Diritto dei lavoratori stranieri all’assegno al nucleo familiare per i familiari all’estero

 

Il Tribunale di Brescia con la sentenza n. 2968 del 14/04/2014, depositata il 13/04/2015, riconosce ai cittadini stranieri titolari di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, il diritto agli assegni familiari anche per i familiari residenti all’estero.

Il caso si riferisce ad un gruppo di lavoratori stranieri dell’IVECO, che avevano percepito dall’azienda gli Anf per i propri familiari. L’Inps, a seguito di una verifica ispettiva aveva notificato degli indebiti per i periodi in cui i familiari risultavano assenti dall’Italia. L’azienda aveva pertanto sospeso l’erogazione degli assegni familiari ed operato una trattenuta di 1/5 dello stipendio.

La normativa interna (art. 2 c.6 della legge 153/1988) stabilisce che “non fanno parte del nucleo familiare il coniuge, i figli ed i figli equiparati del cittadino straniero che non risiedono nel territorio italiano”. Tale restrizione non è invece prevista per i cittadini italiani. Nel caso specifico, tutti i cittadini stranieri erano titolari di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. Per questo sulla base di quanto stabilito in materia di parità di trattamento, dalla Direttiva 2003/109/CE, i lavoratori hanno contestato l’indebito e chiesto il ripristino della prestazione.

Il Tribunale di Brescia ha accolto le motivazioni sostenute dai lavoratori, ritenendo che “tale legge violi, nella parte in cui riserva un diverso trattamento ai cittadini italiani da una parte ed agli stranieri lungosoggiornanti dall’altra, quanto disposto dalla Direttiva CE nella quale “il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento del cittadino nazionale per quanto riguarda (…) le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione sociale (…)”.

La Direttiva stabilisce che gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento alle prestazioni essenziali, ma il Giudice di Brescia ha evidenziato che tale facoltà non è stata esercitata dallo Stato italiano, il quale avrebbe dovuto “operare una scelta espressa, come tale successiva e non antecedente alla direttiva ed al suo recepimento”. Sulla base di queste motivazioni il Tribunale ha accertato il diritto a percepire l’assegno al nucleo familiare per i familiari all’estero, dichiarando l’insussistenza dell’indebito. Ha inoltre condannato l’Inps a pubblicizzare il provvedimento, cosa che l’Istituto ha fatto pubblicandola sul proprio sito.

Diritto dei lavoratori stranieri all’assegno al nucleo familiare per i familiari all’esteroultima modifica: 2015-05-28T21:18:58+02:00da vitegabry
Reposta per primo quest’articolo