Archivi giornalieri: 16 dicembre 2015

Quirinale

  • L’istituzione dell’Archivio storico

    L’istituzione dell’Archivio storico, nell’ambito del Servizio Archivio storico documentazione e biblioteca, risale al 1996 ed è stata formalizzata con legge dell’anno successivo. Nel dicembre 2007 all’Archivio storico viene conferita autonomia organizzativa, alle dirette dipendenze del Segretario generale. Dal giugno 2009 ha sede nel Palazzo Sant’Andrea.

    Cenni storici

    Il 2 giugno del 1946 gli italiani sono chiamati a votare per il referendum che porta alla nascita della Repubblica e per l’elezione dell’Assemblea costituente. Dopo la proclamazione dei risultati del referendum, nella notte tra il 12 e il 13 giugno, Alcide De Gasperi, in qualità di Presidente del Consiglio in carica, esercita “ope legis” le funzioni di Capo dello Stato fino al 30 giugno. Il 28 giugno l’Assemblea elegge il Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, che assume la carica il 1° luglio.

    Il 27 dicembre 1947 viene promulgata la Costituzione italiana. A norma della prima delle disposizioni finali e transitorie, il Capo provvisorio dello Stato assume la denominazione di Presidente della Repubblica dal 1° gennaio 1948. In questa data entra in vigore la nuova Costituzione che, nel titolo II della Parte II, relativa all’Ordinamento della Repubblica, dedica gli artt. 83-91 al Presidente della Repubblica.

    Le prime elezioni politiche si svolgono il 18 aprile 1948. L’11 maggio 1948 Luigi Einaudi viene eletto Presidente della Repubblica dal Parlamento e presta giuramento il giorno successivo. Durante la Presidenza Einaudi il Palazzo del Quirinale diventa sede della Presidenza della Repubblica. Nell’agosto del 1948, con L. 9 agosto, n. 1077, viene istituito il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, in cui “sono inquadrati tutti gli uffici e i servizi necessari per l’espletamento delle funzioni del Presidente della Repubblica e per l’amministrazione della dotazione”.

    La formazione dell’Archivio Storico

    L’esigenza di conservare e riordinare gli archivi storici si delinea subito dopo l’insediamento della Presidenza nel Palazzo del Quirinale, nel 1948, anche se in concreto inizialmente si deve fare riferimento alla documentazione della Real Casa ancora qui conservata. Successivamente l’archivio della Real Casa è trasferito all’Archivio centrale dello Stato, salvo quelle serie, per lo più attinenti al personale, al patrimonio artistico, agli edifici e alle tenute della Presidenza della Repubblica, necessarie per la prosecuzione dell’attività di gestione amministrativa e tecnica e di conservazione e manutenzione dei beni artistici.

    Di fatto, in una prima fase, l’archiviazione dei documenti prodotti e acquisiti dal Segretariato generale, nel corso dello svolgimento delle funzioni del Presidente della Repubblica e della gestione del patrimonio, è venuta a formarsi nell’ambito dei rispettivi uffici, mentre una generica competenza sugli archivi storici è affidata al settore dell’Amministrazione e patrimonio.
    Nel 1978, durante la Presidenza Leone, gli archivi storici risultano inclusi nel Servizio biblioteca, studi e documentazione.

    Nel 1981, sotto la Presidenza Pertini, viene istituito l’Archivio di deposito del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, nel quale sarebbero dovuti confluire gli atti di tutti i servizi relativi a pratiche concluse. L’iniziativa, però, non ha seguito. Sotto il profilo formale, le funzioni relative alla conservazione dei documenti e al loro ordinamento risultano affidate al Servizio biblioteca e documentazione, presso cui si costituisce un Ufficio biblioteca e archivi. Inoltre, viene istituita la Commissione di sorveglianza sugli archivi del Segretariato generale, di cui fa parte, tra gli altri, il sovrintendente all’Archivio centrale dello Stato. Il decreto istitutivo della Commissione fa esplicito riferimento alla legge archivistica del 1963 (D.P.R. 30 settembre, n. 1409) e successive integrazioni o modifiche.

