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Newsletter del 05/05/2015
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“Gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale sulla legge Fornero si avvicinano molto ai 4,8 miliardi di euro. Questa la cifra che il governo dovrà trovare per rimborsare meno di 5,3 milioni di pensionati. Questo errore compiuto dalla Fornero, come quello sugli esodati, è il classico errore da professori, di chi ha in tasca la verità e di chi non ha voluto ascoltare le voci che le dicevano che era una manovra sbagliata”. Lo dice a Labitalia Alberto Brambilla, già sottosegretario al ministero del Welfare con delega alla previdenza sociale, docente all’Università Cattolica di Milano e tra i massimi esperti italiani di pensioni, aggiungendo: “E non finisce qui, perché a settembre andrà al vaglio della Consulta il ricorso contro il contributo di solidarietà deciso dal governo Letta”.
Brambilla è stato anche presidente del Nucleo di valutazione della spesa pensionistica presso il ministero del Lavoro, task force che aveva un compito di monitoraggio, e che è stata chiusa nel 2012 (tra i componenti c’erano anche Gianni Geroldi, Antonio Golini e Carlo Dell’Aringa). E da quella presidenza Brambilla si era dimesso in aperta polemica proprio con il ministro Fornero.
“Proprio noi del nucleo avevamo, tra le altre cose, avvertito il ministro, di non fare questa scelta di bloccare l’indicizzazione solo a una parte di pensionati perché la cosa non sarebbe passata. Ma lei ci ha messo solo nelle condizioni di presentare le dimissioni”, ricorda Brambilla. Adesso si apre un problema consistente nei conti pubblici italiani. “La cifra più vicina al vero è quella ipotizzata dall’Avvocatura dello Stato cioè 4,8 miliardi. Forse con qualcosa in più perché -dice Brambilla- la rivalutazione andrà calcolata su un assegno che nel 2014 aveva già avuto un piccolo incremento per effetto dell’inflazione. Ma si tratta di cifre minime”.
Adesso per rimediare a questo ennesimo ”buco” nelle finanze pubbliche Brambilla lancia una proposta, la stessa che presenterà presto a Poletti. “Dobbiamo fare delle misure efficaci e al contempo -premette- fornire alla Corte delle motivazioni valide al nostro operato”. “Attualmente – ricorda – siamo in un sistema previdenziale a ripartizione (se le entrate contributive non sono sufficienti, la spesa pensionistica è coperta con altri trasferimenti dalla fiscalità generale, ndr). Nel 2013 l’Inps ha evidenziato un buco da 25 miliardi, nel 2014 le cose sono andate peggio perché abbiamo perso circa 1 milione di posizioni attive. Occorre, dunque, mettere in sicurezza il sistema pensionistico e per farlo, devo per forza incentivare l’occupazione, aumentando così i lavoratori attivi”. Per fare questo, spiega Brambilla, “è dimostrato che funziona una leva fiscale, un abbassamento del costo del lavoro che in Italia è molto alto”. “Ma questo vantaggio fiscale – precisa – deve essere permanente e non sporadico”.
Alberto Brambilla è anche promotore dell’iniziativa “Itinerari previdenziali” che promuove lo sviluppo e la conoscenza del sistema previdenziale. L’edizione di quest’anno come gli altri anni, vedrà la partecipazione dei patronati del Cepa. L’Inca sarà presente ad un convegno sulla legalità che si terrà a Napoli il 14 maggio p.v..
Sarà pari a circa 17.800.000 soggetti il primo contingente di cittadini al quale, nel 2015, sarà reso disponibile l’accesso alla procedura Simula nell’ambito del progetto “La mia pensione”. Il contingente è composto dagli assicurati iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (con esclusione dei lavoratori agricoli dipendenti e lavoratori domestici), alle gestioni speciali Artigiani, Commercianti, Coltivatori Diretti, Coloni e Mezzadri e alla Gestione Separata. Il servizio sarà reso disponibile con rilasci successivi per fasce di età. Chi non è in possesso del PIN riceverà dall’INPS una comunicazione cartacea.
L’INPS descrive come funziona il servizio di simulazione e calcolo del futuro trattamento pensionistico nell’ambito del progetto “La mia pensione” e fornisce le prime disposizioni operative rivolte a consentire alle strutture territoriali la gestione delle attività di competenza connesse allo svolgimento del progetto.
Il simulatore opera sulla base dei dati attualmente registrati sull’estratto conto e su una proiezione dei contributi che ancora mancano al raggiungimento dei requisiti .
