Pensione integrativa: l’anzianità contributiva non conta

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Pensione integrativa: l’anzianità contributiva non conta

Sentenza Cassazione: per la pensione supplementare, l’INPS valuta la sola anzianità contributiva maturata presso la Gestione che eroga l’assegno previdenziale.

 – 7 dicembre 2015
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Per il calcolo della prestazione pensionistica supplementare di vecchiaia, secondo quanto previsto dalla Riforma Dini, l’INPS deve tenere conto solo dell’anzianità contributiva maturata presso la Gestione che eroga la pensione. Dunque non deve fare riferimento all’anzianità contributiva complessivamente maturata alla data del 31 dicembre 1995 ove tale specifica anzianità sia stata considerata per la liquidazione di una diversa pensione erogata da altra gestione previdenziale.

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Diversamente sarebbe come se, per quantificare la pensione supplementare, si applicasse nuovamente il metodo di calcolo retributivo, seppur in difetto dei relativi presupposti normativi di contribuzione. Caso che si verificherebbe se, alla data del 31/12/1995, il lavoratore potesse far valere un’anzianità contributiva di meno di diciotto anni nella precedente Gestione previdenziale.

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A chiarirlo è stata una sentenza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ( n. 24659/2015) con la quale i giudici supremi hanno fornito il proprio parere in merito ad un contenzioso instaurato tra gli eredi di una lavoratrice e l’ l’istituto nazionale di previdenza sociale.

Pensione supplementare

Ricordiamo che per pensione supplementare si intende la prestazione percepita dal lavoratore che ha versato nel corso della propria vita lavorativa contributi in Gestioni diverse ma non ha potuto accedere al cumulo alla totalizzazione o alla ricongiunzione dei contributi e quindi non ha diritto ad un’autonoma pensione nella seconda gestione in questi casi l’Istituto liquida una prestazione supplementare che si aggiunge alla pensione principale.

Fonte: Sentenza n. 24659/2015 Corte di Cassazione.

 

 

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Pensione integrativa: l’anzianità contributiva non contaultima modifica: 2015-12-14T11:25:42+01:00da vitegabry
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