    Durante la Presidenza Cossiga – in cui viene distinta nettamente l’organizzazione del Segretariato generale in Uffici e Servizi, assegnando ai primi le attività riconducibili alle funzioni del Presidente e ai secondi quelle relative all’amministrazione della dotazione e agli altri compiti amministrativi e tecnici – l’Ufficio biblioteca e archivi diviene Divisione biblioteca e archivi, sempre nell’ambito del Servizio biblioteca e documentazione.

    Nel 1996, durante la Presidenza Scalfaro, viene istituito l’Archivio storico e il Servizio assume la denominazione di Servizio archivio storico, documentazione e biblioteca, di cui fa parte la Divisione archivio e documentazione. In base alla L. 13 novembre 1997, n. 395, che modifica in “Archivi storici degli organi costituzionali” il titolo della legge del 1971 con cui erano stati istituiti gli Archivi storici del Senato e della Camera dei deputati, anche la Presidenza della Repubblica “conserva i suoi atti presso il proprio Archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Segretario generale”. Viene nominato un consulente del Presidente della Repubblica per l’Archivio storico, cui è affiancato personale specializzato.

    Con la Presidenza Ciampi il Demanio consegna in uso alla Presidenza della Repubblica il Palazzo Sant’Andrea, individuato su suggerimento del consulente prof. Giuliana Limiti come sede idonea per l’Archivio storico.

    Durante la Presidenza Napolitano vengono affrontate secondo un progetto organico le questioni inerenti all’ordinamento e alla sede dell’Archivio storico. Con decreto presidenziale 31 dicembre 2007, n. 17/N, l’Archivio storico, scorporato dal Servizio Archivio storico documentazione e biblioteca, assume la denominazione di Archivio storico della Presidenza della Repubblica, posto alle dirette dipendenze del Segretario generale. La direzione è affidata a un sovrintendente nominato con decreto presidenziale. Con decreto in pari data, n. 18/N, è approvato il nuovo regolamento. Il 25 giugno 2009 viene inaugurata la nuova sede nel Palazzo Sant’Andrea.

    Le funzioni

    Il regolamento che stabilisce le funzioni dell’Archivio storico, sostituendo quello approvato nel 1998, è stato emanato con decreto presidenziale 31 dicembre 2007, n. 18/N. In base a tale regolamento l’Archivio storico provvede alla conservazione, inventariazione, fruizione e valorizzazione di tutti gli archivi e singoli documenti, su qualsiasi supporto, prodotti o ricevuti nell’ambito dell’attività della Presidenza della Repubblica e relativi ad affari conclusi.

    L’Archivio storico promuove l’acquisizione in originale o in copia di fondi conservati in altri Archivi, pubblici o privati, di rilevante interesse per la storia dei Capi dello Stato italiano. Il regolamento istituisce una Commissione archivistica, nominata e presieduta dal Segretario generale, con funzioni consultive; la Commissione decide altresì in merito alle proposte di scarto e approva i massimari di conservazione. L’Archivio storico è aperto al pubblico e svolge anche funzioni di supporto all’attività del Presidente della Repubblica e all’attività interna del Segretariato generale. Con decreto del Segretario generale 26 febbraio 2009, n. 48, è stato approvato il regolamento di ammissione del pubblico all’Archivio storico.

    Il patrimonio documentario

    La documentazione versata dagli Uffici e dai Servizi riflette, nel processo di produzione e di ordinamento, l’evoluzione dell’organizzazione interna del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica. L’Archivio storico conserva la documentazione relativa sia alle funzioni istituzionali svolte dal Presidente della Repubblica sia alla gestione del patrimonio.

    Il patrimonio documentario più significativo attiene alle seguenti funzioni del Presidente della Repubblica sancite dalla Costituzione.

