Le gite scolastiche: regole e buone prassi

Le gite scolastiche: regole e buone prassi

Con l’approssimarsi del periodo delle gite scolastiche, molteplici come sempre, sono le segnalazioni di episodi lesivi degli interessi degli alunni e delle alunne con disabilità.

Si ricapitolano, in una sintesi generale, quali sono le regole e le buone prassi per organizzare le gite scolastiche in presenza di alunni con disabilità.

Innanzitutto sappiamo che la scuola, è un momento importante nel quale gettare le basi dell’integrazione. Partecipare alla vita di classe senza esserne separati, abituarsi a condividere attività ludiche e formative con i compagni e le compagne con disabilità, è il modo più naturale di crescere con la consapevolezza che la diversità fa parte della vita. Fanno parte di questi momenti anche le gite scolastiche, piccoli eventi che nel vissuto della classe danno la possibilità di rafforzarne l’unione, con la condivisione di esperienze al di fuori dell’aula scolastica.

L’art. 3 della Costituzione Italiana ed il principio di integrazione scolastica, ricordano il diritto degli alunni con disabilità a partecipare a viaggi di istruzione e visite guidate, esattamente come tutti gli altri compagni, sulla base del principio di uguaglianza, cosi come espresso dall’art. 30 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Innanzitutto partendo da una organizzazione che tenga conto delle esigenze e delle difficoltà dell’alunno con disabilità. Infatti la scuola nel decidere quale tipo di gita organizzare, i luoghi da visitare, la struttura dove soggiornare, i mezzi di trasporto da utilizzare ed in generale nel definire la complessiva organizzazione dell’intera gita, deve preventivamente ed in via preliminare domandarsi se possano essere compatibili con l’eventuale condizione di disabilità di alcuni suoi alunni/e. Nel caso non lo fossero e la scuola ritiene ugualmente importante organizzare la gita in quel determinato luogo e con le modalità inizialmente ipotizzate deve predisporre tutti gli accorgimenti ed adeguamenti necessari a consentire la partecipazione anche dell’alunno con disabilità.

Le uscite didattiche ed i viaggi di istruzione rientrano nelle attività didattiche e formative e vengono programmate dai docenti, i quali, in relazione alle classi, ai bisogni formativi degli alunni ed alle situazioni presenti tra di essi, devono prospettare uscite alle quali tutti gli alunni possano partecipare. In merito agli alunni con disabilità, la nota del MIUR n. 645/02, sottolinea che i viaggi d’istruzione rappresentano “un’opportunità fondamentale … per l’attuazione del processo di integrazione scolastica”. Per tale ragione, organizzare un viaggio che renderebbe difficile la partecipazione di un alunno, rappresenterebbe un evidente atteggiamento discriminatorio. Ovviamente, spetta alla comunità scolastica, la scelta delle modalità più idonee a garantire l’esercizio di un diritto tenendo presente sempre le normative di riferimento in tema di viaggi di istruzione. La nota del MIUR n. 2209/12, infatti, precisa che, ai sensi del D.P.R. 275/99, gli istituti scolastici hanno completa autonomia nella definizione delle modalità di progettazione di viaggi di istruzione e visite guidate. Pertanto non è più in vigore l’obbligo della presenza di un docente ogni 15 alunni, anche se le scuole continuano, orientativamente, ad attenersi a un rapporto non molto difforme. In presenza di un alunno con disabilità, si prevede, generalmente ma non obbligatoriamente, la presenza di un docente in più, non necessariamente di sostegno. Il docente di sostegno, infatti, è assegnato alla classe e non all’alunno e l’integrazione è processo in cui tutti i docenti della classe sono corresponsabili. Può essere prevista la presenza di un assistente e può essere consentita la partecipazione di un familiare.

Inoltre, sempre con riguardo ai familiari, per le gite di più giorni, specie con alunni che hanno problemi di sonno con l’assunzione di determinati farmaci, tracheostomizzati o altro, spesso le scuole non hanno disponibilità dei docenti o degli assistenti; in tali casi è la famiglia che si offre per assicurare al figlio la partecipazione, senza alcun problema. In tali casi pertanto, un familiare può partecipare. Ciò che si intende sottolineare però è che la scuola non può in nessun caso subordinare il diritto di partecipazione di un alunno alla presenza di un familiare. Cioè, non si può pretendere che vi sia un familiare ad accompagnare l’alunno; spetta infatti agli organi collegiali della scuola designare un accompagnatore qualificato che può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, o familiari, non obbligatoriamente).

Inoltre, cosa molto importante, è che le spese di viaggio dell’accompagnatore, (chiunque esso sia e come venga individuato e che sia il familiare che si offre nei casi particolari sopra indicati) devono essere a carico della comunità scolastica. Se fossero addebitate alla famiglia, infatti, ci troveremmo di fronte a discriminazione, perseguibile in base alla L. n. 67/06.

Come sopra ricordato, nonostante i dettami all’interno della normativa scolastica siano chiari, molti dirigenti scolastici ancora non applicano correttamente tali dettami, creando ovviamente, grandissime problematiche per garantire piena partecipazione e condivisione alle gite per gli alunni ed alunne con disabilità.

 

Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex
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Le gite scolastiche: regole e buone prassiultima modifica: 2023-04-12T13:54:21+02:00da vitegabry
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