Archivi giornalieri: 29 gennaio 2016
il manifesto
Le tutele per i lavoratori autonomi? Solo il 6% delle partite iva 1/27
Le tutele per i lavoratori autonomi? Solo il 6% delle partite iva 1/27
L’e-commerce corre a tripla cifra dal 2009
Eurispes: italiani più ottimisti, aumentano i consumi.
© Ansa Partite IvaUna rivoluzione che però coinvolgerò poco meno di 220.500 partite Iva, appena il 6% di quelle aperte in Italia. La denuncia arriva dalla Cgia di Mestre, ricordando che i titolari di partita Iva-persone fisiche ammontano a quasi 3.900.000. Tra il 2010 e il 2014 (ultimo dato disponibile), tra l’altro, le partite Iva iscritte alla gestione separata Inps sono aumentate a livello nazionale del 19,2%, con punte massime del 44,8 in Sicilia, del 37,2 in Puglia e del 36,1 in Basilicata. Le professioni maggiormente interessate sono le guide turistiche, i grafici-pubblicitari, i consulenti di investimento, i consulenti tributari, gli educatori.
L’istituzione di un pacchetto di misure a sostegno dei redditi degli autonomi va salutata positivamente, dice il coordinatore dell’Ufficio studi Cgia, Paolo Zabeo, Peccato che coinvolga un numero di lavoratori molto contenuto. Ricordo che in questi ultimi anni di crisi economica la povertà ha colpito soprattutto il popolo delle partite Iva. Gli ultimi dati riferiti al 2014 ci dicono che il 24,9% delle famiglie con reddito principale da lavoro autonomo ha vissuto con una disponibilità economica inferiore alla soglia di povertà totale calcolata dall’Istat in 9.455 euro. Praticamente una su quattro si è trovata in una condizione di vita non accettabile. In termini assoluti le regioni con il più alto numero di partite Iva interessate dai nuovi diritti saranno la Lombardia (55.993 unità), il Lazio (29.959 persone) e l’Emilia Romagna (20.118 autonomi).
Tra le novità di questi giorni spunta però anche l’ipotesi annunciata dal viceministro alle Finanze, Luigi Casero, di abolire gli studi di settore per tutti i liberi professionisti. Con questa misura quasi 739mila professionisti saranno sollevati dal rispettare le disposizioni previste ogni anno da Gerico. I titolari di partita Iva a cui sono applicati gli studi di settore sono quasi 3.644.000. Di questi, poco più di 802mila sono liberi professionisti. Sottraendo a questi ultimi le oltre 63mila società costituite da professionisti, i soggetti che saranno interessati dall’abolizione degli studi di settore sfioreranno però solo le 739.000 unità.
Jobs Act delle partite Iva e 800 milioni per il piano anti-povertà: ecco le novità del governo 4/27
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Evasione fiscale, recuperi record nel 2015
Decolla il Jobs act delle partite Iva ed il nuovo piano nazionale contro la povertà. I due provvedimenti, due disegni di legge collegati alla legge di Stabilità, sono infatti stati presentati al Consiglio dei ministri di oggi.
Il primo provvedimento, annunciato da tempo, interessa sia le partite Iva individuali che i collaboratori, mettendo in chiaro una volta per tutte per quali attività si possono ancora attivare contratti Cococo, e punta ad introdurre nuove tutele e nuove disposizioni su temi importanti come la maternità, la malattia grave, ma anche lo smart working. Ecco i punti principali.
COCOCO
Verrà chiarita la portata del decreto attuativo del Jobs act che a partire da quest’anno considera lavoro subordinato le false collaborazioni come prestazioni continuative eterodirette e le prestazioni di lavoro personali. In particolare verrà escluso dall’obbligo della trasformazione del contratto di collaborazione in lavoro subordinato per quelle collaborazioni per cui il collaboratore, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite, organizza autonomamente la propria attività lavorativa.
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MATERNITÀ
Le lavoratrici autonome non saranno più obbligate a sospendere del tutto l’attività lavorativa durante i 5 mesi di maternità previsti dalla legge.