    Il Presidente è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. Nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di quest’ultimo, nomina i ministri.Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione; può convocare in via straordinaria ciascuna Camera; può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse, salvo che negli ultimi sei mesi del suo mandato.

    Il Presidente autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo; promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti; prima di promulgare una legge, può, con messaggio motivato alle Camere, chiedere una nuova deliberazione. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

    Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti, nei casi previsti dalla Costituzione, lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta. Il Presidente nomina un terzo dei membri della Corte costituzionale e, nei casi previsti dalla legge, i funzionari dello Stato; accredita e riceve i rappresentanti diplomatici; ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorre, l’autorizzazione delle Camere.

    Con legge ordinaria sono determinati gli atti amministrativi da adottarsi nella forma di Decreto del Presidente della Repubblica. Il Presidente ha il comando delle Forze armate; presiede il Consiglio supremo di difesa e dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura e può, a norma di legge, decretarne lo scioglimento. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica. Può nominare cinque senatori a vita; chi è stato Presidente della Repubblica è di diritto senatore a vita. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere la carica, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

    Quanto alle attività del Segretariato generale, le norme esecutive del decreto istitutivo risalgono al D.P.R. 21 aprile 1949, n. 412, mentre già nel novembre dell’anno precedente era stato approvato il primo provvedimento per l’organizzazione degli uffici del Segretariato generale. Successivi decreti, emanati nell’ambito di ogni mandato presidenziale, hanno introdotto, nel corso degli anni, parziali modifiche all’assetto originario. Nella sostanza, è consolidata la distinzione in Uffici, cui sono preposti i consiglieri scelti dal Presidente per coadiuvarlo nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali, e in Servizi, diretti dal personale di ruolo, per l’amministrazione della dotazione e degli altri compiti amministrativi e tecnici.

    Il Segretario generale, che rappresenta l’Amministrazione della Presidenza della Repubblica e sovrintende a tutti gli Uffici e Servizi, è nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri.

    Le serie documentarie, a parte quelle residue dell’archivio della Real Casa, che risalgono ovviamente a data anteriore, partono dal 1948, con precedenti dal 1946 relativi all’attività del Capo provvisorio dello Stato. Si segnalano, tra le serie relative alle funzioni istituzionali del Presidente, quelle dell’Ufficio per gli affari giuridici e le relazioni costituzionali, dell’Ufficio per gli affari diplomatici, dell’Ufficio per la stampa e l’informazione e del Servizio del cerimoniale.

    Quantitativamente molto consistente è la documentazione sui rapporti con i cittadini, come ad esempio la serie “adesioni, patronati e premi”, o quella che attesta, nel corso degli anni, l’attività di assistenza e beneficenza, poi confluita in un più generale concetto di solidarietà sociale. Normalmente, la documentazione viene versata dagli Uffici fino al settennato precedente a quello del Presidente in carica, mentre quella versata dai Servizi arriva a due settennati precedenti a quello del Presidente in carica. Per alcune serie il termine del versamento è di venti anni dall’esaurimento degli affari.

    L’Archivio storico conserva, inoltre, carteggi personali di Enrico De Nicola, Giovanni Colli e Augusto Monti. Include audiovisivi (6.000 audiocassette e 1.550 videocassette) e un cospicuo patrimonio fotografico. Vi si trova, infine, una collezione completa dei francobolli emanati dallo Stato italiano dal 1945 al 1997.

    L’Archivio storico conserva, attualmente, circa 6 km di documentazione. La documentazione riordinata è consultabile mediante inventari ed elenchi.

    L’accesso

    I documenti conservati sono liberamente consultabili ad eccezione di quelli riservati relativi alla politica interna ed estera dello Stato, che diventano liberamente consultabili 50 anni dopo la loro data, e di quelli che contengono dati sensibili, che diventano liberamente consultabili 40 anni dopo la loro data; il termine è di 70 anni nei casi previsti dalla normativa generale (Codice dei beni culturali e del paesaggio, d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche, Codice di deontologia e di buona condotta per la ricerca storica, allegato al Codice in materia di protezione dei dati personali, d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

    Il Presidente della Repubblica, su proposta del Segretario generale, sentita la Commissione archivistica, può autorizzare la consultazione anticipata dei documenti riservati.

