Archivi giornalieri: 15 maggio 2015
L’OSSERVATORE ROMANO
il manifesto
Il Fatto Quotidiano
Pensioni: rimborsi con Legge di Stabilità 2016
Restituzione di una parte della rivalutazione pensioni solo per assegni fino a 4-5 volte il minimo, nei prossimi mesi: verso il decreto del Governo dopo la sentenza Corte Costituzionale, le ipotesi.
=> Pensioni: perché il blocco è incostituzionale
Ma ci sono dichiarazioni dello stesso premier, Matteo Renzi:
«Stiamo studiando come fare a superare il limite della Corte e contemporaneamente a ridare una parte di quei soldi».
Il punto è sempre lo stesso: recepire la sentenza riducendo al minimo l’impatto sui conti pubblici, sia per non compromettere la fragile ripresa sia per non rischiare di sforare il patto comunitario. Fra le varie ipotesi delle ultime ore, anche quella che vede un provvedimento che di fatto rimanda ogni decisione a dopo l’estate, per trovare le risorse nella prossimaLegge di Stabilità. Il punto è il seguente: la sentenza della Corte Costituzionale «non ha detto che non si può fare il blocco» ha spiegato sempre Renzi:
«Ma che fatto in quel modo lì, non andava bene».
La sentenza, lo ricordiamo, stabilisce che il blocco della rivalutazione dei trattamenti superiori a tre volte il minimo non rispetta i principi di proporzionalità e adeguatezza stabiliti dagli articoli 36 e 38 della Costituzione. Questo, perché l’asticella fissata dalla legge a tre volte il minimo va a intaccare pensioni non abbastanza elevate, che andrebbero quindi salvaguardate.
=> Rivalutazione pensioni, decreto in arrivo
Dunque, par di capire che l’Esecutivo stia mettendo a punto un meccanismo che restituisca l’indicizzazione recuperando il necessario principio di equità ma senza pesare eccessivamente sui conti pubblici. Le ipotesi: la restituzione totale per i trattamenti fino a 4-5 volte il minimo e il blocco per quelle più alte. Si parla anche di un meccanismo progressivo,applicando dei coefficienti ridotti di reindicizzazione sopra tre volte il minimo, fino all’azzeramento intorno ai 2500 euro al mese lordi. Considerando che i trattamenti fino a tre volte il minimo non sono mai stati bloccati, significherebbe restituire solo una parte dell’indicizzazione non riconosciuta negli anni scorsi, e solo ai trattamenti fino a 4-5 volte il minimo, mantenendo il blocco per le pensioni più alte. Le prime risposte certe, arriveranno con il CdM di lunedì prossimo.
Incentivi all’esodo: le retribuzioni 2015
La contribuzione figurativa per incentivi all’esodo di lavoratori vicini alla pensione si calcolano con nuove regole NASpI, senza massimale, per domande presentate dal primo maggio: messaggio INPS.
Il passaggio dall’ASpI alla NASpI, la nuova assicurazione sociale per l’impiego prevista dalla Riforma Ammortizzatori Sociali del Jobs Act, comporta modifiche al calcolo del beneficio a favore dei lavoratori vicini alla pensione che si dimettono con gli incentivi all’esodo previsti dalla Riforma del Lavoro (legge 92/2012). Lo comunica l’INPS, conmessaggio 3096/2015.
=> Incentivi all’esodo: come funziona la pensione anticipata senza diventare esodati
In pratica, i lavoratori che presentano domanda per incentivi all’esodo a partire dal primo maggio 2015, hanno il beneficio calcolato con le regole previste per laNASpI (quindi, sugli ultimi quattro anni), mentre per tutte le domande precedenti valgono le vecchie regole (che prendono a riferimento le retribuzioni degli ultimi due anni). La precisazione riguarda il metodo con cui si calcola la contribuzione figurativa.
=> In pensione con incentivi all’esodo: Guida INPS per datori di lavoro
La legge (articolo 4, commi da 1 a 7-ter, legge 92/2012, modificata dalla legge 221/2012), riconosce ai lavoratori a cui mancano meno di quattro anni alla pensione, dipendenti delle aziende con più di 15 dipendenti, una forma di prepensionamento per cui l’INPS riconosce loro un assegno pari a quello della pensione piena, pagato dal datore di lavoro. Ricordiamo che si tratta di uno strumento attivabile solo sulla base di specifico accordo sindacale, nell’ambito di procedure di ristrutturazione aziendale.
=> Incentivi all’esodo: istruzioni per aziende privatizzate
La norma prevede che la contribuzione figurativa si calcoli con le stesse regole previste per l’ASpI nei caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro (licenziamento o dimissioni per giusta causa). Quindi: contributi proporzionati alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, divisa per le settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33. Dallo scorso primo maggio, però, l’ASpI è sostituita dalla NASpI, in base al decreto di Riforma Ammortizzatori Sociali attuativo del Jobs Act. E il calcolo della contribuzione figurativa NASpI è diverso, prevedendo come riferimento l’imponibile previdenziale degli ultimi quattro anni, sempre diviso per il numero delle settimane di contribuzione e moltiplicato per 4,33.
