Archivi giornalieri: 15 gennaio 2016

Ijerru

Ijerru
di Giovanni Pira


Tra s’annu ‘etzu e dies de su nou
Trapuntana, granzola, bentu e frittu…
E cantas bortas t’apo maleitu
Ijerru, pro su malu fagher tou?
E cantas bortas t’apo frastimadu,
Peleande sas tuas temporadas,
Chin sos pes e sas manos cancaradas,
Finas su coru acandelobradu?
Epuru sempre paradu appo fronte,
Isfidadu biddìa e astraore,
Chin s’ispera de lughe e de calore
De unu sole nou in s’orizonte.
E sa Pasca de Resurretzione
Est semper arribada pro me puru:
Bortande in lughe su pighidu iscuru,
E su lupu addurcadu che anzone.
E como? Chie nd’ischit si su flebile
Palpitu de su coro est d’aguantu?
Ca istracu l’intendo, e cada tantu,
Implorat pasu, affannadu e debile.
Ma non ti timo Ijerru! So serenu,
E chin totu sas fortzas chi possedo
A corfu a corfu chin tegus las medo,
Finas a cando mi restat alènu.
A sas lusingas tuas no m’arrendo,
E m’atrivo a brincare cada ostaculu,
Chen’isetare un’ateru meraculu
Chi non merito e mancu lu pretendo.
Ca cussos sunu raros! In sa vida,
Benin pro totus una borta solu,
E cheret s’ocajone tent’a bolu
Ca mai podet benner ripitìda.
Eo so orgogliosu, si m’isprigo
Chene macula, netta est sa cussentzia.
Ma si ch’est già iscrita sa sententzia,
Non frastimo pius, ne maleigo.
Ma si tue mi pones a su prou,
No m’agatas marranu, so siguru:
Si ti mi ponzo a sutta ocannu puru…
Nos bidimos a s’ateru Annu Nou!!!

Nuovo esonero contributivo 2016, ecco come cambia

Nuovo esonero contributivo 2016, ecco come cambia 0

di in 15 gennaio 2016 Inps
Esonero contributivo 2016

Esonero contributivo 2016

La Legge di Stabilità 2016, ha confermato anche per quest’anno il cosiddetto esonero contributivo, ma ci sono differenze con il 2015 per importi e durata.

La Legge di Stabilità 2016, ha confermato anche per quest’anno il cosiddetto esonero contributivo al fine di promuovere forme di occupazione stabile. Ci sono però delle differenze con l’esonero contributivo triennale valido per le assunzioni del 2015, sia per gli importi che per la durata.

Il testo di riferimento è l’art. 1 comma 178 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), dal quale si evince che, al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2016e non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.

Esonero contributivo per l’anno 2016, importo e durata

Lo sgravio contributivo per le assunzioni avvenute nel 2016 e rientranti nella normativa è pari al 40% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua, mentre per il 2015 era pari al 100% dei contributi per un massimo di 8.060 euro.

Per quanto riguarda la durata dello sgravio, questa passa da 36 mesi a 24 mesi dell’esonero contributivo 2016.

Casi in cui non spetta l’esonero contributivo 2016

L’esonero contributivo 2016 spetta per le nuove assunzioni, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.

Non spetta inoltre per l’assunzione di lavoratori per i quali si è già usufruito dell’esonero contributivo triennale introdotto dalla legge di stabilità 2015.

Infine l’esonero non spetta ai datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato relativamente a lavoratori risultavano già assunti a tempo indeterminato presso lo stesso datore di lavoro, o presso società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ovvero nel periodo dal 1 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015.

Come richiedere lo sgravio

 

 

In attesa delle circolari esplicative dell’INPS sulle modalità di richiesta ricordiamo che il vecchio esonero contributivo triennale andava richiesto dal Datore di Lavoro tramite i contatti del Cassetto Previdenziale sul portale dell’INPS.

Casi particolari e part-time

Infine, sempre in attesa delle Circolari dell’INPS occorre ricordare che nel caso di contratto a tempo parziale, lo sgravio va riproporzionato in relazione all’orario di lavoro concordato nel contratto individuale di lavoro rispetto al normale orario di lavoro previsto dal CCNL. Mentre nel caso di 2 part-time l’esonero può essere richiesto da entrambi i datori di lavoro purchè le assunzioni partano lo stesso giorno e entrambe le aziende rispettino i requisiti richiesti dalla norma.