Pensione ai superstiti

Pensione ai superstiti

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CHE COSA E’

È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei familiari del:

  • pensionato (pensione di reversibilità);
  • lavoratore (pensione indiretta).

A CHI SPETTA

Hanno diritto alla pensione:

  • il coniuge superstite, anche se separato: se il coniuge superstite è separato con addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto agli alimenti;
  • il coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile;
  • figli (legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte del medesimo;
  • nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data di morte dei medesimi.

In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata:

  • ai genitori d’età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.

In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata:

  • ai fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.

REQUISITI

Il lavoratore deceduto, non pensionato, deve aver maturato, in alternativa:

  • almeno 780 contributi settimanali (requisiti previsti per la pensione di vecchiaia prima dell’entrata in vigore del D.lvo 503/92);
  • almeno 260 contributi settimanali di cui almeno 156 nel quinquennio antecedente la data di decesso (requisiti previsti per l’assegno ordinario di invalidità).

INDENNITÀ PER MORTE

Il superstite del lavoratore assicurato al 31.12.1995 e deceduto senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, può richiedere l’indennità per morte, se:

  • il lavoratore deceduto non aveva ottenuto la pensione;
  • non sussiste per nessuno dei superstiti il diritto alla pensione indiretta per mancato perfezionamento dei requisiti richiesti;
  • nei 5 anni precedenti la data di morte risulta versato almeno un anno di contribuzione.

La domanda per ottenere l’indennità in parola deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decesso del lavoratore assicurato.

INDENNITÀ UNA-TANTUM

Il superstite di lavoratore assicurato dopo il 31.12.1995 e deceduto senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, può richiedere l’indennità una-tantum, se:

  • non sussistono i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta;
  • non ha diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conseguenza della morte dell’assicurato;
  • è in possesso di redditi non superiori ai limiti previsti per la concessione dell’assegno sociale.

Il diritto all’importo in questione è soggetto alla prescrizione decennale.

LA DOMANDA

La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, www.inps.it
  • telefono – contattando il contact center integrato, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
  • patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto – usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi

La domanda vale anche come richiesta dei ratei di pensione maturati e non riscossi dal deceduto.

QUANDO SPETTA

La pensione ai superstiti decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso del lavoratore ovvero del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.

QUANTO SPETTA

L’importo spettante ai superstiti è calcolato sulla base della pensione dovuta al lavoratore deceduto ovvero della pensione in pagamento al pensionato deceduto applicando le percentuali previste dalla L. 335/95:

  • 60%, solo coniuge (*);
  • 70%, solo un figlio;
  • 80%, coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge;
  • 100% coniuge e due o più figli ovvero tre o più figli;
  • 15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.

N.B.Le pensioni ai coniugi superstiti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012 sono soggette ad una riduzione dell’aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il deceduto abbia contratto matrimonio ad un’età superiore a 70 anni; la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni o il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni. La decurtazione della pensione ai superstiti non opera qualora vi siano figli minori, studenti o inabili.

INCUMULABILITÀ CON REDDITI DEL BENEFICIARIO

La pensione ai superstiti liquidata a decorrere dal 1.9.1995 viene ridotta se il titolare possiede altri redditi, come indicato nella seguente tabella:

AMMONTARE DEI REDDITI PERCENTUALI DI RIDUZIONE
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile  in vigore al 1° gennaio 25%
dell’importo della
pensione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio 40%
dell’importo della
pensione
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio) 50%
dell’importo della
pensione

L’incumulabilità non si applica in presenza di contitolari  appartenenti al medesimo nucleo familiare (Circ. 234 del 25 agosto 1995).

PENSIONE AI SUPERSTITI, ASSEGNO SOCIALE E PENSIONE SOCIALE

Quando il titolare di un assegno sociale o pensione sociale diventa titolare di pensione ai superstiti, perde contestualmente il diritto a dette prestazioni di natura assistenziale, che pertanto vengono revocate dalla data di decorrenza della nuova pensione, anche se a carico di Ente diverso dall’INPS (Circ. 65 del 21 marzo 1984). Vanno, invece, solo ricostituite se derivano da invalidità civile, essendo il reddito dell’anno precedente, in base alla normativa di riferimento, il requisito per la loro concessione o revoca (Circ. 86 del 27 aprile 2000)

CAUSE DI CESSAZIONE

Il diritto alla pensione ai superstiti cessa nei seguenti casi:

  • per il coniuge, qualora contragga nuovo matrimonio. In questo caso al coniuge spetta solo l’una tantum pari a due annualità della sua quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio. Nel caso che la pensione risulti erogata, oltre che al coniuge, anche ai figli, la pensione deve essere riliquidata in favore di questi ultimi applicando le aliquote di reversibilità previste in relazione alla mutata composizione del nucleo familiare;
  • per i figli minori, al compimento del 18° anno di età;
    per i figli studenti di scuola media o professionale che terminano o interrompono gli studi e comunque al compimento del 21° anno di età. La prestazione di un’attività lavorativa da parte dei figli studenti, il superamento del 21° anno di età e l’interruzione degli studi non comportano l’estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione;
  • per i figli studenti universitari che terminano o interrompono gli anni del corso legale di laurea e comunque al compimento del 26° anno di età. La prestazione di un’attività lavorativa da parte dei figli universitari e l’interruzione degli studi non comportano l’estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione;
  • per i figli inabili qualora venga meno lo stato di inabilità;
  • per i genitori qualora conseguano altra pensione;
  • per i fratelli e le sorelle qualora conseguano altra pensione, o contraggano matrimonio, ovvero venga meno lo stato di inabilità;
  • per i nipoti minori, equiparati ai figli legittimi, valgono le medesime cause di cessazione e/o sospensione dal diritto alla pensione ai superstiti previste per i figli.

N.B. La cessazione della contitolarità di uno o più soggetti determina la riliquidazione della prestazione nei confronti dei restanti beneficiari, calcolando la pensione dalla decorrenza originaria con gli incrementi perequativi e di legge intervenuti nel tempo, in base alle aliquote di pertinenza dei restanti contitolari.


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Pensione ai superstitiultima modifica: 2014-11-01T16:00:13+01:00da vitegabry
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