MALATTIA GRAVE
In caso di malattia superiore a due mesi si potrà sospendere il pagamento dei contributi sociali fino a due anni. I contributi potranno essere saldati a rate al termine della malattia per un periodo pari al triplo della fase di sospensione del pagamento.
FORMAZIONE
Questi lavoratori potranno dedurre tutte le spese di formazione dall’imponibile fino a 10 mila euro l’anno.
APPALTI
Le amministrazioni pubbliche dovranno promuovere la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici favorendo il loro accesso alle informazioni sulle gare pubbliche, anche attraverso sportelli dedicati.
SMART WORKING
In arrivo anche le norme sullo smart working, con incentivi al lavoro “agile” e chiarimenti sulle assicurazioni a beneficio imprese e lavoratori.
RISORSE
È previsto uno stanziamento di 10 milioni per il 2016 e di 50 milioni per il 2017.
AGEVOLAZIONI FISCALI
La previsione di agevolazioni fiscali, consistenti nella deducibilità:
– nella misura del 100%, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità finalizzate all’inserimento o reinserimento del lavoratore autonomo nel mercato del lavoro;
– nella misura del 100% delle spese per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale;
– e in misura integrale delle spese per gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà, allo scopo di favorire la stipula di tali polizze, e favorendo, allo stesso tempo, lo sviluppo del mercato assicurativo e la diffusione di tali forme assicurative, con un conseguente abbattimento dei costi per il lavoratore autonomo.
PIANO ANTI POVERTÀ
Col pacchetto anti-povertà prende finalmente corpo il Piano nazionale a favore dei più bisognosi. Con questo primo provvedimento gli interventi diventano strutturali e su scala nazionale. In tutto sono 800 milioni circa le risorse stanziate per 4 milioni di poveri. Nel dettaglio 600 milioni arrivano dal Sia, il Sostegno per l’inclusione attiva, che dopo la sperimentazione attuate in 12 grandi città. diventa così strutturale e 200 milioni dall’Asdi, l’assegno che scatta dopo la Naspi (Nuova indennità di disoccupazione). Dal 2017 le risorse per il piano povertà salgono in base alla legge di stabilità a 1 miliardo. Al piano dovrebbero contribuire anche le Fondazioni con 150 milioni di euro in tre anni per misure in favore dell’istruzione. Atteso anche il riordino di tutta l’assistenza sociale nazionale per una ridistribuzione più efficiente delle risorse.
CHI SARA’ CONSIDERATO POVERO?
«Ragioniamo sulle risorse disponibili in Legge di Stabilità, quindi» il disegno di legge per il contrasto della povertà riguarda «280mila famiglie, 550mila bambini, 1,15 milioni di persone», ha detto il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, in conferenza stampa a proposito della delega appena approvata dal Governo e in particolare sulla platea cui si rivolge. Secondo le stime del Tesoro dovrebbero infatti beneficiare delle nuove misure circa 250mila nuclei familiari con circa 550 bambini a carico pe un totale di circa 1 milione di persone. Per determinare l’accesso alle nuove prestazioni si dovrà fare riferimento alla soglia di povertà, calcolata ogni anno dall’Ista, e legata a diversi fattori come il numero dei componenti e la zona di residenza. Per fare un esempio un famiglia con due figli a carico è considerata povera se non supera i 980 euro di reddito mensile al Sud ed i 1400 nelle aree metropolitane. Maggiore sarà la distanza dalla soglia di povertà e più alto sarà il sussidio che la famiglia potrà ricevere. Al Sia potranno avere accesso anche le famiglie extracomunitarie a patto che siano in possesso della Carta di soggiorno che attribuisce loro il permesso di risiedere a tempo indeterminato nel nostro Paese.
ALTRO SU MSN:
Pescatori autonomi
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Sono Pescatori Autonomi (detti anche pescatori della piccola pesca):
- I pescatori addetti alla pesca marittima costiera, iscritti nelle matricole della Gente di Mare di 3° categoria tenuti dalla Autorità Marittima competente territorialmente (Capitaneria di Porto) che, associati in cooperative, compagnie o per proprio conto, esercitano la pesca come attività professionale, in modo esclusivo e prevalente, con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda secondo quanto risulta dai Registri delle Navi Minori e dei Galleggianti. (Art. 115 del Cod. Navigazione/Regio Decr. del 30/03/1942, n. 327).