    Informazioni utili:

    Archivio storico della Presidenza della Repubblica
    Palazzo Sant’Andrea, Via del Quirinale, 30 – 00187 Roma
    Telefono: 06 46992681; 06 46992386
    Fax: 06 46993087

    Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18

    Sovrintendente dell’Archivio storico della Presidenza della Repubblica, dott.ssa Marina Giannetto
    Telefono: 06 46993332

    Il modulo per richiedere l’ammissione alla frequenza della Sala di studio.

  •  Il Presidente della Repubblica

Portale Lavoro

 

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avvisi e bandi

stage – tirocini – borse di studio

16/12/15 –  Opportunità di reddito – FAO: stage per studenti e neolaureati

14/12/15 –  Informazioni utili – Porta Futuro: seminario su “Curriculum assistito” Informazioni utili – Porta Futuro: seminario “Curriculum assistito”

11/12/15 –  Opportunità di reddito – Centro per l’Impiego di Pomezia: 12 tirocinanti call center

10/12/15 –  Opportunità di reddito – Servizio Civile Nazionale: 644 volontari per il Giubileo

09/12/15 –  Opportunità di reddito – Confindustria: 25 tirocini per neolaureati

27/10/15 –  Opportunità di reddito – SODATI Engineering SrL: tirocinio per ingegneri o architetti

23/10/15 –  Informazioni utili – Città Metropolitana di Roma Capitale: corso gratuito “Certificazione energetica degli edifici”

22/10/15 –  Opportunità di reddito – Centro per l’Impiego Porta Futuro: 16 commessi di vendita

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Requisito dei 30 giorni di lavoro effettivo per la NASPI, i dubbi dei CdL

Requisito dei 30 giorni di lavoro effettivo per la NASPI, i dubbi dei CdL 0

di in 16 dicembre 2015 Naspi
Calcolo NASpI

Calcolo NASpI

I dubbi dei CdL sulla nuova indennità di disoccupazione, in particolare sul requisito dei 30 giorni di lavoro effettivo per la NASPI

A più di sette mesi dall’entrata in vigore della nuova indennità di disoccupazione NASpI, vi sono ancora dubbi sulla corretta applicazione della normativa relativamente ai requisiti in possesso del lavoratore. Sul sito dei Consulenti del Lavoro, leggiamo un’interessante nota, a cura di Leggi di Lavoro, che solleva dubbi in merito al requisito dei 30 giorni di lavoro effettivo per la NASPI.

La Fondazione Studi con la circolare n. 24/2015, si è già soffermata sulle criticità delle nuove norme sugli ammortizzatori sociali dopo le istruzioni del ministero del lavoro e dell’Inps. Quest’ultima è giunta dopo oltre 2 mesi dall’entrata in vigore della norma (Dlgs n. 148/15), senza fornire i necessari chiarimenti su aspetti chiave del provvedimento lasciando professionisti e imprese ancora nell’incertezza. Manca, inoltre, la disciplina attuativa della cassa integrazione per l’apprendistato professionalizzante ed il regime di calcolo del contributo addizionale.

Leggi anche: Cassa Integrazione Ordinaria dopo il Jobs Act, la guida dei CdL

Requisito dei 30 giorni di lavoro effettivo per la NASPI

La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

  • siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni;
  • possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
  • possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Secondo il Ministero del Lavoro per giornate di “effettivo lavoro” devono intendersi le giornate di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria, compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e maternità (circolare n. 24/2015).

L’Inps, continua la nota dei CdL,  con la circolare n. 197/2015 si è limitata a riprodurre quanto già anticipato dal Ministero del Lavoro. Al contrario, già in passato l’Inps era stato chiamato ad interpretare una previsione normativa che fa riferimento al “lavoro effettivo” come nel caso del Dlgs n. 22/2015 in materia di Naspi in cui fissa i requisiti necessari per ottenere la disoccupazione: “30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione”.

