Online le istruzioni operative INPS sul nuovo assegno di sostegno al reddito finanziato dai fondi di solidarietà bilaterali, destinato ai settori che non hanno la cassa integrazione: sono contenute nella circolare 201/2015, in attuazione delle norme previste dal decreto sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Dlgs 148/2015, articolo 30), attuativo del Jobs Act.
Il trattamento si applica nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, le novità fondamentali riguardano una razionalizzazione delle causali e una conseguente durata della prestazione diversificata, le nuove regole si applicano a tutti i trattamenti chiesti dopo il 24 settembre 2015.
L’articolo 30 del decreto attuativo della Riforma del Lavoro prevede che l’assegno ordinario abbia un importo almeno pari a quello della cassa integrazione, la durata massima della prestazione è fissata dai fondi ma non può essere inferiore alle 13 settimane in un biennio mobile, e non superiore alle durate massime previste per la cassa integrazione ordinaria e straordinaria.
L’ambito di applicazione è determinato dalle regole attuative dei Fondi bilaterali, che sono obbligatori per tutti i settori non coperti dalla cassa integrazione, e riguardano datori di lavoro con almeno cinque dipendenti (compresi gli apprendisti). I fondi bilaterali già esistenti prima dell’entrata in vigore del Jobs Act, devono adeguarsi alla nuova normativa entro il 31 dicembre 2015 (nel caso in cui i regolamenti siano già conformi alla nuova normativa, non è necessario alcun adempimento).
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