- I pescatori delle acque interne, iscritti nei Registri dei Pescatori di Mestiere tenuti dalle Amministrazioni Provinciali forniti di licenza ai sensi dell’art. 3 T.U. delle Leggi sulla Pesca/Regio Decr. 11/04/38, n. 1183, e che non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d’acqua o di aziende vallive di pescicoltura.
COME SI CALCOLA IL CONTRIBUTO
Il calcolo del contributo mensile dovuto dai Pescatori Autonomi è effettuato sulla misura di retribuzione convenzionale mensile vigente, per l’anno in corso, per i lavoratori dipendenti della pesca.
Di conseguenza i Pescatori Autonomi anche se giuridicamente e fiscalmente sono imprenditori, oltre ad avere come parametro di riferimento per il calcolo della contribuzione non il reddito d’impresa prodotto, ma la retribuzione convenzionale del lavoro dipendente, godono del regime previdenziale del FPLD (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti).
COME E QUANDO SI VERSA
Il versamento deve essere effettuato in rate mensili con scadenza giorno 16 di ogni mese tramite modello F24. A partire dal 2007 non vengono inviati i modelli F24 ma una lettera in calce alla quale viene indicato l’importo da versare, uguale per tutti i dodici mesi dell’anno, la sede competente, la causale del contributo, il codice INPS ed il periodo di riferimento.
QUANTO SI VERSA
A favore dei lavoratori marittimi è stata, fin dal 2001, attuata una politica di salvaguardia dell’occupazione attraverso la previsione di uno sgravio contributivo, nella misura del 70%(art. 11 legge n. 388/2000 e successive proroghe) successivamente aumentato all’80%.
Anno | Retribuzione convenzionale mensile | Contributo mensile | sgravio | Contributo da versare |
---|---|---|---|---|
2009 | Euro 604,00 | 85,22 | 80% | 17,04 |
2010 | Euro 608,00 | 85,79 | 80% | 17,16 |
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Lavoratori Agricoli Autonomi
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L’art.2135 del codice civile(dall’art.1 del D.Lgs 228/2001)precisa che:
è imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento di animali e attività connesse.
La peculiarità dell’imprenditore agricolo, quindi, è data dal particolare contenuto del tipo di attività economica organizzata e mirata alla produzione di beni.
CHI SONO
Coltivatori diretti
Sono piccoli imprenditori che si dedicano direttamente ed abitualmente alla manuale coltivazione dei fondi , in qualità di proprietari, affittuari, usufruttuari, enfiteuti. e/o all’allevamento e attività connesse.
In questo ambito, l’obbligatorietà delle assicurazioni sociali, è nata con la legge 1047/57 successivamente modificata dalla legge 233/90.
Imprenditori agricoli professionali
Con l’emanazione della legge 233/90, la tutela previdenziale è stata estesa anche agli imprenditori agricoli che, per le notevoli estensioni dei terreni posseduti e per il fabbisogno di giornate lavorative, non potevano essere inquadrati come Coltivatori diretti.
A decorrere dal 01/07/1990, è stata riconosciuta la figura dell’ IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE – (IATP), al soggetto che si dedicava con professionalità all’organizzazione, programmazione e coordinamento dei fattori produttivi.
Su tale figura è poi intervenuto il D.Lgs 99/2004 che ha modificato la precedente normativa istituendo la nuova qualifica di IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE – (IAP) estendendone l’applicabilità anche ai soci di società agricole.
Pertanto, attualmente, viene considerato IAP colui che,in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi all’attività agricola di impresa, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime, almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (25% per le aziende ubicate in zone svantaggiate di cui all’art. 17 del reg. CE n.1257/99)
Lavoratori agricoli associati
Sono coloro che svolgono attività agricola sulla base di rapporti di natura associativa scaturenti da contratti di mezzadria, colonia e soccida. Detti contratti con l’entrata in vigore della legge 203/82 sono stati vietati e pertanto sono in via di estinzione.
