Accesso a banche dati P. A. per i collaboratori di patronato. Un altro sì dal Tar del Lazio

 

Dopo la sentenza del Tar di Trieste, anche il Tribunale amministrativo regionale del Lazio accoglie la richiesta di annullamento del provvedimento del ministero del lavoro del 7 agosto scorso che impediva al collaboratore di patronato di accedere alle banche dati degli enti previdenziali. 

Il ricorso avanzato da Inca e Ital riconosce l’illegittimità della decisione ministeriale affermando che “..dopo l’introduzione di sistemi informatici nell’ambito sia della pubblica amministrazione sia di organismi ausiliari riconosciuti quali i patronati, dopo l’introduzione sulla base del decreto legislativo n. 82 del 2005 della digitalizzazione dell’amministrazione, nonché dopo la legge 122 del 2010 che ha stabilito l’utilizzo esclusivo dei sistemi telematici nei rapporti con e da parte della pubblica amministrazione eliminando ogni modalità cartacea, bisogna interpretare  anche la normativa sui patronati….nell’ottica del nuovo quadro normativo”.

“Fermo restando che spetta solo all’operatore la stesura e la validazione finale di ogni tipo di documento, oltre che la responsabilità dei suoi contenuti, non si vede – si legge nella sentenza – per quale ragione un collaboratore volontario non possa accedere alle banche dati per acquisire informazioni e dati, istruire la pratica e predisporre un testo che naturalmente non può che essere valorizzato e utilizzato dall’operatore responsabile”.

Secondo il Tribunale amministrativo, “l’accesso alle banche dati da parte dei collaboratori risulta non solo facoltativo ma necessitato, onde consentire la loro limitata ma fattuale collaborazione con gli operatori del patronato, nell’ambito dell’istruzione della pratica”.   

Per l’Inca si tratta di un pronunciamento importante di segno positivo che contribuisce a migliorare la funzionalità dei rapporti tra enti previdenziali, ministero e patronati. 

Accesso a banche dati P. A. per i collaboratori di patronato. Un altro sì dal Tar del Lazioultima modifica: 2015-12-11T16:53:12+01:00da vitegabry
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