Per l’anno 2015 è stato individuato un primo contingente di cittadini cui sarà reso disponibile l’accesso al servizio. Questo contingente, pari a circa 17.800.000 soggetti, è composto dagli assicurati iscritti:
· al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (con esclusione degli assicurati con contribuzione da lavoratore agricolo dipendente o da lavoro domestico)
· alle gestioni speciali Artigiani, Commercianti, Coltivatori Diretti, Coloni e Mezzadri;
· alla Gestione Separata.
con rilasci successivi per fasce di età:
· dal 1° maggio, i lavoratori sotto i 40 anni;
· dal 1° giugno, i lavoratori sotto i 50 anni;
· dal 1° luglio, tutti i lavoratori sopra i 50 anni.
Da settembre 2015, la restante popolazione di assicurati iscritti alle gestioni sopra riportate che non è in possesso del PIN riceverà dall’INPS una comunicazione cartacea. Detta comunicazione sarà in questo caso inviata solo a coloro che hanno, nell’anno 2014, almeno una settimana di contribuzione valida in una delle gestioni interessate dal servizio. La comunicazione contiene, oltre al conto assicurativo individuale, una simulazione della situazione pensionistica calcolata preventivamente sulla base di parametri medi, nonché l’invito a dotarsi del PIN per poter effettuare simulazioni personalizzate rispetto al proprio profilo assicurativo e di lavoro.
da Ipsoa
L’età di pensionamento, nel periodo 2009-2015, sale per le pensioni di vecchiaia e per quelle di anzianità. Ma per le donne l’allungamento è più pesante di 2,9 anni. Si passa infatti da un’età media alla decorrenza di 61,3 anni nel 2009 ai 64,2 anni del 2015. Più contenuto invece l’aumento per gli uomini, che passano dai 65,7 anni del 2009 ai 66,4 del 2015, con una differenza di 0,7 anni.
E’ quanto riporta l’Osservatorio Inps che fa il punto sulle pensioni vigenti al 1 gennaio 2015 ma liquidate nel 2014. L’età media dei pensionati comunque si aggira sui 73,6 anni con una differenziazione per genere di più di 4 anni (71 per gli uomini e 75,4 per le donne). Per la categoria vecchiaia, il 22,3% delle pensioni è erogato a soggetti di età compresa tra 65 e 69 anni.
Il 47,1% dei titolari di sesso maschile delle pensioni di invalidità previdenziale ha un’età compresa tra 50 e 69 anni, mentre le donne hanno per il 61,1% un’età superiore o uguale a 80 anni. Per quanto riguarda l’invalidità civile, il 53,3% dei titolari di sesso maschile ha un’età inferiore a 60 anni; percentuale che scende al 31% per le donne, che invece presentano una concentrazione molto alta nelle età avanzate (47% per età uguali o superiori a 80 anni).La differenza di età per la pensione di anzianità è invece di 1,1 anni per gli uomini (che passano dai 59,4 anni del 2009 ai 60,5 del 2015) e di 0,8 anni per le donne (59,1 anni nel 2009 e 59,9 anni nel 2015).
Geograficamente parlando infine, il 48,2% delle pensioni è percepito nell’Italia settentrionale (305 pensioni ogni 1000 residenti), il 19,1% al centro (281 su 1000) e il 30,3% al Sud e Isole (262 su 1000). Il restante 2,4%, 427.597 pensioni, è erogato a soggetti residenti all’estero.
Il Nord ha un numero di pensioni per residente maggiore per le categorie vecchiaia e superstiti, seguito da Centro e Sud, mentre l’ordine si inverte per le invalidità previdenziali e per le prestazioni assistenziali. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale degli importi erogati, si osserva che il 55% delle somme stanziate a inizio anno sono destinate all’Italia settentrionale, il 24,7% all’Italia meridionale e isole, il 19,7% all’Italia centrale e lo 0,6% ai soggetti residenti all’estero. L”importo medio mensile della pensione di vecchiaia è di 1.098 euro, con un valore più elevato al Nord, pari a 1.174,25 euro.
AdnKronos
In data 27 aprile l’INPS ha pubblicato la circolare n. 83 avente ad oggetto l’indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata ( DIS-COLL) che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA. Sono esclusi gli amministratori e i sindaci.
Riepiloghiamo sinteticamente quali sono i destinatari, i requisiti, la misura, la durata e come presentare la domanda per aver diritto all’indennità.