I REQUISITI
Coltivatori diretti
Affinché vi siano i presupposti per l’iscrizione alla gestione devono combinarsi i seguenti requisiti:
Requisiti oggettivi:
il fabbisogno lavorativo necessario per la gestione dell’azienda non deve essere inferiore a 104 giornate annue ed il nucleo coltivatore diretto deve far fronte autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell’azienda.
- Soggetti minori
In precedenza nell’ambito del lavoro autonomo l’iscrizione nella gestione, in particolare nella categoria dei coloni e mezzadri, poteva decorrere dal compimento del 12° anno di età ( D.Lgs. 212/46). Successivamente la materia è stata modificata dalla Legge n. 977/67 sulla tutela del lavoro minorile che considera tale il soggetto “che non ha compiuto il 15° anno di età e che è ancora vincolato all’obbligo scolastico con riferimento al ciclo d’istruzione della scuola media. - Collaborazione occasionale.
Può essere esercitata da parenti ed affini, entro il 3° grado, del Coltivatore Diretto per tutto il ciclo produttivo delle coltivazioni praticate. Tale collaborazione deve essere occasionale o ricorrente di breve periodo, solidale ed in gratuita salvo il rimborso di spese per mantenimento ed esecuzione dei lavori. Pertanto ove ricorrono detti requisiti la collaborazione occasionale non comporta alcun obbligo contributivo nei confronti degli Enti Previdenziali.
Imprenditori agricoli professionali
Fino alla data del 22 aprile 2004 l’accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo era di competenza dell’Inps. Dal 06 maggio 2004 (D.lgs 99/2004) tale accertamento e riconoscimento viene demandato alle Regioni. L’Inps ha comunque la facoltà di acquisire tutte le altre informazioni necessarie all’inquadramento aziendale ai fini dell’imposizione contributiva.
N.B.: L’imprenditore agricolo professionale non è assicurato ai fini INAIL in quanto non partecipa direttamente alla coltivazione o allevamento aziendale.
L’ISCRIZIONE
Il lavoratore agricolo autonomo deve essere iscritto negli elenchi nominativi del Comune ove è ubicata la maggiore estensione dei terreni, e se i terreni occupano il territorio di più comuni, appartenenti anche a province diverse, la competenza è attribuita alla Sede Inps ove fa capo il Comune con la maggiore estensione dei terreni.
La comunicazione di inizio attività dell’impresa (CD o IAP) deve essere effettuata obbligatoriamente attraverso il canale di ComUnica dal 30/04/2010.
Rimane la modalità cartacea per la presentazione delle domande di cancellazione del nucleo per cessata attività , per la variazione dei dati del titolare, di modifica del nucleo famigliare per altre variazioni.
La domanda deve essere presentata sui modelli predisposti e nei seguenti termini:
- Iscrizione alla gestione previdenziale viene presenta entro 90 giorni dall’inizio dell’attività che decorre da data certa (atto di compravendita, contratto di affitto o comodato, termine di precedente attività lavorativa ecc.).
- Variazione nella composizione del nucleo familiare o del domicilio, della superficie, della coltura o del reddito dei terreni condotti, dei capi di bestiame allevati , entro 90 giorni dall’avvenuta variazione.
- Cancellazione entro 90 giorni dalla cessazione dell’attività causata dalla mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi; decesso, cambio di attività, vendita dei terreni, ridotta capacità lavorativa ecc.
COME SI CALCOLA IL CONTRIBUTO
Fasce di reddito
Con la L. 233/90 il sistema di calcolo dei contributi è variato con la nascita della contribuzione legata al reddito agrario prodotto dai terreni dichiarati .Detto importo è desumibile dagli atti d’acquisto, dai certificati catastali o calcolato secondo tabelle pubblicate con decreto ministeriale. In particolare sono stabilite 4 fasce di reddito agrario la cui collocazione al momento della iscrizione dà la misura dei contributi previdenziali. In corrispondenza della specifica fascia in cui è inquadrata l’azienda viene riconosciuto un numero di giornate che viene moltiplicato per il reddito convenzionale individuale, stabilito annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale (per il 2009 è di euro 48,98).
