Detrazioni fiscali dei lavori condominiali: 730 e attestazione spese

Quali sono le spese detraibili per lavori condominiali e come funzionano le detrazioni fiscali nel modello 730 ordinario e precompilato.
 

Come funzionano le detrazioni fiscali dei lavori condominiali? Cosa si può scaricare dalle e come fare? L’amministratore di condominio comunica all’Agenzia delle entrate le spese sostenute dai condòmini per l’effettuazione di lavori sulle parti comuni condominiali di lavori finalizzati alla ristrutturazione e al risparmio energetico.

I dati comunicati sono inseriti nel 730 ordinario e precompilato tra gli oneri scaricabili dalle tasse. Affinché sia possibile beneficiare delle detrazioni fiscali, il contribuente e l’amministratore devono rispettare però precisi adempimenti.

Ecco in chiaro come beneficare della detrazione in dichiarazione e la documentazione necessaria affinché la stessa sia legittima.

Detrazioni per lavori in condominio: comunicazione all’Agenzia delle entrate

Gli  amministratori di condominio comunicano all’Anagrafe tributaria i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali. La comunicazione riguarda altresì l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione (c.d bonus mobili).

Di regola, la comunicazione andava effettuata entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa. Il termine era fissato al 31 marzo per le spese 2020, mentre  dal 2021, passerà al 16 marzo.

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Il contenuto della comunicazione

Nella comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate vanno indicati:

  • la tipologia di intervento effettuato (ristrutturazione, risparmio energetico, bonus mobili);
  • il soggetto che ha sostenuto la spesa (proprietario, usufruttuario, familiare convivente ecc);
  • la spesa effettivamente  imputata al singolo condòmino sulla base della tabella millesimale;
  • se la stessa è stata effettivamente pagata o meno entro il 31 dicembre dell’anno al quale si riferisce la dichiarazione;
  • l’eventuale cessione della detrazione al fornitore dei lavori.

Difatti, in assenza di indicazione del soggetto che ha sostenuto la spesa, l’amministratore la imputa direttamente al proprietario dell’immobile condominiale.

Se la spese è stata sostenuta dal soggetto che è in affitto, è opportuno appurare la correttezza della comunicazione effettuata dall’amministratore di condominio. In tal modo si evita che la stessa venga erroneamente imputata al proprietario dell’appartamento.

L’attestazione rilasciata dall’Amministratore

Sostenuta la spesa, l’amministratore di condominio deve rilasciare ai singoli condòmini specifica attestazione.

In particolare, l’amministratore rilascia, in caso di effettivo pagamento delle spese da parte del condomino, una certificazione dalla quale risultano:

  • le sue generalità ed il suo codice fiscale;
  • gli elementi identificativi del condominio;
  • l’ammontare delle spese sostenute nell’anno di riferimento;
  • la quota parte millesimale imputabile al condomino.

L’amministratore deve, inoltre, conservare tutta la documentazione originale, al fine di  dare riscontro ad eventuali controlli posti in essere dall’Agenzia delle entrate.

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Spese per lavori condominiali comunicate: inserimento nella dichiarazione precompilata

Le spese sostenute comunicate dall’amministratore sono inserite nella dichiarazione precompilata di ognuno dei condòmini. Se gli stessi hanno pagato effettivamente la loro quota entro il 31 dicembre dell’anno oggetto di dichiarazione. Nella dichiarazione dei redditi, i singoli condomini devono limitarsi ad indicare il codice fiscale del condominio.

Difatti, l’attestazione dell’amministratore,  deve essere rilasciata in tempo utile per:  permettere a colui che ha sostenuto la spesa di verificare i dati inseriti nella dichiarazione precompilata; in caso di 730 ordinario, per compilare correttamente il dichiarativo.

L’eventuale inadempimento da parte dell’amministratore potrebbe comportare anche la revoca dall’incarico.

In alcuni casi può accadere che la spesa non è presente nella precompilata ma solo nel foglio informativo. Il mancato inserimento si può verificare quando:

  • l’importo dei bonifici pagati dal condominio nel 2019 è inferiore a quello indicato dall’amministratore nella comunicazione all’Agenzia delle Entrate;
  • l’amministratore non ha indicato i dati catastali relativi all’appartamento oggetto d’intervento (non è stato, pertanto, possibile verificare il limite massimo di detraibilità della spesa);
  • dalla comunicazione dell’amministratore risulta che le spese non sono state sostenute entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
  • dalla comunicazione dell’amministratore risulta che gli interventi effettuati nell’anno di riferimento sono una prosecuzione di quelli iniziati in anni precedenti.

Al verificarsi delle precedenti situazioni, è necessario verificare il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa di cui alla detrazione spettante. In caso di esito positivo si procedere ad inseire i  dati nel Quadro E del 730.

Spese detraibili per lavori condominiali sostenute dopo il 31 dicembre

Di regola, per i lavori condominiali, l’amministratore, con il conto corrente condominiale  effettua il pagamento dei lavori alla ditta che li ha effettuati. Successivamente, i singoli condòmini versano la loro quota. A tal proposito:

  • se tale quota è versata entro il 31 dicembre dell’anno oggetto di dichiarazione (vedi pr. precedente), la stessa sarà inserita nella dichiarazione precompilata;
  • in caso contrario sarà riportato solo nel foglio informativo allegato.

Cosa succede se non pago la mia quota condominiale entro il 31 dicembre? Posso comunque detrarre la spesa?

Ebbene, la riposta è positiva.  In termini pratici, la detrazione spetta in riferimento all’anno di  effettuazione del bonifico parlante  da parte dell’amministratore e nel limite delle rispettive quote dello stesso imputate ai singoli condomini. Quote da questi ultimi effettivamente versate al condominio al momento della presentazione della dichiarazione, anche  posticipatamente rispetto alla data di effettuazione del bonifico da parte dell’amministratore.

Dunque, se  effettuo il pagamento entro il termine di presentazione della dichiarazione posso beneficare della detrazione.

Indicazioni operative prese dalla  circolare, Agenzia delle entrate, n°121/1999.

Le regole per i condomini minimi

La comunicazione all’Agenzia delle entrate non è obbligatoria  per i “condomini minimi” ossia che hanno fino a 8 condòmini. Difatti, in tali casi,  non è obbligatorio nominare un amministratore. Tuttavia, la comunicazione diventa obbligatoria laddove uno dei condòmini abbia optato per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Pena l’inefficacia della cessione.

In caso di condomini minimi, il pagamento dei lavori è effettuato tramite bonifico parlante da uno dei condòmini. In dichiarazione, ciascuno di loro indicherà il codice fiscale di colui che ha effettuato il pagamento.

ultima modifica: 2020-07-02T07:57:22+02:00da vitegabry
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