L’Inps con circolare n. 94/2015 aveva preso una posizione completamente diversa rispetto alla circolare n. 197/2015 affermando che:

  • il lavoro effettivo corrisponde alle giornate indicate nel flusso mensile UNIEMENS – con i quali i datori di lavoro trasmettono i dati retributivi e contributivi – col codice “S” (quindi escludendo, malattia, infortunio, ferie, permessi, festività, ecc).
  • le giornate di malattia, infortunio e assenze per permessi e congedi “determinano un ampliamento – pari alla durata degli eventi medesimi – del periodo di dodici mesi all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate”.

Infine, si conclude la nota, con la posizione espressa nella richiamata circolare n.197/15 è evidente che l’Inps penalizza i lavoratori che operano all’interno di aziende che adottano la settimana corta (lunedì – venerdì) rispetto a quelle che adottano la settimana di lavoro ordinaria (lunedì – sabato).

 

 

Quindi, a fronte della medesima previsione normativa si registrano posizione interpretative diametralmente opposte.

Fonte: www.consulentidellavoro.it

Cassa integrazione, nuovi termini di presentazione 2015 0

Cassa integrazione, nuovi termini di presentazione 2015 0

di in 15 dicembre 2015 Cassa integrazione
Cassa integrazione

Cassa integrazione

I nuovi termini di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria, compresa quella dell’edilizia dopo il Jobs Act

Con l’entrata in vigore, lo scorso Il 24 settembre 2015, del decreto legislativo 148/2015 contente norme in materia di ammortizzatori sociali in attuazione del Jobs Act si è disciplinata organicamente tutta la materia della cassa integrazione, compresa quella del settore edile, introducendo diverse importanti novità.

Una delle novità più importanti per imprese e Consulenti del Lavoro, riguarda i nuovi termini tassativi di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria, compresa quella dell’edilizia.

Cassa integrazione nuovi termini di presentazione 2015

A partire dal 24 settembre 2015, data di entrata in vigore della norma, la domanda di CIGO, ovvero di Cassa Integrazione in Edilizia ma anche negli altri settori interessati, va presentata, secondo le stesse modalità del passato, ma obbligatoriamente entro 15 giorni dall’inizio della fruizione della sospensione/riduzione, anziché 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso come avveniva in passato.

L’istanza di CIGO Edile, da inviarsi in via esclusivamente telematica, deve quindi pervenire entro il suddetto termine di 15 giorni dall’inizio della sospenzione o riduzione: nei casi di tardiva presentazione l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente).

La norma stabilisce inoltre che qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all’integrazione salariale, l’impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all’integrazione salariale non percepita.

Nuovi dati da riportare nella domanda di Cassa Integrazione

Ulteriore novità riguarda anche i dati da inserire nella domanda telematica, infatti, in base all’art. 15, questa deve riportare, oltre alla causa della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro e la presumibile durata, anche i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste per ognuno.

In considerazione dell’immediata entrata in vigore del decreto, al fine di consentire alle aziende di poter presentare le domande senza soluzione di continuità, l’INPS, come indicato nella Circolare 197 dello scorso 2 dicembre, consente l’invio in allegato alla domanda di un file in formato CSV contenente le informazioni relative ai lavoratori precedentemente indicate.

Tale allegato, in via transitoria in attesa dell’aggiornamento delle procedure telematiche di invio, potrà essere trasmesso anche successivamente all’invio della domanda e dovrà essere compilato rispettando lo schema dati, in formato CSV, pubblicato sul sito internet www.inps.it (personalmente non sono riuscito a trovarlo).

