Pensioni di inabilità

Pensioni di inabilità: per la Consulta l’assegno è da aumentare a 516 euro

Importante pronuncia della Corte Costituzionale sulle pensioni di inabilità: necessario aumentare l’importo dell’assegno almeno a 516 euro

Le pensioni di inabilità ora fissate in 285,66 euro sono da aumentare almeno a 516 euro, la Corte Costituzione tende la mano in favore degli invalidi civili totali, disciplinati dall’art. 12, co. 1 della L. n. 118/1971. Questi ultimi, si ricorda, a causa dell’infermità psicofisica riconosciuta dalla Commissione medica, hanno diritto a un assegno – denominato pensione di inabilità civile – nella misura, per il 2020, di 285,66 euro. Secondo la Consulta, l’importo riconosciuto agli invalidi civili è assolutamente da rivedere, in quanto non è sufficiente per soddisfare i bisogni primari della vita dell’invalido.

La questione di legittimità costituzionale si è aperta a seguito di un caso di un soggetto affetto da tetraplegia spastica neonatale, incapace di svolgere i più elementari atti quotidiani della vita e di comunicare con l’esterno.

Vediamo quindi nel dettaglio la pronuncia della Corte Costituzionale sulle pensioni di invalidità civile.

Pensione di inabilità: cos’è e quanto spetta

La pensione di inabilità civile è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Possono usufruirne i soggetti con un’età ricompresa tra i 18 anni e i 67 anni. L’assegno, inoltre, ha carattere assistenziale, cioè slegato dalla presenza di un rapporto assicurativo e contributivo del beneficiario. Per il quale è necessario, pertanto, il rispetto di determinati requisiti reddituali.

Per avere diritto alla pensione di invalidità civile gli interessati devono rispettare determinati limiti reddituali, In particolare, per l’anno 2020, il limite di reddito annuo da rispettare è pari a 16.982,49 euro. Nella determinazione del reddito rilevante si rammenta che sono valutabili i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini Irpef al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali. Non entra quindi nella valutazione del reddito:

  • l’importo stesso della prestazione di invalidità;
  • le rendite INAIL;
  • le pensioni di guerra;
  • l’indennità di accompagnamento;
  • gli importi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell’IRPEF.

L’importo mensile, rivalutato annualmente, è pari per quest’anno a 286,81 euro. Mentre quello annuale è pari a 3.728,53 euro.

Sono previsti, altresì, degli importi maggiori a determinate condizioni. Ad esempio, al raggiungimento dell’età anagrafica di 60 anni il legislatore riconosce una maggiorazione della prestazione (il cd. “incremento al milione”), sino a 649,45 euro mensili. Ciò a condizione di possedere:

  • un reddito personale non superiore a 8.442,85 euro;
  • un reddito coniugale, se trattasi di invalido coniugato, non superiore a 14.396,72 euro annui.

Importo pensione di inabilità per invalidi civili: il parere della Consulta

In merito all’importo della pensione di invalidità civile, la Consulta ha sollevato una questione di legittimità in merito all’art. 38 della Costituzione, in base al quale:

  • “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”.

Nello specifico, ritiene la Consulta, l’importo della pensione di inabilità attualmente riconosciuto non garantisce alle persone totalmente inabili al lavoro di età inferiore a 60 anni i mezzi necessari per vivere. In altri termini è necessario che il cd. “incremento al milione” debba essere assicurato agli invalidi civili totali senza attendere il raggiungimento del 60esimo anno di età.

Ciò significa che anche gli invalidi civili totali di età compresa tra 18 e 59 anni potranno ottenere, alle medesime condizioni degli over 60, l’incremento della pensione di inabilità civile da 285,66 euro al mese a 649,45 euro.

La pronuncia della Corte Costituzionale non ha effetto retroattivo, nel senso che dovrà applicarsi soltanto per il futuro: ossia a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale.

Infine, specifica la Consulta, l’incremento non si avrà per tutti gli invalidi civili totali. Infatti, i requisiti reddituali per la concessione della maggiorazione non coincidono con quelli previsti per la pensione di inabilità civile. Pertanto,

Pertanto, solo gli invalidi tra 18 e 59 anni sprovvisti di significativi redditi al di fuori della stessa pensione di inabilità civile potranno concretamente agguantare l’incremento.

Pensioni di inabilitàultima modifica: 2020-07-01T09:06:28+02:00da vitegabry
Reposta per primo quest’articolo