Viene così calcolata la base imponibile su cui si applicano le aliquote contributive che sono ridotte per i soggetti che hanno meno di 21 anni e per quelli che possiedono l’azienda in zone montane o svantaggiate
Il D. Lgs.146/1997, a partire dal 01/07/97, ha rideterminato le fasce di reddito, abbassandone il limite massimo di ogni fascia, che attualmente sono le seguenti:
FASCE DI REDDITO AGRARIO | DLGS 146/97 | Coefficiente di moltiplicazione per il reddito medio convenzionale |
---|---|---|
1 | Da 0 a 232,40 | 156 |
2 | Da 232,41 a 1.032,91 | 208 |
3 | Da 1032,92 a 2324,05 | 260 |
4 | Oltre 2324,06 | 312 |
N.B. In agricoltura la contribuzione è unificata in quanto i contributi INPS e INAIL vengono accertati e versati in unica soluzione all’INPS.
QUANDO SI VERSA
Il pagamento dei contributi agricoli avviene tramite modello F24, con causale LAA, importi predefiniti e suddivisi in 4 rate inviati direttamente ai contribuenti. Le date di scadenza sono:
- 1° rata 16 luglio
- 2° rata 16 settembre
- 3° rata16 novembre
- 4° rata 16 gennaio (dell’anno successivo).
N.B. L’accredito dei contributi annui non è frazionabile, pertanto, avverrà solo dopo il versamento di tutte le quattro rate
PARTICOLARITÀ
Società agricole
Soci di Società e Cooperative
Lavoratori Domestici
Lavoratori Domestici: CHI SONO
Chi sono i lavoratori domestici
Sono lavoratori domestici coloro che prestano un’attività lavorativa continuativa per le necessità della vita familiare del datore di lavoro come ad esempio colf, assistenti familiari o baby sitter, governanti, camerieri, cuochi ecc..
Rientrano in questa categoria anche i lavoratori che prestano tali attività presso comunità religiose (conventi, seminari), presso caserme e comandi militari, nonché presso le comunità senza fini di lucro, come orfanotrofi e ricoveri per anziani, il cui fine è prevalentemente assistenziale.
Assunzione | Contributi, Tredicesima, Ferie |
---|---|
I diritti del lavoratore |
domestico in regola Malattia, Infortunio, Maternità:
che fare?
Lavoratori domestici: contributi dovuti per l’anno 2016
Lavoratori domestici: contributi dovuti per l’anno 2016 0
L’INPS ha pubblicato la Circolare numero 16 del 29 gennaio 2016 con l’importo dei contributi dovuti per i lavoratori domestici, i coefficienti di ripartizione e il lavoro ripartito.
L’INPS specifica che in base alla comunicazione dell’ISTAT secondo la quale la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2014-dicembre 2014 ed il periodo gennaio 2015-dicembre 2015 è stata pari allo -0.1%.
La legge di Stabilità 2016 ha disposto che “Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’ indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero.”
Pertanto, per l’anno 2016, sono state confermate le fasce di retribuzione, pubblicate con la circolare n. 12 del 23 gennaio 2015, su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2016 per i lavoratori domestici.
Lavoratori domestici: contributi 2016
1. Importo dei contributi. Coefficienti di ripartizione.
DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016 senza contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI |
|||
RETRIBUZIONE ORARIA | IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO | ||
Effettiva | Convenzionale | Comprensivo quota CUAF |
Senza quotaCUAF (1) |
fino a € 7,88
oltre € 7,88 fino a € 9,59
oltre € 9,59
|
€ 6,97
€ 7,88
€ 9,59 |
€ 1,39 (0,35) (2)
€ 1,57 (0,40) (2)
€ 1,91 (0,48) (2) |
€ 1,40 (0,35) (2)
€ 1,58 (0,40) (2)
€ 1,93 (0,48) (2) |
Orario di lavoro
superiore a 24 ore settimanali |
€ 5,07 |
€ 1,01 (0,25) (2) |
€ 1,02 (0,25) (2) |
comprensivo contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012) da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI |
|||
RETRIBUZIONE ORARIA | IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO | ||
Effettiva | Convenzionale | Comprensivo quota CUAF |
Senza quotaCUAF (1) |
fino a € 7,88
oltre € 7,88 fino a € 9,59
oltre € 9,59
|
€ 6,97
€ 7,88
€ 9,59 |
€ 1,49 (0,35) (2)
€ 1,68 (0,40) (2)
€ 2,05 (0,48) (2) |
€ 1,50 (0,35) (2)
€ 1,69 (0,40) (2)
€ 2,06 (0,48) (2) |
Orario di lavoro
superiore a 24 ore settimanali |
€ 5,07 |
€ 1,08 (0,25) (2) |
€ 1,09 (0,25) (2) |
Coefficienti di ripartizione
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 senza contributo addizionale di cui al comma 28 dell’art. 2 della Legge n. 92/2012
GESTIONE | LAVORATORI DOMESTICI
CON CUAF |
LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF | ||
ALIQUOTE | COEFFICIENTI | ALIQUOTE | COEFFICIENTI | |
F.P.L.D.