Cassa integrazione in edilizia

 

 

Le nuove tempistiche di inoltro della domanda rappresentano evidentemente un notevole aggravio per le aziende e per i Consulenti del Lavoro, in particolare per le aziende edili, in quanto per rispettare i nuovi termini di invio sarà necessario comunicare immediatamente al loro verificarsi le giornate di maltempo al fine di rispettare i nuovi termini di presentazione della domanda di CIG. Inoltre nello stesso mese probabilmente ci sarà bisogno di più di un invio in base alla distribuzione delle giornate di maltempo verificatesi.

Approfondimenti: Circolare numero 197 del 02-12-2015

Pensioni

Pensioni 

Legge di Stabilità 2016 al rush finale

 

Pensioni, leasing immobiliare, IRES, Sicurezza e Cultura: ultimi emendamenti e nuovo calendario per la Legge di Stabilità 2016.

– 15 dicembre 2015
Pmi TVLegge Stabilità, Renzi: riduzione IRES nel 2017
 
 

Legge Stabilità 2016La commissione Bilancio della Camera lavora a ritmi serrati sulla Legge di Stabilità 2016, che arriva in Aula mercoledì 16, un giorno più tardi rispetto alla data originariamente prevista dopo la maratona notturna tra il 14 e il 15 dicembre per votare gli ultimi emendamenti: piano Sicurezza – Cultura del Governo, quindi niente taglio IRES nel 2016 (l’aliquota resta al 27,5%), innalzamento no tax area pensionati a 8mila euro nel 2016, leasing immobiliare agevolato per l’acquisto della prima casa, novità sull’ecobonus al 65%. Vediamo rapidamente le ultime novità della Legge di Stabilità.

=> Legge di Stabilità: emendamento salva risparmiatori

 

Pensioni

  • no tax area: innalzamento a 8mila euro della per i pensionati con più di 75 anni;
  • indicizzazioni: con congelamento della perequazione 2015-2016 e nessuna riduzione dello 0,1% che sarebbe scattata per l’adeguamento all’inflazione reale 2015 e la stima dell’andamento 2016.
  • Opzione Donna: nuovo emendamento per estendere la possibilità di pensionamento anticipato con 35 anni di contributi e 57 o 58 anni di età rispettivamente per dipendenti e autonome alle lavoratrici nate nell’ultimo trimestre dell’anno (in prati,ca si eliminano i tre mesi di adeguamento alle aspettative di vita).

=> Pensioni da restituire: addio rivalutazione 2016

Altre misure

Leasing prima casa: nuova possibilità di locazione finanziaria per comprare l’abitazione principale, con acquisto alla fine del leasing a un prezzo prefissato e agevolazioni fiscali per chi ha meno di 35 anni.

Taglio IRES: rinviato al 2017 (quando l’aliquota scenderà al 24%). Le risorse che l’impianto originario della manovra destinava all’anticipo di parte del taglio dell’imposta sul reddito d’impresa al 2016 sono quelle che andranno invece a finanziare il pacchetto cultura.

Ecobous: la detrazione fiscale al 65% per le opere di riqualificazione energetica degli edifici è estesa all’installazione di dispositivi multimediali per il controllo a distanza di impianti di riscaldamento.

Dis-coll: prorogato per il biennio 2016-2017 il sussidio di disoccupazione per i collaboratori (che era finanziato solo per il 2015).

Sicurezza – Cultura: vengono destinati 2 miliardi a queste misure, finanziate attraverso un aumento del deficit-pil, che viene portato al 2,4% (dalla previsione inziale del 2,2%). Le misure fondamentali sono un aumento di 80 euro al mese esteso per tutti gli esponenti delle forze dell’ordine (tranne i dirigenti), e un bonus di 500 euro da spendere in cultura per chi compie 18 anni.

Per quanto riguarda il calendario, alla Camera la discussione inizierà nel pomeriggio del 16 dicembre; il passaggio nell’emiciclo di Montecitorio si prevede relativamente breve, quindi la manovra dovrà tornare in Senato in terza lettura per l’approvazione definitiva.