I requisiti che devono essere congiuntamente soddisfatti affinché il collaboratore possa accedere
all’indennità DIS-COLL sono tre: deve essere al momento della domanda di prestazione in stato di Disoccupazione; deve fare valere almeno tre mesi di contribuzione (per l’anno 2015 per la copertura di un mese occorre conseguire un reddito pari a 1.295,66 euro) nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente la cessazione dal lavoro al predetto evento; deve fare valere, nell’anno solare in cui si è verificato l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione, un mese di contribuzione versata o, in alternativa, un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione (per l’anno 2015 pari ad € 647,83).
L’indennità DIS-COLL per l’anno 2015 non potrà essere superiore all’importo di 1.300 euro, importo che sarà annualmente rivalutato. L’indennità subirà una riduzione del 3 per cento, ogni mese, a partire dal 91° giorno di fruizione della prestazione e la sua durata massima non può superare i sei mesi di fruizione. Per i periodi di fruizione della prestazione non sono riconosciuti i contributi figurativi.
La domanda per ottenere l’indennità DIS-COLL deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine previsto di 68 giorni, a pena di decadenza, dalla data di cessazione del contratto di collaborazione.
L’Inps nella propria circolare specifica alcune particolari casistiche relative ad una diversa decorrenza del termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda:
nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti durante il rapporto di collaborazione successivamente cessato, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda DIS-COLL decorre dalla data in cui cessa il periodo di maternità o degenza ospedaliera indennizzati;
nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.
Nel caso di eventi di malattia senza ricovero ospedaliero sopraggiunti durante il rapporto di collaborazione e protratti oltre la cessazione del contratto e nel caso dei periodi di malattia senza ricovero insorti dopo la cessazione del rapporto di collaborazione non si ha lo slittamento né la sospensione del termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda DIS-COLL, inoltre nulla cambia per quanto riguarda la decorrenza della stessa.
Compatibilità con contratto lavoro subordinato –
Se durante la fruizione dell’indennità DIS-COLL il beneficiario si rioccupa con contratto di lavoro subordinato inferiore o pari a cinque giorni, la prestazione è sospesa d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie. Al termine del suddetto periodo di lavoro la prestazione riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante.
Compatibilità con lavoro autonomo –
Il beneficiario di indennità DIS-COLL che intraprende o sviluppa un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o un’attività parasubordinata, il cui reddito derivante è inferiore al limite utile per la conservazione dello stato di disoccupazione (4.800 euro), deve comunicare entro trenta giorni dall’inizio dell’attività o se preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS- COLL, il reddito presunto.
Decadenza –
Il beneficiario decade dall’indennità, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, in caso di:
perdita dello stato di disoccupazione;
non regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi;
nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
inizio di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata;
raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità DIS-COLL.
Le sedi dell’Inca, dislocate su tutto il territorio nazionale, sono a disposizione per fornire ulteriori e più dettagliate informazioni.
Via al decreto flussi 2015 per 13mila lavoratori extracomunitari stagionali. Da domani mattina si potranno precompilare le domande utilizzando il sistema telematico predisposto dal ministero dell’Interno all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it. L’invio sarà possibile dalle 8 del giorno successivo alla pubblicazione del decreto e fino alle 24 del 31 dicembre 2015.
Il decreto del presidente del Consiglio del 2 aprile 2015 prevede una quota massima di 13.000 ingressi di cittadini stranieri residenti all’estero e stabilisce che siano ammessi nel territorio italiano lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea, Egitto, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, SriLanka, Ucraina, Tunisia.
Il provvedimento, inoltre, nell’ambito della quota delle 13.000 unità, ne riserva 1.500 per i lavoratori non comunitari che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
I 13.000 saranno ripartiti a cura del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alle Direzioni Territoriali del Lavoro con una circolare successiva, sulla base del fabbisogno che emergerà dalle consultazioni effettuate a livello locale con le Regioni, parti sociali e organizzazioni sindacali.
(ANSA).
Con la circolare 82/2015 l’Inps ha fornito le indicazioni operative per l’erogazione mensile del trattamento di fine rapporto introdotta in via sperimentale per il periodo marzo 2015/giugno 2018 dalla legge di stabilità 2015.
Per le aziende che provvederanno a pagare direttamente tali importi l’operazione non presenta particolari procedure amministrative: raccolte le richieste dei dipendenti in aprile, potranno erogare la Quir (quota integrativa della retribuzione) da maggio.
I datori di lavoro che, invece possono e vogliono fruire del finanziamento previsto anch’esso dalla legge di stabilità al fine di ricevere un anticipo mensile per pagare la Quir, devono seguire una procedura specifica. In particolare, dopo aver raccolto le richieste dei dipendenti in aprile , dovranno chiedere all’Inps una certificazione che dovrà essere poi presentata alla banca per chiedere il finanziamento ….
da Sole 24Ore
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