La conseguenza di questa evoluzione normativa è che coloro che presentanodomanda di incentivo all’esodo dopo il primo maggio 2015 calcolano la contribuzione figurativa con le nuove regole. Nel caso in cui invece la domanda sia stata presnetata prima, il calcolo non subisce cambiamenti, nel senso che continua a essere effettuato, per l’intero periodo in cui spetta il beneficio, sulla base dell’imponibile degli ultimi due anni. C’è anche un’altra precisazione importante dell’INPS, che recepisce le indicazioni già espresse dal ministero del Lavoro: la contribuzione figurativa per chi sceglie questi incentivi all’esodo resta piena, senza applicare i massimali previsti per la NASpI.(Fonte: messaggio INPS 3096/2015).
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ULTIMISSIME LAVORO – FISCALE15/05/2015
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Calcolo pensione con sistema contributivo misto
Calcolo pensione con sistema contributivo misto
Tutte le strade per accedere alla pensione attraverso il sistema di contribuzione mista: ricongiunzione e totalizzazione dei contributi, cumulo e computo per la Gestione separata INPS.
I lavoratori iscritti al sistema di contribuzione mista che non hanno ancora raggiunto i requisiti per accedere alla pensione, hanno a disposizione una serie di opzioni per riunire le diverse contribuzioni e conseguire un’unica prestazione previdenziale.
=> Pensione futura: da maggio a casa il calcolo INPS
Ricongiunzione
Con la ricongiunzione dei contributi coloro che hanno posizioni assicurative in diverse gestioni previdenziali possono riunire, mediante trasferimento e dietropagamento, tutti i periodi contributivi al fine di ottenere una sola pensione. Il soggetto interessato deve inoltrare la domanda alla competente sede dell’Istituto, Ente, Cassa, Fondo o gestione previdenziale nella quale si chiede di ricongiungere i diversi periodi (maturati in almeno due diverse forme previdenziali), comprendendo la contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa e riscattata, fatta eccezione per la Gestione separata.
Totalizzazione
La totalizzazione del contributi è l’istituto gratuito che permette di acquisire il diritto a un’unica pensione di vecchiaia, di anzianità o ai superstiti per tutti quei lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali e che altrimenti non avrebbero potuto utilizzare tutta o in parte la contribuzione versata. È possibile ottenere:
- pensione di vecchiaia al compimento di 65 anni e 3 mesi di età (nel periodo 2013-2015) con 20 anni di contribuzione;
- pensione anticipata con almeno 40 anni e 3 mesi di contribuzione (nel periodo 2013-2015), indipendentemente dall’età anagrafica.
=> Tetto pensioni 2015: calcolo e istruzioni INPS
Cumulo contributivo
Altra opzione riguarda il cumulo contributivo introdotto dal 1 gennaio 2013 (Legge n. 228/2012) al fine di cumulare i periodi non coincidenti per conseguire un’unica pensione, al raggiungimento dei limiti previsto per la pensione di vecchiaia con i requisiti della Legge Fornero (D.L. 201/11 convertito in Legge n. 214/2011). Può essere esercitato dagli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria, alla Gestione separata INPS e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima (exINPDAP, ex ENPALS, Fondo Volo, Elettrici, Telefonici eccetera).
Il cumulo, essenzialmente gratuito, è vietato qualora gli assicurati risultino già titolari di un trattamento pensionistico in una delle gestioni interessate dal cumulo stesso, oppure abbiano perfezionato i requisiti per il diritto a un trattamento pensionistico autonomo.
Gestione separata INPS
Gli iscritti alla Gestione separata che possiedono periodi di contribuzione nell’assicurazione obbligatoria, nei fondi esclusivi e sostitutivi o nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi possono chiedere il computo dei contributi ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici (D.M. 282/1996). È necessario soddisfare i seguenti requisiti:
- almeno 15 anni di contribuzione, di cui 5 dopo il 31 dicembre 1995;
- un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995.
=> Blocco pensioni, fra vecchie e nuove rivalutazioni
Cumulo periodi assicurativi
I lavoratori assicurati dal 1 gennaio 1996 (destinatari del sistema contributivo), che sono iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria, possono cumulare, in forma gratuita, i periodi assicurativi non coincidenti, al fine di ottenere un solo trattamento pensionistico (D.lgs. 184/1997). Questa opportunità interessa la gestione dipendenti (AGO), le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la gestione separata, i fondi sostitutivi ed esclusivi dell’AGO, le casse dei liberi professionisti (se hanno adottato il sistema contributivo).