ASpI
C.U.A.F.
MATERNITA’
INAIL
Fondo garanzia tratt. fine rapporto
TOTALE |
17,4275%
1,03%
0,0000%
0,0000%
1,31%
0,20%
19,9675% |
0,872793
0,051584
0,000000
0,000000
0,065607
0,010016
1,000000 |
17,4275%
1,15%
0,0000%
1,31%
0,20%
20,0875%
|
0,867579
0,057250
0,000000
0,065215
0,009956
1,000000 |
con contributo addizionale di cui al comma 28 dell’art. 2 della Legge 92/2012 da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
GESTIONE | LAVORATORI DOMESTICI
CON CUAF |
LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF | ||
ALIQUOTE | COEFFICIENTI | ALIQUOTE | COEFFICIENTI | |
F.P.L.D.
ASpI
C.U.A.F.
MATERNITA’
INAIL
Contributo addizionale
Fondo garanzia tratt. fine rapporto
TOTALE |
17,4275%
1,03%
0,0000%
0,0000%
1,31%
1,40%
0,20%
21,3675% |
0,815608
0,048204
0,000000
0,000000
0,061308
0,065520
0,009360
1,000000 |
17,4275%
1,15%
0,0000%
1,31%
1,40%
0,20%
21,4875%
|
0,811053
0,053519
0,000000
0,060966
0,065154
0,009308
1,000000 |
2. Lavoro ripartito (art. 41 D.lgs. 276/2003).
Il D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81, in vigore dal 25 giugno 2015, in attuazione della legge delega “Jobs Act” 10 dicembre 2014, n. 183, tra le “disposizioni finali” ha stabilito l’abrogazione delle previgenti norme in tema di “lavoro ripartito” (job sharing) in precedenza introdotto e regolato dall’ art. 41 D.lgs. 276/2003 (cd. legge Biagi).
Conseguentemente, a partire dal 25 giugno 2015, non è più possibile presentare comunicazioni obbligatorie di assunzione per tale tipologia di contratto.
Restano comunque validi i rapporti di lavoro ripartito già in essere alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo.
Fonte: INPS
Governo: lavoro agile, nuove tutele lavoratori autonomi e lotta alla povertà
Governo: lavoro agile, nuove tutele lavoratori autonomi e lotta alla povertà 0
Il Consiglio dei ministri si è riunito in data 28 gennaio 2016 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Durante la seduta il CdM, oltre alla ben più nota nomina di nuovi viceministri e sottosegretari, ha approvato, tra le altre cose, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti:
- un disegno di legge delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali;
- un disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (cosiddetto Lavoro Agile o Smart working).
Riportiamo di seguito uno stralcio del Comunicato Stampa rilasciato a termine del Consiglio dei Ministri
CONTRASTO ALLA POVERTÀ
Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (disegno di legge)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato un disegno di legge delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali. Nello specifico, questo provvedimento conferma l’attenzione del Governo a realizzare misure di contrasto alla povertà ed interventi di inclusione attiva, attenzione testimoniata, peraltro, dalla previsione nella legge di stabilità 2016 dell’istituzione del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale e dalla previsione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale avente cadenza triennale.
