Cassazione

Cassazione, senza mansioni presenza irrilevante

Il dipendente privato delle sue mansioni dall’azienda non può essere licenziato per essersi assentato senza motivazione dal lavoro, in quanto la mancata attribuzione di mansioni rende irrilevante la sua presenza.

Questo è quanto ha stabilito la sentenza della Cassazione n. 24051/15 con la quale si conclude una controversia avviata dal lavoratore che aveva chiamato in giudizio la propria azienda sostenendo di aver subito l’assegnazione a compiti inferiori rispetto a quelli corrispondenti alla sua qualifica e subendo, conseguentemente, una dequalificazione professionale per la quale  chiedeva il risarcimento dei danni subiti. Il lavoratore aveva altresì impugnato il licenziamento disciplinare intimatogli dall’azienda por essersi assentato senza giustificazione per un periodo superiore a quello previsto nel ccnl.

La Cassazione ha ritenuto legittima la condotta del dipendente che avrebbe “formulato – con la propria assenza dal lavoro – una valida eccezione di inadempimento, fondata sul proprio demansionamento, e lo avrebbe fatto senza vilare in alcun modo l’obbligo di esecuzione in buona fede del contratto

Cassazioneultima modifica: 2015-12-03T19:01:21+01:00da vitegabry
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