Legabilitàge stabilità 2015

Legge di stabilità 2015, normativa riguardante l’ambito della salute

Nella legge di stabilità 2015 sono contenute alcune norme relative all’ambito della salute che, sinteticamente riassumiamo, ma che richiederanno ulteriori specificazioni sia da parte dell’Ente che del Ministero competente:

Fondo vittime amianto (comma 116)

Il “Fondo” è stato istituito con legge finanziaria del 2008 presso l’INAIL, con contabilità autonoma e separata è finanziato con risorse provenienti per tre quarti dal bilancio dello Stato e per un quarto dalle imprese. Successivamente con decreto interministeriale n. 30 del 12 gennaio 2011è stato approvato il regolamento che ha disciplinato il finanziamento del fondo nonché le modalità di erogazione del beneficio.

Hanno diritto alla prestazione:
– i lavoratori titolari di rendita, anche unificata, ai quali sia stata riconosciuta, dall’INAIL e dal soppresso IPSEMA, una patologia asbesto-correlata, la cui inabilità o menomazione abbia concorso al raggiungimento del grado minimo indennizzabile in rendita (pari o superiore all’11% in “regime testo unico” e al 16% in “regime danno biologico”);
– i familiari dei lavoratori vittime dell’amianto e della fibra “fiberfrax”, individuati ai sensi dell’art. 85 del Testo Unico, titolari di rendita a superstiti, qualora la patologia asbesto-correlata abbia avuto un ruolo nel determinismo della morte dell’assicurato.

Il beneficio si configura, quindi, come una prestazione aggiuntiva alla rendita percepita, che ne costituisce il presupposto, ed è erogato d’ufficio dall’INAIL. La prestazione, secondo quanto previsto dal Regolamento è erogata mediante due acconti e un conguaglio fissati con decreto interministeriale, sentito il Comitato amministratore del Fondo.

La novità consiste nel fatto che, in via sperimentale, le prestazioni del suddetto Fondo saranno estese – per gli anni 2015, 2016 e 2017 – ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia:
–  per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto;
–  per esposizione ambientale comprovata.
In pratica l’accesso al Fondo non è più limitato a chi si è ammalato perché ha lavorato a contatto diretto con l’amianto e percepisce una rendita, ma viene esteso anche ai malati “per comprovata esposizione familiare o ambientale”.
E’ importante considerare che, in tal modo, viene recuperata la finalità originaria del Fondo vittime amianto. Fondo per la cui istituzione ci siamo battuti, come CGIL ed INCA affinché, in accordo con la normativa di diversi paesi europei, venisse dato un giusto riconoscimento a quanti, pur non esposti in ambito lavorativo, avessero contratto una patologia correlata all’esposizione all’amianto. Se da una parte, quindi, la norma appare estensiva non sono ancora chiari i criteri con i quali si andrà all’applicazione di quanto previsto dal comma 116 in parola.

Attribuzione all’INAIL delle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro (comma 166),  attraverso la realizzazione di progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e per l’abbattimento di barriere architettoniche, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro.
Si potrebbe affermare che quanto previsto sia l’applicazione della famosa “presa in carico dell’infortunato” a cui l’Istituto mira ormai da alcuni anni, e tuttavia, anche per l’attuazione di quanto previsto dal presente comma, saranno necessarie specifiche direttive da parte dell’INAIL che ad oggi non è ancora in grado di emanare.

Legge 210/90 – indennizzo sangue infetto (comma 186)

È stanziato un contributo di 100 milioni di euro per l’anno 2015, di 200 milioni per il 2016, di 289 per il 2017 e di 146 per il 2018 per il pagamento degli indennizzi e degli arretrati dell’indennità integrativa speciale legati alla legge 210/92.
La legge 210/92 prevede un indennizzo in favore di tutti quei cittadini che sono stati contagiati dai virus dell’epatite e dell’HIV attraverso vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati. L’indennizzo si compone di due elementi:
a) una somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato ed è la parte più corposa dell’indennizzo;
b) un importo variabile (rivalutato annualmente secondo gli indici Istat) nella misura prevista a titolo di pensione privilegiata ordinaria per i militari di truppa dell’Esercito che abbiano riportato una delle menomazioni dell’integrità fisica contemplate dalla Tabella A, allegata al D.P.R. n. 834/81 (il c.d. assegno).

Cure termali (comma 301)

Dispone la soppressione dal 1 gennaio 2016 dell’erogazione da parte di Inps e Inail di prestazioni economiche accessorie (soggiorno in albergo, spese viaggio, accompagno) corrisposte agli aventi diritto avviati alle cure termali e ai soggiorni. È chiaramente una riduzione delle prestazioni assistenziali che metteranno in seria discussione la fruizioni di cure di cui i reddituari potevano trarre beneficio per un miglioramento delle condizioni fisiche.

In conclusione possiamo affermare che, purtroppo, da un lato alcune norme risultano poco chiare e per alcuni aspetti inapplicabili, e dall’altro siamo di fronte a norme che tendono, comunque, a ridurre la dimensione del welfare italiano al di fuori di qualsiasi confronto con le parti sociali.

Legabilitàge stabilità 2015ultima modifica: 2015-01-27T19:12:33+01:00da vitegabry
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