Cassazione

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 maggio 2015, n. 18518

Omessa dichiarazione – Cittadino straniero – Fatture senza Iva – Committente – Soggetto passivo nel territorio italiano – Reverse charge – Non sussiste

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 6/11/2014, il Tribunale di Tempio Pausania, in parziale riforma di quella emessa il 29/7/2014 dal Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Ufficio, riduceva il sequestro preventivo a carico di B.J.P.D. nella misura di 44.658,60 euro; la misura – a parere del Collegio – era giustificata soltanto in ordine all’imputazione di cui all’art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, per aver omesso di presentare – quale titolare dell’omonima ditta individuale – la dichiarazione i.v.a. per l’anno 2012, con imposta evasa per la somma citata.

2. Propone ricorso per cassazione il D. a mezzo del proprio difensore, deducendo – con unico motivo – la violazione dell’art. 7-ter, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Il Tribunale, pur riconoscendo che il D – cittadino francese residente in Francia – non era tenuto a presentare in Italia la dichiarazione annuale relativa all’imposta sui redditi, aveva ravvisato comunque il fumus del delitto di cui all’art. 5 cit.; in tal modo, però, avrebbe violato l’art. 7-ter di cui sopra, che applica il sistema dell’inversione contabile (cd. reverse charge) ai casi in cui un soggetto passivo residente (nel caso di specie, S.R. s.r.l., destinataria di tutte le prestazioni e, pertanto, delle fatture) commissioni una prestazione di servizio ad un altro soggetto passivo non residente (il ricorrente). Sistema per cui l’i.v.a. viene versata dal committente, non da colui che esegue la prestazione (il quale, pertanto, emette la fattura senza l’imposta medesima, come riscontrato in questo caso); sistema, quindi, che renderebbe del tutto pleonastica la presentazione della relativa dichiarazione.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è fondato.

L’art. 17, d.P.R. n. 633 del 1972, stabilisce che gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuati nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7-ter, comma 2, lett. b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. La norma introduce quindi il meccanismo dell’inversione contabile (cd. reverse charge), in forza del quale gli obblighi relativi al versamento dell’i.v.a. debbono essere adempiuti dal soggetto che riceve la prestazione, non da colui che la esegue, in deroga alla procedura ordinaria di applicazione della imposta medesima secondo il sistema della rivalsa; un meccanismo adottato dagli Stati dell’Unione – secondo la Direttiva 2006/69/CE del 24 luglio 2006 – al fine di evitare il rischio che il cessionario (o committente) porti in detrazione l’imposta che il cedente, per contro, non provvede a versare all’Erario.

Ciò premesso, nel caso di specie il D. – cittadino francese residente in Francia (soggetto passivo non residente) e titolare di partita i.v.a. francese, come afferma l’ordinanza – ha fatturato senza i.v.a. le prestazioni effettuate dall’omonima ditta individuale alla committente “S.R. s.r.l.”, soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 633 del 1972; ne consegue che il Tribunale del riesame avrebbe dovuto verificare se – in ragione del meccanismo di cui al citato art. 17, d.P.R. n. 633 del 1972 – il versamento della relativa imposta sul valore aggiunto spettasse effettivamente al ricorrente oppure alla committente medesima, secondo la disciplina che quest’ultimo articolo analiticamente riporta, con immediato ed evidente effetto sulla configurabilità del fumus contestato ex art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000.

L’ordinanza, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Tempio Pausania in diversa composizione.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Tempio Pausania in diversa composizione.

 

Cassazioneultima modifica: 2015-05-06T19:57:23+02:00da vitegabry
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