Messaggio n. 3816 del 3 aprile 2014

INPS – 

04 APRILE 2014 ORE 06:00

Benefici pensionistici per il personale delle Ferrovie dello Stato

L’INPS, con messaggio n. 3816 del 3 aprile 2014, precisa che, a seguito dell’innalzamento dell’età pensionistica a 66 anni, anche il personale viaggiante e di macchina, adibito a lavoro notturno, può accedere ai benefici del D.lgs. n. 67/2011.

Premesso che si intendono per veicoli, ai sensi dell’art. 46 del D.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) “tutte le macchine, di qualsiasi specie, che, guidate dall’uomo, circolano sulle strade“, i conducenti dei treni non possono essere ricompresi tra i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera d) del citato D.lgs. n. 67/2011 e precisamente dei soggetti “conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo”.
Quindi gli iscritti al Fondo speciale FS possono esercitare a domanda il diritto di accesso al trattamento pensionistico anticipato di cui al D.lgs. n. 67/2011 soltanto per lo svolgimento del lavoro notturno di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) di detto decreto.
Si precisa che, a seguito dell’innalzamento del limite di età a 66 anni a decorrere dal 1/1/2012, data di entrata in vigore della legge n. 214/2011, anche il personale viaggiante e di macchina, se adibito a lavoro notturno, ha la facoltà di accedere ai benefici previsti dal decreto in oggetto, che in precedenza non trovavano applicazione, in quanto l’ordinamento pensionistico prevedeva norme di miglior favore per l’accesso al pensionamento (58, 60 o 62 anni).
A cura della Redazione
Messaggio n. 3816 del 3 aprile 2014ultima modifica: 2014-04-04T13:55:21+02:00da vitegabry
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