Immigrazione

Minori stranieri

 

I minori stranieri sono titolari di tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, ove è affermato che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto prioritariamente in conto il superiore interesse del minore (art. 3).

La Convenzione si applica, infatti, a tutti i minori “senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza” (art. 2, comma 1).

In particolare in Italia i minori stranieri godono, fra gli altri, del diritto a preservare la propria identità, ivi compresa la propria nazionalità, il proprio nome e le relazioni familiari, del diritto all’istruzione, all’assistenza sanitaria, all’unità familiare, nonché al collocamento in un luogo sicuro, all’apertura della tutela quando i genitori non siano in condizioni di esercitare la potestà genitoriale ed all’affidamento se privi di un ambiente familiare idoneo.

In forza dall’art. 12, comma 20, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 135/2012, le funzioni attribuite dall’art. 33 del d.lgs. n. 286/98 – TUI (Testo Unico sull’Immigrazione) al Comitato per i Minori Stranieri sono state trasferite alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche d’integrazione. In particolare, la Direzione Generale vigila sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente presenti sul territorio dello Stato e coordina le attività delle amministrazioni interessate.

Tali funzioni sono svolte in favore dei seguenti minori:

  • Minori stranieri non accompagnati, ossia minori non aventi cittadinanza italiana o di altri Stati dell’Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo politico, si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano (art. 1, co. 2, D.P.C.M. n. 535/1999);
  • Minori accolti temporaneamente nell’ambito di programmi solidaristici di accoglienza  (art. 1 co. 3, D.P.C.M. n. 535/1999). 
    Nelle comunicazioni all’Ufficio Minori Stranieri della Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione si raccomanda di utilizzare la modulistica scaricabile nell’apposita sezione.

Contatti

 

MODALITA’ DI UTILIZZO DEL FONDO NAZIONALE PER L’ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

 

 

EMERGENZA NORD-AFRICA

Immigrazioneultima modifica: 2014-02-10T12:46:21+01:00da vitegabry
Reposta per primo quest’articolo