 
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Lavoro e Fisco

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Ultimissime Lavoro – Fiscale 16/12/2015

Giurisprudenza

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Sentenza

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAMPOBASSO – Sentenza 10 dicembre 2015, n. 388

Fiscale

Tributi – ICI – Due immobili, catastalmente distinti, entrambi adibiti ad abitazione principale – Applicazione tassazione agevolata – Sussiste – Diritto al rimborso dell’imposta versata con aliquota ordinaria su uno degli immobili

CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 dicembre 2015, n. 25199

Lavoro

Assegno di invalidità – Riconoscimento – Ricorso – Oneri processuali – Esenzione – Condizioni reddituali

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 dicembre 2015, n. 25260

Lavoro

Lavoro – Mancate pause e riposi spettanti – Risarcimento come lavoro straordinario – Danno psico-fisico

Sentenza

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 dicembre 2015, n. 24915

Fiscale

Tributi – IVA – Omesso o tardivo versamento – Condono ex articolo 12, comma 2-ter, della L. n. 289/2002 – Disapplicazione – Contrasto con gli obblighi previsti con la normativa comunitaria

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 dicembre 2015, n. 25008

Fiscale

Tributi – Rimborso di un’imposta agli eredi – Omessa indicazione del credito nella dichiarazione di successione – Perdita del diritto alla restituzione – Esclusione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 dicembre 2015, n. 25009

Fiscale

Tributi – Imposta di successione – Cartella di pagamento – Mera funzione di mezzo di riscossione – Notifica oltre il termine ex art. 17 del D.P.R. n. 602 del 1973 – Decadenza dall’esercizio del potere di riscossione – Esclusione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 dicembre 2015, n. 25019

Fiscale

Tributi – Cartella di pagamento ex art. 36-bis DPR 600/73 – Plusvalenze da cessione di partecipazioni indicate nella dichiarazione dei redditi – Omesso versamento dell’imposta sostitutiva – Errata imputazione all’anno d’imposta precedente l’effettivo realizzo – Emendabilità – Nullità della cartella

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 dicembre 2015, n. 25024

Fiscale

Tributi – IRPEF – Dipendenti ENEL – Sconto tariffario sulla energia elettrica – Reddito di lavoro dipendente soggetto ad imposta

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 dicembre 2015, n. 25155

Lavoro

Personale di volo – Fondo volo – Trattamento pensionistico – Liquidazione di una quota di pensione in capitale

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 dicembre 2015, n. 25158

Lavoro

Associazione in partecipazione con apporto di lavoro – Partecipazione dell’associato al rischio di impresa – Contratto di lavoro subordinato – Differenze – Autenticità del rapporto di associazione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 dicembre 2015, n. 25161

Lavoro

Assunzione a tempo indeterminato – Compenso incentivante – Verifica amministrativo-contabile – Recupero delle somme versate in eccesso ai dipendenti

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 dicembre 2015, n. 25166

Lavoro

Infortunio sul lavoro – Danno biologico e morale – Risarcimento – Menomazione dell’integrità fisio-psichica

Legislazione

CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI SPA

Regolamento

CONSAP – Regolamento 23 ottobre 2015, n. 1

Lavoro, Fiscale

Regolamento concernente la disciplina dell’attività peritale di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni (Codice delle assicurazioni private – Titolo X – Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, Capo VI – Disciplina dell’attività peritale)

CONSAP – Regolamento 23 ottobre 2015, n. 2

Lavoro, Fiscale

Regolamento concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei periti assicurativi iscritti al Ruolo di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni (Codice delle assicurazioni private)

DECRETO MINISTERIALE

MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 11 dicembre 2015

Lavoro, Fiscale

Modifica del saggio di interesse legale

UE

Regolamento

UE – Regolamento 15 dicembre 2015, n. 2015/2343

Fiscale

Che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 5 e 7 e i Principi contabili internazionali (IAS) 19 e 34

Prassi

AGENZIA DELLE DOGANE

Nota

AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 14 dicembre 2015, n. 75669/RU

