

 

Assegno ordinario 

Si tratta di una prestazione di integrazione salariale erogata, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale (FIS). 

Semplificando, spetta dunque alle imprese con più di 5 lavoratori che non abbiano normalmente diritto alla CIGO, a carico dei Fondi di Solidarietà istituiti presso l’INPS dalle diverse Categorie o del Fondo di Integrazione Salariale per le Categorie che non l’abbiano istituito. Caratteristiche e modalità gestionali sono sostanzialmente le stesse previste per la cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale”  (compreso l’obbligo di esame congiunto con le organizzazioni sindacali, inizialmente escluso dal decreto “Cura Italia”. Anche l’assegno ordinario viene erogato con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro: il pagamento diretto dei lavoratori, da parte dell’INPS, può essere autorizzato su richiesta della azienda nel caso di serie e documentate difficoltà finanziarie debitamente documentate dalla stessa.

 

 

Cassa integrazione in deroga COVID-19 

Spetta a tutte le imprese che non abbiano accesso a nessuno degli ammortizzatori sopra elencati, comprese quelle dei settori agricolo, pesca e terzo settore, nonché gli Enti Religiosi riconosciuti civilmente. Entità, modalità e durata (per un periodo massimo di 9 settimane) sono analoghe a quelle previste per la CIGO con causale COVID-2019. Alcune precisazioni, anche a seguito delle novità introdotte proprio dal decreto “Rilancio” si rendono tuttavia necessarie: 

  • la richiesta non è più da intendersi indirizzata alla Regione in cui si trova il sito produttivo, ma alla sede territoriale INPS di competenza; 
     
  • l’INPS eroga direttamente l’indennità ai lavoratori ma, per evitare ritardi nei pagamenti, l’azienda può anticipare il trattamento ai dipendenti e chiedere il successivo conguaglio all’INPS; 
     
  • per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l’accordo sindacale, anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello territoriali sulla durata della sospensione del rapporto di lavoro; per i datori che occupano fino a 5 dipendenti non è richiesto alcun accordo. 

 

Lavoratori in somministrazione 

Come anticipato, per i lavoratori in somministrazione, è prevista una disciplina ad hoc e, nello specifico, il diritto al TIS (Trattamento di Integrazione Salariale) sia in deroga che ordinario. 

Anche in questo caso, un riferimento utile per comprendere la natura della prestazione è la CIGO, di cui viene mantenuta anche l’entità, con due significative eccezioni: la durata dell’erogazione non può eccedere quella della missione e l’erogazione è a carico del Fondo di Solidarietà. 

 

Lavoratori domestici 

Ai lavoratori domestici (come colf e badanti) con uno o più contratti di lavoro per oltre 10 ore alla settimana, attivi al 23 febbraio 2020, viene riconosciuta per aprile e maggio 2020 un’indennità mensile pari a 500 euro al mese. Dalla norma, che prevede uno stanziamento di poco inferiore ai 500 milioni di euro, sono esclusi i lavoratori domestici conviventi con il datore di lavoro e coloro che percepiscono il reddito di emergenza, il reddito di cittadinanza o altre misure indennitarie legate a COVID-19. 

Cassa integrazione guadagniultima modifica: 2020-07-10T09:52:37+02:00da vitegabry
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