Legge 114/2014 – Inps, semplificazioni per i soggetti con invalidità

L’Inps, con la circolare n. 10 del 23.1.2015 ha illustrato, anche a seguito della nostre richieste, le “semplificazioni” in materia di: accertamento sanitario di revisione; accertamento sanitario per i neo-maggiorenni già titolari di indennità di frequenza; attribuzione dei benefici economici ai neo-maggiorenni già titolari di indennità di accompagnamento.

Accertamento sanitario di revisione

La convocazione a visita sanitaria dei soggetti con riconoscimento di minorazione civile e/o handicap soggetto a revisione è attribuita all’Inps. L’ Istituto, dando alla normativa un’interpretazione estensiva, non si limita semplicemente a convocare l’invalido ovvero ad effettuare una calendarizzazione delle visite ad opera delle ASL ma, allo scopo di superare il previgente sistema dell’eventuale “doppia visita” e per garantire “una maggiore omogeneità del giudizio medico legale su tutto il territorio nazionale”, si fa carico di effettuare l’accertamento sanitario intervenendo sull’intero iter accertativo. In pratica le Asl, che fin’ora effettuavano tali accertamenti, vengono di fatto estromesse. L’Istituto ribadisce che il nuovo iter di revisione sanitaria  si conclude con l’espletamento dell’accertamento sanitario, pertanto, le prestazioni economiche, i benefici di cui alla legge 104/92 e tutte le agevolazioni in godimento continuano ad essere erogati anche oltre la data di scadenza indicata sul verbale e fino a che non interverrà il nuovo accertamento sanitario il cui eventuale esito negativo non potrà più causare indebiti dalla scadenza del verbale alla data della visita.

Inoltre, accogliendo le richieste da tempo fatte dai Patronati del Ce.Pa, finalmente l’Inps afferma che le visite di revisione saranno effettuate con criteri diversi da quelli previsti per le visite di verifica straordinaria.
In sede di visita di revisione, si dovrà accertare oltre alla sussistenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo ai benefici anche l’eventuale aggravamento. E proprio a proposito delle verifiche straordinarie, che per quest’anno sono circa 150.000, l’Istituto, pur riconoscendone la strategia di contrasto degli illeciti, auspica che vengano superate dopo la completa assunzione in carico delle visite di revisione ed il necessario processo di allineamento delle procedure.

Accertamento sanitario per i neo-maggiorenni già titolari di indennità di frequenza

Ai minori già titolari di indennità di frequenza, al compimento della maggiore età, sono erogate in via provvisoria le prestazioni economiche previste per gli adulti (assegno mensile o pensione di inabilità) sempreché abbiano presentato la domanda amministrativa nei 6 mesi precedenti il compimento dei 18 anni.
Le prestazioni saranno definitivamente concesse, laddove ne ricorrano gli ulteriori requisiti amministrativi, all’esito positivo dell’accertamento sanitario che viene ovviamente effettuato tenendo conto dei parametri di valutazione rivolti agli adulti che si differiscono da quelli relativi ai minori.
Proprio per tale diversità si potrebbero creare situazioni in cui, ad esempio, al neo-maggiorenne, già titolare di indennità di frequenza perché ha difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, non venga riconosciuta in sede di accertamento sanitario almeno il 74% di riduzione della capacità lavorativa richiesta per l’assegno mensile di assistenza.
L’Inps in tal caso dovrebbe recuperare gli eventuali ratei di assegno erogati in via provvisoria prima dell’accertamento sanitario. Per evitare ciò l’Istituto ha previsto di calendarizzare tempestivamente gli accertamenti sanitari nelle Regioni affinché si attivino tempestivamente per effettuare le visite sanitarie ed inviare i verbali telematicamente all’Istituto al fine di evitare l’erogazione di prestazioni indebite.

Attribuzione dei benefici economici ai neo-maggiorenni già titolari di indennità di accompagnamento

Ai minori titolari di indennità di accompagnamento e/o di comunicazione nonché quelli rientranti nelle previsioni di cui al DM 2 agosto 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down che compiono la maggiore età, continua ad essere erogata l’indennità di accompagnamento e viene riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità, pensione non reversibile ai ciechi assoluti e alla pensione non reversibile ai sordi con la sola domanda amministrativa.
Nei casi di neo-maggiorenni già titolari di indennità di accompagnamento, per i quali era stata prevista una visita di revisione al compimento del 18° anno di età, l’Inps provvederà all’esame degli atti in suo possesso o in possesso dell’interessato per individuare i casi rientranti tra le patologie ingravescenti  al fine di evitare di revisionare soggetti affetti da malattie irreversibili.

Legge 114/2014 – Inps, semplificazioni per i soggetti con invaliditàultima modifica: 2015-01-28T19:41:10+01:00da vitegabry
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