Fiscale

Piano Tecnico di Automazione 2014 – Sottoprogetto DOGSO054 “Applicazione dei regimi doganali e fiscali”- Punto di piano tecnico – “Ufficio tariffa “ – 010D3K – Obiettivo – 03 “ Banca Dati End- Use – Istruzioni di servizio

AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione

AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 15 dicembre 2015, n. 104/E

Lavoro, Fiscale

Gestione degli interpelli antielusivi a seguito delle modifiche legislative intervenute nel corso del 2015

CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON

Nota

CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 14 dicembre 2015, n. 100

Lavoro, Fiscale

Parere compenso organo di revisione – art. 5 comma 5 D.L. 78/2010

CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 14 dicembre 2015, n. 99

Lavoro, Fiscale

Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ex art. 7 D.P.R. 137/2012

 
 

Cessione immobili

Un leasing immobiliare agevolato per l’acquisto della prima casa: è la novità dell’ultima ora che approda nel pacchetto casa della Legge di Stabilità. L’emendamento è stato approvato dalla commissione Bilancio e prevede incentivi fiscali per i giovani under 35. Si tratta di un’alternativa al mutuo, che consente di acquistare casa senza contrarre un debito con la banca, nonché una misura di stimolo all’edilizia e al mercato immobiliare, settori duramente colpiti dalla crisi.

=> Legge di Stabilità 2016 al rush finale

 

Leasing immobiliare

L’acquirente stipula un contratto di locazione finanziaria con un banca o un intermediario – che acquista o fa costruire l’immobile – pagando un canone per un periodo prefissato, al termine del quale può rilevare l’abitazione a un prezzo di acquisto precedentemente concordato. Se il titolare del contratto recede prima della scadenza, l’intermediario ha diritto alla restituzione del bene.

Ci sono poi una serie di clausole che tutelano l’inquilino-acquirente da eventi di particolare rilevanza economica (come la perdita del lavoro): in questo caso, è possibile sospendere il pagamento del canone, per un periodo massimo di 12 mesi opzione senza spese aggiuntive ed esercitabile una sola volta).

Per i giovani fino a 35 anni con reddito fino a 5mila euro ci sono condizioni particolarmente favorevoli: detrazione fiscale del 19% fino a un massimo di 8mila euro annui e sulla maxi rata finale fino a 20mila euro.

Immobiliare: altre misure

Per quanto riguarda i provvedimenti di natura fiscale, la manovra abolisce dal 2016 la TASI sulla prima casa (ad esclusione degli immobili di lusso), sull’immobile dato in comodato d’uso ai figli oppure abitato dall’ex coniuge separato. Agevolazioni fiscali anche sugli immobili affittati a canone concordato. Eliminate l’IMU agricola e l’IMU sugli imbullonati. E’ anche previsto che l’aliquota sugli immobili merce (invenduti dalle aziende costruttrici) non possa superare lo 0,25%. Prorogata al 30 settembre la validità delle aliquote IMU e TASI 2015 deliberate dai Comuni. Infine, le agevolazioni fiscali sull’acquisto della prima casa (sconti su imposta di registro, ipotecaria e catastale), si applicano anche a chi cambia casa, acquistando un nuovo immobile.

=> Stabilità 2016: agevolazioni prima casa bis

Altre novità in Legge di Stabilità 2016 relative alla casa, il bonus mobili fino a 16mila euro per giovani coppie: detrazione al 50% sull’acquisto di arredi o elettrodomestici destinati alla prima casa appena acquistata. Almeno uno dei due componenti della coppia deve avere meno di 35 anni. Questa agevolazione si aggiunge all’altra detrazione, sempre al 50%, fino a un tetto di 10mila euro, per l’acquisto di mobili destinati però a immobili oggetto di ristrutturazione edilizia agevolata. C’è anche la proroga delle detrazioni sulle ristrutturazioni edilizie e sulla riqualificazione energetica nelle attuali misure, quindi al 50 e 65%, per tutto il 2016.

=> Bonus mobili giovani coppie fino a 16mila euro

 
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