Il disegno di legge delega:
- introduce una misura nazionale di contrasto alla povertà, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, basata sul principio dell’inclusione attiva, che prevede la predisposizione per i beneficiari di un progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa sostenuto dalla offerta di servizi alla persona. Questa misura è volta a superare la logica di mera assistenza passiva, introducendo il principio della attivazione finalizzata alla inclusione sociale e lavorativa. L’intervento, contenuto nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all’inclusione sociale di cui all’articolo 1, comma 386, della legge di Stabilità 2016, verrà gradualmente esteso sulla base delle risorse che al Fondo affluiranno in virtù degli interventi di razionalizzazione delle prestazioni assistenziali e previdenziali di cui al successivo punto 2;
- razionalizza le prestazioni di natura assistenziale e quelle di natura previdenziale sottoposte alla prova dei mezzi – escluse quelle legate alla disabilità del soggetto beneficiario -, introducendo il principio di “universalismo selettivo” nell’accesso secondo criteri di valutazione della condizione economica in base all’ISEE.
- riordina la normativa in materia di interventi e servizi sociali, al fine di superare la frammentarietà delle misure e degli interventi secondo principi di equità ed efficacia nell’accesso e nell’erogazione delle prestazioni.
In tale quadro sono previsti:
- l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un organismo nazionale di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali;
- l’attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni;
- la promozione di accordi territoriali tra servizi sociali e altri enti o organismi competenti per l’inserimento lavorativo, la salute, l’istruzione e la formazione;
- nonché il rafforzamento del Sistema informativo dei servizi sociali e, in particolare, del Casellario dell’assistenza.
TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO NON IMPRENDITORIALE
Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (disegno di legge)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato un disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. Nello specifico il disegno di legge prevede misure di sostegno in favore del lavoro autonomo e misure per favorire l’articolazione flessibile della prestazione di lavoro subordinato in relazione al tempo e al luogo di svolgimento.
Disposizioni in materia di lavoro autonomo
La prima parte del provvedimento detta disposizioni in materia di lavoro autonomo con l’obiettivo di costruire per tali lavoratori, prestatori d’opera materiali e intellettuali non imprenditori, un sistema di diritti e di welfare moderno capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro.
Le principali misure riguardano:
- la previsione di agevolazioni fiscali, consistenti nella deducibilità:la parificazione dei lavoratori autonomi ai piccoli imprenditori ai fini dell’accesso ai PON e ai POR a valere sui fondi strutturali europei;
- nella misura del 100%, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità finalizzate all’inserimento o reinserimento del lavoratore autonomo nel mercato del lavoro;
- nella misura del 100% delle spese per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale, e in misura integrale delle spese per gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà, allo scopo di favorire la stipula di tali polizze, e favorendo, allo stesso tempo, lo sviluppo del mercato assicurativo e la diffusione di tali forme assicurative, con un conseguente abbattimento dei costi per il lavoratore autonomo.
- il riconoscimento del diritto di percepire l’indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi, indipendentemente dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa, l’estensione della durata e dell’arco temporale entro il quale tali lavoratori possano usufruire dei congedi parentali, prevedendo che l’indennità per congedo parentale possa essere corrisposta per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino;
- la previsione della sospensione, senza diritto al corrispettivo, del rapporto di lavoro dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente in caso di gravidanza, malattia e infortunio, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, e la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l’intera durata della malattia e dell’infortunio fino ad un massimo di 2 anni, in caso di malattia e infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni.
- la previsione di una specifica misura di tutela contro la malattia in base alla quale, i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, sono equiparati alla degenza ospedaliera.
Disposizioni in materia di lavoro agile
La seconda parte del provvedimento reca disposizioni in materia di lavoro agile, che consiste, non in una nuova tipologia contrattuale, ma in una modalità flessibile di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato quanto ai luoghi e ai tempi di lavoro finalizzata a regolare forme innovative di organizzazione del lavoro, agevolando così la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che può essere eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
È previsto che:
- il lavoratore che presta l’attività di lavoro subordinato in modalità agile ha diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda;
- gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato, siano applicati anche quando l’attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile;
- il datore di lavoro garantisce al lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza.
Fonte: Governo
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