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Infortunio nel portare figli a scuola. L’Inail ammette l’indennizzo

Un incidente che riguardi un lavoratore che sta accompagnando il proprio figlio a scuola, nel tragitto casa-lavoro, potrà essere ammesso alla tutela assicurativa dell’Inail per gli infortuni in itinere, una volta verificata la necessità dell’uso del mezzo privato. La novità viene comunicata dall’Inail nella circolare numero 62 del 18 dicembre, prendendo atto dell’orientamento univoco della Cassazione sulla necessità di valutare le esigenze familiari al fine di riconoscere o meno la possibilità di indennizzo.

Le nuove linee guida precisano, infatti, che il riconoscimento dell’indennizzo ”è subordinato alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso”, quali ad esempio l’età dei figli, la lunghezza della deviazione dal percorso casa scuola tradizionale, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo familiare di assistenza dei figli. 

Circostanze “attraverso le quali sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e ‘necessitato’ tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata”, precisa l’Inail nell’ultimo numero del periodico on line.

L’Istituto finora aveva escluso dalla copertura assicurativa gli infortuni durante il percorso interrotto o deviato effettuato dai genitori per accompagnare figli a scuola. Tuttavia, la possibilità di estendere la tutela assicurativa anche a questi casi, prevista nelle nuove linee guida, tiene conto dell’evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte, e in particolare del “criterio della ragionevolezza” attraverso il quale, salvaguardando le esigenze umane e familiari del lavoratore costituzionalmente garantite, e conciliandole con i doveri derivanti dal rapporto di lavoro, la Suprema Corte ha reso sempre più penetrante la protezione assicurativa, sulla falsariga di quanto avviene in altri Paesi europei, che riconoscono la possibilità di indennizzare gli infortuni occorsi durante le deviazioni o le interruzioni “necessitate” per il soddisfacimento di esigenze familiari. (ANSA).

Inailultima modifica: 2015-01-12T15:17:01+01:00da vitegabry
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