Lavoro

Lavoro: Circolare Inps su assegno solidarietà lavoratori pmi

Per i lavoratori delle aziende che non rientrano nella normativa Cig e Cigs ma che hanno più di 5 dipendenti è in arrivo, in caso di eventi di crisi temporanea e di riorganizzazione aziendale un assegno di solidarietà sul modello di quello di cassa integrazione. La misura sui fondi di solidarietà bilaterali prevista dal decreto di attuazione del Jobs act sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro viene chiarita nel dettaglio in una circolare Inps.

La durata della prestazione è trimestrale rinnovabile (fino a 12 mesi). Nei contratti di solidarietà si può avere fino a 36 mesi di prestazione. La durata dell’assegno dipenderà dalla “causale” che ha dato origine alla prestazione.

“L’assegno ordinario – spiega l’Inps – è un trattamento di integrazione salariale assicurato dai Fondi di solidarietà bilaterali in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa – per le stesse causali previste per la cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) o straordinaria (Cigs) – in favore dei lavoratori operanti in settori che non rientrano nel campo di applicazione della Cig, e il nuovo decreto ne ha modificato in modo sostanziale la disciplina per quanto attiene il termine di presentazione della domanda, la durata della prestazione, il termine per il rimborso o il conguaglio da parte dei datori di lavoro e le causali che ne giustificano il ricorso”.

“La principale novità – chiarisce l’Inps – è l’ampliamento della platea dei beneficiari delle prestazioni dei Fondi di solidarietà, obbligatori per tutti i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della Cigo/Cigs, in relazione a datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti. Attualmente, la durata complessiva può raggiungere, nel caso della causale contratto di solidarietà, i 36 mesi”.

I Fondi già costituiti che presentano disposizioni difformi rispetto a quanto previsto dal decreto – che limitano dunque il loro campo di applicazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, come previsto dalla previgente disciplina – scrive l’Inps – devono necessariamente adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2015.

Lavoroultima modifica: 2015-12-18T13:36:36+01:00da vitegabry
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