Assicurazione Inail: soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato ai fini di utilità sociale
La legge 114/2014 (di conversione del D.L. 90/2014) ha previsto che, i soggetti beneficiari di misure di sostegno al reddito, possono svolgere attività di volontariato nell’ambito di progetti realizzati dalle organizzazioni del “terzo settore” a favore di Comuni o Enti locali.
Tali attività sono coperte, per i rischi di infortunio e/o malattia professionale, dall’assicurazione Inail, in deroga a quanto previsto dalla legge quadro sul volontariato (Legge 266/1991) che, si ricorda, stabilisce che le organizzazioni di volontariato devono assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività, nonché per la responsabilità civile contro terzi, mediante la stipula di polizze numeriche o collettive con società assicurative private.
L’Inail, con circolare n.47/2015, ha fornito le prime istruzioni operative circa l’applicazione di quanto sancito dalla legge e dal successivo decreto ministeriale del 22 dicembre 2014 relativo ai termini e le modalità di attuazione della copertura assicurativa.
Destinatari dell’assicurazione sono coloro che beneficiano delle seguenti prestazioni di sostegno al reddito, sempreché svolgano attività considerate “rischiose” secondo le disposizioni del T.U.1124/1965(art.1):
a) cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, anche in deroga alla vigente normativa;
b) integrazione salariale e contributo a seguito di stipula di contratti di solidarietà;
c) indennità di mobilità, anche in deroga alla vigente normativa, Aspi e mini-Aspi;
d) prestazioni, legate alla cessazione del rapporto di lavoro o alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, anche a carico dei Fondi di solidarietà;
e) altre prestazioni di natura assistenziale finalizzate a rimuovere e superare condizioni di bisogno e di difficoltà della persona, erogate a livello nazionale e locale.